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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1580/2023 promossa da:
(p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall' avv. Giovanni Cimino, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
- Appellante -
cf e p.iva ESA12514998), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato CP_1 e difeso dall'Avv. Benedetta Gabrielli con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Piazza Salvo D'Acquisto n. 18 Sassuolo
- Appellata–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Modena n.1267 del 24/7/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art 127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, riassunto il giudizio in seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Castrovillari, rigettava le domande proposte da nei confronti di , di risoluzione della vendita con riserva di Pt_1 CP_1 proprietà di una stampante con condanna della venditrice alla restituzione della rata di prezzo versata e al risarcimento dei danni, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertato Part l'inadempimento di al pagamento delle rate di prezzo, la condannava alla restituzione in favore di della stampante e dichiarava il diritto di quest'ultima a trattenere la somma CP_1 versata in acconto ai sensi della clausola 12 del contratto.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi che di seguito si riportano. Pt_1
Con il primo motivo censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la tardività della domanda volta all'annullamento del contratto per vizio della volontà ai sensi degli artt 1427 Part e 1439 cc perché proposta da con la memoria nel primo termine ex art 183 c6 cpc e al di fuori di un rapporto di conseguenzialità con la domanda riconvenzionale o le eccezioni della convenuta. Part L'appellante lamenta violazione dell'art. 183 cpc ed espone che la società , nel momento in cui aveva incardinato l'azione giudiziaria, era ignara che la stampante oggetto della compravendita fosse rigenerata, avendo sempre ritenuto di avere contrattato ed acquistato una stampante nuova
K700 ECO K4 5 colori 420; solo in seguito alla costituzione della convenuta era venuta a CP_1 conoscenza che il macchinario era invece rigenerato e con la prima memoria ex art. 183 c6 cpc aveva modificato la domanda proposta, chiedendo l'accertamento del vizio del consenso in cui era incorsa, indotto da dolo della convenuta.
Con il secondo motivo censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto anche infondata nel merito la domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Deduce in particolare che il Tribunale ha omesso di valutare che nel contratto di acquisto e nella fattura il macchinario era indicato come nuovo e che comunque non era indicato in alcun documento che si trattava di una stampante rigenerata, rilevando che erroneamente è stata Part supposta la consapevolezza di tale circostanza da parte della sulla base di presunzioni prive di fondamento.
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda di risoluzione per l'inadempimento di CP_1 per l'esistenza di vizi del macchinario.
Deduce sul punto che il mancato funzionamento della stampante era documentato dalle richieste Part di intervento della alle quali non erano seguiti interventi risolutivi e da una perizia di parte.
Con il quarto motivo censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da CP_1
Part rilevando che il mancato pagamento delle rate da parte della non costituiva inadempimento ma legittimo esercizio del diritto ai sensi dell'art. 1460 cc, in quanto il venditore non aveva rimediato ai vizi del bene venduto. Si è costituita in giudizio la società appellata e ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
L'appellata ha rilevato, inoltre, che in sede di esecuzione forzata della sentenza, promossa per Part ottenere la restituzione della stampante dalla , è venuta a conoscenza che la stampante è andata distrutta in un incendio avvenuto in data 12/5/2020, circostanza che non è mai stata resa nota dalla controparte durante il giudizio, e si è quindi riservata di agire per il risarcimento dei danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla compravendita a rate con riserva di proprietà avente ad oggetto una stampante K700 ECO K4 5 colori 420 rigenerata, venduta dalla società all'odierna CP_1 appellante per il prezzo di euro 99.000,00 oltre iva.
Non sono fondati i motivi di censura con i quali l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia Part nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la tardività della nuova domanda avanzata da con la prima memoria ex art 183 c6 cpc. Part Deve rilevarsi che con l'atto introduttivo del giudizio ha proposto domanda per sentire accertare l'inadempimento del venditore per l'asserita esistenza di vizi del macchinario CP_1 compravenduto che lo rendevano inutilizzabile, e chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto e condannarsi il venditore alla restituzione della rata di prezzo versata e al risarcimento dei danni;
soltanto con la memoria del primo termine ex art 183 c6 cpc ha “modificato” la domanda , chiedendo, in via principale, l'annullamento del contratto ai sensi dell'art 1427 cc per vizio del Part consenso consistito nell'errore del compratore e/o dolo del venditore, sostenendo che era stata tratta in inganno da in quanto ignorava che il macchinario fosse rigenerato;
in via CP_1
Part gradata ha proposto le originarie domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art.183 c5 cpc ( nella formulazione pro tempore applicabile) la facoltà dell'attore di introdurre domande o eccezioni nuove che siano conseguenza delle domande riconvenzionali o eccezioni del convenuto è consentita nella prima udienza di trattazione , mentre nella memoria di cui all'art. 183 c6 n.1 cpc l'attore può solo precisare e modificare le domande "già proposte” (ex multis Cass 2019/30745; v anche Cass. 2016/9880, Cass 2016/3806, Cass 2013/25409; Cass
2011/3567) Part Il Tribunale ha pertanto correttamente rilevato che era incorsa nella preclusione prevista dall'art 183 c5 cpc, ritualmente eccepita dalla parte convenuta nella seconda memoria di cui all'art
183 c6 n.2 cpc, nonché l'inammissibilità della domanda nuova in quanto non correlata alla riconvenzionale e/o alle eccezioni della convenuta. Part Rilevata l'inammissibilità della domanda nuova proposta dalla rimangono assorbite le doglianze che l'appellante svolge sul rigetto nel merito. Anche il motivo di gravame riguardante il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per l'esistenza di vizi del macchinario non è fondato.
Il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, l'estrema genericità dei difetti del macchinario lamentati Part dalla ( “Difetti di stampa nella colorazione blu;
− Difetti di stampa nella colorazione nera;
−
Difetti di stampa nella colorazione marrone;
− Perdite nella colorazione gialla;
2 − Velocità di stampa notevolmente inferiore rispetto a quella descritta e contrattualizzata” v. atto introduttivo) , difetti che non sono stati precisati nel corso del giudizio, e ha altresì dichiarato l'inammissibilità Part delle richieste istruttorie (prova testimoniale) articolate dalla per la genericità dei capitoli di prova .
In questa parte la sentenza non è stata censurata, appuntandosi le doglianze sulla erronea Part valutazione delle emergenze documentali, costituite dalla denuncia dei difetti da parte della e da una perizia di parte, che secondo l'appellante, dimostravano l'esistenza di vizi del macchinario.
Sul punto deve osservarsi che il Tribunale ha ampiamente motivato, facendo riferimento Part dettagliato alla corrispondenza intercorsa tra le parti, che i problemi lamentati dalla erano in realtà riconducibili non a vizi del macchinario, ma ad un non corretto uso dello stesso da parte della società attrice.
In particolare, dai documenti prodotti emerge che dopo la consegna della stampante, avvenuta in Part data 24/1/2018, il tecnico di si recò presso la dal 29/1/2018 al 2/2/2018 per procedere CP_1 all'installazione del macchinario e apportò le modifiche richieste per adattare la stampante alle Part Part esigenze della;
in data 16/2/2018 sottoscrisse il documento attestante il buon fine del collaudo della macchina (doc. 6).
E' incontestato inoltre che dal 4/4 al 6/4/2018 il tecnico di prestò attività di assistenza CP_1
Part presso la : in particolare furono eseguiti interventi consistiti nella sostituzione di una fotocellula;
sostituzione di alcuni depositi che mostravano una perdita;
sostituzione del monitor;
sostituzione e regolazione di alcune testine;
completamento della macchina con il montaggio di un'altra barra blu per rinforzare quella esistente, e così la configurazione finale della macchina era di n. 2 barre blu, n. 2 barre marroni, n. 1 barra gialla, n. 1 barra nera. Part Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che le problematiche segnalate da nella email del 15/5/2018 erano conseguenza di un erroneo utilizzo del macchinario e non a vizi preesistenti, e risulta altresì che ha fornito in modo puntuale riscontro alle richieste e CP_1 precise indicazioni per la risoluzione dei problemi segnalati, senza che sia seguita alcuna Part contestazione da parte della . In particolare in merito ai riferiti difetti di stampa relativi alle righe di colore nero risulta dalle email di riscontro del tecnico di ( doc 13 e 10) che la regolazione poteva essere effettuata CP_1
Part tramite software, quindi in totale autonomia da parte della;
in merito allo “svuotamento del giallo”, risulta che il tecnico di chiese più volte di collegarsi da remoto alla stampante per CP_1 svolgere le verifiche del caso, ma la richiesta rimase priva di riscontro, così come le ulteriori email inviate dal tecnico per la risoluzione del problema (doc. 13 , 14 e 15 ); in ordine alle testine Part da sostituire, risulta che il tecnico di invitò più volte a spedire le testine di cui CP_1
Part lamentava il mal funzionamento (doc. 11 e 15) e che, dopo l'invio da parte di avvenuto in data 24/05/2018, constatò che le testine spedite non erano quelle installate sulla barra di CP_1
Part nero (oggetto di contestazione) e con comunicazione telefonica chiarì che le testine della barra di nero erano adatte e che aveva bisogno soltanto di una testina GS12 da tenere di scorta ( v doc. 18); in merito alla velocità massima di lavoro risulta che il tecnico di in risposta alla CP_1
Part richiesta di , chiariva che «la velocità massima di lavoro è di 50 metri al minuto, purché si lavori in un massimo di 3 binari (come da indicazioni del contratto) ed è conseguenza dell'utilizzo di mandrini GS6. Utilizzando un binario 5, a vostra scelta, la velocità massima è di circa 27-28 metri al minuto» (doc. 23).
Le censure sollevate dall'appellante sono pertanto prive di fondamento, oltre che sfornite di prova,
e non tengono conto delle puntuali ragioni esposte dal Tribunale che trovano riscontro nella documentazione richiamata.
Non è fondato il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante censura l'accoglimento della Part domanda riconvenzionale di volta a sentire accertare l'inadempimento di al CP_1 pagamento delle rate del prezzo ed il diritto a trattenere la rata versata (pari a €15.000,00) ai sensi della clausola 12 del contratto e condannarla alla restituzione della stampante. Part
si è resa inadempiente al pagamento del prezzo, essendo incontestato che ha provveduto al versamento soltanto della prima rata di €15.000,00.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi degli artt 1525 e
1526 cc, trattandosi di inadempimento grave tenuto conto del prezzo della stampante, e per la Part condanna di alla restituzione del macchinario in favore dell'appellata.
Per quanto non rilevi in questa sede, va dato atto anche che, come viene esposto da nella CP_1 comparsa di costituzione, in sede di esecuzione forzata della sentenza è emerso che la stampante oggetto della vendita è andata distrutta in un incendio doloso come risulta dal verbale dell'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Castrovillari del 25/3/2024 e dalla denuncia presentata dal legale Part rappresentante della in data 12/5/2020 ( all B e C fascicolo appellata) . Deve confermarsi infine la decisione nella parte in cui ha dichiarato il diritto di come da CP_1 apposita previsione contrattuale, a trattenere la rata versata non oggetto di censure con il gravame proposto.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte
-- Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado che liquida ai sensi del DM 147/22 in €11.000,00 per compensi oltre 15% spese gen., iva e cpa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 5/8/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1580/2023 promossa da:
(p. iva ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall' avv. Giovanni Cimino, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
- Appellante -
cf e p.iva ESA12514998), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato CP_1 e difeso dall'Avv. Benedetta Gabrielli con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Piazza Salvo D'Acquisto n. 18 Sassuolo
- Appellata–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Modena n.1267 del 24/7/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art 127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, riassunto il giudizio in seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Castrovillari, rigettava le domande proposte da nei confronti di , di risoluzione della vendita con riserva di Pt_1 CP_1 proprietà di una stampante con condanna della venditrice alla restituzione della rata di prezzo versata e al risarcimento dei danni, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertato Part l'inadempimento di al pagamento delle rate di prezzo, la condannava alla restituzione in favore di della stampante e dichiarava il diritto di quest'ultima a trattenere la somma CP_1 versata in acconto ai sensi della clausola 12 del contratto.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi che di seguito si riportano. Pt_1
Con il primo motivo censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la tardività della domanda volta all'annullamento del contratto per vizio della volontà ai sensi degli artt 1427 Part e 1439 cc perché proposta da con la memoria nel primo termine ex art 183 c6 cpc e al di fuori di un rapporto di conseguenzialità con la domanda riconvenzionale o le eccezioni della convenuta. Part L'appellante lamenta violazione dell'art. 183 cpc ed espone che la società , nel momento in cui aveva incardinato l'azione giudiziaria, era ignara che la stampante oggetto della compravendita fosse rigenerata, avendo sempre ritenuto di avere contrattato ed acquistato una stampante nuova
K700 ECO K4 5 colori 420; solo in seguito alla costituzione della convenuta era venuta a CP_1 conoscenza che il macchinario era invece rigenerato e con la prima memoria ex art. 183 c6 cpc aveva modificato la domanda proposta, chiedendo l'accertamento del vizio del consenso in cui era incorsa, indotto da dolo della convenuta.
Con il secondo motivo censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto anche infondata nel merito la domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Deduce in particolare che il Tribunale ha omesso di valutare che nel contratto di acquisto e nella fattura il macchinario era indicato come nuovo e che comunque non era indicato in alcun documento che si trattava di una stampante rigenerata, rilevando che erroneamente è stata Part supposta la consapevolezza di tale circostanza da parte della sulla base di presunzioni prive di fondamento.
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda di risoluzione per l'inadempimento di CP_1 per l'esistenza di vizi del macchinario.
Deduce sul punto che il mancato funzionamento della stampante era documentato dalle richieste Part di intervento della alle quali non erano seguiti interventi risolutivi e da una perizia di parte.
Con il quarto motivo censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da CP_1
Part rilevando che il mancato pagamento delle rate da parte della non costituiva inadempimento ma legittimo esercizio del diritto ai sensi dell'art. 1460 cc, in quanto il venditore non aveva rimediato ai vizi del bene venduto. Si è costituita in giudizio la società appellata e ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
L'appellata ha rilevato, inoltre, che in sede di esecuzione forzata della sentenza, promossa per Part ottenere la restituzione della stampante dalla , è venuta a conoscenza che la stampante è andata distrutta in un incendio avvenuto in data 12/5/2020, circostanza che non è mai stata resa nota dalla controparte durante il giudizio, e si è quindi riservata di agire per il risarcimento dei danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla compravendita a rate con riserva di proprietà avente ad oggetto una stampante K700 ECO K4 5 colori 420 rigenerata, venduta dalla società all'odierna CP_1 appellante per il prezzo di euro 99.000,00 oltre iva.
Non sono fondati i motivi di censura con i quali l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia Part nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la tardività della nuova domanda avanzata da con la prima memoria ex art 183 c6 cpc. Part Deve rilevarsi che con l'atto introduttivo del giudizio ha proposto domanda per sentire accertare l'inadempimento del venditore per l'asserita esistenza di vizi del macchinario CP_1 compravenduto che lo rendevano inutilizzabile, e chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto e condannarsi il venditore alla restituzione della rata di prezzo versata e al risarcimento dei danni;
soltanto con la memoria del primo termine ex art 183 c6 cpc ha “modificato” la domanda , chiedendo, in via principale, l'annullamento del contratto ai sensi dell'art 1427 cc per vizio del Part consenso consistito nell'errore del compratore e/o dolo del venditore, sostenendo che era stata tratta in inganno da in quanto ignorava che il macchinario fosse rigenerato;
in via CP_1
Part gradata ha proposto le originarie domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art.183 c5 cpc ( nella formulazione pro tempore applicabile) la facoltà dell'attore di introdurre domande o eccezioni nuove che siano conseguenza delle domande riconvenzionali o eccezioni del convenuto è consentita nella prima udienza di trattazione , mentre nella memoria di cui all'art. 183 c6 n.1 cpc l'attore può solo precisare e modificare le domande "già proposte” (ex multis Cass 2019/30745; v anche Cass. 2016/9880, Cass 2016/3806, Cass 2013/25409; Cass
2011/3567) Part Il Tribunale ha pertanto correttamente rilevato che era incorsa nella preclusione prevista dall'art 183 c5 cpc, ritualmente eccepita dalla parte convenuta nella seconda memoria di cui all'art
183 c6 n.2 cpc, nonché l'inammissibilità della domanda nuova in quanto non correlata alla riconvenzionale e/o alle eccezioni della convenuta. Part Rilevata l'inammissibilità della domanda nuova proposta dalla rimangono assorbite le doglianze che l'appellante svolge sul rigetto nel merito. Anche il motivo di gravame riguardante il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per l'esistenza di vizi del macchinario non è fondato.
Il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, l'estrema genericità dei difetti del macchinario lamentati Part dalla ( “Difetti di stampa nella colorazione blu;
− Difetti di stampa nella colorazione nera;
−
Difetti di stampa nella colorazione marrone;
− Perdite nella colorazione gialla;
2 − Velocità di stampa notevolmente inferiore rispetto a quella descritta e contrattualizzata” v. atto introduttivo) , difetti che non sono stati precisati nel corso del giudizio, e ha altresì dichiarato l'inammissibilità Part delle richieste istruttorie (prova testimoniale) articolate dalla per la genericità dei capitoli di prova .
In questa parte la sentenza non è stata censurata, appuntandosi le doglianze sulla erronea Part valutazione delle emergenze documentali, costituite dalla denuncia dei difetti da parte della e da una perizia di parte, che secondo l'appellante, dimostravano l'esistenza di vizi del macchinario.
Sul punto deve osservarsi che il Tribunale ha ampiamente motivato, facendo riferimento Part dettagliato alla corrispondenza intercorsa tra le parti, che i problemi lamentati dalla erano in realtà riconducibili non a vizi del macchinario, ma ad un non corretto uso dello stesso da parte della società attrice.
In particolare, dai documenti prodotti emerge che dopo la consegna della stampante, avvenuta in Part data 24/1/2018, il tecnico di si recò presso la dal 29/1/2018 al 2/2/2018 per procedere CP_1 all'installazione del macchinario e apportò le modifiche richieste per adattare la stampante alle Part Part esigenze della;
in data 16/2/2018 sottoscrisse il documento attestante il buon fine del collaudo della macchina (doc. 6).
E' incontestato inoltre che dal 4/4 al 6/4/2018 il tecnico di prestò attività di assistenza CP_1
Part presso la : in particolare furono eseguiti interventi consistiti nella sostituzione di una fotocellula;
sostituzione di alcuni depositi che mostravano una perdita;
sostituzione del monitor;
sostituzione e regolazione di alcune testine;
completamento della macchina con il montaggio di un'altra barra blu per rinforzare quella esistente, e così la configurazione finale della macchina era di n. 2 barre blu, n. 2 barre marroni, n. 1 barra gialla, n. 1 barra nera. Part Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che le problematiche segnalate da nella email del 15/5/2018 erano conseguenza di un erroneo utilizzo del macchinario e non a vizi preesistenti, e risulta altresì che ha fornito in modo puntuale riscontro alle richieste e CP_1 precise indicazioni per la risoluzione dei problemi segnalati, senza che sia seguita alcuna Part contestazione da parte della . In particolare in merito ai riferiti difetti di stampa relativi alle righe di colore nero risulta dalle email di riscontro del tecnico di ( doc 13 e 10) che la regolazione poteva essere effettuata CP_1
Part tramite software, quindi in totale autonomia da parte della;
in merito allo “svuotamento del giallo”, risulta che il tecnico di chiese più volte di collegarsi da remoto alla stampante per CP_1 svolgere le verifiche del caso, ma la richiesta rimase priva di riscontro, così come le ulteriori email inviate dal tecnico per la risoluzione del problema (doc. 13 , 14 e 15 ); in ordine alle testine Part da sostituire, risulta che il tecnico di invitò più volte a spedire le testine di cui CP_1
Part lamentava il mal funzionamento (doc. 11 e 15) e che, dopo l'invio da parte di avvenuto in data 24/05/2018, constatò che le testine spedite non erano quelle installate sulla barra di CP_1
Part nero (oggetto di contestazione) e con comunicazione telefonica chiarì che le testine della barra di nero erano adatte e che aveva bisogno soltanto di una testina GS12 da tenere di scorta ( v doc. 18); in merito alla velocità massima di lavoro risulta che il tecnico di in risposta alla CP_1
Part richiesta di , chiariva che «la velocità massima di lavoro è di 50 metri al minuto, purché si lavori in un massimo di 3 binari (come da indicazioni del contratto) ed è conseguenza dell'utilizzo di mandrini GS6. Utilizzando un binario 5, a vostra scelta, la velocità massima è di circa 27-28 metri al minuto» (doc. 23).
Le censure sollevate dall'appellante sono pertanto prive di fondamento, oltre che sfornite di prova,
e non tengono conto delle puntuali ragioni esposte dal Tribunale che trovano riscontro nella documentazione richiamata.
Non è fondato il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante censura l'accoglimento della Part domanda riconvenzionale di volta a sentire accertare l'inadempimento di al CP_1 pagamento delle rate del prezzo ed il diritto a trattenere la rata versata (pari a €15.000,00) ai sensi della clausola 12 del contratto e condannarla alla restituzione della stampante. Part
si è resa inadempiente al pagamento del prezzo, essendo incontestato che ha provveduto al versamento soltanto della prima rata di €15.000,00.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi degli artt 1525 e
1526 cc, trattandosi di inadempimento grave tenuto conto del prezzo della stampante, e per la Part condanna di alla restituzione del macchinario in favore dell'appellata.
Per quanto non rilevi in questa sede, va dato atto anche che, come viene esposto da nella CP_1 comparsa di costituzione, in sede di esecuzione forzata della sentenza è emerso che la stampante oggetto della vendita è andata distrutta in un incendio doloso come risulta dal verbale dell'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Castrovillari del 25/3/2024 e dalla denuncia presentata dal legale Part rappresentante della in data 12/5/2020 ( all B e C fascicolo appellata) . Deve confermarsi infine la decisione nella parte in cui ha dichiarato il diritto di come da CP_1 apposita previsione contrattuale, a trattenere la rata versata non oggetto di censure con il gravame proposto.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte
-- Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado che liquida ai sensi del DM 147/22 in €11.000,00 per compensi oltre 15% spese gen., iva e cpa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 5/8/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano