CASS
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2025, n. 17246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17246 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA TI ON nato il [...] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette le conclusioni del dr. FERDINANDO LIGNOLA, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.AV IS NU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, di conferma della pronuncia del Tribunale di Palermo, che ne aveva deliberato l'affermazione di responsabilità in relazione a due delitti di tentato furto aggravato in Penale Sent. Sez. 5 Num. 17246 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/03/2025 abitazione, commessi l'uno il 19 agosto 2015 e l'altro il 8 ottobre 2017, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. 2.11 ricorso consta di due motivi, rubricati ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - il primo - e dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. il secondo. 2.1. La prima doglianza afferisce, a riguardo dell'imputazione di cui al capo b), al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, non essendo sufficienti, ai fini dell'integrazione del tentativo punibile, l'introduzione nell'area condominiale e l'ingresso nel box della persona offesa. 2.2. Il secondo motivo si è focalizzato sulla carenza di motivazione a riguardo della mancata esclusione, per entrambi i reati, della circostanza aggravante della violenza sulle cose, poiché le condotte poste in essere dall'imputato avrebbero potuto, al più, rappresentare semplici manipolazioni, non funzionali alla sottrazione dei beni dei terzi. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è privo di pregio. 1.1. Come esattamente sottolineato nelle conclusioni del Procuratore Generale, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del costante principio giurisprudenziale, secondo il quale nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano realizzati gli atti da cui origina il meccanismo causale capace in sé di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797 - 01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01). 1.2.E può anche aggiungersi che in tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduce l'onere della prova che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesa dalla volontà dell'agente e non da fattori esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione (sez.1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758; sez. 1, n. 48418 del 08/03/2017, Terranova, Rv. 271316). Orbene, le sentenze di merito, in doppia conforme, hanno congruamente apprezzato che il prevenuto, dopo essersi introdotto in area pertinenziale ed aver forzato la saracinesca del box di proprietà della denunciante, ha tentato di asportare due biciclette (pag. 3 e 4 primo grado, pag. 5 e 6 appello), così da consumare la sequenza sufficiente a delineare gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, di un compiuto tentativo di furto in abitazione;
mentre la 2 doglianza difensiva, di natura assertiva, non ha neppure allegato le circostanze concrete attinenti, per esempio, alla volontarietà dell'interruzione dell'azione, che avrebbero dovuto sollecitare conclusioni diverse. 2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. In disparte l'elementare osservazione che la forzatura della porta d'accesso ad un'autorimessa condominiale e della portiera di un'auto ivi parcheggiata, e la forzatura della basculante di un box di proprietà privata, costituiscono notoria manifestazione di violenza sulle cose e, calate nella ricostruzione del fatto che forma oggetto di prova, modalità chiaramente strumentali alla commissione dei furti, la deduzione svolta è indeterminata, perché non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, non consentendo, pertanto, a questa Corte di individuare i rilievi mossi - riferiti alla condotta tenuta dal prevenuto - e di esercitare il proprio sindacato. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 19/03/2025 Il cons Here estensore Il Presidente
lette le conclusioni del dr. FERDINANDO LIGNOLA, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.AV IS NU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, di conferma della pronuncia del Tribunale di Palermo, che ne aveva deliberato l'affermazione di responsabilità in relazione a due delitti di tentato furto aggravato in Penale Sent. Sez. 5 Num. 17246 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/03/2025 abitazione, commessi l'uno il 19 agosto 2015 e l'altro il 8 ottobre 2017, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. 2.11 ricorso consta di due motivi, rubricati ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - il primo - e dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. il secondo. 2.1. La prima doglianza afferisce, a riguardo dell'imputazione di cui al capo b), al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, non essendo sufficienti, ai fini dell'integrazione del tentativo punibile, l'introduzione nell'area condominiale e l'ingresso nel box della persona offesa. 2.2. Il secondo motivo si è focalizzato sulla carenza di motivazione a riguardo della mancata esclusione, per entrambi i reati, della circostanza aggravante della violenza sulle cose, poiché le condotte poste in essere dall'imputato avrebbero potuto, al più, rappresentare semplici manipolazioni, non funzionali alla sottrazione dei beni dei terzi. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è privo di pregio. 1.1. Come esattamente sottolineato nelle conclusioni del Procuratore Generale, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del costante principio giurisprudenziale, secondo il quale nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano realizzati gli atti da cui origina il meccanismo causale capace in sé di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797 - 01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01). 1.2.E può anche aggiungersi che in tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduce l'onere della prova che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesa dalla volontà dell'agente e non da fattori esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione (sez.1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758; sez. 1, n. 48418 del 08/03/2017, Terranova, Rv. 271316). Orbene, le sentenze di merito, in doppia conforme, hanno congruamente apprezzato che il prevenuto, dopo essersi introdotto in area pertinenziale ed aver forzato la saracinesca del box di proprietà della denunciante, ha tentato di asportare due biciclette (pag. 3 e 4 primo grado, pag. 5 e 6 appello), così da consumare la sequenza sufficiente a delineare gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, di un compiuto tentativo di furto in abitazione;
mentre la 2 doglianza difensiva, di natura assertiva, non ha neppure allegato le circostanze concrete attinenti, per esempio, alla volontarietà dell'interruzione dell'azione, che avrebbero dovuto sollecitare conclusioni diverse. 2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. In disparte l'elementare osservazione che la forzatura della porta d'accesso ad un'autorimessa condominiale e della portiera di un'auto ivi parcheggiata, e la forzatura della basculante di un box di proprietà privata, costituiscono notoria manifestazione di violenza sulle cose e, calate nella ricostruzione del fatto che forma oggetto di prova, modalità chiaramente strumentali alla commissione dei furti, la deduzione svolta è indeterminata, perché non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, non consentendo, pertanto, a questa Corte di individuare i rilievi mossi - riferiti alla condotta tenuta dal prevenuto - e di esercitare il proprio sindacato. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 19/03/2025 Il cons Here estensore Il Presidente