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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/09/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa Elisabetta Bianco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3310/2023 R.G. promossa da:
(C.F. difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ESPOSITO ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA PODGORA,
15 MILANO presso il suo studio;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
difesa dall'avv. VERDI MARCO, con elezione di domicilio Controparte_2
in VIA FONTANA, 14 MILANO, presso e nello studio dell'avv. VERDI MARCO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate come da rispettivi scritti difensivi depositati telematicamente rispettivamente:
- Parte attrice il 9.4.2025;
- Parte convenuta il 4.4.2025.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 6 Parte attrice ha svolto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 5 dicembre
2023 nel quale le si intimava il pagamento di circa 82.000 € in forza del mutuo ipotecario da lei sottoscritto nel 2006 con . Controparte_3
Nell'atto di citazione l'opponente non contestava il mancato pagamento delle rate di mutuo ma si limitava a dare atto di non avere gli strumenti per verificare la correttezza dell'importo precettato con particolare riferimento agli interessi.
Per tale ragione chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo e una
CTU contabile per determinare la correttezza o meno degli interessi, anche in base alle
Sezioni Unite numero 9479 del 2023.
Aggiungeva di essere disponibile a una soluzione conciliativa, contestando poi le competenze legali indicate nel precetto per 500 € a fronte di un compenso medio previsto nello scaglione di riferimento di 425 €.
Nelle conclusioni chiedeva di sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'illegittimità del pagamento della somma di 500 € quali competenze per il precetto e di accertare l'esatto importo dovuto alla luce dei motivi dedotti.
Si costituiva parte convenuta quale mandataria di Controparte_1 CP_2
evidenziando come la richiesta di una CTU fosse priva di ogni compiuta allegazione e motivazione, anche tenuto conto che la stessa opponente confermava il proprio inadempimento, trattandosi, quindi, di un'istanza inammissibile in quanto meramente esplorativa, rilevando nello stesso senso che il conteggio indicato nel precetto non era neppure espressamente contestato da parte opponente.
Affermava la correttezza degli importi precettati, producendo una perizia di parte ed affermando come gli interessi fossero sempre al di sotto del tasso soglia.
pagina 2 di 6 Quanto al compenso indicato in precetto in 500 € evidenziava come non ci fosse un vincolo per il legale, potendo indicare tale compenso entro il valore massimo, che nel caso di specie non era stato superato.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte opponente.
Il giudice sentite le parti in contraddittorio rigettava l'istanza cautelare dell'opponente con ordinanza del 2 maggio 2024 che qui si richiama.
Nelle memorie istruttorie parte attrice dava atto che nelle more era stato notificato un atto di pignoramento immobiliare, che chiedeva dichiararsi improcedibile per erroneità del calcolo di interessi indicati nel precetto. Nella seconda memoria chiedeva disporsi
CTU contabile per verificare la correttezza degli interessi di mora nonché prova testimoniale sulle circostanze indicate in citazione da uno a sei.
Parte convenuta riteneva irrilevanti le istanze testimoniali avversarie e inammissibile la
CTU in quanto esplorativa.
Il giudice, vista la disponibilità affermata da parte opponente a una soluzione conciliativa, formulava alle parti una proposta transattiva che tuttavia non veniva accettata.
Le istanze istruttorie formulate dalla sola parte attrice sono state ritenute non accoglibili in quanto: quelle testimoniali avevano ad oggetto circostanze non contestate e in ogni caso irrilevanti rispetto all'opposizione; la CTU contabile richiesta si basava sull'affermazione dell'opponente di voler verificare la correttezza degli importi precettati, senza nessuna specifica contestazione sulla legittimità di tali importi né compiuta allegazione o motivazione che potesse giustificare l'accertamento richiesto che, come correttamente indicato da parte convenuta, risultava del tutto esplorativo e volto a colmare delle lacune in punto allegazione.
pagina 3 di 6 La causa veniva conseguentemente trattenuta in decisione a seguito dell'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
L'opposizione deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Come indicato in premessa, parte attrice non svolge veri e propri motivi di opposizione avverso il precetto ma si limita a confermare il proprio inadempimento, chiede una CTU sull'unico presupposto di voler verificare la correttezza degli importi precettati e contesta il solo importo di 75 € a titolo di compenso per il precetto.
Non vengono quindi compiutamente allegati e motivati dei vizi di illegittimità del precetto notificato se non per i compensi legali asseritamente in eccesso per 75 €.
Risulta evidente che nell'affermare il proprio inadempimento la parte non contesta la debenza almeno in parte delle somme precettate, infatti, dalle allegazioni, se pur generiche, contenute negli scritti difensivi parte attrice, anche nel chiedere la CTU contabile, afferma di voler unicamente verificare la correttezza degli importi precettati con specifico riferimento agli interessi specie moratori.
Si osserva che parte convenuta ha prodotto una perizia di parte prendendo specificamente posizione nella propria comparsa sulla correttezza degli importi precettati ed in particolare sul mancato superamento del tasso soglia degli interessi.
A fronte di tale specifica affermazione parte attrice nulla ha dedotto nella prima difesa utile successiva nè nel corso del giudizio, così non contestando in modo chiaro e specifico l'affermazione sui conteggi della convenuta.
Si ritiene che ciò non possa integrare né una specifica allegazione del motivo di opposizione a precetto né una specifica contestazione di quanto invece è stato affermato sul punto da controparte, con la conseguenza per cui la domanda è carente sia nell'allegazione che nella prova, non essendo stato dedotto e fornito alcun elemento per verificare la presenza di un vizio concreto.
A ciò si aggiunge un dato ulteriormente rilevante e consistente nel fatto che parte attrice non ha neppure prodotto in giudizio il contratto di mutuo ipotecario in forza del quale è
pagina 4 di 6 stato notificato il precetto, con la conseguenza che, in ogni caso, l'accertamento richiesto non poteva essere compiuto, non avendo la parte richiedente prodotto l'unico documento potenzialmente utile per l'accertamento richiesto.
Ulteriore considerazione merita il fatto che parte attrice abbia modificato le proprie conclusioni a seguito della successiva notifica del pignoramento avvenuta in corso di causa, chiedendo una pronuncia anche sulla legittimità del pignoramento, citando a tal fine dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione.
Orbene, la domanda di dichiararsi illegittimo il pignoramento con conseguente improcedibilità del processo esecutivo successivamente radicato è una domanda inammissibile in quanto nuova e diversa da quella svolta avverso il precetto.
La prima, infatti, costituisce un rimedio successivo all'introduzione del giudizio di esecuzione a seguito della notifica del pignoramento e prevede una serie di adempimenti, tra cui apposita istanza cautelare da presentarsi necessariamente davanti al giudice dell'esecuzione, mentre la seconda costituisce un rimedio preventivo dell'esecuzione, avente ad oggetto esclusivamente il precetto con il quale viene minacciata la successiva esecuzione.
Il presente giudizio radicato da parte attrice ha ad oggetto esclusivamente il precetto opposto e l'ambito di tale giudizio non può in corso di causa essere esteso al successivo pignoramento, con la conseguenza che eventuali vizi dello stesso o questioni emerse all'interno del processo esecutivo (sulla conversione o sulle precisazioni del credito) esulano dalla presente controversia.
Quanto all'unico vizio del precetto compiutamente allegato e relativo ai 75 € quale compenso legale del precetto, si ritiene che sia privo di fondamento.
Si tratta, infatti, di importo che il creditore si autoliquida nella predisposizione del precetto e di cui si può contestare la legittimità solo ove risulti al di fuori dei parametri normativi, con riferimento agli scaglioni previsti.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie il vizio dedotto sarebbe quello di aver indicato un importo maggiore di 75 € rispetto al compenso medio (euro 425) previsto dallo scaglione applicabile, che va da 52.001 a 260.000 euro in ragione del credito precettato di circa 82.000 euro.
Già per come dedotto tale vizio evidenzia che non vi sia un profilo di illegittimità del precetto laddove il compenso indicato rientra perfettamente nei parametri normativi dei compensi di riferimento, essendo al di sotto del compenso massimo previsto (euro 638)
e appena sopra (per 75 euro) al compenso medio.
Per tutte le considerazioni sopra svolte si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice opponente che dovrà rifonderle a parte convenuta nella seguente misura: valori minimi in ragione delle questioni trattate, per tutte le fasi, scaglione da 52.001 a 260.000 visto l'importo del precetto, e così euro 7.052 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052 oltre spese generali al 15%, iva e cpa
Alessandria, il 19 settembre 2025 il Giudice
Elisabetta Bianco
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa Elisabetta Bianco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3310/2023 R.G. promossa da:
(C.F. difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. ESPOSITO ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA PODGORA,
15 MILANO presso il suo studio;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
difesa dall'avv. VERDI MARCO, con elezione di domicilio Controparte_2
in VIA FONTANA, 14 MILANO, presso e nello studio dell'avv. VERDI MARCO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate come da rispettivi scritti difensivi depositati telematicamente rispettivamente:
- Parte attrice il 9.4.2025;
- Parte convenuta il 4.4.2025.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 6 Parte attrice ha svolto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 5 dicembre
2023 nel quale le si intimava il pagamento di circa 82.000 € in forza del mutuo ipotecario da lei sottoscritto nel 2006 con . Controparte_3
Nell'atto di citazione l'opponente non contestava il mancato pagamento delle rate di mutuo ma si limitava a dare atto di non avere gli strumenti per verificare la correttezza dell'importo precettato con particolare riferimento agli interessi.
Per tale ragione chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo e una
CTU contabile per determinare la correttezza o meno degli interessi, anche in base alle
Sezioni Unite numero 9479 del 2023.
Aggiungeva di essere disponibile a una soluzione conciliativa, contestando poi le competenze legali indicate nel precetto per 500 € a fronte di un compenso medio previsto nello scaglione di riferimento di 425 €.
Nelle conclusioni chiedeva di sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'illegittimità del pagamento della somma di 500 € quali competenze per il precetto e di accertare l'esatto importo dovuto alla luce dei motivi dedotti.
Si costituiva parte convenuta quale mandataria di Controparte_1 CP_2
evidenziando come la richiesta di una CTU fosse priva di ogni compiuta allegazione e motivazione, anche tenuto conto che la stessa opponente confermava il proprio inadempimento, trattandosi, quindi, di un'istanza inammissibile in quanto meramente esplorativa, rilevando nello stesso senso che il conteggio indicato nel precetto non era neppure espressamente contestato da parte opponente.
Affermava la correttezza degli importi precettati, producendo una perizia di parte ed affermando come gli interessi fossero sempre al di sotto del tasso soglia.
pagina 2 di 6 Quanto al compenso indicato in precetto in 500 € evidenziava come non ci fosse un vincolo per il legale, potendo indicare tale compenso entro il valore massimo, che nel caso di specie non era stato superato.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte opponente.
Il giudice sentite le parti in contraddittorio rigettava l'istanza cautelare dell'opponente con ordinanza del 2 maggio 2024 che qui si richiama.
Nelle memorie istruttorie parte attrice dava atto che nelle more era stato notificato un atto di pignoramento immobiliare, che chiedeva dichiararsi improcedibile per erroneità del calcolo di interessi indicati nel precetto. Nella seconda memoria chiedeva disporsi
CTU contabile per verificare la correttezza degli interessi di mora nonché prova testimoniale sulle circostanze indicate in citazione da uno a sei.
Parte convenuta riteneva irrilevanti le istanze testimoniali avversarie e inammissibile la
CTU in quanto esplorativa.
Il giudice, vista la disponibilità affermata da parte opponente a una soluzione conciliativa, formulava alle parti una proposta transattiva che tuttavia non veniva accettata.
Le istanze istruttorie formulate dalla sola parte attrice sono state ritenute non accoglibili in quanto: quelle testimoniali avevano ad oggetto circostanze non contestate e in ogni caso irrilevanti rispetto all'opposizione; la CTU contabile richiesta si basava sull'affermazione dell'opponente di voler verificare la correttezza degli importi precettati, senza nessuna specifica contestazione sulla legittimità di tali importi né compiuta allegazione o motivazione che potesse giustificare l'accertamento richiesto che, come correttamente indicato da parte convenuta, risultava del tutto esplorativo e volto a colmare delle lacune in punto allegazione.
pagina 3 di 6 La causa veniva conseguentemente trattenuta in decisione a seguito dell'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
L'opposizione deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Come indicato in premessa, parte attrice non svolge veri e propri motivi di opposizione avverso il precetto ma si limita a confermare il proprio inadempimento, chiede una CTU sull'unico presupposto di voler verificare la correttezza degli importi precettati e contesta il solo importo di 75 € a titolo di compenso per il precetto.
Non vengono quindi compiutamente allegati e motivati dei vizi di illegittimità del precetto notificato se non per i compensi legali asseritamente in eccesso per 75 €.
Risulta evidente che nell'affermare il proprio inadempimento la parte non contesta la debenza almeno in parte delle somme precettate, infatti, dalle allegazioni, se pur generiche, contenute negli scritti difensivi parte attrice, anche nel chiedere la CTU contabile, afferma di voler unicamente verificare la correttezza degli importi precettati con specifico riferimento agli interessi specie moratori.
Si osserva che parte convenuta ha prodotto una perizia di parte prendendo specificamente posizione nella propria comparsa sulla correttezza degli importi precettati ed in particolare sul mancato superamento del tasso soglia degli interessi.
A fronte di tale specifica affermazione parte attrice nulla ha dedotto nella prima difesa utile successiva nè nel corso del giudizio, così non contestando in modo chiaro e specifico l'affermazione sui conteggi della convenuta.
Si ritiene che ciò non possa integrare né una specifica allegazione del motivo di opposizione a precetto né una specifica contestazione di quanto invece è stato affermato sul punto da controparte, con la conseguenza per cui la domanda è carente sia nell'allegazione che nella prova, non essendo stato dedotto e fornito alcun elemento per verificare la presenza di un vizio concreto.
A ciò si aggiunge un dato ulteriormente rilevante e consistente nel fatto che parte attrice non ha neppure prodotto in giudizio il contratto di mutuo ipotecario in forza del quale è
pagina 4 di 6 stato notificato il precetto, con la conseguenza che, in ogni caso, l'accertamento richiesto non poteva essere compiuto, non avendo la parte richiedente prodotto l'unico documento potenzialmente utile per l'accertamento richiesto.
Ulteriore considerazione merita il fatto che parte attrice abbia modificato le proprie conclusioni a seguito della successiva notifica del pignoramento avvenuta in corso di causa, chiedendo una pronuncia anche sulla legittimità del pignoramento, citando a tal fine dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione.
Orbene, la domanda di dichiararsi illegittimo il pignoramento con conseguente improcedibilità del processo esecutivo successivamente radicato è una domanda inammissibile in quanto nuova e diversa da quella svolta avverso il precetto.
La prima, infatti, costituisce un rimedio successivo all'introduzione del giudizio di esecuzione a seguito della notifica del pignoramento e prevede una serie di adempimenti, tra cui apposita istanza cautelare da presentarsi necessariamente davanti al giudice dell'esecuzione, mentre la seconda costituisce un rimedio preventivo dell'esecuzione, avente ad oggetto esclusivamente il precetto con il quale viene minacciata la successiva esecuzione.
Il presente giudizio radicato da parte attrice ha ad oggetto esclusivamente il precetto opposto e l'ambito di tale giudizio non può in corso di causa essere esteso al successivo pignoramento, con la conseguenza che eventuali vizi dello stesso o questioni emerse all'interno del processo esecutivo (sulla conversione o sulle precisazioni del credito) esulano dalla presente controversia.
Quanto all'unico vizio del precetto compiutamente allegato e relativo ai 75 € quale compenso legale del precetto, si ritiene che sia privo di fondamento.
Si tratta, infatti, di importo che il creditore si autoliquida nella predisposizione del precetto e di cui si può contestare la legittimità solo ove risulti al di fuori dei parametri normativi, con riferimento agli scaglioni previsti.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie il vizio dedotto sarebbe quello di aver indicato un importo maggiore di 75 € rispetto al compenso medio (euro 425) previsto dallo scaglione applicabile, che va da 52.001 a 260.000 euro in ragione del credito precettato di circa 82.000 euro.
Già per come dedotto tale vizio evidenzia che non vi sia un profilo di illegittimità del precetto laddove il compenso indicato rientra perfettamente nei parametri normativi dei compensi di riferimento, essendo al di sotto del compenso massimo previsto (euro 638)
e appena sopra (per 75 euro) al compenso medio.
Per tutte le considerazioni sopra svolte si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice opponente che dovrà rifonderle a parte convenuta nella seguente misura: valori minimi in ragione delle questioni trattate, per tutte le fasi, scaglione da 52.001 a 260.000 visto l'importo del precetto, e così euro 7.052 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052 oltre spese generali al 15%, iva e cpa
Alessandria, il 19 settembre 2025 il Giudice
Elisabetta Bianco
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