Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 25/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24472 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da F.S., nato a omissis, in data omissis (cod. fisc.
omissis), e residente a omissis in Via omissis,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Santino Spina (cod.
fisc. [...], tel omissis, fax 091204869, PEC
santinospina@pecavvpa.it)
contro
INPS (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. Franca Borla, (avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it) e dall’ Avv. Silvia Zecchini (avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it) dell’Avvocatura dell’Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino (ROMA) rep. 37875 Racc. n. 7313 del 22.03.2024 ed elettivamente domiciliato in Torino, via dell’Arcivescovado n. 9;
E contro
Ministero della Difesa (cod. fisc. 80425650589), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso da sé stesso a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo (cod. fisc. 93030280692), in persona del Capo Servizio Trattamento Economico pro tempore Col. amm. Lorenzo Graticola (cod. fisc. [...]). presso il cui Ufficio, in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato;
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo, ed il pagamento dei relativi arretrati, del trattamento pensionistico erogato con l’inserimento della contribuzione versata durante gli anni 2005 e 2006, facenti parte del quadriennio di missione all’estero 2005-2008.
In particolare, il ricorrente, dipendente dell’Arma dei Carabinieri dall’8 giugno 1984 al 1° gennaio 2022, data del suo collocamento in pensione con qualifica di Appuntato Scelto, titolare della pensione n. 50587922 dal gennaio 2022, lamenta il mancato computo della contribuzione versata durante il periodo di missione all'estero presso lo SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), ovvero il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa, relativamente agli anni 2005 e 2006, essendo invece gli anni 2007 e 2008 regolarmente calcolati nell'estratto contributivo.
Il CNA si è costituito dando atto di avere comunicato al ricorrente di aver “reso disponibile, attraverso la piattaforma "nuova Passweb", l'aggiornamento dell'imponibile pensionistico del 2005 e 2006, integrato con l'inserimento degli importi relativi agli emolumenti accessori erogati dal sostituto secondario d'imposta per il servizio svolto in Belgio (SHAPE) nei medesimi anni”.
L’Inps si è costituita chiedendo la cessazione della materia del contendere atteso che “la pensione del ricorrente è stata rideterminata a seguito di dell’aggiornamento della base imponibile pensionistica 2005 – 2006 inviata all’ INPS dal Comando Generale dei Carabinieri. L’ aggiornamento verrà posto in pagamento da febbraio 2026 unitamente agli arretrati, pari ad €. 3.041,14 lordi”.
La causa è stata discussa all’udienza del 23 febbraio 2026 e le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Stante l’avvenuto riconoscimento della prestazione oggetto del ricorso introduttivo, va disposta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come richiesto anche da parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo ed a carico del Ministero della Difesa (avendo questo, nel mese di aprile, ricevuto la documentazione utile al richiesto ricalcolo ed avendo provveduto solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale).
Spese compensate quanto all’Inps, ente pagatore.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Dichiara l’estinzione del giudizio.
Condanna CNA – Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Spese compensate quanto all’Inps.
Così deciso in Torino, il 23 febbraio 2026.
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
Firmato digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
Firmato digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 23/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
Firmato digitalmente
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