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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2747/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 -
CF_Ricorrente
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5170/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 16/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 310 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla società Municipia spa e al Comune di Cosenza, il Condominio "Ricorrente_1" di Via Indirizzo_1 Cosenza, c.f. P.IVA_1, nella persona dell'Amministratore in carica, l' Ricorrente_1 di Nominativo_1 ed Nominativo_2, il cui rappresentante legale è il Sig. Nominativo_1, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Indirizzo_2 presso lo Studio dell'Avv.
Difensore 1, suo difensore come da procura in atti, appellava la sentenza n.5170/2023 depositata il 16 Ottobre 2023, dalla Sezione 6^ della Corte di Giustizia Tributaria per la Provincia di Cosenza, con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso gli avvisi di accertamento n.49 e n.310 del
17/8/2021, prot. 265 del 31/8/2021, entrambi notificati a mezzo distinti plichi postali raccomandati, recapitati il 17/10/2021 e relativi all'omesso versamento della TARI, per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e2020 per l'immobile sito in Cosenza alla Indirizzo_1 piano terra ed identificato catastalmente al
Indirizzo_1.
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Comune di Cosenza e nel ritenere infondati i motivi di ricorso relativi all'inutilizzabilità dell'immobile assoggettato alla tassa e alla proprietà condominiale dello stesso e, riproponendo tali motivi, concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento degli avvisi di accertamento in questione, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva il Comune di Cosenza in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Avv,
Nominativo 3 con domicilio in Indirizzo_3 CF. P.IVA_2, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore 3 e dall'Arch. Difensore 2 rispettivamente funzionario del contenzioso tributario e dirigente del Settore Tributi e Riscossione contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese-
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2024 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono;
ha affermato dalla Suprema Corte che è “onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" e che "la presunzione di legge in ordine alla produzione di rifiuti può essere superata solo dall'allegazione e dalla prova dei fatti che rendono l'immobile ... insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono ... il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie" (così Cass. 2257/2022. Conf Cass 20454/2025); alla luce della citata giurisprudenza, dunque, ai fini dell'esonero dalla tassa per oggettiva insuscettibilità alla produzione di rifiuti, occorre sia la tempestiva denuncia al Comune sia la prova di tale circostanza;
nel caso in esame nessuno di tali presupposti risulta essersi realizzato;
manca, infatti, agli atti la prova della tempestiva denuncia al Comune del locale inutilizzabile e manca la prova della sua oggettiva inutilizzabilità, non essendo all'uopo sufficiente la produzione in atti di una perizia di parte ("la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato,
e ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto così Cass. 20454/2025); perizia che, comunque, anche alla luce della documentazione fotografica allegata, non appare idonea a suffragare la tesi dell'appellante; da tale documentazione, emerge, infatti, che il locale, accatastato in cat. A/3, classe 2, risulta fornito di infissi, pavimenti e servizi igienici.
Infine, nel caso in esame non può trovare applicazione l'art. 1, comma 641, della legge 147/2013 (di Stabilità per il 2014) che esclude dal campo di applicazione della Tari le aree comuni condominiali, ex articolo 1117 del Codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, non avendo, comunque, l'appellante provato che l'immobile in questione fosse adibito ad alloggio del portiere.
In conclusione l'appello deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la parziale novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Rel/ Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2747/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 -
CF_Ricorrente
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5170/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 16/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 310 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla società Municipia spa e al Comune di Cosenza, il Condominio "Ricorrente_1" di Via Indirizzo_1 Cosenza, c.f. P.IVA_1, nella persona dell'Amministratore in carica, l' Ricorrente_1 di Nominativo_1 ed Nominativo_2, il cui rappresentante legale è il Sig. Nominativo_1, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Indirizzo_2 presso lo Studio dell'Avv.
Difensore 1, suo difensore come da procura in atti, appellava la sentenza n.5170/2023 depositata il 16 Ottobre 2023, dalla Sezione 6^ della Corte di Giustizia Tributaria per la Provincia di Cosenza, con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso gli avvisi di accertamento n.49 e n.310 del
17/8/2021, prot. 265 del 31/8/2021, entrambi notificati a mezzo distinti plichi postali raccomandati, recapitati il 17/10/2021 e relativi all'omesso versamento della TARI, per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e2020 per l'immobile sito in Cosenza alla Indirizzo_1 piano terra ed identificato catastalmente al
Indirizzo_1.
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Comune di Cosenza e nel ritenere infondati i motivi di ricorso relativi all'inutilizzabilità dell'immobile assoggettato alla tassa e alla proprietà condominiale dello stesso e, riproponendo tali motivi, concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento degli avvisi di accertamento in questione, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva il Comune di Cosenza in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Avv,
Nominativo 3 con domicilio in Indirizzo_3 CF. P.IVA_2, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore 3 e dall'Arch. Difensore 2 rispettivamente funzionario del contenzioso tributario e dirigente del Settore Tributi e Riscossione contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese-
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2024 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono;
ha affermato dalla Suprema Corte che è “onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" e che "la presunzione di legge in ordine alla produzione di rifiuti può essere superata solo dall'allegazione e dalla prova dei fatti che rendono l'immobile ... insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono ... il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie" (così Cass. 2257/2022. Conf Cass 20454/2025); alla luce della citata giurisprudenza, dunque, ai fini dell'esonero dalla tassa per oggettiva insuscettibilità alla produzione di rifiuti, occorre sia la tempestiva denuncia al Comune sia la prova di tale circostanza;
nel caso in esame nessuno di tali presupposti risulta essersi realizzato;
manca, infatti, agli atti la prova della tempestiva denuncia al Comune del locale inutilizzabile e manca la prova della sua oggettiva inutilizzabilità, non essendo all'uopo sufficiente la produzione in atti di una perizia di parte ("la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato,
e ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto così Cass. 20454/2025); perizia che, comunque, anche alla luce della documentazione fotografica allegata, non appare idonea a suffragare la tesi dell'appellante; da tale documentazione, emerge, infatti, che il locale, accatastato in cat. A/3, classe 2, risulta fornito di infissi, pavimenti e servizi igienici.
Infine, nel caso in esame non può trovare applicazione l'art. 1, comma 641, della legge 147/2013 (di Stabilità per il 2014) che esclude dal campo di applicazione della Tari le aree comuni condominiali, ex articolo 1117 del Codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, non avendo, comunque, l'appellante provato che l'immobile in questione fosse adibito ad alloggio del portiere.
In conclusione l'appello deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la parziale novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Rel/ Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)