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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 9598/2023 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 26.3.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Lisi Dario Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv M.T.Petrucci CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione o all' assegno di invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 1.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità o all' assegno di invalidità civile-negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento CP_1
delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
ALl' udienza del 26.3.2025 il ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
All' odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della dichiarazione resa dalla parte ricorrente che ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc.: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi, in termini di estinzione del processo.
Secondo l' orientamento della Suprema Corte “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo(v Cass 6850/2011; Cass 9066/2002)”.
Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate avendo la parte ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni di cui all' art 152 disp att c.p.c.
Vi è solo da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza
(e non di ordinanza), applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc.
(secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e
307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio). Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore-giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v. CASS.
4.10.1985 n° 4795).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, 26.03.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 26.3.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Lisi Dario Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv M.T.Petrucci CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione o all' assegno di invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 1.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità o all' assegno di invalidità civile-negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento CP_1
delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
ALl' udienza del 26.3.2025 il ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
All' odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della dichiarazione resa dalla parte ricorrente che ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc.: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi, in termini di estinzione del processo.
Secondo l' orientamento della Suprema Corte “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo(v Cass 6850/2011; Cass 9066/2002)”.
Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate avendo la parte ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni di cui all' art 152 disp att c.p.c.
Vi è solo da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza
(e non di ordinanza), applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc.
(secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e
307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio). Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore-giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v. CASS.
4.10.1985 n° 4795).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, 26.03.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa