TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2675/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2675/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 29/10/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
MINTURNO (LT) alla via G. Marconi n. 54, presso lo studio dell'Avv. TESTA
MAURO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in MINTURNO (LT) alla via Granata snc, presso lo studio dell'Avv.
PA RE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte per l'udienza cartolare del
29/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/10/2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11/05/1996 con , deducendo che i coniugi si erano separati Controparte_1 consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del Per_ Per_ 28/09/2023, che erano nate le figlie (il 14/02/2001) e (il 30/10/2007); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) assegnarsi la casa coniugale alla resistente;
3) di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un contributo al mantenimento in favore della figlia Per_
per l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
4) disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della Per_ resistente;
5) confermarsi il piano genitoriale di cui alla separazione per la figlia .
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
3) di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno divorzile per l'importo di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, in favore della resistente;
4) di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un contributo a titolo di mantenimento in Per_ favore della figlia per l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
5) di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare Per_ un contributo a titolo di mantenimento in favore della figlia per € 100,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
2 All'udienza di comparizione del 09/04/2025 comparivano entrambe le parti e il
Giudice confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza del 29/10/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulla richiesta di pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 28/09/2023;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in MINTURNO (LT) in data 11/05/1996, fra , nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata in [...] il [...], trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di MINTURNO (LT) dell'anno 1996, al n.
14, parte II, serie A;
2) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
3) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
4) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MINTURNO (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Cassino, 29/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2675/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 29/10/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
MINTURNO (LT) alla via G. Marconi n. 54, presso lo studio dell'Avv. TESTA
MAURO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in MINTURNO (LT) alla via Granata snc, presso lo studio dell'Avv.
PA RE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte per l'udienza cartolare del
29/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/10/2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11/05/1996 con , deducendo che i coniugi si erano separati Controparte_1 consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del Per_ Per_ 28/09/2023, che erano nate le figlie (il 14/02/2001) e (il 30/10/2007); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) assegnarsi la casa coniugale alla resistente;
3) di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un contributo al mantenimento in favore della figlia Per_
per l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
4) disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della Per_ resistente;
5) confermarsi il piano genitoriale di cui alla separazione per la figlia .
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
3) di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno divorzile per l'importo di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, in favore della resistente;
4) di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un contributo a titolo di mantenimento in Per_ favore della figlia per l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
5) di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare Per_ un contributo a titolo di mantenimento in favore della figlia per € 100,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
2 All'udienza di comparizione del 09/04/2025 comparivano entrambe le parti e il
Giudice confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza del 29/10/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulla richiesta di pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 28/09/2023;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in MINTURNO (LT) in data 11/05/1996, fra , nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata in [...] il [...], trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di MINTURNO (LT) dell'anno 1996, al n.
14, parte II, serie A;
2) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
3) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
4) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MINTURNO (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Cassino, 29/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
4