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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n. 2099/2019 RG degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 11. 3. 2025 mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c. p. c. e vertente tra
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Alicudi n. 61, c.f. , elettivamente domiciliato C.F._1 presso l'avvocato Angelo Russo del Foro di Roma, C.F.
, con studio in Roma Via degli Scipioni n.237, che C.F._2 lo rappresenta e difende giusta procura alle liti separata ed allegata agli atti
- appellante –
E con sede legale in Controparte_1
Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale di € 10.328.618.260,14, interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta al Registro delle Imprese di , codice fiscale e partita Iva CP_1
, iscritta al n. 52.74 dell'Albo delle Banche tenuto dalla P.IVA_1
Banca d'Italia, facente parte del Gruppo Bancario Controparte_1
, Codice ABI Gruppo 1030.6 (di seguito anche la ), in
[...] CP_1 persona del procuratore speciale Avv. , nato a [...] in Controparte_2 data 26.07.1960, giusta procura rilasciata dal dott. , nella Controparte_3 qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Crediti e Procuratore
r.g. n. 1 Speciale della in data 24.06.2013 Controparte_1 dal Notaio di rep. 32491, racc. 15267 (doc. n. 1), Persona_1 CP_1 rappresentata e difesa dall' Avv. MA IC (C.F.
) in forza di procura rilasciata in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 252, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo p.e.c.
e/o al n. fax n. 06.99928547 Email_1
- appellata-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 19505/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11/10/2018 (opposizione a precetto)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata ritualmente l'odierno appellante aveva proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale era stata respinta l'opposizione a precetto. Nel corso del giudizio di appello le parti, prima dell'udienza odierna, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., essendo intervenuto accordo transattivo tra loro, hanno depositato atto di rinuncia agli atti ed all'azione del giudizio da parte dell'appellante, che veniva ritualmente accettata dalla , ritualmente Controparte_1 costituita, con relativo accordo per la compensazione delle spese, ed all'esito la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello ed all'azione ed ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, essendo intervenuto un accordo transattivo tra le parti. Trattandosi di rinuncia agli atti del giudizio di appello ed all'azione si deve provvedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c., rimanendo ferma la già pronunciata sentenza di I grado;
infatti, a norma dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito eventualmente pronunciate nel corso della vicenda processuale;
ne deriva che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, promosso avverso una sentenza di primo grado che ha accolto, pur in parte, una domanda, investe solo gli atti del procedimento di gravame, comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure (cfr. tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 02-04- 2003, n. 5026; Cass. civ., sez. II, 03-08-1999, n. 8387). Il giudizio di appello, ex art. 359 e 306 c.p.c., va quindi dichiarato estinto. Per effetto dell'espresso accordo intervenuto tra le parti le spese di giudizio del presente grado vanno interamente compensate.
r.g. n. 2
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 19505/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11/10/2018, così provvede: a) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
b) Spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12. 3. 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Biagio Roberto Cimini
Il Presidente dr. Geremia Casaburi
r.g. n. 3