TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10198/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Giudice Unico, Dr.ssa A. ARAGNO,
Nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c..
promosso da:
nato in [...] il [...], (ALIAS Parte_1 Persona_1
23.05.1996), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca De Vincentis
RICORRENTE
contro
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ordinare alla Questura di
Alessandria, in persona del Questore p.t., di formalizzare la ricezione della nuova domanda di protezione internazionale del ricorrente, entro giorni sei/dieci giorni dalla pubblicazione/notifica del chiesto ed emanando provvedimento.
Con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.”
ha emesso la seguente
SENTENZA
1.Con ricorso depositato in data 19.5.25 il ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Torino domandando che venisse ordinato alla Questura di Alessandria, di provvedere a ricevere e registrare la sua domanda di protezione internazionale.
In particolare, esponeva il ricorrente di avere presentato domanda di protezione internazionale appena giunto dalla Guinea, domanda che veniva respinta dalla commissione;
successivamente il Tribunale di Genova, in riforma del decreto di rigetto della Commissione Territoriale, riconosceva al richiedente il permesso di soggiorno per protezione speciale, permesso che, alla scadenza, non veniva rinnovato;
il ricorrente decideva in seguito, reputando sussistere nuovi elementi a fondamento della sua istanza, di presentare nuova domanda di protezione. Pertanto, riferiva il ricorrente, in data 4.12.23 manifestava tale sua volontà chiedendo alla
Questura di Alessandria un appuntamento per la formalizzazione (doc 3); in assenza di riscontro, con nota mail del 29.1.24 , il ricorrente sollecitava la Questura di Alessandria (doc 4); in assenza di riscontro, con diffida del 13.3.24 (doc.5), la Questura veniva nuovamente invitata a fissare l'appuntamento richiesto.
La Questura fissava appuntamento al 3 settembre 2024 alle ore 09:30 (doc.6).
Riferiva il ricorrente che, però, in tale data, gli veniva precluso l'accesso all'Ufficio Immigrazione.
Il ricorrente, pertanto, comunicava alla Questura che si sarebbe nuovamente recato il 13.1.25 per potere formalizzare la domanda (doc. 8) e tale appuntamento veniva confermato dalla Questura (doc. 9).
In tale giorno, però, il richiedente non veniva accolto, in quanto gli venne riferito che avrebbe dovuto rivolgersi alla Questura di Genova, pur avendo il ricorrente esibito una dichiarazione di ospitalità in Casale
Monferrato via Salandri 27, regolarmente protocollata.
Invitata, con nota del 31.3.25 (doc 10), a fornire spiegazioni, la Questura non rispondeva.
Il ricorrente decideva pertanto di adire l'autorità giudiziaria, concludendo come sopra indicato.
Veniva fissata udienza di comparizione parti.
Il si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere evidenziando Controparte_1 che, nelle more, la Questura di Alessandria aveva fissato un appuntamento al ricorrente per il giorno 1.7.25.
Alla fissata udienza, del 25.9.25, compariva la sola parte ricorrente che riferiva che il giorno 1.7.25 il ricorrente si era recato all'appuntamento ma non era stato ricevuto e produceva ulteriore missiva inviata alla Questura per ottenere la fissazione di altra udienza.
Il legale richiamava pertanto le sue conclusioni e il Giudice riservava la decisione.
Ciò premesso si rileva, innanzi tutto, che gli aspetti fattuali della vicenda, così come esposti nel ricorso, non sono stati contestati dall'avvocatura.
Inoltre, per quanto si tratti di aspetto non contestato, pare utile sottolineare che questo Tribunale, come già evidenziato in numerosi provvedimenti analoghi di questa sezione, reputa sussistente la giurisdizione dell'AGO, vertendosi in materia di diritti costituzionalmente garantiti, posto che la domanda di protezione internazionale, per essere esaminata, necessita della sua previa sua formalizzazione e, nella fase di ricezione delle domande, la p.a. non vanta alcuna discrezionalità amministrativa.
Inoltre, come evidente, oggetto della domanda non è il diritto alla protezione internazionale bensì quello alla formalizzazione della relativa domanda. Come riferito in ricorso e come chiarito in udienza, il ricorrente, residente a [...], ha tentato più volte di formalizzare la sua domanda e ha anche ottenuto svariati appuntamenti, poi immotivatamente disattesi dalla Questura.
Ancora oggi, per quanto la parte resistente abbia affermato che non sussisteva più ragione di contendere, il ricorrente non ha potuto presentare la sua domanda alla Questura.
Ritiene il giudicante, sulla base di quanto emerso dagli atti, che non possa certamente essere contestato, nel caso di specie, alla Questura di avere tenuto una condotta volta a “dolosamente” impedire al ricorrente di presentare la sua domanda di protezione internazionale: non può però non essere rilevato che, ad oggi, malgrado i reiterati tentativi effettuati da ormai più di un anno, il ricorrente non è ancora riuscito a presentare la sua domanda e, soprattutto, è ignoto quando lo potrà fare, non essendo state fornite spiegazioni sul perchè sia stato più volte allontanato.
Certamente l'amministrazione gode di discrezionalità per quanto attiene ai criteri di organizzazione interna del lavoro dei preposti agli uffici, criteri che inevitabilmente tengono conto delle risorse disponibili, ed è pertanto corretto affermare che il diritto alla formalizzazione della domanda deve essere bilanciato con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti titolari delle medesime situazioni soggettive.
E', però, altrettanto corretto affermare che la discrezionalità dell'amministrazione non equivale a totale insindacabilità, in quanto trova un limite nel caso in cui la sua organizzazione si traduca, di fatto, in una negazione del diritto di presentare domanda, e ciò tutte le volte in cui il superamento dei termini di legge non risulti né ragionevole, nè congruo.
In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, la Questura, una volta ricevuta la volontà del richiedente di voler presentare la domanda di protezione internazionale, deve, entro tre giorni, ovvero tredici in presenza di un elevato numero di domande, provvedere a verbalizzare la domanda e trasmettere la stessa alla competente Commissione.
La materia della protezione è, infatti, per sua stesa natura, urgente.
Il diritto alla formalizzazione deve quindi essere bilanciato con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti portatori di esigenze identiche e nelle medesime situazioni soggettive, ma entro un termine ragionevole.
Come affermato in altri provvedimenti (di natura cautelare) aventi il medesimo oggetto, la discrezionalità della p.a. “non può implicare lo straordinario superamento, da parte della stessa, del termine – per quanto ordinatorio – conclusivo del procedimento”. (Tribunale Torino, rel. Dotta, ordinanza 16.6.25).
Nel caso in esame non vi è motivo di dubitare in merito ai plurimi tentativi di ottenere un appuntamento e di accesso del ricorrente e non si ravvisa, ad oggi, una prospettiva temporale in merito alla ricezione della sua domanda essendo risultati improduttivi gli appuntamenti ottenuti.
La Corte di Giustizia UE (sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) ha disposto che in assenza di norme dell'Unione in ordine alle modalità di presentazione delle domande di asilo, spetta allo Stato membro fissarle, garantendo però che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione. Anche l'art 6, par 6, direttiva 2013/33/UE, recepita nel d.lgs 142/2015, secondo cui gli
Stati Membri non devono chiedere documenti inutili o sproporzionati a chi presenta la domanda di protezione internazionale, esplicita ulteriormente l'impegno degli Stati Membri a non ostacolare la presentazione della domanda di asilo. Queste considerazioni assumono, oggi, ancora maggiore rilevanza se si considera che anche la possibilità di fare valere situazioni che potrebbero legittimare, in astratto, una protezione complementare, nell'attuale contesto normativo di cui all'art. 19 TUI, devono seguire il percorso della presentazione della domanda di protezione internazionale.
La domanda avanzata deve pertanto essere accolta evidenziando che il ricorrente si trova in una situazione di perdurante irregolarità che gli impedisce di godere dei diritti collegati alla presentazione della domanda di asilo.
In considerazione degli svariati appuntamenti già dati al ricorrente, ritiene il giudicante che il termine per l'adempimento possa essere contenuto in 15 giorni.
Nulla in punto spese in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, respinta ogni altra eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda avanzata
DICHIARA tenuta la Questura di Alessandria a ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale del ricorrente entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, e per l'effetto dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore di Alessandria affinché provveda in conformità.
Nulla in punto spese.
Si comunichi.
Torino, 25.9.25
Il Giudice
AL NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Giudice Unico, Dr.ssa A. ARAGNO,
Nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c..
promosso da:
nato in [...] il [...], (ALIAS Parte_1 Persona_1
23.05.1996), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca De Vincentis
RICORRENTE
contro
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ordinare alla Questura di
Alessandria, in persona del Questore p.t., di formalizzare la ricezione della nuova domanda di protezione internazionale del ricorrente, entro giorni sei/dieci giorni dalla pubblicazione/notifica del chiesto ed emanando provvedimento.
Con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.”
ha emesso la seguente
SENTENZA
1.Con ricorso depositato in data 19.5.25 il ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Torino domandando che venisse ordinato alla Questura di Alessandria, di provvedere a ricevere e registrare la sua domanda di protezione internazionale.
In particolare, esponeva il ricorrente di avere presentato domanda di protezione internazionale appena giunto dalla Guinea, domanda che veniva respinta dalla commissione;
successivamente il Tribunale di Genova, in riforma del decreto di rigetto della Commissione Territoriale, riconosceva al richiedente il permesso di soggiorno per protezione speciale, permesso che, alla scadenza, non veniva rinnovato;
il ricorrente decideva in seguito, reputando sussistere nuovi elementi a fondamento della sua istanza, di presentare nuova domanda di protezione. Pertanto, riferiva il ricorrente, in data 4.12.23 manifestava tale sua volontà chiedendo alla
Questura di Alessandria un appuntamento per la formalizzazione (doc 3); in assenza di riscontro, con nota mail del 29.1.24 , il ricorrente sollecitava la Questura di Alessandria (doc 4); in assenza di riscontro, con diffida del 13.3.24 (doc.5), la Questura veniva nuovamente invitata a fissare l'appuntamento richiesto.
La Questura fissava appuntamento al 3 settembre 2024 alle ore 09:30 (doc.6).
Riferiva il ricorrente che, però, in tale data, gli veniva precluso l'accesso all'Ufficio Immigrazione.
Il ricorrente, pertanto, comunicava alla Questura che si sarebbe nuovamente recato il 13.1.25 per potere formalizzare la domanda (doc. 8) e tale appuntamento veniva confermato dalla Questura (doc. 9).
In tale giorno, però, il richiedente non veniva accolto, in quanto gli venne riferito che avrebbe dovuto rivolgersi alla Questura di Genova, pur avendo il ricorrente esibito una dichiarazione di ospitalità in Casale
Monferrato via Salandri 27, regolarmente protocollata.
Invitata, con nota del 31.3.25 (doc 10), a fornire spiegazioni, la Questura non rispondeva.
Il ricorrente decideva pertanto di adire l'autorità giudiziaria, concludendo come sopra indicato.
Veniva fissata udienza di comparizione parti.
Il si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere evidenziando Controparte_1 che, nelle more, la Questura di Alessandria aveva fissato un appuntamento al ricorrente per il giorno 1.7.25.
Alla fissata udienza, del 25.9.25, compariva la sola parte ricorrente che riferiva che il giorno 1.7.25 il ricorrente si era recato all'appuntamento ma non era stato ricevuto e produceva ulteriore missiva inviata alla Questura per ottenere la fissazione di altra udienza.
Il legale richiamava pertanto le sue conclusioni e il Giudice riservava la decisione.
Ciò premesso si rileva, innanzi tutto, che gli aspetti fattuali della vicenda, così come esposti nel ricorso, non sono stati contestati dall'avvocatura.
Inoltre, per quanto si tratti di aspetto non contestato, pare utile sottolineare che questo Tribunale, come già evidenziato in numerosi provvedimenti analoghi di questa sezione, reputa sussistente la giurisdizione dell'AGO, vertendosi in materia di diritti costituzionalmente garantiti, posto che la domanda di protezione internazionale, per essere esaminata, necessita della sua previa sua formalizzazione e, nella fase di ricezione delle domande, la p.a. non vanta alcuna discrezionalità amministrativa.
Inoltre, come evidente, oggetto della domanda non è il diritto alla protezione internazionale bensì quello alla formalizzazione della relativa domanda. Come riferito in ricorso e come chiarito in udienza, il ricorrente, residente a [...], ha tentato più volte di formalizzare la sua domanda e ha anche ottenuto svariati appuntamenti, poi immotivatamente disattesi dalla Questura.
Ancora oggi, per quanto la parte resistente abbia affermato che non sussisteva più ragione di contendere, il ricorrente non ha potuto presentare la sua domanda alla Questura.
Ritiene il giudicante, sulla base di quanto emerso dagli atti, che non possa certamente essere contestato, nel caso di specie, alla Questura di avere tenuto una condotta volta a “dolosamente” impedire al ricorrente di presentare la sua domanda di protezione internazionale: non può però non essere rilevato che, ad oggi, malgrado i reiterati tentativi effettuati da ormai più di un anno, il ricorrente non è ancora riuscito a presentare la sua domanda e, soprattutto, è ignoto quando lo potrà fare, non essendo state fornite spiegazioni sul perchè sia stato più volte allontanato.
Certamente l'amministrazione gode di discrezionalità per quanto attiene ai criteri di organizzazione interna del lavoro dei preposti agli uffici, criteri che inevitabilmente tengono conto delle risorse disponibili, ed è pertanto corretto affermare che il diritto alla formalizzazione della domanda deve essere bilanciato con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti titolari delle medesime situazioni soggettive.
E', però, altrettanto corretto affermare che la discrezionalità dell'amministrazione non equivale a totale insindacabilità, in quanto trova un limite nel caso in cui la sua organizzazione si traduca, di fatto, in una negazione del diritto di presentare domanda, e ciò tutte le volte in cui il superamento dei termini di legge non risulti né ragionevole, nè congruo.
In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, la Questura, una volta ricevuta la volontà del richiedente di voler presentare la domanda di protezione internazionale, deve, entro tre giorni, ovvero tredici in presenza di un elevato numero di domande, provvedere a verbalizzare la domanda e trasmettere la stessa alla competente Commissione.
La materia della protezione è, infatti, per sua stesa natura, urgente.
Il diritto alla formalizzazione deve quindi essere bilanciato con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti portatori di esigenze identiche e nelle medesime situazioni soggettive, ma entro un termine ragionevole.
Come affermato in altri provvedimenti (di natura cautelare) aventi il medesimo oggetto, la discrezionalità della p.a. “non può implicare lo straordinario superamento, da parte della stessa, del termine – per quanto ordinatorio – conclusivo del procedimento”. (Tribunale Torino, rel. Dotta, ordinanza 16.6.25).
Nel caso in esame non vi è motivo di dubitare in merito ai plurimi tentativi di ottenere un appuntamento e di accesso del ricorrente e non si ravvisa, ad oggi, una prospettiva temporale in merito alla ricezione della sua domanda essendo risultati improduttivi gli appuntamenti ottenuti.
La Corte di Giustizia UE (sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) ha disposto che in assenza di norme dell'Unione in ordine alle modalità di presentazione delle domande di asilo, spetta allo Stato membro fissarle, garantendo però che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione. Anche l'art 6, par 6, direttiva 2013/33/UE, recepita nel d.lgs 142/2015, secondo cui gli
Stati Membri non devono chiedere documenti inutili o sproporzionati a chi presenta la domanda di protezione internazionale, esplicita ulteriormente l'impegno degli Stati Membri a non ostacolare la presentazione della domanda di asilo. Queste considerazioni assumono, oggi, ancora maggiore rilevanza se si considera che anche la possibilità di fare valere situazioni che potrebbero legittimare, in astratto, una protezione complementare, nell'attuale contesto normativo di cui all'art. 19 TUI, devono seguire il percorso della presentazione della domanda di protezione internazionale.
La domanda avanzata deve pertanto essere accolta evidenziando che il ricorrente si trova in una situazione di perdurante irregolarità che gli impedisce di godere dei diritti collegati alla presentazione della domanda di asilo.
In considerazione degli svariati appuntamenti già dati al ricorrente, ritiene il giudicante che il termine per l'adempimento possa essere contenuto in 15 giorni.
Nulla in punto spese in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, respinta ogni altra eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda avanzata
DICHIARA tenuta la Questura di Alessandria a ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale del ricorrente entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, e per l'effetto dispone la trasmissione del presente provvedimento al Questore di Alessandria affinché provveda in conformità.
Nulla in punto spese.
Si comunichi.
Torino, 25.9.25
Il Giudice
AL NO