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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6500/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
AL US EM - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033459261000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036854552000 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 16.9.25 all'Agenzia delle Entrate-SS e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione,
Ricorrente_2 difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato le due cartelle di pagamento n. 29520230033459261000 e n. 29520240036854552000, asseritamente notificate “in data 20.7.24” (recte, in data 20.7.25, dovendo intendersi come frutto di un refuso, la data “20.7.24” riportata nel ricorso), relative a ruoli per tassa smaltimento rifiuti riferibili, rispettivamente, agli anni 2006- 2007 ed agli anni 2008-2012.
Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione/decadenza dei tributi.
L'ATO è rimasta contumace, a differenza dell'ADER, che ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, per mancata notifica “nei confronti degli enti impositori”, e la tardività dello stesso, essendo stata la cartella notificata in data 13.3.25. Ha chiesto, comunque, rigettarsi il ricorso, per infondatezza.
Il ricorrente ha replicato con memorie illustrative.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Deve preliminarmente rilevarsi che non hanno pregio le eccezioni processuali formulate da ADER.
Il ricorso è stato correttamente notificato, oltre che all'ADER, all'unico ente impositore, rappresentato dall'ATO
ME 1 in liquidazione, come risultante dalle ricevute di accettazione e consegna delle pec all'uopo inoltrate dal ricorrente. Non si comprende, pertanto, di cosa abbia a dolersi, sul punto, l'ente resistente.
Quanto alla data di perfezionamento della notifica della cartella, va rilevato che, alla stregua della stessa produzione documentale effettuata da ADER, consta che tale notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c. e che la relativa CAD è stata recapitata soltanto il 24.7.25 al contribuente, che sottoscrisse in tale data il relativo avviso di ricevimento, emesso dal corriere postale Olimpo Consorzio Stabile. La data del 13.3.25, indicata dall'ADER, non trova riscontro in atti, mentre risulta che una serie di plichi raccomandati, tra cui quello riguardante la CAD in questione furono consegnati a tale consorzio, con distinta cumulativa, in data
10.3.25. Questo adempimento non vale, tuttavia, a segnare il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.
p.c., atteso che, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale [...], qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante [...] esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima". Alla stregua di tale insegnamento, la ricezione della CAD viene a costituire una fase imprescindibile dell'articolato procedimento notificatorio, rappresentando essa ricezione il momento che garantisce l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Pertanto, è giocoforza ritenere che, nei confronti del destinatario, la notifica non possa dirsi perfezionata prima della ricezione della CAD e che la relativa data di consegna segni il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'ATO, rimasta contumace, non ha infatti provato il perfezionamento della notifica degli atti, asseritamente notificati, costituenti il titolo per l'iscrizione a ruolo: trattasi – secondo il consueto modus operandi dell'ATO
ME 1 s.p.a - di “intimazioni di pagamento” (in realtà, degli atti atipici di messi in mora asseritamente emessi da tale ente impositore) il cui numero identificativo è richiamato nelle cartelle impugnate.
Pertanto, essa intimazione, a cagione del relativo difetto di notifica, non può fungere da idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo.
Risulta, del resto, chiaramente fondata, in assenza della prova della notifica di atti interruttivi di sorta,
l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente ai vigenti parametri tariffari di cui al D.M. n. 147/22, applicati nei valori minimi, in ragione della modesta complessità della controbersia. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla le cartelle di pagamento impugnate. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.064,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026 Il Presidente estensore
EA PA
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6500/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
AL US EM - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033459261000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036854552000 TARSU/TIA 2008 a seguito di discussione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 16.9.25 all'Agenzia delle Entrate-SS e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione,
Ricorrente_2 difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato le due cartelle di pagamento n. 29520230033459261000 e n. 29520240036854552000, asseritamente notificate “in data 20.7.24” (recte, in data 20.7.25, dovendo intendersi come frutto di un refuso, la data “20.7.24” riportata nel ricorso), relative a ruoli per tassa smaltimento rifiuti riferibili, rispettivamente, agli anni 2006- 2007 ed agli anni 2008-2012.
Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione/decadenza dei tributi.
L'ATO è rimasta contumace, a differenza dell'ADER, che ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, per mancata notifica “nei confronti degli enti impositori”, e la tardività dello stesso, essendo stata la cartella notificata in data 13.3.25. Ha chiesto, comunque, rigettarsi il ricorso, per infondatezza.
Il ricorrente ha replicato con memorie illustrative.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Deve preliminarmente rilevarsi che non hanno pregio le eccezioni processuali formulate da ADER.
Il ricorso è stato correttamente notificato, oltre che all'ADER, all'unico ente impositore, rappresentato dall'ATO
ME 1 in liquidazione, come risultante dalle ricevute di accettazione e consegna delle pec all'uopo inoltrate dal ricorrente. Non si comprende, pertanto, di cosa abbia a dolersi, sul punto, l'ente resistente.
Quanto alla data di perfezionamento della notifica della cartella, va rilevato che, alla stregua della stessa produzione documentale effettuata da ADER, consta che tale notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c. e che la relativa CAD è stata recapitata soltanto il 24.7.25 al contribuente, che sottoscrisse in tale data il relativo avviso di ricevimento, emesso dal corriere postale Olimpo Consorzio Stabile. La data del 13.3.25, indicata dall'ADER, non trova riscontro in atti, mentre risulta che una serie di plichi raccomandati, tra cui quello riguardante la CAD in questione furono consegnati a tale consorzio, con distinta cumulativa, in data
10.3.25. Questo adempimento non vale, tuttavia, a segnare il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.
p.c., atteso che, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale [...], qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante [...] esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima". Alla stregua di tale insegnamento, la ricezione della CAD viene a costituire una fase imprescindibile dell'articolato procedimento notificatorio, rappresentando essa ricezione il momento che garantisce l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Pertanto, è giocoforza ritenere che, nei confronti del destinatario, la notifica non possa dirsi perfezionata prima della ricezione della CAD e che la relativa data di consegna segni il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L'ATO, rimasta contumace, non ha infatti provato il perfezionamento della notifica degli atti, asseritamente notificati, costituenti il titolo per l'iscrizione a ruolo: trattasi – secondo il consueto modus operandi dell'ATO
ME 1 s.p.a - di “intimazioni di pagamento” (in realtà, degli atti atipici di messi in mora asseritamente emessi da tale ente impositore) il cui numero identificativo è richiamato nelle cartelle impugnate.
Pertanto, essa intimazione, a cagione del relativo difetto di notifica, non può fungere da idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo.
Risulta, del resto, chiaramente fondata, in assenza della prova della notifica di atti interruttivi di sorta,
l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, conformemente ai vigenti parametri tariffari di cui al D.M. n. 147/22, applicati nei valori minimi, in ragione della modesta complessità della controbersia. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla le cartelle di pagamento impugnate. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.064,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026 Il Presidente estensore
EA PA