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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6669/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/10/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
Controparte_1
- convenuto
E' presente l'Avv. Domenico Visone, per la il quale si riporta all'atto Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo, alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
1.2.3 depositate chiedendo l'accoglimento di tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e con- clusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Domenico Visone, pertanto, nell'interesse della propria assistita,
[...]
preliminarmente, chiede all'Ill.mo Giudice di voler revocare Parte_1
l'ordinanza emessa il 26.1.2021 e, quindi, ammettere l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesta dalla opponente Società specie Parte_1
per quanto concerne i capitoli di prova, perfettamente ammissibili, finalizzati a dimo- strare la tempestiva denuncia dei vizi, e considerato anche il riconoscimento dei vizi da parte della opposta Società, lamentati dalla Parte_1
Infatti, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento vizi da parte del venditore rende irrilevante l'eventuale tardività della denuncia degli stessi.
1
L'Avv. Domenico Visone, pertanto, nell'interesse della propria assistita,
[...]
solo gradatamente, si riporta a tutte le richieste, eccezioni e conclu- Parte_1
sioni, principali e subordinate, di merito ed istruttorie, nessuna esclusa e/o eccettuata, proposte nella propria comparsa di costituzione e nel corso del giudizio, e conclude affinchè l'Adito Giudice voglia:
1) dichiarare inammissibile, inefficace, revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutti i motivi suesposti, riconoscendo e di- chiarando, altresì, l'assoluta infondatezza della domanda della in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., di cui al decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conse- guenze di legge;
2) riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della e quindi, Controparte_1
per l'effetto:
a) riconoscere e dichiarare che la società attrice ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto relativo al servizio di stampa di cui si discute, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 c.c. e ss., e, comunque, gradatamente il diritto di non adempiere, ex art. 1460 c.c., a qualsivoglia obbligazione che per dovesse risultare a suo CP_2
carico in forza del predetto contratto ed indicate in premessa, in conseguenza del gra- ve inadempimento della opposta società;
b) condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento Controparte_1
di ogni danno subito e subendo dalla società opponente per il predetto grave inadem- pimento agli obblighi assunti, nella misura di Euro diecimila ovvero ritenuta più giu- sta, da liquidarsi con riferimento ai valori correnti alla data della emananda sentenza, oltre interessi ed accessori dovuti, compensando con qualsivoglia credito che dovesse per avventura risultare per la convenuta, ferma sempre la condanna della stessa per il residuo;
c) condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Infine, solo gradatamente, l'Avv. Visone chiede che la causa sia decisa.
2
Per la è presente per delega dell'Avv. Vincenzo Angelino l'Avv. Emi- Controparte_1
LI AN il quale richiama il verbale di udienza telematico del 14.12.2023 e si ripor- ta integralmente a tutti i propri scritti difensivi nonché a tutti i verbali di udienza da intendersi integralmente trascritti e ripetuti in tale sede chiedendone l'integrale acco- glimento.
Si impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto, inammissibile e/o im- procedibile.
Il Giudice sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Depositati i rispettivi termini la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinvia- ta all'udienza del 14.12.2023 non ammettendo le rispettive istanze istruttorie.
In tale sede si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie come articola- te in tutti i propri atti ed in subordine che la causa sia decisa accogliendo le seguenti conclusioni:
In via preliminare accertare e per l'effetto dichiarare la decadenza della CP_3
ex art. 1495 cc;
[...]
Nel merito rigettare la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improcedibile e non provata, con consequenziale integrale conferma del DI opposto n. 1656/2019;
In via gradata Accertare l'inadempimento della relativamente al Parte_1
pagamento della fattura emessa dalla e per l'effetto rigettare tutte le Controparte_1
domande proposta da parte opponente in quanto generica, non provata ed inammissi- bile;
in via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della proposta opposizione si chiede di accertarsi il credito parziale della CP_1
[... come da fatture analiticamente indicate in ricorso monitorio per l'importo di €.
20.321,30 e per l'effetto condannare la al pagamento in favore Parte_1
3
della della somma di €. 20.321,30 oltre interessi di cui al Dgls Controparte_1
231/2002 e ssmmii dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Il Giudice
invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6669/2019 r.g.a.c. tra
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiunti- vo, dall'Avv. Domenico Visone presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via A. Carbone, n. 21, è elettivamente domiciliata
- opponente
e
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e
4
risposta, dall'Avv. Vincenzo Angelino presso il cui studio in Napoli (NA) al Corso
Umberto I, n. 109 è elettivamente domiciliata
- opposta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto op- Parte_1
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1656/2019 emesso dal Tribunale di Nola in data 24 lugLI 2019 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
20.321,30 in favore della per prestazione di servizi di stampa su tes- Controparte_1
suto, come da fatture sottoscritte dal destinatario per avvenuta ricezione della merce prodotte nella fase monitoria.
L'opponente ha eccepito l'inidoneità delle fatture a costituire piena prova del credito nel giudizio di opposizione nonché la ricorrenza di vizi in alcune lavorazioni, conclu- dendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta e condanna della controparte al risarcimen- to del danno;
il tutto con vittoria di spese e onorari.
Si è costituita l'opposta contestando integralmente la spiegata oppo- Controparte_1
sizione, deducendo di aver richiesto ingiunzione di pagamento detraendo dall' impor- to complessivamente dovuto il credito afferente alla merce asseritamente viziata (ri- servandosi di agire in separato giudizio), e rimarcando la sussistenza di un espresso riconoscimento del debito da parte dell' opponente (giusta p.e.c. dell'08 maggio
2019); eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi e difetti ai sensi dell'articolo 1495 c.c.; sulla scorta di tali difese ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex articolo 648 c.p.c., disat- tese le istanze istruttorie in quanto inammissibili, la causa veniva rinviata all'udienza
5
odierna per la discussione ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di co- gnizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la po- sizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostan- ziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cogni- zione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della pro- va gravante sulle parti.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n.
13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto in- troduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione so- stanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e
Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie, deve rilevarsi che la opposta ha
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fornito adeguata prova del proprio credito, mentre la opponente non ha fornito la pro- va della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In particolare, la opposta ha dedotto, fin dalla fase monitoria, di vantare, nei confronti dell'opponente, un credito pari ad euro 29.858,28, producendo fatture immediate re- canti la sottoscrizione del destinatario per la ricezione della merce;
tuttavia, dando espressamente atto, fin dal ricorso monitorio, della sussistenza delle contestazioni provenienti dall'opponente in merito alla presenza di vizi in alcune lavorazioni, ha agito in monitorio per il minor credito pari ad euro 20.321,23 (oggetto del decreto in- giuntivo), ottenuto decurtando dal maggior credito vantato l' importo oggetto delle due fatture emesse dall'opponente (rispettivamente, per euro 6.313,01 e per
3.223,27), riservandosi di agire in separata sede per l' accertamento di tali crediti.
A sostegno della pretesa creditoria ha, altresì, prodotto documentazione proveniente dall' opponente (pec dell' 8 maggio 2019), con la quale quest'ultima parte riconosce espressamente la sussistenza di un debito pari ad euro 25.094,67.
A fronte di tali produzioni documentali, senz' altro idonee ad integrare la prova di un credito anche superiore a quello oggetto di ingiunzione, le eccezioni sollevate dall' opponente non sono idonee a paralizzare la avversa pretesa.
Ed infatti l'opponente, non contestando di avere rapporti commerciali con la opposta e non disconoscendo la pec dell' 8.5.2019, ha contestato, da un lato, l'idoneità delle fatture prodotte in giudizio a costituire idonea prova del credito azionato e, dall'altro, ha eccepito la ricorrenza dei vizi in alcune lavorazioni, deducendo di aver emesso – in relazione ai capi viziati – fattura pro forma in data 17 aprile 2019 per l'importo di euro 6.113,01 e fattura del 17 aprile 2019 per l' ulteriore importo di euro 3.223,27.
Tuttavia, quanto al primo aspetto, si rimarca che la prova del credito non è stata forni- ta unicamente mediante la produzione di fatture ma di fatture accompagnatorie, re- canti la firma del destinatario per accettazione della merce, oltre che da espresso ri- conoscimento del debito dell' 8 maggio 2019.
Quanto al secondo aspetto, si dà atto che le contestazioni relative alla presenza di vizi nella merce non possono assumere rilevanza nella presente sede, atteso che il credito
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relativo a tali forniture risulta espressamente decurtato dall' opposta, la quale ha agito in monitorio per il solo credito non contestato (riservando di azionare la posta credi- toria oggetto di contestazione in distinto ed eventuale giudizio).
Si evidenzia, invero, che l' opponente ha formulato tempestiva contestazione (nell' atto di citazione) solo per la merce relativa alle due fatture pro forma del 17 aprile
2019 (v. pagg. 7 e 8 della citazione), rispettivamente per l'importo di euro 3.223,27 e di euro 6.113,00, e che tale credito era già stato decurtato dall'opposta rispetto al maggior credito relativo al rapporto commerciale in esame (v. pag. 3 del ricorso mo- nitorio: “al fine di evitare una dilatoria opposizione dal credito di 29.858,28 si de- traggono le seguenti somme euro 3.223,97 per la fattura n. 704 del 17.4.2019 … e l' importo portato dalla fattura n. 75 del 17.4.2019 per euro 6.313,01 totale 9.536,98”), come risulta, del resto, verificando l'importo di cui alle fatture accompagnatorie pro- dotte in giudizio.
Pertanto, la eccezione relativa alla esistenza dei vizi va rigettata, atteso che l' unica contestazione tempestiva esula dal thema decidendum del presente giudizio, posto che non risulta azionato il credito relativo a tale merce (ed in tal senso le istanze istruttorie articolate, oltre che generiche, non erano rilevanti ai fini della decisione), mentre le ulteriori contestazioni, afferenti ad altre partite di merce, sollevate per la prima volta nelle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. devono ritenersi tardive e non possono, pertanto, essere esaminate (e rispetto a tali difese le istanze istruttorie non erano ammissibili, in quanto vertenti su circostanze articolate tardivamente).
Alla luce di tali emergenze processuali e per i motivi sin qui espressi, ne consegue che l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato integralmente il decreto ingiuntivo che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le motivazioni che precedono, e che conducono al rigetto dell' opposizione, compor- tano altresì il rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione e risarcimento del danno proposta dall' opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, così come modificato dal
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D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'attività di- fensiva concretamente svolta, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e medi per le residue, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo che acquista, per l'effetto, de- finitiva efficacia esecutiva;
- condanna la in persona del l. r. p.t., al pagamento, in favore Parte_1
della opposta e con attribuzione al difensore antistatario, Avv. Vincenzo Angelino, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.237,00 per com- pensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi),
IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/10/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
Controparte_1
- convenuto
E' presente l'Avv. Domenico Visone, per la il quale si riporta all'atto Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo, alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
1.2.3 depositate chiedendo l'accoglimento di tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e con- clusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Domenico Visone, pertanto, nell'interesse della propria assistita,
[...]
preliminarmente, chiede all'Ill.mo Giudice di voler revocare Parte_1
l'ordinanza emessa il 26.1.2021 e, quindi, ammettere l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesta dalla opponente Società specie Parte_1
per quanto concerne i capitoli di prova, perfettamente ammissibili, finalizzati a dimo- strare la tempestiva denuncia dei vizi, e considerato anche il riconoscimento dei vizi da parte della opposta Società, lamentati dalla Parte_1
Infatti, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento vizi da parte del venditore rende irrilevante l'eventuale tardività della denuncia degli stessi.
1
L'Avv. Domenico Visone, pertanto, nell'interesse della propria assistita,
[...]
solo gradatamente, si riporta a tutte le richieste, eccezioni e conclu- Parte_1
sioni, principali e subordinate, di merito ed istruttorie, nessuna esclusa e/o eccettuata, proposte nella propria comparsa di costituzione e nel corso del giudizio, e conclude affinchè l'Adito Giudice voglia:
1) dichiarare inammissibile, inefficace, revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutti i motivi suesposti, riconoscendo e di- chiarando, altresì, l'assoluta infondatezza della domanda della in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., di cui al decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conse- guenze di legge;
2) riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della e quindi, Controparte_1
per l'effetto:
a) riconoscere e dichiarare che la società attrice ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto relativo al servizio di stampa di cui si discute, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 c.c. e ss., e, comunque, gradatamente il diritto di non adempiere, ex art. 1460 c.c., a qualsivoglia obbligazione che per dovesse risultare a suo CP_2
carico in forza del predetto contratto ed indicate in premessa, in conseguenza del gra- ve inadempimento della opposta società;
b) condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento Controparte_1
di ogni danno subito e subendo dalla società opponente per il predetto grave inadem- pimento agli obblighi assunti, nella misura di Euro diecimila ovvero ritenuta più giu- sta, da liquidarsi con riferimento ai valori correnti alla data della emananda sentenza, oltre interessi ed accessori dovuti, compensando con qualsivoglia credito che dovesse per avventura risultare per la convenuta, ferma sempre la condanna della stessa per il residuo;
c) condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Infine, solo gradatamente, l'Avv. Visone chiede che la causa sia decisa.
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Per la è presente per delega dell'Avv. Vincenzo Angelino l'Avv. Emi- Controparte_1
LI AN il quale richiama il verbale di udienza telematico del 14.12.2023 e si ripor- ta integralmente a tutti i propri scritti difensivi nonché a tutti i verbali di udienza da intendersi integralmente trascritti e ripetuti in tale sede chiedendone l'integrale acco- glimento.
Si impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto, inammissibile e/o im- procedibile.
Il Giudice sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Depositati i rispettivi termini la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinvia- ta all'udienza del 14.12.2023 non ammettendo le rispettive istanze istruttorie.
In tale sede si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie come articola- te in tutti i propri atti ed in subordine che la causa sia decisa accogliendo le seguenti conclusioni:
In via preliminare accertare e per l'effetto dichiarare la decadenza della CP_3
ex art. 1495 cc;
[...]
Nel merito rigettare la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improcedibile e non provata, con consequenziale integrale conferma del DI opposto n. 1656/2019;
In via gradata Accertare l'inadempimento della relativamente al Parte_1
pagamento della fattura emessa dalla e per l'effetto rigettare tutte le Controparte_1
domande proposta da parte opponente in quanto generica, non provata ed inammissi- bile;
in via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della proposta opposizione si chiede di accertarsi il credito parziale della CP_1
[... come da fatture analiticamente indicate in ricorso monitorio per l'importo di €.
20.321,30 e per l'effetto condannare la al pagamento in favore Parte_1
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della della somma di €. 20.321,30 oltre interessi di cui al Dgls Controparte_1
231/2002 e ssmmii dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Il Giudice
invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6669/2019 r.g.a.c. tra
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiunti- vo, dall'Avv. Domenico Visone presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via A. Carbone, n. 21, è elettivamente domiciliata
- opponente
e
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e
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risposta, dall'Avv. Vincenzo Angelino presso il cui studio in Napoli (NA) al Corso
Umberto I, n. 109 è elettivamente domiciliata
- opposta
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto op- Parte_1
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1656/2019 emesso dal Tribunale di Nola in data 24 lugLI 2019 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
20.321,30 in favore della per prestazione di servizi di stampa su tes- Controparte_1
suto, come da fatture sottoscritte dal destinatario per avvenuta ricezione della merce prodotte nella fase monitoria.
L'opponente ha eccepito l'inidoneità delle fatture a costituire piena prova del credito nel giudizio di opposizione nonché la ricorrenza di vizi in alcune lavorazioni, conclu- dendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta e condanna della controparte al risarcimen- to del danno;
il tutto con vittoria di spese e onorari.
Si è costituita l'opposta contestando integralmente la spiegata oppo- Controparte_1
sizione, deducendo di aver richiesto ingiunzione di pagamento detraendo dall' impor- to complessivamente dovuto il credito afferente alla merce asseritamente viziata (ri- servandosi di agire in separato giudizio), e rimarcando la sussistenza di un espresso riconoscimento del debito da parte dell' opponente (giusta p.e.c. dell'08 maggio
2019); eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi e difetti ai sensi dell'articolo 1495 c.c.; sulla scorta di tali difese ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex articolo 648 c.p.c., disat- tese le istanze istruttorie in quanto inammissibili, la causa veniva rinviata all'udienza
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odierna per la discussione ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di co- gnizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la po- sizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostan- ziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cogni- zione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della pro- va gravante sulle parti.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n.
13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto in- troduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione so- stanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e
Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie, deve rilevarsi che la opposta ha
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fornito adeguata prova del proprio credito, mentre la opponente non ha fornito la pro- va della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In particolare, la opposta ha dedotto, fin dalla fase monitoria, di vantare, nei confronti dell'opponente, un credito pari ad euro 29.858,28, producendo fatture immediate re- canti la sottoscrizione del destinatario per la ricezione della merce;
tuttavia, dando espressamente atto, fin dal ricorso monitorio, della sussistenza delle contestazioni provenienti dall'opponente in merito alla presenza di vizi in alcune lavorazioni, ha agito in monitorio per il minor credito pari ad euro 20.321,23 (oggetto del decreto in- giuntivo), ottenuto decurtando dal maggior credito vantato l' importo oggetto delle due fatture emesse dall'opponente (rispettivamente, per euro 6.313,01 e per
3.223,27), riservandosi di agire in separata sede per l' accertamento di tali crediti.
A sostegno della pretesa creditoria ha, altresì, prodotto documentazione proveniente dall' opponente (pec dell' 8 maggio 2019), con la quale quest'ultima parte riconosce espressamente la sussistenza di un debito pari ad euro 25.094,67.
A fronte di tali produzioni documentali, senz' altro idonee ad integrare la prova di un credito anche superiore a quello oggetto di ingiunzione, le eccezioni sollevate dall' opponente non sono idonee a paralizzare la avversa pretesa.
Ed infatti l'opponente, non contestando di avere rapporti commerciali con la opposta e non disconoscendo la pec dell' 8.5.2019, ha contestato, da un lato, l'idoneità delle fatture prodotte in giudizio a costituire idonea prova del credito azionato e, dall'altro, ha eccepito la ricorrenza dei vizi in alcune lavorazioni, deducendo di aver emesso – in relazione ai capi viziati – fattura pro forma in data 17 aprile 2019 per l'importo di euro 6.113,01 e fattura del 17 aprile 2019 per l' ulteriore importo di euro 3.223,27.
Tuttavia, quanto al primo aspetto, si rimarca che la prova del credito non è stata forni- ta unicamente mediante la produzione di fatture ma di fatture accompagnatorie, re- canti la firma del destinatario per accettazione della merce, oltre che da espresso ri- conoscimento del debito dell' 8 maggio 2019.
Quanto al secondo aspetto, si dà atto che le contestazioni relative alla presenza di vizi nella merce non possono assumere rilevanza nella presente sede, atteso che il credito
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relativo a tali forniture risulta espressamente decurtato dall' opposta, la quale ha agito in monitorio per il solo credito non contestato (riservando di azionare la posta credi- toria oggetto di contestazione in distinto ed eventuale giudizio).
Si evidenzia, invero, che l' opponente ha formulato tempestiva contestazione (nell' atto di citazione) solo per la merce relativa alle due fatture pro forma del 17 aprile
2019 (v. pagg. 7 e 8 della citazione), rispettivamente per l'importo di euro 3.223,27 e di euro 6.113,00, e che tale credito era già stato decurtato dall'opposta rispetto al maggior credito relativo al rapporto commerciale in esame (v. pag. 3 del ricorso mo- nitorio: “al fine di evitare una dilatoria opposizione dal credito di 29.858,28 si de- traggono le seguenti somme euro 3.223,97 per la fattura n. 704 del 17.4.2019 … e l' importo portato dalla fattura n. 75 del 17.4.2019 per euro 6.313,01 totale 9.536,98”), come risulta, del resto, verificando l'importo di cui alle fatture accompagnatorie pro- dotte in giudizio.
Pertanto, la eccezione relativa alla esistenza dei vizi va rigettata, atteso che l' unica contestazione tempestiva esula dal thema decidendum del presente giudizio, posto che non risulta azionato il credito relativo a tale merce (ed in tal senso le istanze istruttorie articolate, oltre che generiche, non erano rilevanti ai fini della decisione), mentre le ulteriori contestazioni, afferenti ad altre partite di merce, sollevate per la prima volta nelle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. devono ritenersi tardive e non possono, pertanto, essere esaminate (e rispetto a tali difese le istanze istruttorie non erano ammissibili, in quanto vertenti su circostanze articolate tardivamente).
Alla luce di tali emergenze processuali e per i motivi sin qui espressi, ne consegue che l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato integralmente il decreto ingiuntivo che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le motivazioni che precedono, e che conducono al rigetto dell' opposizione, compor- tano altresì il rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione e risarcimento del danno proposta dall' opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, così come modificato dal
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D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'attività di- fensiva concretamente svolta, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e medi per le residue, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo che acquista, per l'effetto, de- finitiva efficacia esecutiva;
- condanna la in persona del l. r. p.t., al pagamento, in favore Parte_1
della opposta e con attribuzione al difensore antistatario, Avv. Vincenzo Angelino, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.237,00 per com- pensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi),
IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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