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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/08/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5456/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. TONINELLI CATIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. TONINELLI CATIA) C.F._2 C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/6/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare eventuali cambiamenti di residenza. 2) La casa coniugale, sita in Via Carlo Frigerio n. 39/E ad
Orzivecchi (BS), sarà assegnata e resterà di uso esclusivo alla sig.ra che vi continuerà a vivere con i Parte_2 mobili e gli arredi in essa presenti unitamente ai figli e fino alla maggiore età ed indipendenza Per_1 Per_2 economica degli stessi. 3) Il sig. ha già trasferito la propria residenza in Via Guglielmo Marconi n. 58 a Pt_1
Cortenuova (BG). 4) I figli minori e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 ai sensi della Legge n. 54/2006. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario suo interesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I signori e eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sui figli per le questioni Parte_2 Pt_1 di straordinaria amministrazione, adottando insieme le decisioni di maggiore interesse che riguardano e Per_1
e relative alla sua istruzione, educazione e salute. 5) I figli e avranno la propria Per_2 Per_1 Per_2 collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, nella casa coniugale. 6) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese alternati dal Sabato alla fine della scuola a Domenica sera alle
19:00. I figli trascorreranno con il padre altresì fino a quattro settimane anche non consecutive di vacanza l'anno,
1 distribuite nei diversi periodi dell'anno, di cui almeno due in periodo estivo comprese nei mesi di Luglio e Agosto, nonché ad anni alterni le festività natalizie e pasquali, alternando tra un genitore e l'altro il giorno di Natale e quello di Santo Stefano e la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta. Ai fini di una migliore e più fluida organizzazione,
i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente i periodi di ferie (possibilmente con anticipo di almeno un mese), nonché a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di destinazione ed a facilitare in ogni modo il contatto con il genitore non presente. 7) A titolo di contributo al mantenimento per i figli e , il sig. Per_1 Per_2 Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, già dal corrente mese, come in precedenza, verserà alla sig.ra mediante Parte_2 bonifico bancario, la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, ovvero Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, sino alla maggiore età ed indipendenza economica degli stessi. Tale somma sarà da indicizzarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (rivalutazione automatica 100%) a decorrere dall'anno successivo al mese di deposito del presente ricorso. 8) I signori Parte_2
e contribuiranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno come previsto dal Pt_1 protocollo del Tribunale di Brescia, tra cui: - Spese mediche (da documentare con prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN già noto. Per le ulteriori adempimenti delle parti si rimanda a quanto indicato dal protocollo adottato da codesto tribunale che si intende qui integralmente trascritto. I genitori detrarranno quindi rispettivamente il 50% delle spese dei figli. 9) L'assegno unico relativo ai due figli verrà attribuito nella misura del 100% alla sig.ra 10) I Parte_2 coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno di mantenimento. 11) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale o per altro titolo o ragione. 12) I coniugi si scambiano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei
2 rispettivi passaporti e carte di identità validi per l'espatrio e sia al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio dei figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/2012, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di RONCADELLE (BS) (atto n. 5, parte I, anno 2012).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 5456/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. TONINELLI CATIA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. TONINELLI CATIA) C.F._2 C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/6/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare eventuali cambiamenti di residenza. 2) La casa coniugale, sita in Via Carlo Frigerio n. 39/E ad
Orzivecchi (BS), sarà assegnata e resterà di uso esclusivo alla sig.ra che vi continuerà a vivere con i Parte_2 mobili e gli arredi in essa presenti unitamente ai figli e fino alla maggiore età ed indipendenza Per_1 Per_2 economica degli stessi. 3) Il sig. ha già trasferito la propria residenza in Via Guglielmo Marconi n. 58 a Pt_1
Cortenuova (BG). 4) I figli minori e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 ai sensi della Legge n. 54/2006. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario suo interesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I signori e eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sui figli per le questioni Parte_2 Pt_1 di straordinaria amministrazione, adottando insieme le decisioni di maggiore interesse che riguardano e Per_1
e relative alla sua istruzione, educazione e salute. 5) I figli e avranno la propria Per_2 Per_1 Per_2 collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, nella casa coniugale. 6) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese alternati dal Sabato alla fine della scuola a Domenica sera alle
19:00. I figli trascorreranno con il padre altresì fino a quattro settimane anche non consecutive di vacanza l'anno,
1 distribuite nei diversi periodi dell'anno, di cui almeno due in periodo estivo comprese nei mesi di Luglio e Agosto, nonché ad anni alterni le festività natalizie e pasquali, alternando tra un genitore e l'altro il giorno di Natale e quello di Santo Stefano e la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta. Ai fini di una migliore e più fluida organizzazione,
i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente i periodi di ferie (possibilmente con anticipo di almeno un mese), nonché a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di destinazione ed a facilitare in ogni modo il contatto con il genitore non presente. 7) A titolo di contributo al mantenimento per i figli e , il sig. Per_1 Per_2 Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, già dal corrente mese, come in precedenza, verserà alla sig.ra mediante Parte_2 bonifico bancario, la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, ovvero Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, sino alla maggiore età ed indipendenza economica degli stessi. Tale somma sarà da indicizzarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (rivalutazione automatica 100%) a decorrere dall'anno successivo al mese di deposito del presente ricorso. 8) I signori Parte_2
e contribuiranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno come previsto dal Pt_1 protocollo del Tribunale di Brescia, tra cui: - Spese mediche (da documentare con prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN già noto. Per le ulteriori adempimenti delle parti si rimanda a quanto indicato dal protocollo adottato da codesto tribunale che si intende qui integralmente trascritto. I genitori detrarranno quindi rispettivamente il 50% delle spese dei figli. 9) L'assegno unico relativo ai due figli verrà attribuito nella misura del 100% alla sig.ra 10) I Parte_2 coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno di mantenimento. 11) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale o per altro titolo o ragione. 12) I coniugi si scambiano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei
2 rispettivi passaporti e carte di identità validi per l'espatrio e sia al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio dei figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/05/2012, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di RONCADELLE (BS) (atto n. 5, parte I, anno 2012).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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