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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/07/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2270/2024, promossa con ricorso depositato in data 23/07/2024 da Pt_1
, entrambi con avv. P. VALLE;
[...] Parte_2
- i quali si sono uniti in matrimonio concordatario il 04/06/2016 a Muggia, Atto n. 7 parte II serie A - anno 2016;
- dall'unione è nato il figlio in data 25/03/2018. Per_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo hanno ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione tra loro, alle condizioni allora indicate, e quindi hanno formulato altresì le seguenti conclusioni:
“Decorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione parti dinnanzi al G.R., le parti chiedono che il
Tribunale voglia rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., da trattarsi con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della loro comparizione personale, preso atto della loro volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia il Tribunale adito,
1. STATUS: P R O N U N C I A R E Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
04/06/2016 a MUGGIA (TS). Atto N. 7 parte II serie A - anno 2016 - Comune di MUGGIA (TS) Protocollo
ANPR: 1868304699 tra e ordinando l'annotazione nei relativi registri alle Parte_2 Parte_1 seguenti condizioni:
2. AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO: è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, Persona_2 individuando nella madre il genitore con cui continuerà prevalentemente a vivere, presso il quale viene collocato e con cui risiederà.
3. TEMPI DI PERMANENZA: a) i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore saranno paritari e pagina 1 di 5 strutturati su base bi settimanale nel senso che trascorrerà una settimana con un genitore, la Per_1 successiva con l'altro; le parti individuano come giorno di cambio genitoriale la domenica sera, nei mesi di vacanza scolastica come orario le 21:30, nei mesi scolastici le 18:30; concordano che le settimane di permanenza di potranno essere interrotte per entrambi i genitori il mercoledì, quando il minore Per_1 trascorrerà il pomeriggio con l'altro genitore. Le parti in questo caso si impegnano ad avvisarsi entro il giovedì della settimana precedente e per iscritto, se intendono usufruire della giornata del mercoledì da trascorrere con il figlio. Specificano che la visita del mercoledì inizia con il ritiro del minore da scuola/centro estivo/etc. alle
16:00 e si conclude con la sua riconsegna alle 21:00, già cenato.
b) ferie estive: ciascuna parte trascorrerà con il figlio due settimane di ferie, anche consecutive, e con possibilità di usufruirne anche rimanendo in città e che i periodi di vacanza vadano concordati entro il 30/04 di ogni anno. In caso di disaccordo sulle date delle ferie, nel 2025 la scelta spetterà al padre, nel 2026 alla madre e così via ad anni alterni. Eventuali accordi tra le parti sulle date di ferie, non altereranno la consecutio del diritto di scelta come sopra decorrente e formalizzato. In caso di omessa scelta delle settimane di ferie da parte del genitore che ne ha diritto nei termini di cui sopra, il diritto di scelta passerà all'altro che avrà altresì potere di individuare le settimane di iscrizione del figlio ai centri estivi e senza che ciò inverta il diritto per gli anni successivi. Il genitore che non ha effettuato la scelta, potrà a questo punto individuare le sue giornate di ferie all'esito di quelle individuate dall'altro genitore e a quelle opzionate per i centri estivi.
c) festività: le parti concordano che i loro tempi di permanenza con il figlio durante le festività siano cosi strutturati;
il 24/12 AF starà con il papà, il 25/12 con la mamma;
la mamma recupererà dal padre Per_1 verso le 10:00 del 25; il 31/12 alternato (nel senso che nel 2024 il 31/12 starà con la mamma e l'anno Per_1 successivo con il papà e così via;
concordano di gestire gli ulteriori giorni di festa secondo la calendarizzazione ordinaria;
tuttavia, sin d'ora si prestano reciproco consenso che se un genitore vuole portare il figlio in montagna durante le vacanze natalizie, potrà farlo;
in questo caso, la calendarizzazione sopra dettagliata verrà derogata e con impegno di avvisare l'altro entro il 10/11 di ogni anno. Nel caso in cui entrambi vogliano farlo e se le date di viaggio coincidano, nel 2024-2025 lo potrà portare la madre, nel 2025-2026 il padre e così via ad anni alterni. Le altre festività alternate.
d) Compleanni:
- Compleanno del figlio: le parti concordano che il minore lo trascorra con il genitore con cui già si trova secondo l'ordinaria calendarizzazione, ferma la garanzia di trascorrere con l'altro genitore almeno due ore secondo orario da concordarsi e in difetto tra le 19:00 alle 21:00.
- Compleanno genitori: ciascun genitore ha diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, previo avviso (non opponibile dalla controparte) di 10 giorni prima. Se cade in giorno scolastico, da dopo scuola fino alla mattina seguente. Se cade in giorno festivo, dalle ore 10:00 alle 21:00. e) Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative al figlio e concordare congiuntamente decisioni importanti. f) Telefonate: i genitori si impegnano a garantirsi la possibilità di chiamare il figlio durante il periodo di permanenza presso l'altro, verso le 20:00 di ogni giorno.
pagina 2 di 5 g) Compiti scolastici: ciascuna parte dovrà farsi carico di seguire il figlio nell'esecuzione dei compiti, durante i periodi di permanenza, assumendo funzione normativa e di guida e stimolandolo all'autonomia.
j) Saggi/recite: entrambe le parti e a prescindere alla calendarizzazione dei tempi di permanenza come sopra individuata, potranno partecipare a saggi, recite etc. del figlio.
k) Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute del minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora il minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, ver-ranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità. In caso di malattia del genitore che non possa perciò accudire il figlio, le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente, tenendo il minore nelle giornate in cui per tale motivo l'altro genitore non può occuparsi di lui.
4. CASA CONIUGALE: le parti concordano di vendere la casa coniugale privatamente a terzi ad un prezzo da stabilirsi sulla base di una valutazione da parte di un'agenzia scelta di comune accordo entro il 30/07/24 e comunque sulla base di un prezzo minimo di vendita di 300.000 €; nelle more della vendita entrambe le parti rimarranno in casa. Laddove la casa non venga venduta privatamente entro 6 mesi, concordano per i successivi
6 mesi di conferire incarico ad agenzia individuata dalla moglie;
scaduto il termine con agenzia scelta dal marito e per un prezzo inferiore di 10.000€ rispetto a quello pre-individuato e così via (cioè con nuovi incarichi ad agenzie scelta alternativamente da ciascun coniuge per periodi di 6 mesi e riduzioni semestrali di 10.000€).
Le parti si impegnano ad accettare proposte, decorso il primo semestre, per un prezzo minimo di 300.000€.
Circa il ricavato della vendita: le parti concordano di estinguere il mutuo acceso per l'acquisto dell'alloggio e ogni ulteriore spesa correlata alla vendita e/o debito familiare;
il ricavato netto verrà diviso tra loro con la seguente proporzione: 34% a , il 66% a Parte_2 Parte_1
si impegna a perfezionare domanda di partecipazione al bando per l'acquisto di un alloggio di Parte_2
; domanda necessaria perché l'attuale alloggio coniugale è inidoneo ad ospitare lei e il figlio in CP_1 quanto verrà a stretto giro venduto.
5. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
- ORDINARIO: si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio sino al raggiungimento Parte_1 dell'autonomia economica in forma diretta e mediante corresponsione a di mensili € 25,00, Parte_2 adeguabili a ex indici ISTAT, da versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato.
- STRAORDINARIO: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per il figlio in misura del 50% ciascuna individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18.5.15 che richiamano e ogni ulteriore spesa (tra queste a titolo esemplificativo: la mensa, il materiale didattico in corso d'anno, il vestiario quest'ultimo se previamente concordato, ripetizioni e abbonamenti ed/ biglietti per il trasporto pubblico, etc.).
6. ULTERIORI STATUIZIONI
a) Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spetti in misura del
50% a ciascuna parte. Altrettanto la fruizione di rimborsi pubblici correlati all'Isee.
pagina 3 di 5 b) Le parti concordano che il loro reperimento di un appartamento con contratto di locazione o contrazione di un mutuo non costituiscano circostanze sopravvenute legittimanti richieste di modifiche delle condizioni patrimoniali sopra riportate.
c) Le parti dichiarano che, a eccezione di quanto in questo ricorso previsto, non sussistono tra loro altri aspetti personali o patrimoniali da regolamentare.
d) Documenti espatrio: le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passa-porto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri con l'indicazione del figlio e del minore in proprio. Si prestano reciproco consenso per il loro espatrio con il figlio in Slovenia, Austria, Croazia”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 218/24.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole – di cui non è necessario l'ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo - stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto a adeguato le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4/06/2016, in Muggia, tra Pt_1
;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 5 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Atto n. 7 parte II serie A - anno 2016).
Così deciso in Trieste, 15/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2270/2024, promossa con ricorso depositato in data 23/07/2024 da Pt_1
, entrambi con avv. P. VALLE;
[...] Parte_2
- i quali si sono uniti in matrimonio concordatario il 04/06/2016 a Muggia, Atto n. 7 parte II serie A - anno 2016;
- dall'unione è nato il figlio in data 25/03/2018. Per_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo hanno ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione tra loro, alle condizioni allora indicate, e quindi hanno formulato altresì le seguenti conclusioni:
“Decorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione parti dinnanzi al G.R., le parti chiedono che il
Tribunale voglia rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., da trattarsi con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della loro comparizione personale, preso atto della loro volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia il Tribunale adito,
1. STATUS: P R O N U N C I A R E Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
04/06/2016 a MUGGIA (TS). Atto N. 7 parte II serie A - anno 2016 - Comune di MUGGIA (TS) Protocollo
ANPR: 1868304699 tra e ordinando l'annotazione nei relativi registri alle Parte_2 Parte_1 seguenti condizioni:
2. AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO: è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, Persona_2 individuando nella madre il genitore con cui continuerà prevalentemente a vivere, presso il quale viene collocato e con cui risiederà.
3. TEMPI DI PERMANENZA: a) i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore saranno paritari e pagina 1 di 5 strutturati su base bi settimanale nel senso che trascorrerà una settimana con un genitore, la Per_1 successiva con l'altro; le parti individuano come giorno di cambio genitoriale la domenica sera, nei mesi di vacanza scolastica come orario le 21:30, nei mesi scolastici le 18:30; concordano che le settimane di permanenza di potranno essere interrotte per entrambi i genitori il mercoledì, quando il minore Per_1 trascorrerà il pomeriggio con l'altro genitore. Le parti in questo caso si impegnano ad avvisarsi entro il giovedì della settimana precedente e per iscritto, se intendono usufruire della giornata del mercoledì da trascorrere con il figlio. Specificano che la visita del mercoledì inizia con il ritiro del minore da scuola/centro estivo/etc. alle
16:00 e si conclude con la sua riconsegna alle 21:00, già cenato.
b) ferie estive: ciascuna parte trascorrerà con il figlio due settimane di ferie, anche consecutive, e con possibilità di usufruirne anche rimanendo in città e che i periodi di vacanza vadano concordati entro il 30/04 di ogni anno. In caso di disaccordo sulle date delle ferie, nel 2025 la scelta spetterà al padre, nel 2026 alla madre e così via ad anni alterni. Eventuali accordi tra le parti sulle date di ferie, non altereranno la consecutio del diritto di scelta come sopra decorrente e formalizzato. In caso di omessa scelta delle settimane di ferie da parte del genitore che ne ha diritto nei termini di cui sopra, il diritto di scelta passerà all'altro che avrà altresì potere di individuare le settimane di iscrizione del figlio ai centri estivi e senza che ciò inverta il diritto per gli anni successivi. Il genitore che non ha effettuato la scelta, potrà a questo punto individuare le sue giornate di ferie all'esito di quelle individuate dall'altro genitore e a quelle opzionate per i centri estivi.
c) festività: le parti concordano che i loro tempi di permanenza con il figlio durante le festività siano cosi strutturati;
il 24/12 AF starà con il papà, il 25/12 con la mamma;
la mamma recupererà dal padre Per_1 verso le 10:00 del 25; il 31/12 alternato (nel senso che nel 2024 il 31/12 starà con la mamma e l'anno Per_1 successivo con il papà e così via;
concordano di gestire gli ulteriori giorni di festa secondo la calendarizzazione ordinaria;
tuttavia, sin d'ora si prestano reciproco consenso che se un genitore vuole portare il figlio in montagna durante le vacanze natalizie, potrà farlo;
in questo caso, la calendarizzazione sopra dettagliata verrà derogata e con impegno di avvisare l'altro entro il 10/11 di ogni anno. Nel caso in cui entrambi vogliano farlo e se le date di viaggio coincidano, nel 2024-2025 lo potrà portare la madre, nel 2025-2026 il padre e così via ad anni alterni. Le altre festività alternate.
d) Compleanni:
- Compleanno del figlio: le parti concordano che il minore lo trascorra con il genitore con cui già si trova secondo l'ordinaria calendarizzazione, ferma la garanzia di trascorrere con l'altro genitore almeno due ore secondo orario da concordarsi e in difetto tra le 19:00 alle 21:00.
- Compleanno genitori: ciascun genitore ha diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, previo avviso (non opponibile dalla controparte) di 10 giorni prima. Se cade in giorno scolastico, da dopo scuola fino alla mattina seguente. Se cade in giorno festivo, dalle ore 10:00 alle 21:00. e) Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative al figlio e concordare congiuntamente decisioni importanti. f) Telefonate: i genitori si impegnano a garantirsi la possibilità di chiamare il figlio durante il periodo di permanenza presso l'altro, verso le 20:00 di ogni giorno.
pagina 2 di 5 g) Compiti scolastici: ciascuna parte dovrà farsi carico di seguire il figlio nell'esecuzione dei compiti, durante i periodi di permanenza, assumendo funzione normativa e di guida e stimolandolo all'autonomia.
j) Saggi/recite: entrambe le parti e a prescindere alla calendarizzazione dei tempi di permanenza come sopra individuata, potranno partecipare a saggi, recite etc. del figlio.
k) Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute del minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora il minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, ver-ranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità. In caso di malattia del genitore che non possa perciò accudire il figlio, le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente, tenendo il minore nelle giornate in cui per tale motivo l'altro genitore non può occuparsi di lui.
4. CASA CONIUGALE: le parti concordano di vendere la casa coniugale privatamente a terzi ad un prezzo da stabilirsi sulla base di una valutazione da parte di un'agenzia scelta di comune accordo entro il 30/07/24 e comunque sulla base di un prezzo minimo di vendita di 300.000 €; nelle more della vendita entrambe le parti rimarranno in casa. Laddove la casa non venga venduta privatamente entro 6 mesi, concordano per i successivi
6 mesi di conferire incarico ad agenzia individuata dalla moglie;
scaduto il termine con agenzia scelta dal marito e per un prezzo inferiore di 10.000€ rispetto a quello pre-individuato e così via (cioè con nuovi incarichi ad agenzie scelta alternativamente da ciascun coniuge per periodi di 6 mesi e riduzioni semestrali di 10.000€).
Le parti si impegnano ad accettare proposte, decorso il primo semestre, per un prezzo minimo di 300.000€.
Circa il ricavato della vendita: le parti concordano di estinguere il mutuo acceso per l'acquisto dell'alloggio e ogni ulteriore spesa correlata alla vendita e/o debito familiare;
il ricavato netto verrà diviso tra loro con la seguente proporzione: 34% a , il 66% a Parte_2 Parte_1
si impegna a perfezionare domanda di partecipazione al bando per l'acquisto di un alloggio di Parte_2
; domanda necessaria perché l'attuale alloggio coniugale è inidoneo ad ospitare lei e il figlio in CP_1 quanto verrà a stretto giro venduto.
5. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
- ORDINARIO: si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio sino al raggiungimento Parte_1 dell'autonomia economica in forma diretta e mediante corresponsione a di mensili € 25,00, Parte_2 adeguabili a ex indici ISTAT, da versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato.
- STRAORDINARIO: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per il figlio in misura del 50% ciascuna individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18.5.15 che richiamano e ogni ulteriore spesa (tra queste a titolo esemplificativo: la mensa, il materiale didattico in corso d'anno, il vestiario quest'ultimo se previamente concordato, ripetizioni e abbonamenti ed/ biglietti per il trasporto pubblico, etc.).
6. ULTERIORI STATUIZIONI
a) Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spetti in misura del
50% a ciascuna parte. Altrettanto la fruizione di rimborsi pubblici correlati all'Isee.
pagina 3 di 5 b) Le parti concordano che il loro reperimento di un appartamento con contratto di locazione o contrazione di un mutuo non costituiscano circostanze sopravvenute legittimanti richieste di modifiche delle condizioni patrimoniali sopra riportate.
c) Le parti dichiarano che, a eccezione di quanto in questo ricorso previsto, non sussistono tra loro altri aspetti personali o patrimoniali da regolamentare.
d) Documenti espatrio: le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passa-porto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri con l'indicazione del figlio e del minore in proprio. Si prestano reciproco consenso per il loro espatrio con il figlio in Slovenia, Austria, Croazia”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 218/24.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole – di cui non è necessario l'ascolto, tenuto conto dei contenuti dell'accordo - stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta in modo compiuto a adeguato le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4/06/2016, in Muggia, tra Pt_1
;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 5 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Atto n. 7 parte II serie A - anno 2016).
Così deciso in Trieste, 15/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 5 di 5