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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3993 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania PERTEGATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano, con il dovere del mutuo rispetto e l'obbligo
1 reciproco di comunicarsi ogni eventuale successiva variazione di abitazione o residenza;
2. la casa coniugale di esclusiva proprietà della RA sita in Parte_1
Vicenza strada di Settecà n. 256 lett. a int. 1 viene assegnata alla medesima che
l'abiterà con i figli;
3. il figlio (n. il 2.1.2008) viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con prevalente collocamento e residenza presso la madre e con diritto-dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé:
- il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21;
- i fine settimana alternati dal venerdì sera fino alle ore 21 della domenica sera;
- sette giorni continuativi durante le vacanze natalizie, che ad anni alterni comprenderanno il giorno di Natale (dal 24.12 al 30.12) negli anni pari o il giorno di
PO (dal 31.12 al 06.01) negli anni dispari;
tre giorni durante le vacanze pasquali, che ad anni alterni comprenderanno il giorno di Pasqua (dal venerdì alla domenica compresa) negli anni pari o il giorno di TA (dal lunedì al mercoledì compresi) negli anni dispari;
quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Il sig. a far data dal mese di febbraio 2025 si obbliga a Parte_2
corrispondere alla RA , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio , entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Persona_1
bonifico continuativo alle coordinate già note, la somma di euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
5) Si conviene espressamente che:
a- le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno ad entrambi coniugi al 50%;
b- le deduzioni fiscali per spese mediche, sanitarie, ottiche, istruzione, sportive, ecc spetteranno ad entrambi coniugi al 50%; con onere di intestare i documenti fiscali ai figli;
c- l'assegno unico spetterà al genitore collocatario RA . Parte_1
6) le residue rate del finanziamento concesso da n.08/11872276 Parte_3
2 cointestato verranno pagate dai sig. e ciascuno Parte_2 Parte_1
per il 50%;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento e di null'altro aver reciprocamente a pretendere per quale che sia altro titolo o causale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 9/01/1994, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
3 - le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di al Parte_2
70% e di al 30%; Parte_1
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Strada di Settecà n. 256/A – int. 1, in favore di quale Parte_1
genitore convivente con il figlio minore;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 9/01/1994 con atto trascritto al n. 2,
[...]
Parte II, Serie A, Anno 1994, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3993 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania PERTEGATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano, con il dovere del mutuo rispetto e l'obbligo
1 reciproco di comunicarsi ogni eventuale successiva variazione di abitazione o residenza;
2. la casa coniugale di esclusiva proprietà della RA sita in Parte_1
Vicenza strada di Settecà n. 256 lett. a int. 1 viene assegnata alla medesima che
l'abiterà con i figli;
3. il figlio (n. il 2.1.2008) viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con prevalente collocamento e residenza presso la madre e con diritto-dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé:
- il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21;
- i fine settimana alternati dal venerdì sera fino alle ore 21 della domenica sera;
- sette giorni continuativi durante le vacanze natalizie, che ad anni alterni comprenderanno il giorno di Natale (dal 24.12 al 30.12) negli anni pari o il giorno di
PO (dal 31.12 al 06.01) negli anni dispari;
tre giorni durante le vacanze pasquali, che ad anni alterni comprenderanno il giorno di Pasqua (dal venerdì alla domenica compresa) negli anni pari o il giorno di TA (dal lunedì al mercoledì compresi) negli anni dispari;
quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Il sig. a far data dal mese di febbraio 2025 si obbliga a Parte_2
corrispondere alla RA , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio , entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo Persona_1
bonifico continuativo alle coordinate già note, la somma di euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
5) Si conviene espressamente che:
a- le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno ad entrambi coniugi al 50%;
b- le deduzioni fiscali per spese mediche, sanitarie, ottiche, istruzione, sportive, ecc spetteranno ad entrambi coniugi al 50%; con onere di intestare i documenti fiscali ai figli;
c- l'assegno unico spetterà al genitore collocatario RA . Parte_1
6) le residue rate del finanziamento concesso da n.08/11872276 Parte_3
2 cointestato verranno pagate dai sig. e ciascuno Parte_2 Parte_1
per il 50%;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento e di null'altro aver reciprocamente a pretendere per quale che sia altro titolo o causale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 9/01/1994, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
3 - le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di al Parte_2
70% e di al 30%; Parte_1
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Strada di Settecà n. 256/A – int. 1, in favore di quale Parte_1
genitore convivente con il figlio minore;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 9/01/1994 con atto trascritto al n. 2,
[...]
Parte II, Serie A, Anno 1994, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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