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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza cartolare la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. RG 11/2025 promossa DA
, rapp. e dif. dall'avv.to GATTUSO LUIGI, con domicilio eletto come da ricorso, Parte_1 giusta procura in atti,
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avv. , giusta CP_1 CP_2 procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato in data 02/01/2025 il ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria. All' odierna udienza, all' esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza. Nella specie, il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, ha concluso il suo giudizio ritenendo che l' istante non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio invocato. Il ctu ha rilevato che “la capacità lavorativa semi-specifica deve essere valutata tenendo conto sia degli effettivi lavori svolti dall'assicurato (addetto alla reception, mediatore culturale, aiuto cuoco, barista e pizzaiolo), che delle attitudini dell'assicurato (quali il sesso, l'età, la costituzione fisica, il titolo di studio, la capacità intellettiva, la predisposizione naturale e l'esperienza) e quindi ad attività con mansioni che richiedono un impegno bio-energetico di entità lieve, relativa ad attività prevalentemente sedentarie. Tali tipologie di attività prevedono una buona efficienza di alcuni specifici apparati, come ad esempio delle funzionalità cognitive o dell'utilizzo delle mani. Al contrario, non è necessaria una ottimale efficienza dei restanti organi e apparati, potendo essere espletate anche in presenza di patologie non gravi degli stessi”, ritornando al complesso invalidante che affligge il ricorrente, ed in particolare della patologia pneumologica, bisogna dare atto che, pur trattandosi di patologia che realizzano un moderato impegno funzionale dell'apparato respiratorio, essa non comportano rilevanti ripercussioni funzionali sullo svolgimento delle attività lavorative confacenti alle attitudini dell'assicurato, rappresentate da attività assimilabili a quelle del settore terziario e, pertanto, non gravate da rilevanti sforzi fisici. Né tale patologia risulta essere aggravate da questa tipologia di attività lavorativa. Infine, per quanto attiene le restanti patologie diagnosticate (ortopedica e cardiovascolare), esse risultano essere di entità lieve, non determinando rilevante riduzione della capacità lavorativa semispecifica del ricorrente”.
Rispetto a tali puntuali e circostanziati apprezzamenti, il ricorrente. ha espresso una generica doglianza, senza muovere, però, alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni circa il prospettato stato invalidante nella misura indicata non trovano supporto alcuno. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, tuttavia non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'istante, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La natura della controversia e le ragioni poste a base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite, essendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) omologa l'accertamento sanitario richiesto nel procedimento RG 4453/23, secondo le risultanze indicate nella consulenza tecnica;
c) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice Dott.ssa Cristina Giusti
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza cartolare la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. RG 11/2025 promossa DA
, rapp. e dif. dall'avv.to GATTUSO LUIGI, con domicilio eletto come da ricorso, Parte_1 giusta procura in atti,
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avv. , giusta CP_1 CP_2 procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato in data 02/01/2025 il ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria. All' odierna udienza, all' esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza. Nella specie, il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, ha concluso il suo giudizio ritenendo che l' istante non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio invocato. Il ctu ha rilevato che “la capacità lavorativa semi-specifica deve essere valutata tenendo conto sia degli effettivi lavori svolti dall'assicurato (addetto alla reception, mediatore culturale, aiuto cuoco, barista e pizzaiolo), che delle attitudini dell'assicurato (quali il sesso, l'età, la costituzione fisica, il titolo di studio, la capacità intellettiva, la predisposizione naturale e l'esperienza) e quindi ad attività con mansioni che richiedono un impegno bio-energetico di entità lieve, relativa ad attività prevalentemente sedentarie. Tali tipologie di attività prevedono una buona efficienza di alcuni specifici apparati, come ad esempio delle funzionalità cognitive o dell'utilizzo delle mani. Al contrario, non è necessaria una ottimale efficienza dei restanti organi e apparati, potendo essere espletate anche in presenza di patologie non gravi degli stessi”, ritornando al complesso invalidante che affligge il ricorrente, ed in particolare della patologia pneumologica, bisogna dare atto che, pur trattandosi di patologia che realizzano un moderato impegno funzionale dell'apparato respiratorio, essa non comportano rilevanti ripercussioni funzionali sullo svolgimento delle attività lavorative confacenti alle attitudini dell'assicurato, rappresentate da attività assimilabili a quelle del settore terziario e, pertanto, non gravate da rilevanti sforzi fisici. Né tale patologia risulta essere aggravate da questa tipologia di attività lavorativa. Infine, per quanto attiene le restanti patologie diagnosticate (ortopedica e cardiovascolare), esse risultano essere di entità lieve, non determinando rilevante riduzione della capacità lavorativa semispecifica del ricorrente”.
Rispetto a tali puntuali e circostanziati apprezzamenti, il ricorrente. ha espresso una generica doglianza, senza muovere, però, alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni circa il prospettato stato invalidante nella misura indicata non trovano supporto alcuno. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, tuttavia non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'istante, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La natura della controversia e le ragioni poste a base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite, essendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) omologa l'accertamento sanitario richiesto nel procedimento RG 4453/23, secondo le risultanze indicate nella consulenza tecnica;
c) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice Dott.ssa Cristina Giusti