Articolo 1 della Legge 17 ottobre 1986, n. 688
Articolo 2
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9 novembre 1986
Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 28 febbraio 1986, n. 42 , sono introdotte, per l'anno finanziario 1986, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
NOTE

Nota all' art. 1, comma 1:
La legge n. 42/1986 concerne il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e il bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.
Entrata in vigore il 9 novembre 1986
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