Versione
9 novembre 1986
9 novembre 1986
Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 28 febbraio 1986, n. 42 , sono introdotte, per l'anno finanziario 1986, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
NOTE
Nota all' art. 1, comma 1:
La legge n. 42/1986 concerne il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e il bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.
NOTE
Nota all' art. 1, comma 1:
La legge n. 42/1986 concerne il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e il bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Verona, decreto 09/01/2025Provvedimento: TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. Marco Cucchetto, nel procedimento per ingiunzione n. 2948/2024; letto il ricorso che precede; esaminata la documentazione ad esso allegata; ritenuto che il credito sia certo e liquido e sia fondato su prova scritta ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c.; visto l'art. 1 comma 13 Dl 688/86 convertito con legge n. 11/86; INGIUNGE a CP_1 Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), Controparte_2 (C.F. C.F._1 , Controparte_3 C.F. C.F._2 ), Controparte_4 C.F. C.F._3 ), in solido di pagare immediatamente alla parte ricorrente Pt_2 Parte_3 (C.F. P.IVA_2 ), la somma di Euro 1326,20, oltre interessi e accessori come indicati in ricorso, oltre al …Leggi di più...