Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 28 febbraio 1986, n. 42 , sono introdotte, per l'anno finanziario 1986, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
NOTE
Nota all' art. 1, comma 1:
La legge n. 42/1986 concerne il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e il bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.
NOTE
Nota all' art. 1, comma 1:
La legge n. 42/1986 concerne il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e il bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.