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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 5.5.2025
Sono comparsi
• l'avv. Antonio Benaglio per la parte ricorrente;
• l'avv. Andrea Grigoli per parte convenuta.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_1
(Avv. BENAGLIO ANTONIO)
Contro
Controparte_1
(Avv. GRIGOLI ANDREA)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato, per l'effetto dichiarando estinto il rapporto di lavoro tra ricorrente e resistente alla data del 27.3.23, e condanna la parte resistente al pagamento in favore di di un'indennità pari Parte_1 ad euro 6.825,01, corrispondenti a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art.3 D. Lgs.23/15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida nei valori medi in complessivi euro 5.388,00, da aumentare nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1-bis del
D.M. n. 55/2014, oltre ad € 118,50 per contributo unificato ed oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA di legge;
- indica termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Verona, 5 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
Sono comparsi
• l'avv. Antonio Benaglio per la parte ricorrente;
• l'avv. Andrea Grigoli per parte convenuta.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_1
(Avv. BENAGLIO ANTONIO)
Contro
Controparte_1
(Avv. GRIGOLI ANDREA)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato, per l'effetto dichiarando estinto il rapporto di lavoro tra ricorrente e resistente alla data del 27.3.23, e condanna la parte resistente al pagamento in favore di di un'indennità pari Parte_1 ad euro 6.825,01, corrispondenti a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art.3 D. Lgs.23/15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida nei valori medi in complessivi euro 5.388,00, da aumentare nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1-bis del
D.M. n. 55/2014, oltre ad € 118,50 per contributo unificato ed oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA di legge;
- indica termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Verona, 5 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto