Articolo 5 della Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Articolo 3 bisArticolo 6
Versione
17 gennaio 1974
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Versione
18 giugno 1989
Art. 5. ((Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalita' di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonche' l'indicazione del numero di conto corrente postale))
Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per l'interno presso l'ufficio postale piu' vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi la facolta' di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia.
La rata bimestrale comprende una mensilita' posticipata ed una anticipata.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
((I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalita' dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonche' il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato))
Entrata in vigore il 18 giugno 1989