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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: DI ROSA GIOVANNA, Presidente
GALLI CARLA, AT
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3806/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03AE00147/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e prende atto che il rappresentante dell'ufficio insiste per l'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente, una volta propsto il ricorso in premessa indicato, all'udienza 9.3.2023, rappresentava di volersi avvalere della definzione agevolata di cui alla L.n. 197/2022; la Corte sospendeva il giudizio fino al Luglio 2023 ai sensi del comma 197 della legge citata.
Successivamente, con memoria recentemente depositata, AdE DP II, costituita nel procedimento, rappresentava che la ricorrente non aveva presentato domanda di definzione ( come invece aveva anticipato) nè aveva depositatao istanza di fissazine udienza per la prosecuzione del giudizio, con lo spiurare dle termine indicato nel provvedimento di sospensione. Invocava pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività della parte pur a fornte dello spirare dle termine assegnato (Luglio
2023) e comunque anche di quello individuato in proroga dal legislatore per la definzione agevolata
(30.9.23): anche con riferimento a tale maggiuore termine (non indicato dal giudice ma dal legslatore) erano decorso 6 mesi senza attivazione per la prsecuzione del processo.
CHiedeva pertanto dichiarasi estinto il giudizio ed in via subordinata la sua prosecuzione con rigetto nel merito del ricorso propsto.
Alla odierna udienza il difensore della ricorrente ha solo affermato di voler rinunciare al ricorso proposto, ed ha preso atto della richiesta di estinzione del giudizio sollecitata dalal controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che in vias preliminare ed assorbente vada dichiarata l'estinzione del giudizio a norma del combinato dispsto degli artt. 43 e 45 D lgs 546/92, non avendo provveduto la parte a proseguire il giudizio nel termine di legge una volta cessato il termine di sospensione.
Attesa la natura della pronuncia, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio;
nulla per le spese. Milano, 4.12.2025
Il Gludice Carla Galli Il Presidente Nominativo 1
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: DI ROSA GIOVANNA, Presidente
GALLI CARLA, AT
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3806/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03AE00147/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e prende atto che il rappresentante dell'ufficio insiste per l'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente, una volta propsto il ricorso in premessa indicato, all'udienza 9.3.2023, rappresentava di volersi avvalere della definzione agevolata di cui alla L.n. 197/2022; la Corte sospendeva il giudizio fino al Luglio 2023 ai sensi del comma 197 della legge citata.
Successivamente, con memoria recentemente depositata, AdE DP II, costituita nel procedimento, rappresentava che la ricorrente non aveva presentato domanda di definzione ( come invece aveva anticipato) nè aveva depositatao istanza di fissazine udienza per la prosecuzione del giudizio, con lo spiurare dle termine indicato nel provvedimento di sospensione. Invocava pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività della parte pur a fornte dello spirare dle termine assegnato (Luglio
2023) e comunque anche di quello individuato in proroga dal legislatore per la definzione agevolata
(30.9.23): anche con riferimento a tale maggiuore termine (non indicato dal giudice ma dal legslatore) erano decorso 6 mesi senza attivazione per la prsecuzione del processo.
CHiedeva pertanto dichiarasi estinto il giudizio ed in via subordinata la sua prosecuzione con rigetto nel merito del ricorso propsto.
Alla odierna udienza il difensore della ricorrente ha solo affermato di voler rinunciare al ricorso proposto, ed ha preso atto della richiesta di estinzione del giudizio sollecitata dalal controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che in vias preliminare ed assorbente vada dichiarata l'estinzione del giudizio a norma del combinato dispsto degli artt. 43 e 45 D lgs 546/92, non avendo provveduto la parte a proseguire il giudizio nel termine di legge una volta cessato il termine di sospensione.
Attesa la natura della pronuncia, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio;
nulla per le spese. Milano, 4.12.2025
Il Gludice Carla Galli Il Presidente Nominativo 1