Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2025, proposto da
UC SM e AR AZ TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Katia Germanà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di San Giovanni La Punta n. 1/2025 in data 16 maggio 2025 con cui l'Amministrazione ha respinto la richiesta di concessione edilizia in sanatoria n. 34330 in data 10 dicembre, presentata ai sensi della legge n. 326/2003; b) della comunicazione di avvio del procedimento n. 51131 del 4 dicembre 2024; c) della nota n. 37857 in data 5 settembre 2022;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione intimata alla restituzione delle somme versate e al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. DA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, chiedendo anche la restituzione delle somme versate e il risarcimento del danno, hanno impugnato: a) il provvedimento del Comune di San Giovanni La Punta n. 1/2025 in data 16 maggio 2025 con cui l'Amministrazione ha respinto la richiesta di concessione edilizia in sanatoria n. 34330 in data 10 dicembre, presentata ai sensi della legge n. 326/2003; b) la comunicazione di avvio del procedimento n. 51131 del 4 dicembre 2024; c) la nota n. 37857 in data 5 settembre 2022.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) l’istanza di condono riguardava opere realizzate al primo piano dell’immobile ubicato nella Via Torrisi 9, consistenti nella trasformazione di un portico in abitazione, nonché nell’ampliamento di un balcone, in difformità dalla concessione edilizia n. 5/2001; b) con preavviso di diniego in data 4 dicembre 2024 il Comune ha indicato come motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza la circostanza che per l’immobile in questione, ubicato in area vincolata paesaggisticamente in forza del decreto n. 548/1968, non era stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, avuto riguardo a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 252/2022, anche in riferimento alla circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022; c) il diniego, oltre al profilo indicato, si fonda sulla mancata integrazione documentale richiesta dal Comune con nota n. 37857 del 5 settembre 2022 e richiama l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 e l’art. 32, comma 5, della legge n. 326/2003, ritenendo le opere non sanabili per effetto dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003; d) si lamenta la in primo luogo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto in sede di diniego sono state introdotte ragioni nuove rispetto al preavviso di rigetto; e) si deduce poi la violazione dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 e della disciplina di cui alla legge n. 326/2003, posto che, per effetto del decorso del termine biennale e dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, si era ormai formato il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria; f) si sollecita ad ogni buon conto la condanna dell'Amministrazione alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione e di oneri concessori.
Con memoria in data 29 dicembre 2025 i ricorrenti, nel ribadire le proprie difese, hanno osservato, in particolare, quanto segue: a) occorre precisare che, a differenza di quanto ritenuto dalla Sezione in sede cautelare, gli interessati hanno prodotto in giudizio l'ordine di demolizione adottato dal Comune; b) si insiste, in particolare, sulla domanda risarcitoria, atteso che l'Amministrazione, con nota n. 37857 del 5 settembre 2022 aveva determinato l'importo dell’oblazione e richiesto il saldo degli oneri concessori, ingenerando così negli interessati l'affidamento in ordine alla favorevole definizione del procedimento.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
La tesi secondo cui si sarebbe formato il silenzio-assenso a seguito del decorso del termine di due anni dalla presentazione dell'istanza e avendo gli interessati provveduto al pagamento dell'oblazione non può essere condivisa.
Al riguardo si osserva che la disciplina di cui al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, prevede un particolare regime restrittivo per gli abusi commessi in aree soggette a vincoli.
Nel caso in esame risulta che: a) l'immobile ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico in forza del decreto n. 548/1968; b) le opere consistono nella "trasformazione di un portico in abitazione e nell’ampliamento del balcone", cioè in interventi che comportano un aumento di volumetria e di superficie utile rispetto alla struttura preesistente; c) il provvedimento del Comune si fonda, tra l'altro, sull'art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, il quale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, esclude dalla sanatoria le opere che abbiano comportato la realizzazione di nuove superfici e di nuova volumetria in aree soggette a vincolo paesaggistico; d) di conseguenza, l'istituto del silenzio-assenso non può trovare applicazione, in quanto esso presuppone che le opere possano essere astrattamente condonate; e) inoltre, per le istanze di condono in aree vincolate è sempre necessario il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e nella specie il Comune ha correttamente evidenziato nel preavviso di diniego e nel provvedimento finale l’assenza del parere favorevole della Soprintendenza, il quale costituisce atto presupposto necessario e inderogabile, la cui assenza impedisce il perfezionamento della procedura di condono e, a maggior ragione, la formazione del silenzio-assenso.
I ricorrenti hanno anche lamentato che il diniego abbia introdotto una motivazione nuova rispetto a quanto indicato nel preavviso di rigetto (cioè la mancata integrazione documentale richiesta dal Comune con nota n. 37857 del 5 settembre 2022).
Prescindendo da ulteriori rilievi, la Sezione osserva che nel caso in esame il diniego si fonda, comunque, su una pluralità di ragioni ed esso è comunque sostenuto efficacemente dal riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico, alla natura degli abusi (con aumento di volumetria) e alla conseguente preclusione derivante dall'art. 32, comma 27, lettera d), della legge n. 326/2003.
Inoltre, venendo in rilievo un profilo preclusivo di natura sostanziale e un'attività vincolata dell'Amministrazione, il vizio denunciato risulterebbe non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Dal rigetto della domanda di annullamento, prescindendo dal rilievo che la comunicazione di avvio del procedimento n. 51131 del 4 dicembre 2024 e la nota n. 37857 in data 5 settembre 2022 presentano natura endoprocedimentale, consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria.
Quanto alla restituzione delle somme versate, la controversia esula in parte qua dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario, poiché, con il rigetto definitivo dell'istanza, l'Amministrazione ha esaurito il proprio potere autoritativo e la pretesa del privato alla restituzione non si confronta più con l'esercizio di un potere pubblicistico, ma si qualifica come diritto soggettivo di natura patrimoniale riconducibile alla fattispecie dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Consiglio di Stato, n. 5880/2019; T.A.R. Campania, Napoli, n. 4249/2020; T.A.R. Campania, Napoli, n. 2168/2016; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1768/2016).
Va, quindi, indicato il giudice ordinario come munito sul punto di giurisdizione, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va in parte rigettato e in parte va dichiarato inammissibile, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, poiché l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile, secondo quanto indicato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA BU, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA BU |
IL SEGRETARIO