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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 22/01/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11514/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220147187213000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041201739000 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9872/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento avente ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta sui redditi relativi all'anno 2017, modello 770/2018, accertato a seguito di controllo ex art. 36 bis DPR
600/1973.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) la nullità della notificazione degli atti impugnati effettuata a mezzo PEC;
2) l'invalidità della pretesa in riferimento ai redditi anno 2017 perché infondata o erronea nella sua quantificazione;
3) la decadenza e/o prescrizione del credito erariale;
4) la carenza della motivazione visto il pagamento periodico di quanto dovuto. La stessa allegava i bollettini di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate e riscossioni che chiedeva l'integrazione del contraddittorio. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava la tardività del ricorso stante la mancata impugnativa dell'atto prodromico regolarmente notificato.
Parte ricorrente allegava la sentenza n.4547/2023 della Corte di Giustizia tributaria di Roma di primo grado che accoglieva il ricorso della ricorrente avverso l'atto prodromico al presente avviso di liquidazione.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questione preliminare ed assorbente è la prova del versamento delle somme chieste dall'ufficio e riferite al
Mod.770/2018. Parte ricorrente ha offerto la prova della impugnativa dell'atto prodromico di accertamento ed ha allegato la sentenza n.4547/2023 della Corte di Giustizia tributaria di Roma di primo grado che ha annullato l'atto di accertamento stante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per IRPEF 2017.
L'ufficio, contrariamente a quanto emerso con i documenti allegati da parte ricorrente, ha controdedotto che l'atto prodromico non fosse stato impugnato e dunque ha fondato la sua pretesa sulla cristallizzazione del credito chiesto, nulla controdeducendo nel merito.
Invero, la Corte osserva che l'assunto argomentativo dell'ufficio è rimasto privo di riscontro probatorio, pertanto, basandosi su quanto dedotto, provato e argomentato da parte ricorrente, si accoglie il ricorso e si annulla l'atto impugnato. Condanna ognuna delle parti resistenti alle spese di giudizio che liquida in euro
250,00 otre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna ognuna delle parti resistenti alle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre oneri di legge.
Roma 8 ottobre 2025 Il Giudice
IO HI
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11514/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220147187213000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249041201739000 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9872/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento avente ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta sui redditi relativi all'anno 2017, modello 770/2018, accertato a seguito di controllo ex art. 36 bis DPR
600/1973.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) la nullità della notificazione degli atti impugnati effettuata a mezzo PEC;
2) l'invalidità della pretesa in riferimento ai redditi anno 2017 perché infondata o erronea nella sua quantificazione;
3) la decadenza e/o prescrizione del credito erariale;
4) la carenza della motivazione visto il pagamento periodico di quanto dovuto. La stessa allegava i bollettini di pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate e riscossioni che chiedeva l'integrazione del contraddittorio. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava la tardività del ricorso stante la mancata impugnativa dell'atto prodromico regolarmente notificato.
Parte ricorrente allegava la sentenza n.4547/2023 della Corte di Giustizia tributaria di Roma di primo grado che accoglieva il ricorso della ricorrente avverso l'atto prodromico al presente avviso di liquidazione.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questione preliminare ed assorbente è la prova del versamento delle somme chieste dall'ufficio e riferite al
Mod.770/2018. Parte ricorrente ha offerto la prova della impugnativa dell'atto prodromico di accertamento ed ha allegato la sentenza n.4547/2023 della Corte di Giustizia tributaria di Roma di primo grado che ha annullato l'atto di accertamento stante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per IRPEF 2017.
L'ufficio, contrariamente a quanto emerso con i documenti allegati da parte ricorrente, ha controdedotto che l'atto prodromico non fosse stato impugnato e dunque ha fondato la sua pretesa sulla cristallizzazione del credito chiesto, nulla controdeducendo nel merito.
Invero, la Corte osserva che l'assunto argomentativo dell'ufficio è rimasto privo di riscontro probatorio, pertanto, basandosi su quanto dedotto, provato e argomentato da parte ricorrente, si accoglie il ricorso e si annulla l'atto impugnato. Condanna ognuna delle parti resistenti alle spese di giudizio che liquida in euro
250,00 otre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso e condanna ognuna delle parti resistenti alle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre oneri di legge.
Roma 8 ottobre 2025 Il Giudice
IO HI