Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 14228/2024 R.G.;
premesso che con decreto del 26.11.2024 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 27.1.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Potenza
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.6.2024 la ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare di pensione d'inabilità civile riconosciuta con decreto di omologa emesso nel giudizio n. 6695/2022 R.G., Tribunale di Napoli, dott.ssa Montuori con decorrenza dal 17.3.2022;
- che, con missiva del 22.4.2023, l' le comunicava la liquidazione dei ratei di CP_1 pensione d'inabilità civile, per complessivi € 3.284,58;
- che, nel liquidare tale importo, l' tratteneva a titolo di “recupero crediti” la CP_2 somma di € 2.830,51 senza indicare alcuna motivazione;
- che, non comprendendo le ragioni della trattenuta, proponeva ricorso amministrativo al
Comitato provinciale senza, però, ricevere riscontro. Sulla base di tali premesse, lamentando che “dal provvedimento di liquidazione del 22/04/2023 non emergono ragioni comprensibili della pretesa restitutoria, per la totale CP_ carenza di motivazione a sostegno della pretesa avanzata”, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir:
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente alla resistente a titolo di indebito richiesto con provvedimento del 22/04/2023 e già trattenuto sulla liquidazione dei ratei di pensione d'inabilità civile e per l'effetto condannare l' alla restituzione CP_1 delle somme trattenute illegittimamente vinte le spese di lite, con attribuzione.
1
In sintesi, dopo aver richiamato i principi in materia di indebito, ha dedotto:
- che “in data 22.04.2023 con ricostituzione, che si allega, è stata liquidata la pensione di inabilità alla ricorrente in esecuzione di omologa rg 6695/22”;
- che “correttamente in sede di liquidazione si è provveduto a compensare il credito con l'indebito di 2830,51 derivante da precedente ricostituzione 2107885900013 del 06 4
2021, che si allega, con cui, con decorrenza 09 2019, è stata variata la fascia di invalidità da totale a parziale in esecuzione di verbale 3930827407063”;
- che “il verbale con cui è stata riconosciuta l'invalidità parziale da settembre 2019 è stato correttamente notificato con raccomandata allegata del 21 12 2019”;
- che “l'indebito generato, con l'indicazione della motivazione dell'importo richiesto, è stato notificato con raccomandata del 15 4 2022”;
- che, pertanto, “l'indebito è pertanto ripetibile”.
*** La domanda è fondata.
In primo luogo deve rilevarsi che, diversamente da quanto lamentato in ricorso, dal provvedimento di liquidazione datato 22/04/2023 emerge chiaramente che il motivo della trattenuta della somma di € 2.830,51 attiene alle maggiorazioni sociali erogate.
Ed invero, in tale missiva si legge: La informo che la pensione numero 07177602 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 marzo 2022.
Il ricalcolo comprende la:
- concessione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
CP_ Sempre in via preliminare, inoltre, si evidenzia che l' ha dedotto e provato che l'indebito per cui è causa era già stato comunicato alla ricorrente con missiva datata
15.4.2022, dalla stessa ricevuta il 24.4.2022 (cfr. missiva e avviso di ritorno della relativa raccomandata a/r, ove si legge:
Gentile signora,
a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/07/2020 al
30/04/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07177602 per un importo complessivo di euro 3.612,40 per i seguenti motivi: variazione fascia a seguito di domanda n.3930827407063
È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
CP_ Alla ricorrente, pertanto, era stato chiaramente comunicato che l'indebito vantato dall' deriverebbe dal versamento in suo favore, nel periodo dall'1.7.2020 al 30.4.2021, delle maggiorazioni sociali non dovute a causa del superamento dei limiti di reddito di legge.
Sempre in punto di fatto, deve premettersi che:
- dalla suindicata comunicazione datata 22/04/2023 si evince che la ricorrente è titolare di
“Prestazione n. 044-510007177602 Cat. INVCIV” fin dall'“1 febbraio 2013”;
- che dalla documentazione depositata unitamente al ricorso si desume:
2 • che la ricorrente era stata riconosciuta inabile dall'1.9.2019 con decreto di omologa del 2.4.2021 emesso nel giudizio per ATP 2761/2020 R.G.;
• che, in seguito a visita di revisione del 17.3.2022, è stata riconosciuta invalida nella misura dell'85%;
• che proposto ricorso per ATP, n. 6695/2022, con decreto di omologa del 9.3.2022, è stata riconosciuta invalida nella misura del 100% proprio dalla visita di revisione del
17.3.2022.
Al riguardo si richiamano:
- il ricorso per ATP depositato presso questa Sezione Lavoro, a cui è stato assegnato il n. 2761/2020 R.G., in cui la ricorrente ha dedotto che “già riconosciuta invalida con percentuale 85% con decreto di omologa R.G. 15067/2016 del Tribunale di Napoli, in data 27/08/2019 in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, presentava CP_ all' … domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, nonché dell'indennità di accompagnamento”;
- la relazione del CTU dott. del 12.11.2020 depositata nell'ambito di Persona_1 tale giudizio per ATP n. 2761/2020 R.G.;
- decreto di omologa del 2.4.2021 emesso nell'ambito di tale giudizio per ATP n. 2761/2020 R.G.;
- la relazione del CTU dott. del 21/11/2022, depositata nell'ambito del Persona_2 giudizio per ATP 6695/2022 R.G. che ha concluso per l'inabilità della ricorrente “dalla revisione del 17/03/2022”; CP_1
- il decreto di omologa del 9.3.2023, emesso nell'ambito di tale giudizio per ATP 6695/2022 R.G. che ha accertato l'inabilità della ricorrente dal 17.3.2022.
Quanto fin qui esposto, diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente nelle note CP_ difensive autorizzate, spiega il motivo per il quale in memoria difensiva l' ha dedotto l'indebito deriverebbe dalla “precedente ricostituzione 2107885900013 del 06 4 2021, …, con cui, con decorrenza 09 2019, è stata variata la fascia di invalidità da totale a parziale in esecuzione di verbale 3930827407063”.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha provato (cfr. documenti depositati il 20-.
1-2025 unitamente alle note difensive autorizzate) che negli anni 2020 e 2021 la somma del reddito proprio e di quello del suo coniuge (nato a [...] il [...]) non ha CP_3 supera i limiti di legge per poter beneficiare delle maggiorazioni oggetto dell'indebito CP_ vantato dall'
Si richiamano in particolare:
- il certificato di matrimonio del 20.1.2025;
- certificazioni dell'Agenzia delle Entrate del 10.1.2025 relative alla ricorrente e al coniuge della stessa (con riferimento a quest'ultimo nel certificato è riportata una data di nascita inesistente - 02.21.1953 - ma il codice fiscale corrisponde a quello della persona indicata nel certificato di matrimonio) da cui si evincono i seguenti redditi:
• anno 2020: € 76,93 la ricorrente: € 1.330,27 il coniuge
• anno 2021: € 0,00 la ricorrente: € 0,00 il coniuge
CP_ Né l' ha allegato l'esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle suindicate certificazioni.
3 Per tali motivi, deve concludersi per l'insussistenza dell'indebito di € 2.830,51 vantato CP_ dall' nella suindicata missiva datata 22.4.2023, importo trattenuto da tale istituto dalla maggiore somma di € 3.284,58 riconosciuta come dovuta alla ricorrente nella medesima comunicazione.
CP_ Conseguentemente deve disporsi la condanna dell' medesimo a pagare in favore della ricorrente la somma di € 2.830,51, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, considerato che la ricorrente ha fornito prova dell'indebito solo nel corso del giudizio, le stesse vengono compensate per un terzo. Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
CP_ a) dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire all' la somma di € 2.830,51 di cui alla “comunicazione di riliquidazione” datata 22.4.2023; CP_ b) per l'effetto, condanna dell' a pagare in favore della ricorrente la somma di € 2.830,51, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al saldo;
CP_ c) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l' a pagare in favore della ricorrente il residuo;
residuo liquida in € 880,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 27.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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