Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dr.ssa Silvia Brat Consigliere
Dr.ssa Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 970/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Alessio Ballabio (C.F. ), con studio in Via Luciano Manara, 8, Como, e C.F._2
Roberto Ferri (C.F. ), con studio in Alzaia Naviglio Grande, 46, Milano, C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) IN PROPRIO E QUALE EREDE DI Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) e Persona_1 CP_2 C.F._5 CP_3
C.F. ) QUALI EREDI DI appresentato
[...] C.F._6 Persona_1
e difeso dall'avv. Barbaro Nicola, elettivamente domiciliato in Via San Senatore, 10, 20122 Milano;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
1072/2023 del 01 ottobre 2023, pubblicata in data 02 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di Como e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
- in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1072/2023 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.
Marco Mancini, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1777/2020, in data 01 ottobre 2023, pubblicata in data 02 ottobre 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito:
- Accertato che la costruzione per cui è causa è stata realizzata in palese violazione delle distanze dal confine con il mappale 16577, condannare i convenuti alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e comunque, alla demolizione della parte di immobile edificato in eccedenza rispetto alle distanze dal confine stesso, oltre al risarcimento del danno subito dal Sig. da liquidarsi in via Parte_1
equitativa.
− Rigettare le domande tutte svolte sia nel merito in via principale, in via subordinata ed ulteriormente subordinata che in via riconvenzionale formulate dai Sig.ri e in Controparte_1 Persona_1
quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui agli atti di causa." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nonché refusione delle spese di CTU.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
1) Vero che il Sig. e il Sig. sono cugini in quanto figli di fratelli;
Parte_1 Persona_1
2) vero che il Sig. con i propri genitori e il Sig. e la sorella Parte_1 Persona_1 Per_2
con i propri genitori hanno vissuto nella stessa casa sino alla metà degli anni 60;
3) vero che il Sig. e il Sig. con i rispettivi figli e CP_4 Parte_2 Pt_1 Per_1 avevano un'attività di falegnameria in società sino al 1968, ubicata al piano terreno della comune abitazione: si indica a teste sui capitoli da 1 a 3 il Sig. , residente a [...]
Rezzano n. 12
pagina 2 di 11 4) vero che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Sig. Pt_1 nel corso dell'anno 2018 il Sig. e la moglie cercavano ogni pretesto per
[...] Persona_1 disturbare i lavoratori dell'impresa, nello specifico ad esempio si lamentarono dei pallini di polistirolo portati nel cortile dal vento, della polvere e dei rumori relativi ai lavori in corso, del posizionamento del telo a copertura del ponteggio nonché da ultimo ebbero a lamentarsi della pulizia delle pareti esterne;
5) vero che per evitare ogni tipo di discussione la sabbia necessaria per la formazione del cemento, gli utensili necessari alle lavorazioni nonché il ponteggio sono stati sistemati esclusivamente nelle porzioni di cortile di proprietà del Sig. come da documento che si rammostra quale doc. 25; Pt_1
6) vero che durante la sistemazione della griglia posta sulla strada di accesso al cortile comune la moglie del Sig. ha inveito gridando “le minga giust che te tutt bel e me brut” nei Persona_1 confronti del Sig. e dell'operaio che stava eseguendo il lavoro;
Pt_1
7) vero che a fronte di tale atteggiamento, di cui al capitolo 6 che precede l'operaio si è visto costretto a sospendere il lavoro;
8) vero che in fase di sistemazione dei teli dei ponteggi il Sig. è stato costretto a far Pt_1
presenziare il Direttore dei lavori a causa delle continue lamentele dei Sigg.ri in ordine a Per_1
presunti danneggiamenti dovuti alla presenza di polvere di cemento caduta su alcune piante di pomodoro posizionate nell'orto a confine della rete divisoria con la proprietà Per_1 Pt_1
9) vero che in occasione della sistemazione della griglia la Sig.ra moglie del Sig. CP_5 Per_1
, oltre che inveire nei confronti del Sig. minacciava l'odierno attore dicendo che
[...] Pt_1
quando sarebbe tornato il padrone, riferendosi al figlio , lo avrebbe sistemato lui;
Controparte_1
10) vero che durante i lavori di ristrutturazione i coniugi hanno iniziato con buona e costante Per_1
frequenza a gridare, inveire e insultare il Sig. senza che vi fosse motivo alcuno;
Parte_1
11) vero che in più occasioni il Sig. e la moglie hanno insultato il Sig. con Persona_1 Pt_1 epiteti quali: “maleducato”, “ignorante” e addirittura “assassino”;
Si indica a teste sui capitoli da 4 a 11 il Geom. (23845) Costa NA (LC) Via per CP_6
Rogeno n. 15
12) vero che nel corso dei lavori di ristrutturazione i coniugi hanno iniziato ad avanzare Per_1
infondate pretese, rivendicando sussunte ed inesistenti proprietà esclusive, nello specifico la proprietà della striscia di terreno su cui insiste esclusivamente una servitù di passaggio a favore dei Sigg.ri ma di esclusiva proprietà del Sig. ; Per_1 Parte_1
13) vero che nel corso degli anni, prima della ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Sig.
i rapporti tra le due famiglie erano improntati ai canoni di tolleranza propri della Parte_1
pagina 3 di 11 parentela e così che il Sig. tollerava l'installazione dei contatori del gas sul confine della sua Pt_1 proprietà, l'apertura di una finestra a distanza non regolare nonché l'installazione delle tettoie che sporgono sul cortile comune;
14) vero che i fatti accaduti nel corso della ristrutturazione hanno fatto venir meno la tolleranza che il signor aveva mantenuto nei confronti degli odierni convenuti, sino ad allora;
Pt_1
15) vero che la nuova costruzione edificata a confine ed oggetto di causa è totalmente difforme da quella in essere precedentemente;
16) vero che, a fronte delle invettive rivolte dalla moglie del Sig. , nonché dallo stesso, Persona_1
il Sig. ha deciso di accedere agli Uffici comunali di Cantù per la verifica degli atti relativi Pt_1
alla costruzione a confine oggetto di causa;
Si indica a teste sui capitoli da 4 a 16 Sig.ra residente in [...] 22063 Testimone_2
Cantù
17) vero che la planimetria allegata all'atto unilaterale d'obbligo rappresenta l'area facente parte del mappale n. 16579 ex 10923/C, area evidenziata in blu e dichiarata area vincolata al fabbricato, in modo difforme dalla reale consistenza della stessa in quanto incorpora parte della corte comune come da disegno che confronta le due planimetrie che Le si rammostra doc. n. 15;
18) vero che le misure relative ai confini dei due trapezi riportati nel documento 4 di parte attrice che
Le si rammostra sono errate in quanto non corrispondono alla reale situazione di fatto;
19) vero che i calcoli planovolumetrici predisposti dal geom. ed allegati alla relazione Persona_3
tecnica della domanda di ampliamento presentata al Comune di Cantù che Le si rammostrano – doc.
n. 4 di parte attrice – sono errati, poiché rappresentano una errata indicazione della superficie di proprietà dei Sigg.ri in quanto incorporano anche una parte del cortile comune;
Per_1
20) vero che la planimetria indicata come “allegato a” nel documento n. 5 che Le si rammostra evidenzia, colorata di verde, in modo errato la proprietà Per_1
21) vero che a fronte dell'errata indicazione dei confini relativi alla proprietà quanto indicato Per_1 nell'atto unilaterale d'obbligo, in riferimento alla edificazione pari a metri cubi 1003,60, è errato;
Si indica a teste sui capitoli da 4 a 8 e da 16 a 21 Geom. (23845) Costa NA (LC) Testimone_3
Via per Rogeno n. 15”.
Per IN PROPRIO E QUALE EREDE DI Controparte_1 Persona_1 [...]
e QUALI EREDI DI CP_2 Controparte_3 Persona_1
pagina 4 di 11 “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni di cui in narrativa, visti gli articoli 342 e 348 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: respingere l'appello proposto dal sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Como n.
1072/2023 (rep. 3317/2023), sezione prima civile – Giudice dr. Marco Mancini, pubblicata in data 2 ottobre 2023 a definizione del giudizio RG n. 1777/2020;
IN OGNI CASO - respingere le istanze istruttorie di parte attrice/appellante; - con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., si ripropongono le domande proposte nel primo grado di giudizio, richiamando ivi espressamente le argomentazioni e le difese svolte negli atti, instandosi altresì ai fini dell'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo di ufficio relativo al procedimento di primo grado che qui si riportano:
“- nel merito in via principale, rigettare le domande avanzate dal sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto sia nei confronti del sig. sia nei confronti del sig. Controparte_1
Persona_1
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui risultasse la violazione delle distanze legali, accertare, riconoscere e dichiarare che i sig.ri e hanno acquisito a Controparte_1 Persona_1 titolo originario per usucapione il diritto a mantenere la costruzione ovvero l'ampliamento della stessa come descritta in atti a distanza inferiore da quella legale e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal sig. ; Parte_1
- in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno e, per l'effetto, rigettarne la relativa domanda;
- in via riconvenzionale: accertare, riconoscere e dichiarare che i sig.ri e Controparte_1 Per_1
hanno acquisito a titolo originario per usucapione il diritto a mantenere la costruzione ovvero
[...]
l'ampliamento della stessa come descritta in atti a distanza inferiore da quella legale e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal sig. ” Parte_1
IN OGNI CASO
- respingere le istanze istruttorie di parte attrice/appellante;
- con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 5 di 11 1. Con atto di citazione del 11.04.2020, conveniva in giudizio avanti il Tribunale Parte_1
di Como e lamentando che: Per_1 Controparte_1
(i) I sig.ri in sede di presentazione della domanda di ampliamento di un proprio Per_1
fabbricato (box) al competente Ufficio del Comune di Cantù, avrebbero depositato “un atto d'obbligo per vincoli urbanistici” contenente un allegato planimetrico a sua volta erroneamente rappresentante, quale esclusiva proprietà dei medesimi, una striscia di cortile, invece, di proprietà comune. Il tutto allo scopo, asseritamente, di “celare l'esatta linea di confine tra la proprietà privata ed il cortile in proprietà indivisa con il sig. Per_1 ed evitare così di dover arretrare l'edificazione come prescritto dalle norme di Pt_1 territorio all'epoca vigenti in mancanza di convenzione di confine sottoscritta dall'attore necessaria per il rilascio della concessione edilizia” (cfr. pag. 5 e 6 atto di citazione);
(ii) Per il medesimo fine, i sig.ri avrebbero poi depositato, tra la documentazione Per_1
attinente al rilascio della concessione edilizia, le convenzioni in essere con i propri confinanti, fatta eccezione, però, di quella con l'attore stesso.
2. Pertanto, chiedeva di sentire: Parte_1
(i) dichiarare errata l'identificazione del cortile comune come descritta nel sopracitato atto unilaterale d'obbligo depositato dai sig.ri al relativamente alla Per_1 Controparte_7
pratica Edilizia n. 115/1995 n.p.g. 9633 e di accertare, inoltre, che il fabbricato oggetto di causa sarebbe stato realizzato in violazione delle distanze dal confine con il mappale 16577 di proprietà e, conseguentemente Pt_1
(ii) condannare i convenuti alla messa in pristino dello stato dei luoghi e, in ogni caso, alla demolizione della porzione di fabbricato edificato in eccedenza rispetto alle distanze dal confine stesso, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
3. Si costituivano in giudizio e instando per il rigetto delle domande attoree e Per_1 Controparte_1 chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto a mantenere il fabbricato a distanza inferiore da quella legale.
4. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1072/2023 pubblicata in data 02.10.2023:
(i) accoglieva la domanda attorea in merito all'identificazione del cortile comune, dichiarando allo scopo che “la porzione di cortile comune alle parti, insistente sul mappale 16577, è quella individuata e tinteggiata in giallo nella planimetria allegata all'atto di divisione a firma Notaio Dr. Rep. N. 19773 Racc. n. 9650 del 7 aprile 1970 e che Persona_4
l'identificazione del cortile comune descritta nell'atto unilaterale d'obbligo depositato da pagina 6 di 11 e dalla de cuius all'Amministrazione Controparte_1 Persona_1 Persona_5
Comunale di Cantù relativamente alla Pratica Edilizia n. 115/1995 n.p.g. 9633, è errata”
(cfr. pag. 7 sentenza);
(ii) accoglieva tuttavia altresì la domanda riconvenzionale dei convenuti in punto di avvenuta usucapione, poiché “essendo decorso dall'ampliamento del box un periodo ultraventennale, sussiste il diritto dei convenuti a mantenere la costruzione box a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge. Non risulta che l'attore abbia proposto azioni giudiziarie in oltre 25 anni. Né comunque può ritenersi sussistere, a parte ogni questione sulla parentela tra le parti, una tolleranza dell'attore atteso l'uso prolungato nel tempo per oltre 25 anni relativamente all'edificazione di un immobile sin dal 2006 e modificato sin dal 1996 senza alcuna opposizione” (cfr. pag. 6 Sentenza); e, per l'effetto
(iii) rigettava la domanda attorea di accertamento della violazione delle distanze dal confine del box di proprietà di convenuti, nonché quella di risarcimento del danno.
5. con atto notificato in data 02.10.2023, ha proposto appello avverso tale Parte_1
pronuncia, asserendo, in particolare, il mancato acquisto del diritto per usucapione stante:
(i) la tolleranza degli appellati e il legame di parentela esistente tra le parti;
(ii) la clandestinità dell'operato degli appellati nella costruzione del fabbricato “a confine”, ai sensi dell'art. 1163 c.c.;
(iii) il fatto che il fabbricato preesistente ed oggetto di ampliamento non sarebbe stato originariamente eretta ad una distanza inferiore a quella legale rispetto al mappale 16557l e, dunque, “da ciò ne discende che la costruzione oggetto di causa eretta a distanza inferiore a quella legale dal confine non può essere oggetto di usucapione dell'acquisto del diritto a mantenerla a distanza inferiore a quella legale, non essendovi alcuna identità tra la nuova e la vecchia costruzione” (cfr. pag. 8 atto di citazione in appello).
6. Si sono costituiti in data 15.08.2024, con separati atti, ed contestando nel CP_1 Persona_1
merito tutti i motivi di gravame avversari in quanto infondati in fatto e in diritto e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado, nonché riproponendo ex art. 346 c.p.c. le domande già proposte nel primo grado di giudizio. In tal sede veniva inoltre notificato l'avvenuto decesso, in data 07.09.2023, dell'appellato Persona_1
pagina 7 di 11 7. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 10.09.2024, vista la costituzione di Per_1
nella quale veniva rappresentato il decesso del medesimo, il Collegio ha dichiarato
[...]
l'interruzione del processo.
8. In data 19.11.2024 il procuratore di ha presentato istanza telematica di Parte_1
riassunzione, al che il Collegio ha fissato l'udienza per la riassunzione del processo al 28.01.2025.
9. Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. del 18.11.2024, ritualmente notificato, Pt_1
riproponeva nei confronti di e degli eredi di tutte le
[...] Controparte_1 Persona_1
domande già svolte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio sopra menzionato.
10. All'udienza del 28.01.2025 le parti in proprio e quale erede di Controparte_1 Persona_1
e quali eredi di regolarmente costituite, su CP_2 Controparte_3 Persona_1
invito della Corte precisavano le conclusioni riportandosi a quelle degli atti introduttivi ed in particolare l'avv.Barbaro per le parti appellate si riportava a quelle della comparsa di costituzione in questa fase di riassunzione.
11. La Corte tratteneva quindi la causa in immediata decisione
12. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato
1.1. Sull'intervenuta usucapione.
Premesso che appare incontestato che la costruzione del fabbricato oggetto di giudizio è avvenuta a confine con il cortile di proprietà comune – e senza rispettare Per_1 Pt_1
la distanza di legge, come dimostrato dalla CTU esperita in primo grado e peraltro ribadito nella sentenza del giudice di prime cure, il Tribunale ha correttamente rilevato l'avvenuta usucapione del diritto di parte appellata a mantenere la costruzione a distanza inferiore rispetto a quella legale.
Infatti, è pacificamente dimostrato che, a fronte di lavori sul fabbricato terminati nel 1996,
l'appellante ha omesso di proporre azione giudiziaria alcuna sino al 2020, ovvero per un periodo di quasi 25 anni.
Ne consegue, pertanto, che non vi possono essere dubbi rispetto all'avvenuto decorso del periodo ventennale necessario per consentire l'acquisto per avvenuta usucapione del diritto di servitù a costruire a distanza inferiore ai limiti legali, e, dunque, del diritto di parte appellata a mantenere il fabbricato nell'attuale stato di fatto.
pagina 8 di 11 1.2. Sulla presunta tolleranza e l'asserito rapporto di parentela.
Secondo consolidata giurisprudenza (vd. Cass. Civ nn. 17880/19; 9275/18;), al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza e, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144
c.c., a fondare la domanda di usucapione, assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità.
La tolleranza, dunque, si considera di regola configurabile nei casi di transitorietà ed occasionalità, seppur “la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela” (vd. Cass. Civ n. 9661/06).
Nel caso di specie, è del tutto impossibile ammettere una tolleranza pluriventennale da parte dell'appellante, considerato che il fabbricato è stato realizzato ed utilizzato dal proprietario in maniera pacifica ed incontestata sino all'instaurazione del giudizio di Controparte_1
primo grado. Non solo, come correttamente rilevato da parte appellata, lo stesso Pt_1
ha affermato di avere appreso delle presunte irregolarità imputate a
[...] CP_1
soltanto alla luce di un accesso agli atti effettuato in data 8 agosto 2019, per poi
[...]
avanzare domanda risarcitoria per l'omessa osservanza della distanza di confine. Il che è, ancora, in tutta evidenza incompatibile con un atteggiamento di qualsivoglia tolleranza.
Appare altresì insussistente l'affermazione dell'appellante per cui tra le parti sussisterebbe un rapporto di parentela idoneo ad integrare una presunzione di tolleranza e, dunque, ad escludere l'usucapione.
Infatti, non solo non appare pacifica di per sé l'esistenza di tale addotto rapporto di parentela, ma l'eventuale presunzione di tolleranza appare del tutto superata dai conflitti e dalle vicende, anche giudiziali e in sede penale, che hanno visto a più riprese opposte le parti.
1.3. Sull'asserita clandestinità.
È inconferente l'affermazione di parte appellante per cui avrebbe agito Controparte_1
clandestinamente al fine di ottenere dal Comune di Cantù il rilascio della concessione edilizia volta all'ampliamento del box oggetto di causa.
Infatti, tale circostanza, oltre ad essere stata esclusa dalla Procura di Como in sede di archiviazione della denuncia querela proposta da sui medesimi fatti di Parte_1
pagina 9 di 11 causa del presente giudizio, è del tutto irrilevante ai fini dell'eventuale esclusione del decorso del termine ventennale richiesto per l'integrazione dell'usucapione.
1.4. Sull'identità tra la nuova e la vecchia costruzione.
Da ultimo, è da respingersi l'osservazione dell'appellante per cui il fabbricato sarebbe stato originariamente eretto, nel 1996, ad una distanza non inferiore a quella legale rispetto al mappale 16557 e che solo nel 2006, in seguito ai lavori di ampliamento di cui era stato oggetto, tali da non consentire “alcuna identità tra la nuova e la vecchia costruzione”, tale distanza legale sarebbe stata violata. Pertanto, parte appellata avrebbe omesso di dimostrare
“la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione nonché la circostanza dell'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura” (cfr. pag. 8 atto di citazione in appello).
Detta affermazione è facilmente smentita dagli accertamenti istruttori compiuti in primo grado. Infatti, basti evidenziare che (i) “la permanenza nel tempo della costruzione box risulta dal 1996/1998 dalle ortofoto prodotte dai convenuti senza che la situazione di fatto sia mutata nel tempo, mentre l'atto di citazione è datato 11 maggio 2020”; e (ii) “i testi escussi (verb u 5.10.2022) hanno avuto modo di confermare che il box autorimessa si trovasse nello stato di fatto attuale sin dal 1996” (cfr. pag. 6 sentenza).
2. Le istanze istruttorie formulate dall'appellante sono inammissibili alla luce del rigetto dell'appello.
3. L'appello non merita quindi accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
4. stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare a favore di Parte_1 CP_1
e nelle rispettive qualità le spese del presente grado di
[...] CP_2 Controparte_3
giudizio, liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, considerato il valore indeterminabile della causa, la sua media complessità e l'assenza di fase istruttoria, in complessivi € 6.946,00, di cui: € 2.058,00 per studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 3.470,00 per la fase decisoria, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
5. Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
contro
N PROPRIO E QUALE EREDE DI
[...] Controparte_1 Persona_1 pagina 10 di 11 QUALI EREDI DI CP_2 Controparte_3 Persona_1
IMMOBILIARE avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_8
Como n. 1072/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a Parte_1
favore di e nelle rispettive qualità, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
liquidate come da motivazione;
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente est.
Giovanna Maria Ferrero
pagina 11 di 11