Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/04/2026, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4239 del 2025, proposto da
Aveta Paola, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in PO, via Armando Diaz, 11;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1348/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IE AS Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1348/2024, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23;
- che tale sentenza veniva notificata all’Amministrazione resistente in data 16.7.2024, e che la stessa non veniva impugnata, come da certificazione della cancelleria del 18.7.2025;
- che, tuttavia, il Ministero persisteva nel suo inadempimento, sicché esso ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata; assegnarsi al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
DIRITTO
Rilevato che, in note depositate in data 10.04.2026, la parte ricorrente dichiarava di essere stata soddisfatta, successivamente alla proposizione del ricorso, e chiedeva pertanto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, in forza del principio di soccombenza virtuale;
Ritenuto che tale dichiarazione, non supportata da elementi oggettivi, non consente una declaratoria di cessazione della materia del contendere ma determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84 co. 4 c.p.a.;
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo il canone della soccombenza seguono la soccombenza virtuale, atteso che l’Amministrazione ha ottemperato successivamente alla proposizione del ricorso, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione di PO, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara il ricorso n. 4239 dell’anno 2025 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AS Di PO, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE AS Di PO |
IL SEGRETARIO