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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n.1017 /2024RG
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 436-bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 1017 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Responsabile Gestione Parte_1 del Contenzioso LI dott.ssa , in virtù dei poteri conferiti con procura a Persona_1 rogito del Notaio rep. n. 180134 racc. n. 12348 del 22.06.2023, Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Emanuele Tiberio
Appellante
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Giovanni Latorre e Marica Longo
Appellato
NONCHE'
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti del
22.03.2024, rep. n. 37875, racc. 7313, a rogito del dr. dagli avv.ti Paolo Persona_3
Bonetti e Domenico Longo
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.1.2018, dinanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 04320179008329669000 con cui l' gli aveva Parte_1 intimato il pagamento dei crediti relativi alle cartelle di pagamento n. 043 2001
0080780211000; n. 04320020007450300000; n. 04320030013478602000; n.
04320040001814963000; n. 04320050002551666000; n. 0432006 0002678617000; n.
0432006 0056783080000; n. 04320070003145519000; n. 043 2007 0016404887000; n. 043
2008 0013851519000, al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia di tale intimazione limitatamente ai crediti previdenziali delle menzionate cartelle;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei suddetti crediti ai sensi della l. n. 335 dell'8 agosto 1995 con vittoria di spese da distrarre al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, deduceva che l' gli Parte_1 aveva notificato l'intimazione di pagamento recante il n. 043 2017 9008329669000, tramite la quale gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 158.538,12; che la comunicazione informativa di avvenuta notificazione ex art. 140 c.p.c., gli era stata spedita in data 5 dicembre 2017 dall' , a mezzo racc. a.r. recante il n. Parte_1
92005907941990 e da lui ritirata, in data 16 dicembre 2017.
Lamentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti indicati, sostenendo di essere stato, in concreto, privato, a causa della mancata notifica, della possibilità di articolare le proprie difese in ordine agli addebiti mossi dalle resistenti.
Affermava che la mancata notifica lo aveva costretto a dover impugnare direttamente l'ingiunzione di pagamento e che ciò aveva inciso sulla legittimità dell'intera procedura di riscossione comportando l'insanabile e radicale nullità dell'atto di intimazione opposto.
Aggiungeva, poi, che la mancata notifica aveva determinato la prescrizione dei relativi crediti.
Eccepiva, poi, nell'ipotesi in cui fosse stata comprovata l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali successivamente a detta notifica. Sosteneva, infatti, che era decorso il termine di prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 3 commi 9 e 10 Legge
n. 335/1995, dalla data di notifica delle cartelle medesime, senza alcun atto interruttivo della prescrizione;
che in materia di crediti previdenziali, l'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95 disponeva che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di 5 anni per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Evidenziava, poi, che l'Agente della Riscossione, dopo aver notificato le cartelle su indicate, aveva assunto per più di cinque anni un atteggiamento di assoluta inerzia provvedendo, solo in data 5-16/12/2017, alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' contestava la Parte_1 fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto e deducendo l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione, in considerazione :a) della mancata attivazione della preventiva domanda amministrativa in autotutela;
b) dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento;
2 c) dell'irritualità e tardività dell'eccezione sollevata di mancata notifica delle cartelle di pagamento;
d) della genericità dell'eccezione sollevata di prescrizione del credito esattoriale.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' a sua volta si opponeva alla domanda, CP_2 chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 13.11.2019 disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 3 co. 6 del d.l. n. 119 del 2018, stante il deposito, all'udienza del
13.11.2019, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento per cui vi è causa.
L in data 17.11.2020 depositava istanza volta ad Parte_1 ottenere l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. o ogni altro provvedimento a tale scopo necessario, sostenendo a fondamento delle proprie ragioni, che nel caso in esame non trovava applicazione l'art. 6 co. 10 del d.l. 119/2018 in quanto riferibile ai soli giudizi tributari;
che la definizione agevolata era decaduta per non aver il contribuente pagato la prima rata;
che a distanza di oltre un anno dalla disposta sospensione del giudizio nessuna delle parti aveva richiesto la fissazione dell'udienza nel termine perentorio di cui all'art. 297 c.p.c..
Con sentenza n. 1685/2024 del 28 maggio 2024, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava prescritti i crediti contenuti nelle cartelle nn.04320010080780211000,04320020007450300000,043200300134786020000,043200400
01814963000,04320050002551666000,0432006000267867000,043200600567830800000,0
4320070003145519000,04320070016404887000 e 04320080013851519000; rigettava per il resto la domanda;
condannava le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con distrazione.
2. Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 14 novembre 2024, ha interposto appello l' chiedendo di accertare l'omessa pronuncia del Parte_1 primo Giudice sull'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. per mancata riassunzione del giudizio sospeso nei termini di cui all'art. 297 c.p.c. articolata in primo grado dalla difesa dell'Agente della Riscossione con istanza del 18/11/2020 e, per gli effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. per inattività delle parti;
nel merito di accogliere il ricorso in appello e, previa ammissione e verifica della validità ed efficacia del ricorso per intervento spiegato in data 03/05/2012 nell'esecuzione immobiliare incardinata in danno dell'odierno appellato innanzi il Tribunale di Lucera recante NRGE 52/2009 quale atto notificato medio tempore ai fini interruttivi del termine di prescrizione quinquennale di cui dell'art. 3, comma 9, lett. B) della legge 8 agosto 1995, n. 335 con riferimento alla cartella di pagamento n. 04320060056783080, respingere parzialmente il ricorso di primo grado proposto dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento opposta n.
04320179008329669000 in quanto infondato;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
Con memoria del 7.1.2025 l' si è costituito chiedendo di pronunciarsi secondo CP_2 CP_ giustizia in ordine alle domande dell'appellante nei confronti dello , con addebito 3 all' di ogni eventuale onorario e spesa da liquidarsi in favore Parte_1 CP_ del .
All'udienza del 27 gennaio 2025 fissata per la discussione il difensore dell'
[...]
ha chiesto termine per effettuare la rinotifica dell'atto di gravame Parte_1 CP_ nei confronti dello avendo effettuato la notifica ad un indirizzo PEC errato, difforme da quello del difensore costituito in primo grado e la Corte ha concesso il chiesto termine rinviando all'udienza del 16 settembre 2025.
A seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, si è Controparte_1 costituito in data 5 settembre 2025 eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per tardività del gravame proposto dall' Pt_1 Parte_1
ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 348 bis c.p.c. per intervenuto
[...] passaggio in giudicato della sentenza impugnata in quanto notificata a mezzo PEC in data CP_ 30.05.2024 dallo alle controparti, in subordine e nel merito rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio all'odierna udienza del 16 settembre 2025 in cui nessuno è comparso per la
, la causa è stata decisa mediante sentenza semplificata, Parte_1 comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436-bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022.
3.L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
L' eccezione di inammissibilità del gravame per tardività sollevata dalla parte appellata, è infatti fondata.
E' in atti copia della sentenza impugnata (n.1685/2024), notificata all'
[...]
ed all' in data 30 maggio 2024 “..anche ai fini del decorso del Controparte_3 CP_2 termine breve per l'impugnazione” presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado, avv. to Francesco Forzati presso l'indirizzo PEC dichiarato all'atto della costituzione in giudizio (vd. memoria di costituzione) quanto all' , nonchè Parte_1 ai procuratori dell' , avv. Paolo Bonetti e Domenico Longo pure presso i rispettivi CP_2 indirizzi telematici.
Poiché il ricorso in appello è stato depositato in data 14 novembre 2024,
l'impugnazione risulta tardiva, ex art. 325 e 326 c.p.c., perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Tali disposizioni disciplinano il termine «breve» per le impugnazioni ordinarie, decorrente dalla notifica della sentenza da impugnare.
I termini per impugnare, che sono previsti allo scopo di circoscrivere l'ambito temporale per l'esercizio di tale potere, sono perentori, e pertanto non sono prorogabili, con 4 la conseguenza che il loro spirare (da cui discende la decadenza dal diritto di impugnare e l'inammissibilità dell'impugnazione) può essere rilevato anche d'ufficio.
A ciò consegue il formarsi della cosa giudicata formale e, dunque, l'immutabilità- irretrattabilità della decisione (art. 324 c.p.c.).
4. L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5.Le spese processuali del presente giudizio - liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022 - seguono la soccombenza dell'appellante CP_ (art. 91 c.p.c.) nei confronti dell'appellato .
Si ritiene di compensare, invece, le spese processuali nei confronti dell' in CP_2 considerazione della specifica posizione processuale di quest'ultimo.
6.La dichiarata inammissibilità del gravame per tardività dello stesso, non può essere considerata fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. invocata da parte appellata, in assenza di prova dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave richiesto per addivenire ad un giudizio di temerarietà della lite, e tanto anche in ragione dell'intervenuto mutamento del difensore di parte appellante in grado di appello rispetto a quello nominato in primo grado e destinatario della notifica della sentenza impugnata.
7.Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento
(si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato il 14 novembre 2024 Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 22 maggio 2024, nei confronti di e dell' , così provvede: Controparte_1 CP_2
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti della parte appellata che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali della misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa le spese nei confronti dell' ; CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 16 settembre 2025 5 Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando
6
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 436-bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 1017 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Responsabile Gestione Parte_1 del Contenzioso LI dott.ssa , in virtù dei poteri conferiti con procura a Persona_1 rogito del Notaio rep. n. 180134 racc. n. 12348 del 22.06.2023, Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Emanuele Tiberio
Appellante
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Giovanni Latorre e Marica Longo
Appellato
NONCHE'
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti del
22.03.2024, rep. n. 37875, racc. 7313, a rogito del dr. dagli avv.ti Paolo Persona_3
Bonetti e Domenico Longo
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.1.2018, dinanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 04320179008329669000 con cui l' gli aveva Parte_1 intimato il pagamento dei crediti relativi alle cartelle di pagamento n. 043 2001
0080780211000; n. 04320020007450300000; n. 04320030013478602000; n.
04320040001814963000; n. 04320050002551666000; n. 0432006 0002678617000; n.
0432006 0056783080000; n. 04320070003145519000; n. 043 2007 0016404887000; n. 043
2008 0013851519000, al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia di tale intimazione limitatamente ai crediti previdenziali delle menzionate cartelle;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei suddetti crediti ai sensi della l. n. 335 dell'8 agosto 1995 con vittoria di spese da distrarre al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, deduceva che l' gli Parte_1 aveva notificato l'intimazione di pagamento recante il n. 043 2017 9008329669000, tramite la quale gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 158.538,12; che la comunicazione informativa di avvenuta notificazione ex art. 140 c.p.c., gli era stata spedita in data 5 dicembre 2017 dall' , a mezzo racc. a.r. recante il n. Parte_1
92005907941990 e da lui ritirata, in data 16 dicembre 2017.
Lamentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti indicati, sostenendo di essere stato, in concreto, privato, a causa della mancata notifica, della possibilità di articolare le proprie difese in ordine agli addebiti mossi dalle resistenti.
Affermava che la mancata notifica lo aveva costretto a dover impugnare direttamente l'ingiunzione di pagamento e che ciò aveva inciso sulla legittimità dell'intera procedura di riscossione comportando l'insanabile e radicale nullità dell'atto di intimazione opposto.
Aggiungeva, poi, che la mancata notifica aveva determinato la prescrizione dei relativi crediti.
Eccepiva, poi, nell'ipotesi in cui fosse stata comprovata l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali successivamente a detta notifica. Sosteneva, infatti, che era decorso il termine di prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 3 commi 9 e 10 Legge
n. 335/1995, dalla data di notifica delle cartelle medesime, senza alcun atto interruttivo della prescrizione;
che in materia di crediti previdenziali, l'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95 disponeva che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di 5 anni per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Evidenziava, poi, che l'Agente della Riscossione, dopo aver notificato le cartelle su indicate, aveva assunto per più di cinque anni un atteggiamento di assoluta inerzia provvedendo, solo in data 5-16/12/2017, alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' contestava la Parte_1 fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto e deducendo l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione, in considerazione :a) della mancata attivazione della preventiva domanda amministrativa in autotutela;
b) dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento;
2 c) dell'irritualità e tardività dell'eccezione sollevata di mancata notifica delle cartelle di pagamento;
d) della genericità dell'eccezione sollevata di prescrizione del credito esattoriale.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' a sua volta si opponeva alla domanda, CP_2 chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 13.11.2019 disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 3 co. 6 del d.l. n. 119 del 2018, stante il deposito, all'udienza del
13.11.2019, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento per cui vi è causa.
L in data 17.11.2020 depositava istanza volta ad Parte_1 ottenere l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. o ogni altro provvedimento a tale scopo necessario, sostenendo a fondamento delle proprie ragioni, che nel caso in esame non trovava applicazione l'art. 6 co. 10 del d.l. 119/2018 in quanto riferibile ai soli giudizi tributari;
che la definizione agevolata era decaduta per non aver il contribuente pagato la prima rata;
che a distanza di oltre un anno dalla disposta sospensione del giudizio nessuna delle parti aveva richiesto la fissazione dell'udienza nel termine perentorio di cui all'art. 297 c.p.c..
Con sentenza n. 1685/2024 del 28 maggio 2024, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava prescritti i crediti contenuti nelle cartelle nn.04320010080780211000,04320020007450300000,043200300134786020000,043200400
01814963000,04320050002551666000,0432006000267867000,043200600567830800000,0
4320070003145519000,04320070016404887000 e 04320080013851519000; rigettava per il resto la domanda;
condannava le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con distrazione.
2. Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 14 novembre 2024, ha interposto appello l' chiedendo di accertare l'omessa pronuncia del Parte_1 primo Giudice sull'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. per mancata riassunzione del giudizio sospeso nei termini di cui all'art. 297 c.p.c. articolata in primo grado dalla difesa dell'Agente della Riscossione con istanza del 18/11/2020 e, per gli effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. per inattività delle parti;
nel merito di accogliere il ricorso in appello e, previa ammissione e verifica della validità ed efficacia del ricorso per intervento spiegato in data 03/05/2012 nell'esecuzione immobiliare incardinata in danno dell'odierno appellato innanzi il Tribunale di Lucera recante NRGE 52/2009 quale atto notificato medio tempore ai fini interruttivi del termine di prescrizione quinquennale di cui dell'art. 3, comma 9, lett. B) della legge 8 agosto 1995, n. 335 con riferimento alla cartella di pagamento n. 04320060056783080, respingere parzialmente il ricorso di primo grado proposto dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento opposta n.
04320179008329669000 in quanto infondato;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
Con memoria del 7.1.2025 l' si è costituito chiedendo di pronunciarsi secondo CP_2 CP_ giustizia in ordine alle domande dell'appellante nei confronti dello , con addebito 3 all' di ogni eventuale onorario e spesa da liquidarsi in favore Parte_1 CP_ del .
All'udienza del 27 gennaio 2025 fissata per la discussione il difensore dell'
[...]
ha chiesto termine per effettuare la rinotifica dell'atto di gravame Parte_1 CP_ nei confronti dello avendo effettuato la notifica ad un indirizzo PEC errato, difforme da quello del difensore costituito in primo grado e la Corte ha concesso il chiesto termine rinviando all'udienza del 16 settembre 2025.
A seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, si è Controparte_1 costituito in data 5 settembre 2025 eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per tardività del gravame proposto dall' Pt_1 Parte_1
ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 348 bis c.p.c. per intervenuto
[...] passaggio in giudicato della sentenza impugnata in quanto notificata a mezzo PEC in data CP_ 30.05.2024 dallo alle controparti, in subordine e nel merito rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio all'odierna udienza del 16 settembre 2025 in cui nessuno è comparso per la
, la causa è stata decisa mediante sentenza semplificata, Parte_1 comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436-bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022.
3.L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
L' eccezione di inammissibilità del gravame per tardività sollevata dalla parte appellata, è infatti fondata.
E' in atti copia della sentenza impugnata (n.1685/2024), notificata all'
[...]
ed all' in data 30 maggio 2024 “..anche ai fini del decorso del Controparte_3 CP_2 termine breve per l'impugnazione” presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado, avv. to Francesco Forzati presso l'indirizzo PEC dichiarato all'atto della costituzione in giudizio (vd. memoria di costituzione) quanto all' , nonchè Parte_1 ai procuratori dell' , avv. Paolo Bonetti e Domenico Longo pure presso i rispettivi CP_2 indirizzi telematici.
Poiché il ricorso in appello è stato depositato in data 14 novembre 2024,
l'impugnazione risulta tardiva, ex art. 325 e 326 c.p.c., perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Tali disposizioni disciplinano il termine «breve» per le impugnazioni ordinarie, decorrente dalla notifica della sentenza da impugnare.
I termini per impugnare, che sono previsti allo scopo di circoscrivere l'ambito temporale per l'esercizio di tale potere, sono perentori, e pertanto non sono prorogabili, con 4 la conseguenza che il loro spirare (da cui discende la decadenza dal diritto di impugnare e l'inammissibilità dell'impugnazione) può essere rilevato anche d'ufficio.
A ciò consegue il formarsi della cosa giudicata formale e, dunque, l'immutabilità- irretrattabilità della decisione (art. 324 c.p.c.).
4. L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5.Le spese processuali del presente giudizio - liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022 - seguono la soccombenza dell'appellante CP_ (art. 91 c.p.c.) nei confronti dell'appellato .
Si ritiene di compensare, invece, le spese processuali nei confronti dell' in CP_2 considerazione della specifica posizione processuale di quest'ultimo.
6.La dichiarata inammissibilità del gravame per tardività dello stesso, non può essere considerata fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. invocata da parte appellata, in assenza di prova dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave richiesto per addivenire ad un giudizio di temerarietà della lite, e tanto anche in ragione dell'intervenuto mutamento del difensore di parte appellante in grado di appello rispetto a quello nominato in primo grado e destinatario della notifica della sentenza impugnata.
7.Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento
(si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato il 14 novembre 2024 Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 22 maggio 2024, nei confronti di e dell' , così provvede: Controparte_1 CP_2
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti della parte appellata che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali della misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa le spese nei confronti dell' ; CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 16 settembre 2025 5 Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando
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