TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15568 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ERRICO ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. VARONE TERESA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/07/2025 e Parte_1 CP_1
premesso:
[...]
di aver contratto matrimonio a Napoli il 17/06/1995;
1 che dal matrimonio erano nati due figli: il 05.05.1996 e l Per_1 Per_2
28.04.1998 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra le parti era intervenuta dapprima separazione in forza di decreto di omologa n.9202/2004 depositato il 21.09.2004 e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza di divorzio n. 8157/2009 del Tribunale Ordinario di
Napoli; tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) non sia più dovuto l'assegno di divorzio a carico del sig. ed in favore della CP_1
signora con ultimo pagamento a settembre 2025, in ragione del venir meno dei Pt_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso e conseguentemente disporne la revoca;
2) non sia più dovuto l'assegno di mantenimento per i figli e divenuti Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
il sig. si obbliga a concedere loro in CP_1
comodato d'uso due appartamenti di sua proprietà: in particolare a concederà Per_1
l'appartamento sito in Napoli alla Via Lattanzio n. 58 ed a l'immobile sito in Per_2
AR (Napoli) al Corso Italia n. 207. Detti contratti avranno durata fino al 30/06/2040 rinnovabile.
3) Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina del divorzio n.8157/2009 dell'11.03.2009,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
3