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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12265 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 22522 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliate in Parte_1 Parte_2
Roma, Viale Telese n.35, presso lo studio degli Avv.ti Emanuele Vocino e Livia Palmieri che, unitamente e disgiuntamente, le rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso RICORRENTI E
in persona del Commissario Straordinario Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore dr. , elettivamente domiciliata presso Controparte_2
l'Avvocatura aziendale dell'Ente, sita in Roma, via Maria Brighenti n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Dell'Orso giusta procura in atti CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente l'11.6.2024 ed iscritto a ruolo il 12.6.2024 le ricorrenti in epigrafe nominate esponevano: che la sig.ra è dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell' con qualifica di Assistente Tecnico Categoria C1 – come da CCNL Comparto Pt_3
Sanità – e ha lavorato dall'08.05.2014 al 30.04.2024 presso la sede (territoriale) SPRESAL in Via Bardanzellu 8 in Roma, dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:30 alle 14:42 (h 07:12); che la sig.ra dall'8.05.2014 al 30.04.2024 ha lavorato per 598 giornate di lavoro con orario Parte_1 eccedente le sei ore, di talché le è dovuto il controvalore dei buoni pasto per euro 2.469,74, già calcolati al netto dell'imposte a carico del datore di lavoro;
che la sig.ra Parte_2 lavora, quale assistente sanitaria, dal 01.09.2020 presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (servizio territoriale) corrente in Viale Battista Bardanzellu 8, ove ha prestato le proprie mansioni dal lunedì al sabato fino al mese di maggio 2020, con orario di lavoro dalle 07:30 alle 13:30 (h 6); che dal mese di giungo 2020 lavora dal lunedì al venerdì e dalle ore 08:15 alle 15:15, per 7 ore al giorno;
che la ricorrente spesso deve osservare un orario eccedente le 6 ore giornaliere per esigenze di servizio, come provano i cartellini allegati giornate per le quali non è stato corrisposto il buono pasto;
che alla sig.ra è dovuto il controvalore dei buoni pasto per 463 giornate lavorative Pt_2 eccedenti le 6 ore continuative e per la somma totale di euro 1912,00, già calcolati al netto delle imposte a carico del datore di lavoro;
che la stessa ha diritto a percepire il controvalore degli stessi con decorrenza dalla nota interruttiva dei termini di prescrizione dell'08.05.2024; che il lavoratore ha diritto a percepire un buono pasto per tutte le giornate lavorative il cui il turno supera le 6 ore ex art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità; che l' importo dell'indennità sostitutiva del servizio mensa è quello indicato dalla Contrattazione Collettiva di settore, che è di € 4,13 (al netto delle imposte a carico del datore di lavoro). Esposte alcune considerazioni in diritto le parti ricorrenti concludevano chiedendo di volere: “ 1. accertare e dichiarare che le ricorrenti hanno osservato un orario di lavoro eccedente le sei ore con conseguente diritto all'erogazione del buono pasto di euro 4,13, 2. accertare e dichiarare che le ricorrenti hanno diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, quale risarcimento danno, consistente nel corrispondente importo in denaro di euro 4,13, al netto delle imposte a carico del datore di lavoro, per tutti i turni eccedenti le 6 ore dall'08.05.2014 al 30.04.2023 e, per l'effetto, 3. condannare l' in persona del Direttore Generale p.t., al Pt_3 pagamento quale risarcimento danno per ogni ricorrente pari al valore monetario dei buoni pasto, ovvero : - in favore della sig.ra per la somma complessiva di euro 2.469,74, al netto Parte_1 delle imposte a carico del datore di lavoro, per il numero complessivo di n. 598 turni di lavoro eccedenti le 6 ore o nella diversa somma e/o periodo ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di ogni singola maturazione del buono pasto fino al soddisfo. - in favore della sig.ra per la somma complessiva di euro 1.912,00, al netto Parte_2 delle imposte a carico del datore di lavoro, per il numero complessivo di n. 463 turni di lavoro eccedenti le 6 ore o nella diversa somma e/o periodo ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di ogni singola maturazione del buono pasto fino al soddisfo 4. Condannare l' al pagamento delle spese e agli onorari del presente giudizio per i quali i Pt_3 sottoscritti avvocati si dichiarano anticipatari e distrattari”. Si costituiva in giudizio l' depositando memoria difensiva Controparte_1 telematica ed allegato fascicolo chiedendo, esposte alcune considerazioni in diritto ed eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc di parte delle somme richieste, di volere “ in via pregiudiziale:dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c. di qualsiasi presunto credito riferibile fino al 11.06.2019; nel merito:rigettare il ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. dalle sigg.re e per le ragioni illustrate e precisate negli Parte_1 Parte_2 esplicitati motivi in diritto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e, quindi, respingere la richiesta di corresponsione dell'indennità sostituiva del servizio mensa, in quanto non spettante;
in via riconvenzionale: nelladenegata enon creduta ipotesi di accoglimento di risarcimento per corresponsione di indennità sostitutiva del servizio mensa, la condanna delle ricorrenti a restituire alla rispettivamente il corrispettivo per 299 ore (per la sig.ra Parte_4
) e 231,5 (per la sig.ra ), fatte salve le risultanze di eventuali CTU contabile nel Pt_1 Pt_2 caso ne venga ritenuto utile l'espletamento da parte del giudice adito”; con vittoria delle spese di lite. Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc sollevata dalla parte convenuta, trovando applicazione nel caso di specie il termine di prescrizione decennale. Invero la giurisprudenza di merito ha affermato che " la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono, si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass., ord. n. 31919/2022; Cass., n. 10414/2013) (il cui termine di prescrizione è pacificamente decennale)” (Trib. Cosenza sez. lav., sent. n.1103 del 20.6.2025). Nel medesimo senso si è espresso il Tribunale di Roma:” “il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Sez. L – Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L
– Sentenza n. 5547 del 01/03/2021; Sez. L – Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive. Proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013), dovendosi osservare – per completezza – che il tema della decorrenza della prescrizione di tale pretesa non è stato sollevato dalle parti del presente giudizio” ( Cass ord 20250/2024) Pertanto si ritiene che la prescrizione sia decennale trattandosi di responsabilità contrattuale ed inizi a decorrere da quando matura il diritto al buono pasto ossia dal giorno in cui viene resa la prestazione di durata superiore alle 6 ore senza pausa” (Trib. Roma sez lav. est.
sent. n. 7853 del 3.7.2025). Per_1
Anche la Corte di Cassazione sezione lavoro con ordinanza n. 20957 del 23.7.2025 ha statuito che "una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che l'attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale e il buono pasto non è monetizzabile, ma il dipendente può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti” con conseguente applicazione della prescrizione decennale, interrotto nel caso di specie dalla diffida dell'8.5.2024 (doc.9). Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta di quanto già affermato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in fattispecie analoghe, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare di recente la Corte di Cassazione in materia ha così stabilito:
“… il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore (Cass., n. 31137 del 28 novembre 2019 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass., n. 22985 del 21 ottobre 2020). Nella fattispecie di causa viene in rilievo, dunque, l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. (…) 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile” (…). Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, in base al quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da questa norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può convenire, dunque, sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. n. 66 del 2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, quindi, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e avviene nel corso della stessa. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa, ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la relativa attività sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto». Sul punto, si osserva che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, state previste. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL Integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, nei termini sopra esposti, è coerente, poi, con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137 del 28 novembre 2019, in relazione alle previsioni dell'art. 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali. (…) (Cass. sez. lav. ordin. n.16938 del 24.6.2025). In fattispecie del tutto analoga, concernente altri lavoratori dipendenti della il Parte_4
Tribunale di Roma, con motivazione in questa sede condivisa, nella sentenza n. 6871 del 12.6.2025 est. ha così stabilito: Pt_5
“1.Il quadro normativo L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. L'art. 29 del contratto integrativo del CCNL del Comparto sanità del 7 aprile 1999, stipulato in data 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL per il biennio economico 2008- 2009, sottoscritto il 31 luglio 2009, stabilisce che: «1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro del-le risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990». L'art. 99 del C.C.N.L. per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 11 ottobre 2018, ed efficace dal giorno successivo, prescrive che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in CP_1 quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti” Le norme in materia di servizio mensa sopra menzionate sono quindi rimaste valide e risultano espressamente richiamate dall'art. 27 dello stesso contratto che, nel disciplinare l'orario di lavoro, ha previsto, al comma 4, che : “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. L'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 22 novembre 2022 ed efficace dal giorno successivo ha riportato un'identica disposizione.
2. L'interpretazione giurisprudenziale 2.1 La Corte di Cassazione, in tema di riconoscimento del buono pasto in favore del personale non dirigente della sanità pubblica, ha affermato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ. sez. lav., 01/03/2021, n. 5547). Nell'ambito della pronuncia, nel precisare che “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore… proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985)” ha così motivato: “… la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66…., art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. …” La stessa Corte, in successiva pronuncia (Cass. Sez. lavoro, Ord., 1/9/2023, n. 25622), in merito alla decisione dell' di limitare la fruizione del servizio mensa al personale Controparte_1 osservante determinati orari, escludendo così dal beneficio i dipendenti svolgenti la propria prestazione lavorativa su “turni interi” o con diverse fasce orarie, ha rilevato che “….questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il D.Lgs. n. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l' restringere il campo degli aventi CP_1 diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati». (v. anche, in tal senso , Cass.Ord. 31 luglio 2024, n. 21440). La Corte ha quindi costantemente affermato il principio secondo cui il lavoratore che sia impegnato in ciascuna giornata per oltre sei ore – operi o meno secondo turni – ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, in base alla lettura combinata dell'art. 8 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e del contratto collettivo integrativo per il comparto sanità 2001, come modificato nel 2009, che garantisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, da intendersi appunto collegata alla obbligatoria fruizione di una pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed anche opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2.2 Come condivisibilmente evidenziato da altro giudice di questo Tribunale (sent. n. 3577/2024 – Giudice Luna) “…Se poi è vero che il contratto riserva alle aziende la facoltà di istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, è anche vero che l'organizzazione e la gestione dei servizi spettano alle aziende, ma la definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto è attribuita alle parti stipulanti il contratto collettivo ed è dunque preclusa alle aziende. Ciò vuol dire che, una volta istituito il servizio, non può l' unilateralmente stabilire quali siano i lavoratori che possano CP_1 beneficiarne poiché tanto spetta al contratto collettivo il quale, a sua volta, non può derogare alle prescrizioni della legge ovvero il cit. art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, ovvero il contratto collettivo non potrebbe escludere dal diritto alla mensa lavoratori che prestano attività così da venire a trovarsi nella situazione che, per legge, impone di sospendere la prestazione lavorativa a tutela dei lavoratori e di coloro che ricevono i servizi erogati dalle aziende”. Le considerazioni esposte valgono anche alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi 2016-2018 e 2019-2021. Non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui tali norme limiterebbero la fruizione del servizio mensa al personale non operante su turni, escludendo il personale in turno, che dovrebbe fruire della pausa per il recupero delle energie all'interno del reparto o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, non avendo quindi diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive. Le disposizioni in esame disciplinano la pausa del personale che non opera secondo turni (con particolare riferimento alla sua durata e alla sua collocazione oraria); in assenza di regolamentazione esplicita, per i lavoratori operanti in turno valgono le disposizioni precedenti contenute nell'art 29 del CCNL 2001 (peraltro richiamate), oltre che, ovviamente, quella inderogabile di legge (art. 8 d.lgs. n. 66/2003). Giova richiamare al riguardo quanto rilevato sulla questione dalla Corte d'appello di Roma: «… L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche Corte d'appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023). (…) 3. La fattispecie concreta 3.1. L' resistente, con ordine di servizio n. 50 del 25.10.2012, ha istituito, all'interno della CP_1 sede di lavoro delle ricorrenti, il servizio sostitutivo del servizio mensa riconoscendo il buono pasto a coloro che prestano attività lavorativa in orario che supera le otto ore, escludendo, invece, i dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero articolato su 7 ore e 12 minuti e, comunque, nel caso non siano superate le 8 ore di lavoro. Tuttavia, l'azienda sanitaria non avrebbe potuto stabilire limiti contrastanti con il dettato normativo richiamato, interpretato alla luce dei principi esposti (e, pertanto, non avrebbe valenza la successiva “ratifica” sindacale che, secondo quanto dedotto dalla resistente, sarebbe intervenuta;
peraltro, nonostante l' abbia sostenuto che l'ordine di servizio n. 50 del CP_1
25.10.2012 fosse stato ratificato con accordo sindacale, tale accordo non risulta allegato, essendo stata prodotta solo la nota prot. 50564/2012, predisposta dalla stessa , in cui si fa CP_1 riferimento a “intese sindacali” non meglio precisate - doc. n. 4 fasc. res.). La possibilità di usufruire di generi alimentari all'interno della sede operativa dell' , dove CP_1 sono presenti distributori automatici di cibo e bevande, non può del resto dirsi “compensativa” della mancata fruizione della mensa e del correlato diritto al buono pasto, condizionato all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone solo che il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato, perché l'attività si è protratta per oltre sei ore.
3.2. Quanto alla specifica posizione delle parti ricorrenti, l'espletamento del lavoro per orario eccedente il limite delle sei ore (e delle dodici ore in caso di turno doppio) per il numero di turni indicato nei rispettivi conteggi, non è stato contestato dall'azienda. (…)”. Si osserva che la distinzione, sulla quale ha insistito la parte convenuta, tra personale turnista e non turnista non incide sul diritto ai buoni pasto. Infatti “Il diritto alla mensa deve pertanto essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuino un orario di lavoro particolarmente gravoso (e quindi a tutti i dipendenti che effettuino un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore); e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto” (cfr.Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 855 dell'11.11.2025). Nel caso di specie le circostanze concernenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, dettagliatamente dedotte in ricorso, non sono state contestate dalla parte convenuta e, pertanto, devono ritenersi provate per il principio di non contestazione di cui all'art 115 cpc. Quanto alla specifica posizione delle parti ricorrenti, l'espletamento del lavoro per orario eccedente il limite delle sei ore per il numero di turni indicato nel conteggio di cui in ricorso, non è stato specificamente contestato dall'azienda convenuta e comunque risulta dalla documentazione allegata al ricorso. Sulla scorta dei conteggi di cui in ricorso, immuni da vizi, alla parti ricorrenti spetta il risarcimento danni per inadempimento contrattuale, pari al valore del buono pasto di € 4,13 per il numero dei turni eccedenti le 6 ore nel periodo dedotto in ricorso, quanto alla ricorrente nella Parte_1 misura complessiva di € 2.469,74 per n. 598 turni di lavoro e quanto alla ricorrente
[...]
nella misura complessiva di € 1.912,00 per n. 463 turni di lavoro;
oltre Parte_2 interessi legali dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo. La domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta nella memoria di costituzione è inammissibile per decadenza non avendo la parte convenuta chiesto lo spostamento dell'udienza, come stabilito dall'art. 418 cpc “a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima”. Al riguardo la Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 13025 del 4.12.1991 ha stabilito che “ Nel rito del lavoro, l'inosservanza del convenuto, il quale formuli domanda riconvenzionale, all'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza, secondo le previsioni dell'art. 418 primo comma cod. proc. civ., implica decadenza, e, quindi, inammissibilità della domanda medesima, che è rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità”. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura minima, come da dispositivo in calce, tenuto conto della serialità del contenzioso, come da dispositivo in calce, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che le ricorrenti hanno diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, quale risarcimento danno, consistente nel corrispondente importo in denaro per i turni eccedenti le 6 ore nei rispettivi periodi dedotti in ricorso;
2) condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore delle ricorrenti del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto, pari al valore del buono pasto di € 4,13 per ogni turno eccedente le sei ore, quanto alla ricorrente nella misura complessiva di € 2.469,74 per n. 598 turni di lavoro e Parte_1 quanto alla ricorrente nella misura complessiva di € 1.912,00 per Parte_2
n. 463 turni di lavoro;
oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 1.184,50 di cui € 1.030,00 per compensi ed € 154,50 per spese generali 15% oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi