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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/10/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 29.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 259/2025
TRA
(C.F./P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Felice Raimondi (C.F.: ). C.F._1
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Pierpaolo Andreoni (C.F.: ). C.F._3
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto n. 61/2025, emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. 156/2025 R.G., con il quale si ingiungeva il pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 61.660,00 oltre interessi legali, a titolo di compenso per le Prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP) eseguite nelle annualità 2021-2022-2023-
2024. Parte A fondamento dell'opposizione, la ricorrente/opponente ha eccepito la nullità/inapplicabilità del nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'Accordo Integrativo Regionale – AIR, approvato con D.G.R. n. 532 del
22.05.2006, per sopravvenuto contrasto con il nomenclatore tariffario di cui all'Allegato 7 degli Accordi Collettivi Nazionali - ACN del 28.04.2022 e del Parte 25.07.2024: secondo l'esposizione della ricorrente, l'eccepita nullità/inapplicabilità deriverebbe dalla prevalenza gerarchica della contrattazione nazionale sulla contrattazione regionale, da conformare con l'approvazione del nuovo Parte AIR, il cui iter sarebbe in corso;
la ricorrente ha altresì contestato la debenza dei corrispettivi richiesti a titolo di “Screening per autismo (CHAT)”, in quanto già corrisposti, nell'ambito del “Piano delle attività del governo clinico dei pediatri di Parte libera scelta”; tanto premesso, la resistente, in relazione alle annualità comprese tra il 2016 ed il 2025, ha affermato il diritto di ripetere la differenza tra la maggior somma corrisposta, in base al nomenclatore tariffario di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006, e la minor somma, effettivamente spettante, in base al nomenclatore tariffario di cui all'Allegato 7 degli ACN/2022/2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) revocare il decreto ingiuntivo n. 61/2025 del 27/02/2025, RG n.
156/2025, provvedendo, anche mediante CTU se del caso, al ricalcolo delle somme
Pag. 2 di 12 reclamate dal dott. per le Prestazioni di particolare impegno CP_1
professionale (PPIP) applicando i compensi omnicomprensivi previsti nell'Allegato 7
– Nomenclatore tariffario di cui all'ACN/2022 ed all'ACN/2024; b) dalla somma ricalcolata detrarre le somme indebitamente percepite dal dott. ed CP_1
indicate nei conteggi che si depositano od accertate in corso di causa;
c) emettere i provvedimenti idonei a tutelare il diritto dell'opponente; d) spese come per legge.”.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, per le causali riportate nella narrativa dell'atto, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Parte
opponente e, per l'effetto, previo rigetto dell'opposizione stessa e della domanda di ripetizione di indebito avanzata confermare il decreto ingiuntivo n. 61/2025 emanato in relazione al procedimento monitorio n. 156/2025 R.G. del Lavoro presso il Tribunale di Vasto;
2) Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio;
”.
L'opposizione è parzialmente fondata e, in quanto tale, è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
Deve premettersi che “L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda
Pag. 3 di 12 la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Tanto premesso, il petitum del giudizio richiede di accertare l'esistenza, in capo alla Parte ricorrente, dell'asserito potere/dovere di disapplicare il nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006, in virtù del sopravvenuto contrasto con il nomenclatore tariffario di cui all'Allegato 7 degli ACN/2022/2024, applicabili ratione temporis alla presente controversia;
tale accertamento, costituisce il presupposto logico-giuridico della decisione.
In quest'ottica, è utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Sin dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita da convenzioni, conformi agli accordi collettivi nazionali, a pena di nullità (art. 48 L.
833/1978).
L'art. 8 del D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) ha ribadito il ruolo centrale della contrattazione collettiva, assegnando alla stessa il compito di: “1. … d ) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione;
una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f ); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f )”.
Pag. 4 di 12 Per quanto di interesse, ai sensi dell'art. 14 dell' (Contenuti demandati alla CP_2
negoziazione regionale): “
1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell'Accordo
Collettivo Nazionale… 4. Gli Accordi regionali possono prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive, funzionali ad una migliore integrazione tra interventi sanitari
e sociali… 8. Gli Accordi regionali disciplinano la forma, le modalità di erogazione e
l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività svolta dal pediatra convenzionato…”; ai sensi dell'art. 58 punto C dell'ACN/2005 (Quota variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello regionale e/o aziendale, comprendente prestazioni aggiuntive…):
“… 1. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici pediatri spetta il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B ed al relativo nomenclatore tariffario.”.
Ne consegue che la “quota per servizi” del trattamento economico dei pediatri di libera scelta è definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale, come confermato nell'art. 44 dell'ACN/2022 (triennio 2016-2018) e dell'ACN/2024
(triennio 2019-2021), tuttora in vigore.
In linea con il quadro normativo sopra richiamato, la Regione Abruzzo, nell'ambito della contrattazione decentrata di secondo livello, ha approvato il nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006; ai sensi dell'art.
1.2 dell'AIR/2006: “… Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di approvazione della G.R. del presente Accordo integrativo, fino al rinnovo del medesimo… Qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente Accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni
Pag. 5 di 12 contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
Accordo collettivo regionale.”.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il rapporto intercorrente Parte tra il medico convenzionato e la ha natura libero professionale parasubordinata e si differenzia dal pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. La Parte opera nell'ambito del diritto privato ed assume nei confronti del medico convenzionato gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva;
non può esercitare alcun potere autoritativo, oltre la sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto di lavoro;
sicché i comportamenti delle parti vanno valutati alla stregua dei principi che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n.
8632/1996; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n.
6574/2006; Cass. n. 13235/2009).
Va anzitutto evidenziato che l'asserita nullità del nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006, in relazione all'art. 40 comma 3-quinquies del
D.Lgs. 165/2001, per violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale, non sussiste: la nullità in questione è genetica, posto che sanziona le clausole della contrattazione integrativa che, sin dal momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con la contrattazione nazionale (Cass. n.
4521/2023).
Alla luce del quadro normativo primario e secondario sopra richiamato, tale ipotesi non ricorre, nella misura in cui il nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006 non risulta in contrasto con l' sul punto non CP_2
vi è contestazione.
Pag. 6 di 12 Non può nemmeno affermarsi, in linea generale, la prevalenza gerarchica della contrattazione nazionale sulla contrattazione regionale, tenuto conto dell'orientamento della Corte di Cassazione – che si ritiene di condividere - secondo cui “Anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia
(e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. n. 8892/2017, n.
13544/2008).
Ne consegue che il contrasto tra contratti collettivi di diverso livello va risolto valorizzando l'autonomia negoziale e dunque l'effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni contrattuali, aventi tutte pari dignità e forza vincolante.
A tal proposito, non risulta che l'AIR/2006 sia stato oggetto di disdetta e non è nemmeno in contestazione la mancata approvazione, in sua sostituzione, del nuovo
AIR, di talché, ai sensi dell'art. 1.2, deve ritenersi che le clausole contrattuali dell'AIR/2006 siano tuttora in vigore, per effetto del tacito rinnovo di anno in anno, e fino a quando non siano sostituite dal nuovo AIR. Parte Nella Determinazione dirigenziale GASBES n. 54 del 21/02/2025, la stessa ricorrente, dato atto della mancata approvazione del nuovo AIR, richiama la Delibera
Pag. 7 di 12 del Direttore Generale n. 374 del 30/03/2015, in cui si stabiliva “di ripristinare gli istituti contrattuali previsti dall'A.I.R., con il ritorno ad una piena e integrale applicazione degli stessi, a decorrere dagli emolumenti relativi al mese di giugno
2015”.
In ogni caso, l'eventuale contrasto con gli ACN/2022/2024 deve essere risolto nell'ambito del livello di contrattazione competente, con la conseguenza che Parte l'asserito potere/dovere di disapplicazione non può essere invocato dalla ricorrente per incidere su istituti contrattuali la cui disciplina è riservata ad un livello di contrattazione, diverso da quello aziendale, nella fattispecie quello regionale;
vieppiù considerato che l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento nei rapporti convenzionali vale anche nel più ristretto ambito territoriale regionale.
In ultima analisi, in mancanza di una rinegoziazione dei compensi, a livello di Parte contrattazione regionale, la loro riduzione, da parte della ricorrente, configura un atto unilaterale, in quanto tale illegittimo, perché il rapporto convenzionale non ha natura autoritativa, ma si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati alla stregua dei principi che regolano l'esercizio dell'autonomia privata.
Per quanto concerne, invece, la debenza dei corrispettivi richiesti a titolo di Parte
“Screening per autismo (CHAT)”, la contestazione della resistente è fondata e le relative argomentazioni sono meritevoli di condivisione.
Più nello specifico, riguardo alla “Valutazione segni precoci di disturbo autistico” con metodo “CHAT”, l'art. 3 comma 3 dell'AIR/2006 prevede che: “Il compenso da corrispondere al di Famiglia per l'esecuzione di ciascun test è pari a 50,00 Pt_3
euro”.
Pag. 8 di 12 Tuttavia, in relazione alle annualità 2021-2022-2023, il “Piano delle attività del governo clinico dei pediatri di libera scelta”, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale (n. 70 del 15.02.2021, n. 120 del 07.03.2022 e n. 58 del 13.01.2023), ha sospeso l'applicazione dell'art. 3 comma 3 dell'AIR/2006.
Ne consegue che, in relazione alle annualità 2021-2022-2023, l'adesione di parte resistente al progetto di governo clinico – come non contestato in giudizio - , che integra e modifica l'attività di screening, nonché la misura e le modalità di corresponsione dei compensi rispetto a quanto previsto nell'AIR/2006, preclude la corresponsione del compenso di cui all'art. 3 comma 3 dell'AIR/2006, sì come in domanda, a fronte della ripetizione di n. 111 test con metodo CHAT (cfr. Tabella 1 - produzioni di parte resistente).
In merito al quantum debeatur, il numero delle prestazioni eseguite da parte resistente non è in contestazione.
Pertanto, la quantificazione del credito retributivo, ottenuta moltiplicando gli importi previsti dal nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006 per il numero delle prestazioni medesime, deve ritenersi corretta, al netto dell'importo richiesto a titolo di “Screening per autismo (CHAT)”, per quanto già esposto.
Ne deriva che il credito retributivo va rideterminato nella minor somma pari ad €
56.110,00 (€ 61.660,00 – € 5.550,00), detraendo dalla somma ingiunta (€ 61.660,00)
l'importo richiesto a titolo di “Screening per autismo (CHAT)” pari ad € 5.550,00 (n.
111 test x € 50,00).
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Pag. 9 di 12 Deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 61/2025, emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. 156/2025 R.G., e deve dichiararsi il diritto di parte resistente/opposta al pagamento della somma di €
56.110,00, a titolo di compenso per le Prestazioni di Particolare Impegno
Professionale eseguite nelle annualità 2021-2022-2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 56.110,00, a titolo di compenso per le
Prestazioni di Particolare Impegno Professionale eseguite nelle annualità 2021-2022-
2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (controversia in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in ragione del decisum) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
Pag. 10 di 12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 61/2025, emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del
Lavoro, nel procedimento n. 156/2025 R.G., dichiara il diritto di parte resistente/opposta al pagamento della somma di € 56.110,00, a titolo di compenso per le Prestazioni di Particolare Impegno Professionale eseguite nelle annualità 2021-
2022-2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 56.110,00, a titolo di compenso per le
Prestazioni di Particolare Impegno Professionale eseguite nelle annualità 2021-2022-
2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 30.10.2025
Il Giudice
Pag. 11 di 12 Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 29.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 259/2025
TRA
(C.F./P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Felice Raimondi (C.F.: ). C.F._1
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Pierpaolo Andreoni (C.F.: ). C.F._3
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto n. 61/2025, emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. 156/2025 R.G., con il quale si ingiungeva il pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 61.660,00 oltre interessi legali, a titolo di compenso per le Prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP) eseguite nelle annualità 2021-2022-2023-
2024. Parte A fondamento dell'opposizione, la ricorrente/opponente ha eccepito la nullità/inapplicabilità del nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'Accordo Integrativo Regionale – AIR, approvato con D.G.R. n. 532 del
22.05.2006, per sopravvenuto contrasto con il nomenclatore tariffario di cui all'Allegato 7 degli Accordi Collettivi Nazionali - ACN del 28.04.2022 e del Parte 25.07.2024: secondo l'esposizione della ricorrente, l'eccepita nullità/inapplicabilità deriverebbe dalla prevalenza gerarchica della contrattazione nazionale sulla contrattazione regionale, da conformare con l'approvazione del nuovo Parte AIR, il cui iter sarebbe in corso;
la ricorrente ha altresì contestato la debenza dei corrispettivi richiesti a titolo di “Screening per autismo (CHAT)”, in quanto già corrisposti, nell'ambito del “Piano delle attività del governo clinico dei pediatri di Parte libera scelta”; tanto premesso, la resistente, in relazione alle annualità comprese tra il 2016 ed il 2025, ha affermato il diritto di ripetere la differenza tra la maggior somma corrisposta, in base al nomenclatore tariffario di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006, e la minor somma, effettivamente spettante, in base al nomenclatore tariffario di cui all'Allegato 7 degli ACN/2022/2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) revocare il decreto ingiuntivo n. 61/2025 del 27/02/2025, RG n.
156/2025, provvedendo, anche mediante CTU se del caso, al ricalcolo delle somme
Pag. 2 di 12 reclamate dal dott. per le Prestazioni di particolare impegno CP_1
professionale (PPIP) applicando i compensi omnicomprensivi previsti nell'Allegato 7
– Nomenclatore tariffario di cui all'ACN/2022 ed all'ACN/2024; b) dalla somma ricalcolata detrarre le somme indebitamente percepite dal dott. ed CP_1
indicate nei conteggi che si depositano od accertate in corso di causa;
c) emettere i provvedimenti idonei a tutelare il diritto dell'opponente; d) spese come per legge.”.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, per le causali riportate nella narrativa dell'atto, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Parte
opponente e, per l'effetto, previo rigetto dell'opposizione stessa e della domanda di ripetizione di indebito avanzata confermare il decreto ingiuntivo n. 61/2025 emanato in relazione al procedimento monitorio n. 156/2025 R.G. del Lavoro presso il Tribunale di Vasto;
2) Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio;
”.
L'opposizione è parzialmente fondata e, in quanto tale, è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
Deve premettersi che “L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda
Pag. 3 di 12 la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Tanto premesso, il petitum del giudizio richiede di accertare l'esistenza, in capo alla Parte ricorrente, dell'asserito potere/dovere di disapplicare il nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006, in virtù del sopravvenuto contrasto con il nomenclatore tariffario di cui all'Allegato 7 degli ACN/2022/2024, applicabili ratione temporis alla presente controversia;
tale accertamento, costituisce il presupposto logico-giuridico della decisione.
In quest'ottica, è utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Sin dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita da convenzioni, conformi agli accordi collettivi nazionali, a pena di nullità (art. 48 L.
833/1978).
L'art. 8 del D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) ha ribadito il ruolo centrale della contrattazione collettiva, assegnando alla stessa il compito di: “1. … d ) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione;
una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f ); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f )”.
Pag. 4 di 12 Per quanto di interesse, ai sensi dell'art. 14 dell' (Contenuti demandati alla CP_2
negoziazione regionale): “
1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell'Accordo
Collettivo Nazionale… 4. Gli Accordi regionali possono prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive, funzionali ad una migliore integrazione tra interventi sanitari
e sociali… 8. Gli Accordi regionali disciplinano la forma, le modalità di erogazione e
l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività svolta dal pediatra convenzionato…”; ai sensi dell'art. 58 punto C dell'ACN/2005 (Quota variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione, concordata a livello regionale e/o aziendale, comprendente prestazioni aggiuntive…):
“… 1. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici pediatri spetta il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B ed al relativo nomenclatore tariffario.”.
Ne consegue che la “quota per servizi” del trattamento economico dei pediatri di libera scelta è definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale, come confermato nell'art. 44 dell'ACN/2022 (triennio 2016-2018) e dell'ACN/2024
(triennio 2019-2021), tuttora in vigore.
In linea con il quadro normativo sopra richiamato, la Regione Abruzzo, nell'ambito della contrattazione decentrata di secondo livello, ha approvato il nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006; ai sensi dell'art.
1.2 dell'AIR/2006: “… Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di approvazione della G.R. del presente Accordo integrativo, fino al rinnovo del medesimo… Qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente Accordo si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni
Pag. 5 di 12 contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
Accordo collettivo regionale.”.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il rapporto intercorrente Parte tra il medico convenzionato e la ha natura libero professionale parasubordinata e si differenzia dal pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. La Parte opera nell'ambito del diritto privato ed assume nei confronti del medico convenzionato gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva;
non può esercitare alcun potere autoritativo, oltre la sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto di lavoro;
sicché i comportamenti delle parti vanno valutati alla stregua dei principi che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n.
8632/1996; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n.
6574/2006; Cass. n. 13235/2009).
Va anzitutto evidenziato che l'asserita nullità del nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006, in relazione all'art. 40 comma 3-quinquies del
D.Lgs. 165/2001, per violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale, non sussiste: la nullità in questione è genetica, posto che sanziona le clausole della contrattazione integrativa che, sin dal momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con la contrattazione nazionale (Cass. n.
4521/2023).
Alla luce del quadro normativo primario e secondario sopra richiamato, tale ipotesi non ricorre, nella misura in cui il nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006 non risulta in contrasto con l' sul punto non CP_2
vi è contestazione.
Pag. 6 di 12 Non può nemmeno affermarsi, in linea generale, la prevalenza gerarchica della contrattazione nazionale sulla contrattazione regionale, tenuto conto dell'orientamento della Corte di Cassazione – che si ritiene di condividere - secondo cui “Anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia
(e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell'esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. n. 8892/2017, n.
13544/2008).
Ne consegue che il contrasto tra contratti collettivi di diverso livello va risolto valorizzando l'autonomia negoziale e dunque l'effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni contrattuali, aventi tutte pari dignità e forza vincolante.
A tal proposito, non risulta che l'AIR/2006 sia stato oggetto di disdetta e non è nemmeno in contestazione la mancata approvazione, in sua sostituzione, del nuovo
AIR, di talché, ai sensi dell'art. 1.2, deve ritenersi che le clausole contrattuali dell'AIR/2006 siano tuttora in vigore, per effetto del tacito rinnovo di anno in anno, e fino a quando non siano sostituite dal nuovo AIR. Parte Nella Determinazione dirigenziale GASBES n. 54 del 21/02/2025, la stessa ricorrente, dato atto della mancata approvazione del nuovo AIR, richiama la Delibera
Pag. 7 di 12 del Direttore Generale n. 374 del 30/03/2015, in cui si stabiliva “di ripristinare gli istituti contrattuali previsti dall'A.I.R., con il ritorno ad una piena e integrale applicazione degli stessi, a decorrere dagli emolumenti relativi al mese di giugno
2015”.
In ogni caso, l'eventuale contrasto con gli ACN/2022/2024 deve essere risolto nell'ambito del livello di contrattazione competente, con la conseguenza che Parte l'asserito potere/dovere di disapplicazione non può essere invocato dalla ricorrente per incidere su istituti contrattuali la cui disciplina è riservata ad un livello di contrattazione, diverso da quello aziendale, nella fattispecie quello regionale;
vieppiù considerato che l'esigenza di assicurare l'uniformità di trattamento nei rapporti convenzionali vale anche nel più ristretto ambito territoriale regionale.
In ultima analisi, in mancanza di una rinegoziazione dei compensi, a livello di Parte contrattazione regionale, la loro riduzione, da parte della ricorrente, configura un atto unilaterale, in quanto tale illegittimo, perché il rapporto convenzionale non ha natura autoritativa, ma si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati alla stregua dei principi che regolano l'esercizio dell'autonomia privata.
Per quanto concerne, invece, la debenza dei corrispettivi richiesti a titolo di Parte
“Screening per autismo (CHAT)”, la contestazione della resistente è fondata e le relative argomentazioni sono meritevoli di condivisione.
Più nello specifico, riguardo alla “Valutazione segni precoci di disturbo autistico” con metodo “CHAT”, l'art. 3 comma 3 dell'AIR/2006 prevede che: “Il compenso da corrispondere al di Famiglia per l'esecuzione di ciascun test è pari a 50,00 Pt_3
euro”.
Pag. 8 di 12 Tuttavia, in relazione alle annualità 2021-2022-2023, il “Piano delle attività del governo clinico dei pediatri di libera scelta”, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale (n. 70 del 15.02.2021, n. 120 del 07.03.2022 e n. 58 del 13.01.2023), ha sospeso l'applicazione dell'art. 3 comma 3 dell'AIR/2006.
Ne consegue che, in relazione alle annualità 2021-2022-2023, l'adesione di parte resistente al progetto di governo clinico – come non contestato in giudizio - , che integra e modifica l'attività di screening, nonché la misura e le modalità di corresponsione dei compensi rispetto a quanto previsto nell'AIR/2006, preclude la corresponsione del compenso di cui all'art. 3 comma 3 dell'AIR/2006, sì come in domanda, a fronte della ripetizione di n. 111 test con metodo CHAT (cfr. Tabella 1 - produzioni di parte resistente).
In merito al quantum debeatur, il numero delle prestazioni eseguite da parte resistente non è in contestazione.
Pertanto, la quantificazione del credito retributivo, ottenuta moltiplicando gli importi previsti dal nomenclatore tariffario delle PPIP di cui all'Allegato 8 dell'AIR/2006 per il numero delle prestazioni medesime, deve ritenersi corretta, al netto dell'importo richiesto a titolo di “Screening per autismo (CHAT)”, per quanto già esposto.
Ne deriva che il credito retributivo va rideterminato nella minor somma pari ad €
56.110,00 (€ 61.660,00 – € 5.550,00), detraendo dalla somma ingiunta (€ 61.660,00)
l'importo richiesto a titolo di “Screening per autismo (CHAT)” pari ad € 5.550,00 (n.
111 test x € 50,00).
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Pag. 9 di 12 Deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 61/2025, emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. 156/2025 R.G., e deve dichiararsi il diritto di parte resistente/opposta al pagamento della somma di €
56.110,00, a titolo di compenso per le Prestazioni di Particolare Impegno
Professionale eseguite nelle annualità 2021-2022-2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 56.110,00, a titolo di compenso per le
Prestazioni di Particolare Impegno Professionale eseguite nelle annualità 2021-2022-
2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (controversia in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in ragione del decisum) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 61/2025, emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del
Lavoro, nel procedimento n. 156/2025 R.G., dichiara il diritto di parte resistente/opposta al pagamento della somma di € 56.110,00, a titolo di compenso per le Prestazioni di Particolare Impegno Professionale eseguite nelle annualità 2021-
2022-2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 56.110,00, a titolo di compenso per le
Prestazioni di Particolare Impegno Professionale eseguite nelle annualità 2021-2022-
2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 30.10.2025
Il Giudice
Pag. 11 di 12 Dott. Aureliano Deluca
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