Art. 4.
Il patrimonio netto della Cassa di previdenza e' ripartito:
1) nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio o in pensione, o dei loro aventi causa;
2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggi degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
Il patrimonio netto della Cassa di previdenza e' ripartito:
1) nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio o in pensione, o dei loro aventi causa;
2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggi degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.