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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9128 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2072/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2072 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 22 gennaio 2025
TRA
, (C.F. e P.IVA ), con Parte_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
sede in Sezze (LT), Corso della Repubblica n. 98, in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_4 C.F._1
Via Puglie snc;
(C.F.: , nato a [...] il Parte_5 C.F._2
16.08.1953 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Adolfo
Taffuri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina, Via Isonzo n. 71,
- Parti opponenti
E
(codice fiscale n. e Controparte_1 P.IVA_2
P.IVA ), con sede in Roma Viale Liegi n. 26, nella persona del legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Seneca n. 44;
- Parte opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Controparte_2
, nonché i soci e convenendo in giudizio
[...] Parte_4 Parte_5 CP_3
dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 18431/2021 emesso dal Tribunale in data 18 ottobre 2021, al fine di sentir “… revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto, illegittimo e non provato, rigettando integralmente le domande proposte da nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese”. CP_3
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, tra il 9 e il 30 novembre 2021, la notificazione del decreto con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di 330.028,00 oltre interessi e spese nei confronti di la quale aveva assunto nel ricorso: di avere rilasciato garanzia in CP_3
favore della Banca Popolare del Lazio soc. coop., con contratto del 16.06.2014, in relazione alla restituzione del finanziamento dalla stessa erogato per l'importo di € 900.0000,00 nei confronti della società fino alla concorrenza del 50% del mutuo concesso;
di avere Parte_1
corrisposto in favore della beneficiaria, in data 2 aprile 2021, a seguito dell'escussione della garanzia, la somma oggetto di ingiunzione;
di essersi quindi surrogata, ex art. 1203 c.c., nei diritti del creditore nei riguardi della società debitrice principale e dei soci illimitatamente responsabili;
di avere avanzato la richiesta di pagamento nei confronti degli opponenti prima dell'instaurazione del procedimento monitorio, senza esito.
A sostegno dell'opposizione, deducevano che la ricorrente avesse indebitamente eseguito il pagamento dell'importo escusso nei confronti della beneficiaria, allorché la garanzia era ormai divenuta priva di efficacia, cosicché non fosse legittimata ad agire in surroga nei loro confronti;
che il pagamento fosse stato eseguito nei confronti di soggetto non legittimato;
che l'importo pagato fosse eccedente il dovuto;
che il debito restitutorio residuo nei confronti della Banca fosse da rideterminare, essendo stato computato con applicazione di interessi pattuiti in modo indeterminato, rilevandosi una discrasia tra il TAN indicato nel contratto (4,85%) e quello derivante dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese (4,983%), con conseguente nullità delle pattuizioni intercorse ai sensi dell'art. 117 TUB;
che la garanzia dovesse ritenersi inefficace, non avendo preteso, in base a quanto statuito all'ultimo capoverso dell'art. 4 del CP_3
contratto, la dimostrazione dell'avvenuto acquisto delle attrezzature e la realizzazione delle opere per le quali era stato richiesto il finanziamento in relazione al quale era stata prestata la garanzia.
2 Infine, gli opponenti lamentavano che il decreto fosse stato emesso in difetto dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione e concludendo nei seguenti termini: “… in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo … in quanto ricorrono i presupposti di legge;
nel merito rigettarsi integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare in toto il decreto ingiuntivo …. Sempre nel merito condannare per l'effetto gli odierni opponenti, a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio … e al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.”.
In relazione all'eccepita decadenza della beneficiaria dal diritto di escutere la garanzia, sosteneva l'opposta di essersi giovata della proroga dei termini prevista nel d.l n. 23 dell'8.4.2020, recante
“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; quanto alla legittimazione del soggetto nei confronti del quale era stato eseguito il pagamento a ricevere lo stesso, evidenziava che dalla visura camerale della
[...]
fosse desumibile che quest'ultima fosse subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di Parte_6
Banca Popolare del Lazio in data 17.12.2020; che il credito della banca fosse stata ridefinito, allorché la debitrice principale aveva richiesto alla banca una sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento e l'aveva ottenuta con l'assenso della garante espresso con nota del 17.5.2018; che la dedotta nullità parziale del contratto di finanziamento, sul presupposto della nullità delle clausole aventi ad oggetto la determinazione della misura degli interessi, avrebbe dovuto essere opposta alla creditrice, non già nei confronti della garante, la quale avrebbe dovuto ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione a tale domanda. Negava, infine, di avere omesso di compiere le previste verifiche in ordine alla dimostrazione del corretto utilizzo del finanziamento.
Con ordinanza depositata in data 5 luglio 2022, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
**********
3 L'opposizione è infondata e non merita, pertanto. accoglimento.
Quanto al primo motivo di opposizione, si rileva che, con il D.l. 8 aprile 2020, n. 23 (art. 13, comma 1, lett. o), il legislatore ha prorogato “per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia” del Fondo centrale di garanzia
PMI, previsione estesa, in forza del comma 11 della medesima disposizione, anche “alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali” concesse da;
ne discende, per effetto della proroga, CP_3
la tempestività dell'esercizio dell'azione da parte dell'Istituto di credito in data 14.8.2020, essendosi l'inadempimento della debitrice verificato il 1.06.2019.
Né v'è dubbio in ordine alla ricezione del pagamento da parte del soggetto legittimato a riceverlo, avendo rilasciato quietanza in relazione ad esso divenuta (incontestatamente) Parte_6
titolare del credito;
né, del resto, la cessione del credito presupponeva, ai fini della validità,
l'assenso di CP_3
Circa l'entità del credito restitutorio residuo del finanziamento, l'opposta ha poi dimostrato che il piano di ammortamento fosse stato rimodulato, a seguito della proposizione di richiesta di sospensione dei pagamenti da parte della debitrice principale, accolta dalla Banca, cosicché il debito residuo fosse stato complessivamente rideterminato in misura pari a € 660.057,82; donde la correttezza dell'importo ingiunto
In relazione all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento, formulata dagli opponenti sul presupposto della nullità parziale delle clausole in esso contenute relative alla determinazione della misura degli interessi dovuti derivante dal tasso applicato, deve, in via preliminare, affermarsi la legittimazione passiva dell' invero, gli opponenti ben possono opporre al fideiussore che CP_3
agisca in surroga nei loro confronti le eccezioni che avrebbero potuto opporre al creditore: l'art. 1952 c.c., prevede inoltre espressamente anche l'opponibilità da parte del debitore principale delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale al fideiussore che agisca in regresso, che abbia effettuato il pagamento senza avergliene dato avviso.
L'eccezione è però infondata nel merito: si richiama sul punto, in quanto condivisibile,
l'orientamento della Corte di legittimità in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, secondo il quale non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, nel caso in cui il contratto riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, potendo il contraente compiutamente
4 rappresentarsi, alla luce di tali pattuizioni, quale sarà la somma finale da restituire e dovendo considerarsi il piano di ammortamento meramente indicativo dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr., da ultimo, Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Alla luce di tale principio, si rileva che nel contratto oggetto di causa gli elementi sopra individuati fossero puntualmente indicati, cosicché debba escludersi ogni violazione del disposto dell'art. 117
TUB.
Infine, ha fornito riscontro di avere compiuto le verifiche previste dall'art. 4 ultimo CP_3
capoverso del contratto, producendo in atti la perizia estimativa degli interventi eseguiti per la cui realizzazione il finanziamento era stato ottenuto, alla quale risultano allegati i documenti contabili e le fatture di spesa relative anche agli acquisti dei macchinari e delle attrezzature necessari.
Per tali motivi, si ritiene l'infondatezza dell'opposizione; ne discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, gli opponenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di complessivi euro 17.252, per compensi professionali (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro
5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si respinge, infine, l'istanza di condanna delle parti opponenti ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
- condanna gli opponenti al pagamento nei confronti della opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 11 giugno 2025
Il Giudice
RA EN
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Carmen Fernicola.
5
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice RA EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2072 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 22 gennaio 2025
TRA
, (C.F. e P.IVA ), con Parte_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
sede in Sezze (LT), Corso della Repubblica n. 98, in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_4 C.F._1
Via Puglie snc;
(C.F.: , nato a [...] il Parte_5 C.F._2
16.08.1953 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Adolfo
Taffuri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Latina, Via Isonzo n. 71,
- Parti opponenti
E
(codice fiscale n. e Controparte_1 P.IVA_2
P.IVA ), con sede in Roma Viale Liegi n. 26, nella persona del legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Seneca n. 44;
- Parte opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Controparte_2
, nonché i soci e convenendo in giudizio
[...] Parte_4 Parte_5 CP_3
dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 18431/2021 emesso dal Tribunale in data 18 ottobre 2021, al fine di sentir “… revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto, illegittimo e non provato, rigettando integralmente le domande proposte da nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese”. CP_3
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, tra il 9 e il 30 novembre 2021, la notificazione del decreto con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di 330.028,00 oltre interessi e spese nei confronti di la quale aveva assunto nel ricorso: di avere rilasciato garanzia in CP_3
favore della Banca Popolare del Lazio soc. coop., con contratto del 16.06.2014, in relazione alla restituzione del finanziamento dalla stessa erogato per l'importo di € 900.0000,00 nei confronti della società fino alla concorrenza del 50% del mutuo concesso;
di avere Parte_1
corrisposto in favore della beneficiaria, in data 2 aprile 2021, a seguito dell'escussione della garanzia, la somma oggetto di ingiunzione;
di essersi quindi surrogata, ex art. 1203 c.c., nei diritti del creditore nei riguardi della società debitrice principale e dei soci illimitatamente responsabili;
di avere avanzato la richiesta di pagamento nei confronti degli opponenti prima dell'instaurazione del procedimento monitorio, senza esito.
A sostegno dell'opposizione, deducevano che la ricorrente avesse indebitamente eseguito il pagamento dell'importo escusso nei confronti della beneficiaria, allorché la garanzia era ormai divenuta priva di efficacia, cosicché non fosse legittimata ad agire in surroga nei loro confronti;
che il pagamento fosse stato eseguito nei confronti di soggetto non legittimato;
che l'importo pagato fosse eccedente il dovuto;
che il debito restitutorio residuo nei confronti della Banca fosse da rideterminare, essendo stato computato con applicazione di interessi pattuiti in modo indeterminato, rilevandosi una discrasia tra il TAN indicato nel contratto (4,85%) e quello derivante dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese (4,983%), con conseguente nullità delle pattuizioni intercorse ai sensi dell'art. 117 TUB;
che la garanzia dovesse ritenersi inefficace, non avendo preteso, in base a quanto statuito all'ultimo capoverso dell'art. 4 del CP_3
contratto, la dimostrazione dell'avvenuto acquisto delle attrezzature e la realizzazione delle opere per le quali era stato richiesto il finanziamento in relazione al quale era stata prestata la garanzia.
2 Infine, gli opponenti lamentavano che il decreto fosse stato emesso in difetto dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di opposizione e concludendo nei seguenti termini: “… in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo … in quanto ricorrono i presupposti di legge;
nel merito rigettarsi integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare in toto il decreto ingiuntivo …. Sempre nel merito condannare per l'effetto gli odierni opponenti, a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio … e al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.”.
In relazione all'eccepita decadenza della beneficiaria dal diritto di escutere la garanzia, sosteneva l'opposta di essersi giovata della proroga dei termini prevista nel d.l n. 23 dell'8.4.2020, recante
“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; quanto alla legittimazione del soggetto nei confronti del quale era stato eseguito il pagamento a ricevere lo stesso, evidenziava che dalla visura camerale della
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fosse desumibile che quest'ultima fosse subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di Parte_6
Banca Popolare del Lazio in data 17.12.2020; che il credito della banca fosse stata ridefinito, allorché la debitrice principale aveva richiesto alla banca una sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento e l'aveva ottenuta con l'assenso della garante espresso con nota del 17.5.2018; che la dedotta nullità parziale del contratto di finanziamento, sul presupposto della nullità delle clausole aventi ad oggetto la determinazione della misura degli interessi, avrebbe dovuto essere opposta alla creditrice, non già nei confronti della garante, la quale avrebbe dovuto ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione a tale domanda. Negava, infine, di avere omesso di compiere le previste verifiche in ordine alla dimostrazione del corretto utilizzo del finanziamento.
Con ordinanza depositata in data 5 luglio 2022, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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3 L'opposizione è infondata e non merita, pertanto. accoglimento.
Quanto al primo motivo di opposizione, si rileva che, con il D.l. 8 aprile 2020, n. 23 (art. 13, comma 1, lett. o), il legislatore ha prorogato “per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia” del Fondo centrale di garanzia
PMI, previsione estesa, in forza del comma 11 della medesima disposizione, anche “alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali” concesse da;
ne discende, per effetto della proroga, CP_3
la tempestività dell'esercizio dell'azione da parte dell'Istituto di credito in data 14.8.2020, essendosi l'inadempimento della debitrice verificato il 1.06.2019.
Né v'è dubbio in ordine alla ricezione del pagamento da parte del soggetto legittimato a riceverlo, avendo rilasciato quietanza in relazione ad esso divenuta (incontestatamente) Parte_6
titolare del credito;
né, del resto, la cessione del credito presupponeva, ai fini della validità,
l'assenso di CP_3
Circa l'entità del credito restitutorio residuo del finanziamento, l'opposta ha poi dimostrato che il piano di ammortamento fosse stato rimodulato, a seguito della proposizione di richiesta di sospensione dei pagamenti da parte della debitrice principale, accolta dalla Banca, cosicché il debito residuo fosse stato complessivamente rideterminato in misura pari a € 660.057,82; donde la correttezza dell'importo ingiunto
In relazione all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento, formulata dagli opponenti sul presupposto della nullità parziale delle clausole in esso contenute relative alla determinazione della misura degli interessi dovuti derivante dal tasso applicato, deve, in via preliminare, affermarsi la legittimazione passiva dell' invero, gli opponenti ben possono opporre al fideiussore che CP_3
agisca in surroga nei loro confronti le eccezioni che avrebbero potuto opporre al creditore: l'art. 1952 c.c., prevede inoltre espressamente anche l'opponibilità da parte del debitore principale delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale al fideiussore che agisca in regresso, che abbia effettuato il pagamento senza avergliene dato avviso.
L'eccezione è però infondata nel merito: si richiama sul punto, in quanto condivisibile,
l'orientamento della Corte di legittimità in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, secondo il quale non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, nel caso in cui il contratto riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, potendo il contraente compiutamente
4 rappresentarsi, alla luce di tali pattuizioni, quale sarà la somma finale da restituire e dovendo considerarsi il piano di ammortamento meramente indicativo dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr., da ultimo, Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Alla luce di tale principio, si rileva che nel contratto oggetto di causa gli elementi sopra individuati fossero puntualmente indicati, cosicché debba escludersi ogni violazione del disposto dell'art. 117
TUB.
Infine, ha fornito riscontro di avere compiuto le verifiche previste dall'art. 4 ultimo CP_3
capoverso del contratto, producendo in atti la perizia estimativa degli interventi eseguiti per la cui realizzazione il finanziamento era stato ottenuto, alla quale risultano allegati i documenti contabili e le fatture di spesa relative anche agli acquisti dei macchinari e delle attrezzature necessari.
Per tali motivi, si ritiene l'infondatezza dell'opposizione; ne discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, gli opponenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opposta nella misura di complessivi euro 17.252, per compensi professionali (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro
5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si respinge, infine, l'istanza di condanna delle parti opponenti ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo;
- condanna gli opponenti al pagamento nei confronti della opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 11 giugno 2025
Il Giudice
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Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Carmen Fernicola.
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