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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AF NO - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9370 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LUPO MARIA ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] [...], (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LUPO MARIA ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio a NAPOLI (NA) il 20/10/2015; che dal matrimonio non erano nati figli;
1 che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
05.11.2018, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa n. 7302/2018 del
12.11.2018;
che nei patti della separazione era stato previsto un assegno di mantenimento per la moglie di
€ 300,00; ciò premesso, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“3. Dare atto che il Sig. si impegna a corrispondere quale contributo al Controparte_1 mantenimento della Sig la somma di € 150,00 mensili da versarsi a mezzo bonifico entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese oltre le lievitazioni annuali Istat come per legge;
4. Dare atto che entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono il rilascio del passaporto per entrambi;
5. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della emananda sentenza, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI (NA) il
2 20/10/2015 (atto n. 43, parte I, S., sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2015);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025.
Il Presidente est.
AF NO
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