Art. 11.
La condizione dei termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge e' adempiuta anche se l'accoglimento della domanda ha luogo posteriormente all'inizio dei lavori, purche' questo sia, avvenuto dopo la data di entrata in vigore della legge.
I termini di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge decorrono dalla data del provvedimento di ammissione, qualora questa sia posteriore alla data di ultimazione dei lavori di riparazione, modificazione o trasformazione o della sistemazione a bordo dei macchinari.
La condizione dei termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge e' adempiuta anche se l'accoglimento della domanda ha luogo posteriormente all'inizio dei lavori, purche' questo sia, avvenuto dopo la data di entrata in vigore della legge.
I termini di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge decorrono dalla data del provvedimento di ammissione, qualora questa sia posteriore alla data di ultimazione dei lavori di riparazione, modificazione o trasformazione o della sistemazione a bordo dei macchinari.