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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16720/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VENTURA VALENTINA RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BELTRAMI MAURO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e contraevano matrimonio in Germania il Parte_1 Controparte_1
06/03/2000. Dalla loro unione nascevano:
− il 19.9.03; Per_1
− il 10.8.06; Per_2 ER
− il 31.12.12.
Con sentenza di questo Tribunale del 29.2.24, su accordo dei coniugi, veniva pronunciata il divorzio, ER alle seguenti condizioni: affidamento condiviso delle figlie e con residenza presso la madre;
Per_2 un calendario dei tempi di permanenza del padre con le figlie;
festività alternate;
assegno periodico per le figlie a carico del padre di € 461 per ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie;
cessione gratuita della quota del 50% della casa coniugale dal marito alla moglie, con accollo a quest'ultima del mutuo contratto per l'acquisto della casa.
2. Con ricorso depositato il 19.12.24, il ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni di divorzio.
La resistente ha depositato la comparsa di costituzione il 9.5.25.
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Nessuna parte ha depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 10.6.25 per la prima udienza, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. In quella sede il giudice ha concesso alle parti temine per depositare i documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.
Con ordinanza del 11.7.25 il giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa.
3. Con note scritte congiunte dell'8.10.25 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta di modifica delle condizioni di divorzio così formulata:
«
1. Assegno di mantenimento per a carico del padre secondo la seguente progressione ERona_4 Parte_1 temporale correlata al contratto di apprendistato della figlia Per_2
• € 275,00 mensili per il terzo semestre di lavoro
• € 200,00 mensili per il quarto semestre di lavoro
• € 100,00 mensili per il quinto e sesto semestre di lavoro
• Cessazione completa dell'obbligo di mantenimento in caso di assunzione stabile della figlia
2. Contributo alle spese straordinarie: per tutta la durata del contratto di apprendistato, ripartizione nella misura di:
• 1/4 a carico del padre Parte_1
• 1/4 a carico della madre Controparte_1
• 1/2 a carico della figlia ERona_4
3. Spese processuali: integralmente compensate tra le parti»
All'udienza del 14.10.25 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 24.12.24, non ha formulato osservazioni.
4. Le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
5. Spese di lite compensate stante l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni di divorzio:
− dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 23/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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