Ordinanza collegiale 18 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza breve 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 26/09/2025, n. 16668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16668 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16668/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12864 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Armano, Monica Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio di inidoneità del 18 settembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
e, per l’effetto, per l’accertamento del diritto del ricorrente alla prosecuzione dell’iter concorsuale quale Allievo Ufficiale Pilota di complemento della M.M.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto M_D AB05933 REG2024 0681493 25-11-2024, pubblicato in data 26.11.2024, recante la graduatoria di merito del concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
e, per l’effetto, per l’ordine della prosecuzione, in favore del ricorrente, delle ulteriori fasi concorsuali a cui non ha potuto accedere.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente (in qualità di partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con bando del 27/06/2024 per l’ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 23° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l’ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare al 30°, 31° e 32° corso AUFP) ha impugnato il provvedimento del 18/09/2024 con cui la Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici istituita presso la Direzione Generale Personale Militare del Ministero della Difesa lo giudicava inidoneo al proseguimento dell’iter concorsuale con la seguente diagnosi “Blocco di branca destro incompleto (cod. 59 della DT del 04.06.2014) in assenza di cardiopatia documentata (AC 2) giusta Art. 10 comma 10 lettera b del Bdc”;
- a tal fine il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché violazione della Direttiva Tecnica della Sanità Militare di cui al D.M. Difesa 4.6.2014, richiamando - a supporto di quanto dedotto - anche il diverso esito di recenti verifiche mediche eseguite;
- si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto nel merito del ricorso;
- il ricorrente ha poi tempestivamente proposto motivi aggiunti per l’annullamento, per quanto di suo interesse, del decreto M_D AB05933 REG2024 0681493 25-11-2024, pubblicato in data 26.11.2024, recante la graduatoria di merito del concorso;
- con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 28/03/2025 la Sezione ha disposto una verificazione di carattere medico sulla patologia diagnosticata al ricorrente;
- in data 16/05/2025 l’organo verificatore nominato da questa Sezione (Collegio medico legale del Ministero della difesa) ha depositato la propria relazione, in cui perviene a ritenere il ricorrente idoneo al reclutamento con la seguente motivazione: “si ritiene che il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, presenta l’imperfezione: “Blocco di branca destro incompleto in assenza di cardiopatia documentata” e che tale situazione comporti l’attribuzione del“coefficiente1 AC”, pertanto, sia da considerare: “Sì IDONEO al proseguimento dell’iter concorsuale per Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della Marina Militare”;
- con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 29/05/2025 questa Sezione ha ritenuto esistenti i presupposti per disporre, in via interinale e urgente, l’ammissione con riserva del ricorrente al completamento dell’iter concorsuale;
- con la medesima ordinanza la Sezione ha altresì ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente;
- in data 16/06/2025 parte ricorrente ha depositato i documenti a comprova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.
Rilevato che alla camera di consiglio del 24/09/2025, il Collegio si è riservato, dandone avviso, di definire la causa con sentenza in forma semplificata e che quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto, atteso che:
- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., ex plurimis, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - per quanto costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;
- nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata da un organismo pubblico composto da esperti in materia ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare – come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – “un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità”, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Ministero della Difesa di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici.
Ritenuto che ciò sia sufficiente per l’accoglimento dell’impugnativa in oggetto.
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate a favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
Ritenuto che siano da porre a carico della parte resistente anche le spese dell’organismo verificatore nella misura liquidata con nota del 16/05/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché la graduatoria finale nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese della verificazione che liquida nella somma di euro 400,00 (euro quattrocento,00) oltre IVA al 22%, da corrispondere a Difesa Servizi S.p.a. secondo le modalità indicate con la nota in atti del 16/05/2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.