Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2025, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.U.S.L. di Latina, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n.-OMISSIS-, in ordine al capo sulle spese, emessa dal Tar Latina, pubblicata in data -OMISSIS-, nei confronti della A.U.S.L. di Latina;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa ON AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’ottemperanza della sentenza n.-OMISSIS-, in ordine al capo sulle spese, emessa da questa Sezione staccata di Latina, pubblicata in data -OMISSIS-, nei confronti della AUSL Latina, liquidate in €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Hanno chiesto, pertanto, di ordinare alla intimata AUSL di Latina, di dare esatta ottemperanza alla prefata sentenza rifondendo pertanto le spettanze come dovute pari ad € 2.500,00, per onorari, € 375,00 per spese generali, € 115,00 per CPA, ed € 43,00 a titolo di spese non imponibili, per un totale di € 3.033,00 (tremilatrentatré/00 euro ), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, la fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
L’A.U.S.L. di Latina non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, in cui era stato fissato l’esame del ricorso, il difensore di parte ricorrente ha chiesto il rinvio della causa, adducendo, quale motivazione, che era in corso la liquidazione del credito vantato.
Quindi alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, cui la causa è stata rinviata, il difensore ha dichiarato, con annotazione a verbale, che l'A.U.S.L. di Latina ha eseguito la sentenza della cui ottemperanza si tratta, e il ricorso è stato trattenuto a sentenza, previo avviso della improcedibilità dello stesso.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che possa essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, ancorché la parte ricorrente abbia affermato che la sentenza è stata portata in esecuzione per la parte di interesse, tuttavia non ne è stata fornita la prova in atti con la conseguenza che non può essere apprezzata la piena satisfattività delle pretese introdotte ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
E’ noto, infatti, che la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, costituisce una pronuncia di merito, conseguente all’accertamento del sopravvenuto, nelle more del giudizio, assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente in quanto interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, e come tale non più revocabile in dubbio. Pertanto, potendo la cessazione della materia del contendere essere dichiarata solo quando interviene in pendenza del giudizio una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, questa deve risultare in modo cristallino in atti.
Il Collegio, tuttavia, in mancanza di documentazione attestante la liquidazione delle spese del giudizio di cui alla sentenza della cui ottemperanza si tratta, ritiene che nondimeno è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso ed alle domande in esso contenute, stante la dichiarazione a verbale di cui sopra si è dato atto, per cui non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito.
Le spese del giudizio, stante il tenore della pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AL, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON AL |
IL SEGRETARIO