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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, in persona del Giudice Emiliano Vassallo, in data 13/15 aprile 2019, n. 1080/2019, iscritto al n. 241/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 7 settembre Parte_1 C.F._1
1931 e domiciliato in Napoli, alla Salita Arenella n. 33, avvocato difeso da sé stesso
- appellante -
E
(codice fiscale ), residente in [...] C.F._2
chesa n. 452, titolare dell'impresa individuale corrente sotto la ditta “
[...]
” in Terzigno, alla Via Contrada Mauro, rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avv.ti Giuseppe Sangiovanni (codice fiscale e Alberto Di Capua (codice C.F._3
fiscale ) - appellata - C.F._4
NONCHÉ la (codice fiscale ), con sede in Castel Volturno (CE), Controparte_3 P.IVA_1
alla Via Domiziana, Km 30+500, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo le- Controparte_4
gale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Costantino Maglione (co- dice fiscale ) e Antonio Luise (codice fiscale ) C.F._5 C.F._6
- appellata -
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1.1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sua sentenza n. 1080/2019, pub- blicata il 15 aprile 2019, accogliendo l'opposizione agli atti esecutivi proposta da , CP_1
titolare dell'impresa individuale “ , avverso l'or- Controparte_2
dinanza del 20 ottobre 2014 con cui il Giudice dell'esecuzione del predetto Tribunale aveva ri- gettato l'istanza di assegnazione delle somme pignorate nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 3904/2014 r.g.e. e dichiarato l'inammissibilità dell'esecu- zione, revocava l'ordinanza opposta, condannava l'avv. « » a restituire la somma Controparte_5
di 2.516,28 € e la a restituire la somma di 760,82 € all'opponente e Controparte_3
detta società a rifondere all'opponente le spese processuali ed ordinava la prosecuzione della suddetta procedura esecutiva.
I.1.2. Accogliendo poi l'istanza avanzata dalla con un ricorso depositato il 22 feb- CP_2
braio 2022, il Tribunale sammaritano, con un'ordinanza pronunciata il 12 aprile 2022, disponeva la correzione del dispositivo della suddetta sentenza mediante la sostituzione del prenome dell'avv. « » con quello di « ». Controparte_5 Parte_1
I.2.1. Con una citazione notificata alla e alla il 9 gennaio CP_2 Controparte_3
2024, l'avv. rivolgeva quindi a questa Corte un appello «avverso le propedeu- Parte_1
tiche statuizioni contenute nell'unico atto di sentenza civile emessa dal Tribunale civile di Santa
Maria Capua Vetere n° 1080/2019 pubblicata il 15.04.2019 R.G. 1625/2016 Rep n° 135/2019 del 15.04.2019 notificata ai sensi della n°.ro 53 del 1994 in data 18 ottobre 2023 19,33 per la sig.ra C.F.: da a nonché CP_1 CodiceFiscale_7 Parte_2 Parte_1
portate nel verbale di I^ udienza n° cron. 2870/2022 del 12.04.2022 R.G. 1625/2016-1 datata
C.V. 12.04.2022 contenente la pronunzia di pretesa correzione materiale a firma del dr. CP_6
Emiliano Vassallo del medesimo Tribunale di S.Maria C.V.», chiedendo – sulla base di tre motivi al cui contenuto, per quanto si dirà appresso, è inutile far cenno – la dichiarazione della loro illegittimità ed inopponibilità e la loro revoca, nonché la «condanna al pagamento delle spese e competenze processuali del primo grado» in suo favore e al «risarcimento dei danni materiali e morali per la false e diffamatorie illazioni prospettate nella impugnata sentenza di primo grado di presunti inadempimenti e non comprovate omesse restituzioni di inesistenti percezioni di
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
indebitamente ricevute somme di denaro per l'ammontare di €. 2.516,28».
I.2.2. Costituendosi l'11 aprile 2024, la rappresentava di non Controparte_3
comprendere le ragioni della sua citazione a costituirsi nel processo d'appello e contestava co- munque l'ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza dell'appello dell'avv. . Parte_1
I.2.3. Costituendosi il 30 aprile 2024, la contestava l'ammissibilità e la fondatezza CP_2
dell'avverso appello e chiedeva la condanna dell'appellante a rifonderle le spese di causa ed a pagarle una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
I.2.4. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1. L'appello in esame è palesemente inammissibile già sol perché, a prescindere da ogni altra considerazione, proposto avverso una sentenza con la quale è stata accolta quella che il Giudice di prime cure ha espressamente qualificato un'opposizione agli atti esecutivi da inquadrare nell'ambito dell'art. 617, co. 2, c.p.c. e della quale pertanto l'art. 618, co. 2, c.p.c. esclude espressamente l'impugnabilità, con la conseguente inoppugnabilità anche dell'ordi- nanza che ne ha disposto la correzione (fatta salva la possibilità di proporre contro detta sen- tenza, così come emendata, un ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.),
e peraltro dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 325 c.p.c., detta sentenza e l'ordi- nanza che ne ha disposto la correzione risultando notificate telematicamente all'appellante il
18 ottobre 2023 dall'avv. quale procuratrice della . Parte_2 CP_2
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alle altre parti le spese del processo d'appello, che, in mancanza delle relative notule, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli av- vocati, delle risultanze processuali e del valore della controversia – nel complessivo importo di
1.840,00 €, di cui 1.600,00 € per i compensi e 240,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, per quel che concerne i due difensori della , che ne hanno chiesto la CP_2
distrazione in loro favore, anche se, in mancanza di diverse indicazioni sul punto degli istanti, nella misura della metà ciascuno, e nel complessivo importo di 1.380,00 €, di cui 1.200,00 €
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per i compensi e 180,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, per quel che concerne la Controparte_7
.3. Le ragioni per le quali l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile ren- dono poi evidente la gravità dell'imperizia, dell'imprudenza e della negligenza usate nel proporlo dall'appellante, il quale va pertanto condannato, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a pagare a ciascuna delle altre parti una somma di denaro che pare equo determinare in misura pari a quella a ciascuna di loro liquidata a titolo di rimborso delle spese processuali e, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, alla Cassa delle Ammende una somma che, tenuto conto del grado della colpa del medesimo appellante e del valore della controversia, pare con- gruo determinare in 1.500,00 €.
II.4. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dallo stesso proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. av- Parte_1
verso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1080/2019, pubblicata il 15 aprile 2019, e l'ordinanza in data 12 aprile 2022 che ne ha disposto la correzione:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alle altre parti le spese del processo d'appello, che:
1) per quel che concerne la , liquida nel complessivo importo di 1.840,00 €, di CP_2
cui 1.600,00 € per i compensi e 240,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori ac- cessori, e distrae in favore degli avv.ti Giuseppe Sangiovanni e Alberto Di Capua, per la metà ciascuno;
2) per quel che concerne la liquida nel complessivo im- Controparte_3
porto di 1.380,00 €, di cui 1.200,00 € per i compensi e 180,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) condanna altresì l'appellante a pagare ad la somma di 1.840,00 € e alla CP_1
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la somma di 1.380,00 €, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., e alla Cassa Controparte_3
delle Ammende la somma di 1.500,00 €, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 5 Parte_1 CP_1
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, in persona del Giudice Emiliano Vassallo, in data 13/15 aprile 2019, n. 1080/2019, iscritto al n. 241/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 7 settembre Parte_1 C.F._1
1931 e domiciliato in Napoli, alla Salita Arenella n. 33, avvocato difeso da sé stesso
- appellante -
E
(codice fiscale ), residente in [...] C.F._2
chesa n. 452, titolare dell'impresa individuale corrente sotto la ditta “
[...]
” in Terzigno, alla Via Contrada Mauro, rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avv.ti Giuseppe Sangiovanni (codice fiscale e Alberto Di Capua (codice C.F._3
fiscale ) - appellata - C.F._4
NONCHÉ la (codice fiscale ), con sede in Castel Volturno (CE), Controparte_3 P.IVA_1
alla Via Domiziana, Km 30+500, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo le- Controparte_4
gale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Costantino Maglione (co- dice fiscale ) e Antonio Luise (codice fiscale ) C.F._5 C.F._6
- appellata -
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1.1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sua sentenza n. 1080/2019, pub- blicata il 15 aprile 2019, accogliendo l'opposizione agli atti esecutivi proposta da , CP_1
titolare dell'impresa individuale “ , avverso l'or- Controparte_2
dinanza del 20 ottobre 2014 con cui il Giudice dell'esecuzione del predetto Tribunale aveva ri- gettato l'istanza di assegnazione delle somme pignorate nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 3904/2014 r.g.e. e dichiarato l'inammissibilità dell'esecu- zione, revocava l'ordinanza opposta, condannava l'avv. « » a restituire la somma Controparte_5
di 2.516,28 € e la a restituire la somma di 760,82 € all'opponente e Controparte_3
detta società a rifondere all'opponente le spese processuali ed ordinava la prosecuzione della suddetta procedura esecutiva.
I.1.2. Accogliendo poi l'istanza avanzata dalla con un ricorso depositato il 22 feb- CP_2
braio 2022, il Tribunale sammaritano, con un'ordinanza pronunciata il 12 aprile 2022, disponeva la correzione del dispositivo della suddetta sentenza mediante la sostituzione del prenome dell'avv. « » con quello di « ». Controparte_5 Parte_1
I.2.1. Con una citazione notificata alla e alla il 9 gennaio CP_2 Controparte_3
2024, l'avv. rivolgeva quindi a questa Corte un appello «avverso le propedeu- Parte_1
tiche statuizioni contenute nell'unico atto di sentenza civile emessa dal Tribunale civile di Santa
Maria Capua Vetere n° 1080/2019 pubblicata il 15.04.2019 R.G. 1625/2016 Rep n° 135/2019 del 15.04.2019 notificata ai sensi della n°.ro 53 del 1994 in data 18 ottobre 2023 19,33 per la sig.ra C.F.: da a nonché CP_1 CodiceFiscale_7 Parte_2 Parte_1
portate nel verbale di I^ udienza n° cron. 2870/2022 del 12.04.2022 R.G. 1625/2016-1 datata
C.V. 12.04.2022 contenente la pronunzia di pretesa correzione materiale a firma del dr. CP_6
Emiliano Vassallo del medesimo Tribunale di S.Maria C.V.», chiedendo – sulla base di tre motivi al cui contenuto, per quanto si dirà appresso, è inutile far cenno – la dichiarazione della loro illegittimità ed inopponibilità e la loro revoca, nonché la «condanna al pagamento delle spese e competenze processuali del primo grado» in suo favore e al «risarcimento dei danni materiali e morali per la false e diffamatorie illazioni prospettate nella impugnata sentenza di primo grado di presunti inadempimenti e non comprovate omesse restituzioni di inesistenti percezioni di
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
indebitamente ricevute somme di denaro per l'ammontare di €. 2.516,28».
I.2.2. Costituendosi l'11 aprile 2024, la rappresentava di non Controparte_3
comprendere le ragioni della sua citazione a costituirsi nel processo d'appello e contestava co- munque l'ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza dell'appello dell'avv. . Parte_1
I.2.3. Costituendosi il 30 aprile 2024, la contestava l'ammissibilità e la fondatezza CP_2
dell'avverso appello e chiedeva la condanna dell'appellante a rifonderle le spese di causa ed a pagarle una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
I.2.4. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1. L'appello in esame è palesemente inammissibile già sol perché, a prescindere da ogni altra considerazione, proposto avverso una sentenza con la quale è stata accolta quella che il Giudice di prime cure ha espressamente qualificato un'opposizione agli atti esecutivi da inquadrare nell'ambito dell'art. 617, co. 2, c.p.c. e della quale pertanto l'art. 618, co. 2, c.p.c. esclude espressamente l'impugnabilità, con la conseguente inoppugnabilità anche dell'ordi- nanza che ne ha disposto la correzione (fatta salva la possibilità di proporre contro detta sen- tenza, così come emendata, un ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.),
e peraltro dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 325 c.p.c., detta sentenza e l'ordi- nanza che ne ha disposto la correzione risultando notificate telematicamente all'appellante il
18 ottobre 2023 dall'avv. quale procuratrice della . Parte_2 CP_2
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alle altre parti le spese del processo d'appello, che, in mancanza delle relative notule, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli av- vocati, delle risultanze processuali e del valore della controversia – nel complessivo importo di
1.840,00 €, di cui 1.600,00 € per i compensi e 240,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, per quel che concerne i due difensori della , che ne hanno chiesto la CP_2
distrazione in loro favore, anche se, in mancanza di diverse indicazioni sul punto degli istanti, nella misura della metà ciascuno, e nel complessivo importo di 1.380,00 €, di cui 1.200,00 €
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per i compensi e 180,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, per quel che concerne la Controparte_7
.3. Le ragioni per le quali l'appello in esame deve essere dichiarato inammissibile ren- dono poi evidente la gravità dell'imperizia, dell'imprudenza e della negligenza usate nel proporlo dall'appellante, il quale va pertanto condannato, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a pagare a ciascuna delle altre parti una somma di denaro che pare equo determinare in misura pari a quella a ciascuna di loro liquidata a titolo di rimborso delle spese processuali e, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, alla Cassa delle Ammende una somma che, tenuto conto del grado della colpa del medesimo appellante e del valore della controversia, pare con- gruo determinare in 1.500,00 €.
II.4. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dallo stesso proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. av- Parte_1
verso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1080/2019, pubblicata il 15 aprile 2019, e l'ordinanza in data 12 aprile 2022 che ne ha disposto la correzione:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alle altre parti le spese del processo d'appello, che:
1) per quel che concerne la , liquida nel complessivo importo di 1.840,00 €, di CP_2
cui 1.600,00 € per i compensi e 240,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori ac- cessori, e distrae in favore degli avv.ti Giuseppe Sangiovanni e Alberto Di Capua, per la metà ciascuno;
2) per quel che concerne la liquida nel complessivo im- Controparte_3
porto di 1.380,00 €, di cui 1.200,00 € per i compensi e 180,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) condanna altresì l'appellante a pagare ad la somma di 1.840,00 € e alla CP_1
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 5 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la somma di 1.380,00 €, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., e alla Cassa Controparte_3
delle Ammende la somma di 1.500,00 €, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 241/2024 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 5 di 5 Parte_1 CP_1