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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/08/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.4539/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.2754/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
(P.I ), con sede in Napoli alla via Parte_1 P.IVA_1
Lepanto n°116, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Secondigliano n.230/C, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Lallo (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto C.F._1 di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
( ) Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere alla via De EL s.n.c. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marrocco dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente all'Avv.Giuliana Montuori, in virtù di procura speciale alle liti conferita in data 19.01.2021
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.4.2025 l'appellante concludeva riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi contenute e ne chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_2 Controparte_2 in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponevano che:
-in data 8.04.2008 stipulava con la società un Controparte_2 Parte_1 preliminare di vendita dell'unità immobiliare sita nel comune di Santa Maria Capua Vetere
(CE), alla via Luigi De EL 39;
-che era pattuito il termine per la stipula del contratto definitivo entro il 30.09.2008;
-che con racc. A/R del 21.09.2008 il sig. denunciava vizi e difformità Controparte_2 dell'immobile;
-che con comunicazione del 25.09.2008 la eccepiva che la Parte_1 denuncia ex art.1495 c.c. del , non poteva essere presa in considerazione, in quanto, CP_2 ai sensi dell'art.11 del contratto preliminare, i vizi potevano essere denunciati entro il termine di 60 giorni dalla stipula del contratto definitivo;
- che tale denuncia era valsa ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art.1495, 1° co. c.c.;
-che in data 30.10.2008 con atto pubblico per notar Avv. rep. N°94.118 era Persona_1 stipulato l'atto definitivo di compravendita tra , coniuge di , Parte_2 Controparte_2
e la Parte_1
-che con CTP del 13.12.2008 dell'Ing. , venivano accertati svariati vizi relativi Persona_2 all'immobile acquistato, quantificati nella misura di €.28.000,00.
Tanto premesso, chiedevano: “Previa declaratoria della responsabilità ex art.1490 c.c. della società convenuta, condannare la stessa al risarcimento dei danni ex art.1494 c.c. in favore degli istanti nella misura di €.28.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Si costituiva in data 28.08.2009 la convenuta la quale Parte_1 contestava la domanda eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva di in quanto promissario acquirente e non CP_2 proprietario, atteso che l'atto definitivo era stipulato da;
CP_1
- la decadenza dalla garanzia per vizi per mancata osservanza del temine convenzionale di giorni 60 dalla consegna ex art.1495 c.c.;
- la tardività della denuncia dei vizi intervenuta dopo cinque mesi dall'immissione in possesso del bene;
- la illegittima occupazione dell'immobile da parte degli attori che dopo aver stipulato il contratto preliminare di vendita si erano immessi illegittimamente nel godimento esclusivo del bene, non consentendo gli accertamenti necessari alla rimozione di possibili imperfezioni, al contempo disattendendo quanto pattuito nel contratto preliminare in cui si prevedeva che il promissario acquirente si immettesse anticipatamente nel possesso dell'immobile solo per provvedere agli allacciamenti di acqua, gas, elettricità e telefono;
- l'insussistenza dei difetti all'epoca della stipula del contratto preliminare;
- la temerarietà della lite perché gli attori, dopo la stipula del rogito avrebbero potuto chiedere un sopralluogo per il rilievo di eventuali difformità;
- la mancanza di prova dei vizi;
- la mancata stipula del contratto definitivo nel termine del 30.09.2008 previsto all'art.4 del preliminare.
Chiedeva dunque “1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva di;
2) Controparte_2 dichiarare la decadenza dalla garanzia ex art.1495; 3) rigettare la domanda perché infondata e non provata;
4) dichiarare l'inadempimento contrattuale degli attori;
5) condannare parte attrice al pagamento di €.5.500,00 a titolo di indennità di occupazione sine titulo dell'immobile; 6) accogliere la spiegata riconvenzionale e, per l'effetto provvedere alla compensazione giudiziale dell'eventuale credito vantato dagli attori;
7) vittoria delle spese di lite con attribuzione;
8) disporsi CTU tecnica.”
Gli attori eccepivano la tardiva costituzione di parte convenuta con decadenza dalle eccezioni e domande riconvenzionali, nonché la tempestiva denuncia dei vizi ai sensi dell'art.11 del contratto preliminare.
Disposta la comparizione personale delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale, nonché consulenza tecnica di ufficio e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione.
Con sentenza n°2754/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così statuiva: “In accoglimento della domanda condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.41.208,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in €.380,00 per spese e in
€.8.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15% spese generali. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.”
Il giudice di prime cure preliminarmente affermava la tardività della costituzione di parte convenuta e per l'effetto dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio, in particolare, le eccezioni di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta e di difetto di legittimazione;
accoglieva la domanda proposta ex art.1494 c.c. in quanto i danni lamentati, alla stregua degli accertamenti svolti dal C.T.U., costituivano difetti strutturali dovuti alla non corretta tecnica costruttiva e non derivanti da altre cause, nella misura di E.41.208,00.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 15.12.2020, proponeva appello la
[...] per i seguenti motivi, così rubricati: Parte_1
“1) Erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di I grado in ordine alla valutazione della prova testimoniale e delle prove documentali;
2) Erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di I grado ed errata applicazione della legge in ordine all'art.167 cpc;
3) Vizio di ultra petizione in ordine alla quantificazione e liquidazione del danno.”
Pertanto, chiedeva “riformare la sentenza n°2754/2020 del 26.11.2020 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per le ragioni espresse in diritto, e per l'effetto accogliere le richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta e quivi reiterate;
condannare gli appellati, al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Emettere ogni altro provvedimento del caso.”
Si costituivano in giudizio e che eccepivano Parte_2 Controparte_2
l'inammissibilità, improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto appello, concludendo “affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto della domanda incidentale di sospensiva, voglia dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate con
l'atto di impugnazione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
letto
l'art.96 ultimo comma cpc voglia condannare l'appellante oltre alle spese e competenze del presente giudizio, anche d'ufficio, al pagamento in favore della società appellata di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'impugnazione.”
Precisate le conclusioni in epigrafe trascritte la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
2. Per ragioni di priorità logica va esaminato prima il secondo motivo di appello, rubricato
“Erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di I grado ed errata applicazione della legge in ordine all'art.167 cpc”, con il quale l'appellante contesta la dichiarazione di inammissibilità delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva di CP_2
e di decadenza dalla garanzia per vizi ex art.1495 c.c., sollevate dalla
[...] [...]
ritenendo che trattasi di eccezioni in senso lato rilevabili di ufficio Parte_1
e non soggette alle preclusioni ex art.167 c.p.c..
Occorre sul punto rilevare che il giudice di primo grado ha affermato che “la costituzione di parte convenuta è tardiva. Infatti, la società convenuta si è costituita in data 25.08.2009 per
l'udienza del 22.09.2009, laddove dovendosi sottrarre dal computo a ritroso il periodo di sospensione feriale determinato secondo la L 742/69 nella versione precedente alla modifica apportata con la L 69/2009, la costituzione per essere tempestiva in conformità dell'art. 166 c.p.c. doveva avvenire entro il 17/09/2009 (17/07/2009 ndr); si rimanda per il rilievo da attribuirsi al periodo di sospensione feriale, alla sentenza della Corte di Cass n.
12044/2010, esaustivamente motivata. Pertanto, vanno dichiarate inammissibili per
l'intervenuta decadenza, come previsto dall' art. 167 c.p.c., le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio spiegate da parte convenuta, in particolare, le eccezioni di decadenza dalla garanzia e di difetto di legittimazione.”
Non vi è dubbio che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n.742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento. (Cass.17.5.2010 n.12044; 28.5.2007 n.12490; 12.9.2003 n.13444).
Nel caso di specie la società convenuta si è costituita tardivamente in data 25.08.2009, oltre il termine ultimo per la tempestiva costituzione (18.07.2009); pertanto non vi è dubbio che sia decaduta dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Merita pertanto di essere condivisa la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale e della eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta ex art.1495 c.c., che rientra tra le eccezioni in senso stretto ovvero quelle che devono essere tempestivamente sollevate dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, in base al combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2,
c.p.c. e non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. (Cass.10.7.1987 n.6031;
26.1.1982 n.507).
Diversamente invece per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore , sollevata dalla sul presupposto che Controparte_2 Parte_1 quest'ultimo avesse stipulato il contratto preliminare per sé o per persona da nominare e che il contratto definitivo fosse stato concluso dalla moglie . Controparte_1
Trattasi infatti di mera difesa e che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c., che può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice;
essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio".
In proposito giova rammentare che, per giurisprudenza ormai consolidata della Suprema
Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè grava sull'attore l'onere di allegarla e provarla, salvo che il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione, ovvero la contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/16, risolutiva di un contrasto interno alla stessa Corte, “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare [senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi], che l'attore non è titolare del diritto azionato è una mera difesa. Non
è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”; (in senso conforme, ex ceteris, Cass. n. 16904/18 e Cass. n. 27224/22
[ord.]).
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di non può ritenersi pertanto Controparte_2 tardivamente proposta e deve essere esaminata nel merito.
L'eccezione è fondata.
Non vi è dubbio che la garanzia per vizi della cosa venduta e la relativa azione competano esclusivamente all'acquirente, quale titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita.
La domanda proposta da deve pertanto essere rigettata. Controparte_2
3. E' infondato il primo motivo di appello, rubricato “Erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di I grado in ordine alla valutazione della prova testimoniale e delle prove documentali”, con il quale l'appellante sostiene l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione.
La censura non merita di essere condivisa.
Invero, il giudice di prime cure ha basato il suo convincimento sulla base delle prove espletate, tenendo principalmente conto della consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento e la quantificazione dei danni.
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. (Cass. 29.12.2020 n.29730; 20.2.2006
n.36011).
Spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova. Tra l'altro l'appellante ha fatto un generico riferimento alle prove espletate, ma non ha richiamato alcuna specifica prova che avrebbe dovuto convincere il giudicante ad assumere una diversa decisione, omettendo di fornire dimostrazione del nesso di causalità tra la prova che si presume trascurata e la sentenza emessa.
Per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità.” Corte di Cassazione Sez. L., Sentenza
n.25608 del 14.11.2013; Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.1014 del 19/01/2006; Corte di Cassazione, Sez.2, Ordinanza n.21223 del 27.08.2018.
4. E' invece fondato e meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante contesta la liquidazione dei danni riconosciuta dal giudice nell'importo di
E.41.208,00, come quantificati dal C.T.U., in misura superiore a quanto richiesto in atto di citazione.
Gli attori in primo grado chiedevano la condanna della “al Parte_1 risarcimento dei danni ex art.1494 c.c. in favore degli istanti nella misura di €.28.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione della domanda.”
All'udienza di precisazione delle conclusioni richiamavano le richieste così come precedentemente formulate (cfr. verbale di udienza del 18.2.2020 in cui parte attrice “si riporta a tutte le precedenti richieste ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.”), senza specificare che la condanna al risarcimento dei danni dovesse intendersi per la somma maggiore come accertata dal C.T.U. che quantificava i danni nella complessiva somma di euro 41.208,00.
In proposito giova ricordare che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta.
(Cass.15.11.2024 n. 29537; 30.11.2022 n.35302). In buona sostanza, la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altre espressioni consimili, aggiunta alle conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre costituisce una mera clausola di stile e quindi priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, senza adeguare la propria pretesa risarcitoria alla stima del C.T.U..
Pertanto la condanna della deve essere limitata all'importo Parte_1 richiesto in atto introduttivo di E. 28.000,00.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto per quanto di ragione l'appello proposto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, la va Parte_1 condannata al pagamento in favore di della somma di E.28.000,00, oltre Controparte_1 interessi decorrenti dalla domanda (come da statuizione del giudice di primo grado non oggetto di censura) al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda proposta da per difetto di legittimazione Controparte_2 attiva.
6. L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559).
E' noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
Le spese del doppio grado di giudizio sostenute da vanno poste a carico Controparte_1 della soccombente.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
In considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione per il secondo grado dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato D.M. secondo lo scaglione da E.26.000,00 a E. 52.000,00.
Le spese relative al rapporto processuale tra e la Controparte_2 Parte_1 vanno invece compensate, considerata la peculiarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.2754/2020 del Tribunale di Santa Maria Parte_3
Capua Vetere, nei confronti di e , con atto notificato in Parte_2 Controparte_3 data 15.12.2020, così provvede:
a)accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di E.28.000,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda al soddisfo;
b) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in E.7.616,00 per compensi ed E.380,00 per esborsi e quanto al secondo grado in E.6.946,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) rigetta la domanda proposta da;
Controparte_2
d) dichiara compensate le spese relative al rapporto processuale tra e la Controparte_2
; Parte_1
e) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli, addì 3 luglio 2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.4539/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.2754/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
(P.I ), con sede in Napoli alla via Parte_1 P.IVA_1
Lepanto n°116, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Secondigliano n.230/C, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Lallo (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto C.F._1 di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
( ) Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere alla via De EL s.n.c. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marrocco dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente all'Avv.Giuliana Montuori, in virtù di procura speciale alle liti conferita in data 19.01.2021
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.4.2025 l'appellante concludeva riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi contenute e ne chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_2 Controparte_2 in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponevano che:
-in data 8.04.2008 stipulava con la società un Controparte_2 Parte_1 preliminare di vendita dell'unità immobiliare sita nel comune di Santa Maria Capua Vetere
(CE), alla via Luigi De EL 39;
-che era pattuito il termine per la stipula del contratto definitivo entro il 30.09.2008;
-che con racc. A/R del 21.09.2008 il sig. denunciava vizi e difformità Controparte_2 dell'immobile;
-che con comunicazione del 25.09.2008 la eccepiva che la Parte_1 denuncia ex art.1495 c.c. del , non poteva essere presa in considerazione, in quanto, CP_2 ai sensi dell'art.11 del contratto preliminare, i vizi potevano essere denunciati entro il termine di 60 giorni dalla stipula del contratto definitivo;
- che tale denuncia era valsa ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art.1495, 1° co. c.c.;
-che in data 30.10.2008 con atto pubblico per notar Avv. rep. N°94.118 era Persona_1 stipulato l'atto definitivo di compravendita tra , coniuge di , Parte_2 Controparte_2
e la Parte_1
-che con CTP del 13.12.2008 dell'Ing. , venivano accertati svariati vizi relativi Persona_2 all'immobile acquistato, quantificati nella misura di €.28.000,00.
Tanto premesso, chiedevano: “Previa declaratoria della responsabilità ex art.1490 c.c. della società convenuta, condannare la stessa al risarcimento dei danni ex art.1494 c.c. in favore degli istanti nella misura di €.28.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Si costituiva in data 28.08.2009 la convenuta la quale Parte_1 contestava la domanda eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva di in quanto promissario acquirente e non CP_2 proprietario, atteso che l'atto definitivo era stipulato da;
CP_1
- la decadenza dalla garanzia per vizi per mancata osservanza del temine convenzionale di giorni 60 dalla consegna ex art.1495 c.c.;
- la tardività della denuncia dei vizi intervenuta dopo cinque mesi dall'immissione in possesso del bene;
- la illegittima occupazione dell'immobile da parte degli attori che dopo aver stipulato il contratto preliminare di vendita si erano immessi illegittimamente nel godimento esclusivo del bene, non consentendo gli accertamenti necessari alla rimozione di possibili imperfezioni, al contempo disattendendo quanto pattuito nel contratto preliminare in cui si prevedeva che il promissario acquirente si immettesse anticipatamente nel possesso dell'immobile solo per provvedere agli allacciamenti di acqua, gas, elettricità e telefono;
- l'insussistenza dei difetti all'epoca della stipula del contratto preliminare;
- la temerarietà della lite perché gli attori, dopo la stipula del rogito avrebbero potuto chiedere un sopralluogo per il rilievo di eventuali difformità;
- la mancanza di prova dei vizi;
- la mancata stipula del contratto definitivo nel termine del 30.09.2008 previsto all'art.4 del preliminare.
Chiedeva dunque “1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva di;
2) Controparte_2 dichiarare la decadenza dalla garanzia ex art.1495; 3) rigettare la domanda perché infondata e non provata;
4) dichiarare l'inadempimento contrattuale degli attori;
5) condannare parte attrice al pagamento di €.5.500,00 a titolo di indennità di occupazione sine titulo dell'immobile; 6) accogliere la spiegata riconvenzionale e, per l'effetto provvedere alla compensazione giudiziale dell'eventuale credito vantato dagli attori;
7) vittoria delle spese di lite con attribuzione;
8) disporsi CTU tecnica.”
Gli attori eccepivano la tardiva costituzione di parte convenuta con decadenza dalle eccezioni e domande riconvenzionali, nonché la tempestiva denuncia dei vizi ai sensi dell'art.11 del contratto preliminare.
Disposta la comparizione personale delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale, nonché consulenza tecnica di ufficio e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione.
Con sentenza n°2754/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così statuiva: “In accoglimento della domanda condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.41.208,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in €.380,00 per spese e in
€.8.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15% spese generali. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.”
Il giudice di prime cure preliminarmente affermava la tardività della costituzione di parte convenuta e per l'effetto dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio, in particolare, le eccezioni di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta e di difetto di legittimazione;
accoglieva la domanda proposta ex art.1494 c.c. in quanto i danni lamentati, alla stregua degli accertamenti svolti dal C.T.U., costituivano difetti strutturali dovuti alla non corretta tecnica costruttiva e non derivanti da altre cause, nella misura di E.41.208,00.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 15.12.2020, proponeva appello la
[...] per i seguenti motivi, così rubricati: Parte_1
“1) Erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di I grado in ordine alla valutazione della prova testimoniale e delle prove documentali;
2) Erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di I grado ed errata applicazione della legge in ordine all'art.167 cpc;
3) Vizio di ultra petizione in ordine alla quantificazione e liquidazione del danno.”
Pertanto, chiedeva “riformare la sentenza n°2754/2020 del 26.11.2020 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per le ragioni espresse in diritto, e per l'effetto accogliere le richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta e quivi reiterate;
condannare gli appellati, al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Emettere ogni altro provvedimento del caso.”
Si costituivano in giudizio e che eccepivano Parte_2 Controparte_2
l'inammissibilità, improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto appello, concludendo “affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto della domanda incidentale di sospensiva, voglia dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate con
l'atto di impugnazione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
letto
l'art.96 ultimo comma cpc voglia condannare l'appellante oltre alle spese e competenze del presente giudizio, anche d'ufficio, al pagamento in favore della società appellata di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'impugnazione.”
Precisate le conclusioni in epigrafe trascritte la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
2. Per ragioni di priorità logica va esaminato prima il secondo motivo di appello, rubricato
“Erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di I grado ed errata applicazione della legge in ordine all'art.167 cpc”, con il quale l'appellante contesta la dichiarazione di inammissibilità delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva di CP_2
e di decadenza dalla garanzia per vizi ex art.1495 c.c., sollevate dalla
[...] [...]
ritenendo che trattasi di eccezioni in senso lato rilevabili di ufficio Parte_1
e non soggette alle preclusioni ex art.167 c.p.c..
Occorre sul punto rilevare che il giudice di primo grado ha affermato che “la costituzione di parte convenuta è tardiva. Infatti, la società convenuta si è costituita in data 25.08.2009 per
l'udienza del 22.09.2009, laddove dovendosi sottrarre dal computo a ritroso il periodo di sospensione feriale determinato secondo la L 742/69 nella versione precedente alla modifica apportata con la L 69/2009, la costituzione per essere tempestiva in conformità dell'art. 166 c.p.c. doveva avvenire entro il 17/09/2009 (17/07/2009 ndr); si rimanda per il rilievo da attribuirsi al periodo di sospensione feriale, alla sentenza della Corte di Cass n.
12044/2010, esaustivamente motivata. Pertanto, vanno dichiarate inammissibili per
l'intervenuta decadenza, come previsto dall' art. 167 c.p.c., le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio spiegate da parte convenuta, in particolare, le eccezioni di decadenza dalla garanzia e di difetto di legittimazione.”
Non vi è dubbio che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n.742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento. (Cass.17.5.2010 n.12044; 28.5.2007 n.12490; 12.9.2003 n.13444).
Nel caso di specie la società convenuta si è costituita tardivamente in data 25.08.2009, oltre il termine ultimo per la tempestiva costituzione (18.07.2009); pertanto non vi è dubbio che sia decaduta dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Merita pertanto di essere condivisa la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale e della eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta ex art.1495 c.c., che rientra tra le eccezioni in senso stretto ovvero quelle che devono essere tempestivamente sollevate dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, in base al combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2,
c.p.c. e non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. (Cass.10.7.1987 n.6031;
26.1.1982 n.507).
Diversamente invece per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore , sollevata dalla sul presupposto che Controparte_2 Parte_1 quest'ultimo avesse stipulato il contratto preliminare per sé o per persona da nominare e che il contratto definitivo fosse stato concluso dalla moglie . Controparte_1
Trattasi infatti di mera difesa e che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c., che può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice;
essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio".
In proposito giova rammentare che, per giurisprudenza ormai consolidata della Suprema
Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè grava sull'attore l'onere di allegarla e provarla, salvo che il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione, ovvero la contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/16, risolutiva di un contrasto interno alla stessa Corte, “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare [senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi], che l'attore non è titolare del diritto azionato è una mera difesa. Non
è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”; (in senso conforme, ex ceteris, Cass. n. 16904/18 e Cass. n. 27224/22
[ord.]).
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di non può ritenersi pertanto Controparte_2 tardivamente proposta e deve essere esaminata nel merito.
L'eccezione è fondata.
Non vi è dubbio che la garanzia per vizi della cosa venduta e la relativa azione competano esclusivamente all'acquirente, quale titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita.
La domanda proposta da deve pertanto essere rigettata. Controparte_2
3. E' infondato il primo motivo di appello, rubricato “Erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza di I grado in ordine alla valutazione della prova testimoniale e delle prove documentali”, con il quale l'appellante sostiene l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione.
La censura non merita di essere condivisa.
Invero, il giudice di prime cure ha basato il suo convincimento sulla base delle prove espletate, tenendo principalmente conto della consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento e la quantificazione dei danni.
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. (Cass. 29.12.2020 n.29730; 20.2.2006
n.36011).
Spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova. Tra l'altro l'appellante ha fatto un generico riferimento alle prove espletate, ma non ha richiamato alcuna specifica prova che avrebbe dovuto convincere il giudicante ad assumere una diversa decisione, omettendo di fornire dimostrazione del nesso di causalità tra la prova che si presume trascurata e la sentenza emessa.
Per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità.” Corte di Cassazione Sez. L., Sentenza
n.25608 del 14.11.2013; Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.1014 del 19/01/2006; Corte di Cassazione, Sez.2, Ordinanza n.21223 del 27.08.2018.
4. E' invece fondato e meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante contesta la liquidazione dei danni riconosciuta dal giudice nell'importo di
E.41.208,00, come quantificati dal C.T.U., in misura superiore a quanto richiesto in atto di citazione.
Gli attori in primo grado chiedevano la condanna della “al Parte_1 risarcimento dei danni ex art.1494 c.c. in favore degli istanti nella misura di €.28.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione della domanda.”
All'udienza di precisazione delle conclusioni richiamavano le richieste così come precedentemente formulate (cfr. verbale di udienza del 18.2.2020 in cui parte attrice “si riporta a tutte le precedenti richieste ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.”), senza specificare che la condanna al risarcimento dei danni dovesse intendersi per la somma maggiore come accertata dal C.T.U. che quantificava i danni nella complessiva somma di euro 41.208,00.
In proposito giova ricordare che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta.
(Cass.15.11.2024 n. 29537; 30.11.2022 n.35302). In buona sostanza, la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altre espressioni consimili, aggiunta alle conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre costituisce una mera clausola di stile e quindi priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, senza adeguare la propria pretesa risarcitoria alla stima del C.T.U..
Pertanto la condanna della deve essere limitata all'importo Parte_1 richiesto in atto introduttivo di E. 28.000,00.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto per quanto di ragione l'appello proposto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, la va Parte_1 condannata al pagamento in favore di della somma di E.28.000,00, oltre Controparte_1 interessi decorrenti dalla domanda (come da statuizione del giudice di primo grado non oggetto di censura) al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda proposta da per difetto di legittimazione Controparte_2 attiva.
6. L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559).
E' noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
Le spese del doppio grado di giudizio sostenute da vanno poste a carico Controparte_1 della soccombente.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
In considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione per il secondo grado dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato D.M. secondo lo scaglione da E.26.000,00 a E. 52.000,00.
Le spese relative al rapporto processuale tra e la Controparte_2 Parte_1 vanno invece compensate, considerata la peculiarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.2754/2020 del Tribunale di Santa Maria Parte_3
Capua Vetere, nei confronti di e , con atto notificato in Parte_2 Controparte_3 data 15.12.2020, così provvede:
a)accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di E.28.000,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda al soddisfo;
b) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in E.7.616,00 per compensi ed E.380,00 per esborsi e quanto al secondo grado in E.6.946,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) rigetta la domanda proposta da;
Controparte_2
d) dichiara compensate le spese relative al rapporto processuale tra e la Controparte_2
; Parte_1
e) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli, addì 3 luglio 2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio