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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/12/2025, n. 21967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21967 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07889/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7889 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Musso, Daniela Salerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot n. -OMISSIS- emesso in data 14.02.2023 dal Capo Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell''Esercito Italiano, Generale di Corpo d''''''''Armata -OMISSIS-, con il quale nei riguardi del ricorrente è stato disposto il trasferimento d''''''''autorità da Bracciano a Roma a far data dal 3 aprile 2023, nonché annullamento di ogni altro atto, anche se non conosciuto, allo stesso provvedimento presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: l''''''''atto di “Pianificazione d''impiego degli Ufficiali inferiori e superiori (escluso i Colonnelli) dell''''''''Arma -OMISSIS-e dei Corpi Logistici (movimenti funzionali e istanze di trasferimento accolte) triennio 2022 — 2024”, prot. n.-OMISSIS- del 26.07.2022 e la risposta prot. n. -OMISSIS- del 27.09.2022 alla nota del ricorrente con la quale il medesimo informava l''Amministrazione militare circa il proprio stato familiare e personale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/6/2023:
- dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale anche per i motivi aggiunti ai sensi dell''art. 43 cpa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l’atto depositato il 27.5.2025 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. OM De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione lo aveva trasferito d’autorità da Bracciano a Roma a far data dal 3.04.2023.
Con una prima ordinanza n. -OMISSIS- veniva accolta da questo TAR la richiesta di sospensione del provvedimento “ con obbligo dell’amministrazione di rivalutare la possibilità, nell’ambito della pianificazione di impiego e valutati tutti gli elementi rappresentati dal ricorrente, di un’assegnazione dello stesso in una sede più vicina al luogo di residenza – Civitavecchia – o di valutare la possibilità di una sua temporanea ulteriore permanenza presso la sede di Bracciano, restando salvi gli ulteriori provvedimenti che intenderà adottare ”.
L’Amministrazione emanava allora il conseguente provvedimento di riesame 10.08.2023 con cui comunicava che “…negli Enti collocati nella sede di CIVITAVECCHIA non sussistono posizioni organiche vacanti per Ten.Col. -OMISSIS-. Inoltre l’Ufficiale non trova più utile collocazione organica presso il Comando Artiglieria di BRACCIANO in quanto la posizione dallo stesso precedentemente rivestita è stata ripianata da altro Ufficiale a seguito della fuoriuscita dal citato Ente del Ten.Col. -OMISSIS- ” disponendo, altresì, nelle more della discussione di merito del gravame, l’assegnazione temporanea del ricorrente presso il Comando Artiglieria, sede di Bracciano, in posizione di extra-organico, a decorrere dal 14.08.2023. Detto provvedimento non era notificato alla parte ricorrente ma depositato in udienza solo il 9.01.2024.
Di seguito con istanza notificata l’11.03.2024 all’Amministrazione resistente e depositata in atti il successivo 18.03.2024, parte ricorrente agiva per l’esecuzione e l’ottemperanza ex art. 59 c.p.a. della predetta ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, nonché per la declaratoria di inefficacia ex art. 114, co. 4, lett. c), c.p.a. ovvero per l’annullamento del provvedimento di riesame emesso dall’Amministrazione in data 10.08.2023. L’atto assumeva anche valore di ricorso ulteriore per motivi aggiunti.
Veniva di seguito fissata l’udienza pubblica di discussione del ricorso per il 26.11.2025.
Senonchè in data 27.05.2025 era depositata agli atti del giudizio la comunicazione prot. -OMISSIS- in data 23.05.2025, a firma del Capo Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano con la quale si comunicava, per sopravvenute esigenze funzionali-operative, la revoca sia del provvedimento di trasferimento originariamente impugnato sia di quello successivo emesso in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- con la conferma del ricorrente nella pristina posizione presso il Comando di Artiglieria dell’Esercito, in Bracciano.
Nella stessa nota si affermava che essendo stati revocati i provvedimenti impugnati e pienamente soddisfatta la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente, era da ritenersi cessata la materia del contendere.
In vista dell’udienza di trattazione il ricorrente concordava sulla cessazione della materia del contendere, ma insisteva per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
All’udienza pubblica del 26.11.2025, fissata per la discussione, la causa era assunta in decisione.
2 Reputa ora il Collegio che effettivamente con la rimozione dell’originario ordine di trasferimento da parte dell’Amministrazione, melius re perpensa e non perché astretta da ordini giudiziali cautelari, si è determinata la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente conseguito l’obiettivo originariamente mirato di conservare la precedente assegnazione d’impiego.
È anche vero che, in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909).
A tal fine si ritiene che l’avvenuta spontanea rimozione del provvedimento originario con restaurazione dello status quo ante da parte dell’Amministrazione sia già indice di un’incauta scelta iniziale.
In ogni caso va considerato, in linea con le valutazioni già operate in sede cautelare, che il provvedimento originario, assunto nell’ambito della “Pianificazione di impiego degli Ufficiali inferiori e superiori (escluso i Colonnelli) dell’Arma -OMISSIS-e dei Corpi Logistici (movimenti funzionali e istanze di trasferimento accolte) triennio 2022 — 2024”, non aveva dato conto in modo esaustivo né delle esigenze operative, né della valutazione delle ragioni di natura personale e familiare ostative al trasferimento rappresentate dal ricorrente in risposta all’apposito invito preliminare rivolto agli interessati dall’Amministrazione.
3 Conclusivamente va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese di lite quale soccombente virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione alla parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli importi versati per contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
OV NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
OM De AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De AR | OV NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.