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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/07/2025, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 8329/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella ConIGliera dott.ssa Mariarosaria Budetta ConIGliera rel.
Riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8329/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Felli Parte_1 C.F._1
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia, e Anna Lisa Tori (c.f. C.F._2
come da procura in calce all'originario atto di citazione C.F._3
Appellante
e
(c.f. – P.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Malatesta (c.f. ), C.F._4 presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in calce all'originario atto di citazione
Appellata
E
Controparte_2
Appellata Contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 478/2018 pubblicata il
18/05/2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Pagina 1 La causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta da – Parte_1 conducente e proprietaria della vettura Fiat 500 tg AX086LT – che deduceva di essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale in data 11.01.2008 alle ore 20:30 circa, allorquando, percorrendo la
Via San Magno in Anagni (Fr), di ritorno dal lavoro, veniva investita dalla vettura Mitsubishi tg
ZA723TN, assicurata per la r.c.a. con la (GI , condotta dalla IG.ra CP_3 CP_4
che, provenendo dal senso inverso, nell'affrontare una curva a visuale Controparte_2 chiusa, a causa della velocità e del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, perdeva il controllo del mezzo ed effettuava un “testacoda” posizionandosi trasversalmente rispetto al senso di marcia ed invadendo completamente la corsia opposta su cui sopraggiungeva la vettura condotta dalla attrice, che, a causa dell'impatto ricevuto, veniva proiettata fuori strada, capovolgendosi e finendo la corsa su un terreno limitrofo.
In conseguenze del sinistro l'attrice riportava gravi lesioni, mentre alla vettura residuavano ingenti danni materiali.
Nella fase pre-giudiziale la risarciva integralmente il danno patrimoniale della vettura CP_1
(senza addebito di responsabilità alcuna all'odierna appellante), mentre, per quanto concerne il danno alla salute e nonostante la si fosse sottoposta a visita medico legale in data Pt_1
18.3.2010 presso il fiduciario assicurativo Dr. la (GI Persona_1 CP_3 CP_4 nulla offriva a titolo di risarcimento.
Trattandosi di un sinistro in itinere, deduceva altresì di aver attivato la procedura di liquidazione del danno biologico presso l' la cui quantificazione del grado di menomazione non era condivisa CP_5 dalla che prima proponeva opposizione ex art. 104 T.U. e poi a seguito di nuova Pt_1 valutazione, ricorso innanzi al Tribunale di Frosinone – Sez. Lavoro - all'esito del quale con sentenza nr. 48/2013, le veniva attribuito un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
30% sulla scorta delle tabelle di cui al DM 12.7.2000 (all. 61 fascicolo di primo grado): l' in CP_5 seguito costituiva una rendita vitalizia annua per l'importo di euro 7.209,90.
Successivamente con nota del 24.5.2013 la stessa certificava che le menomazioni riscontrate CP_5 avevano determinato una riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 34% (all. 62 fascicolo di primo grado).
Tutto quanto sopra dedotto, l'attrice chiedeva dunque al Tribunale di Frosinone, di dichiarare la responsabilità esclusiva della IG.ra nella produzione del sinistro e per Controparte_2
l'effetto condannare i convenuti in solido “al pagamento della somma complessiva di € 750.000,00
(GI detratto quanto percepito dall' ) – o la somma minore ritenuta di giustizia – a titolo di CP_5 integrale risarcimento del danno patito, comprensivo sia del danno non patrimoniale (danno alla salute, pregiudizio morale, pregiudizio alla cenestesi lavorativa, pregiudizio esistenziale), sia del
Pagina 2 danno non patrimoniale (danno emergente e lucro cessante da perdita e/o riduzione della capacità di guadagno e di chance), con la dovuta personalizzazione in considerazione delle circostanze soggettive e peculiari allegate, per le causali tutte dedotte in premessa. Condannare i convenuti in solido in favore dell'attrice al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento dell'importo risarcitorio liquidando, nella somma che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo
Tribunale”.
Si costituiva la Compagnia Ass.va che chiedeva il rigetto della domanda, allegando che non fosse provato l'an e assumendo che in ordine al quantum l'attrice era stata risarcita interamente dall' nella misura di euro 192.700,37 (doc. 3 fascicolo I° convenuta). Eccepiva, infine, che CP_5 il danno non patrimoniale nonché il danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa e da perdita di chance non erano stati provati.
La restava contumace. Controparte_2
Il giudice di prime cure ordinava il pagamento di una provvisionale ex art. 147 II comma C.d.A per l'importo di € 67.957,50, ritenuto prudenzialmente pari al 30% del dovuto a titolo di risarcimento del danno alla salute, sul presupposto che era da considerarsi dimostrata la condotta grave e determinante della convenuta nella causazione del sinistro (pag. 1 ordinanza del 27.3.2015).
Ammessa ed espletata CTU medico legale e contabile, il tribunale con sentenza n. 478/2018, ritenendo che l'attrice non avesse superato la presunzione del concorso di colpa, rilevata la pari responsabilità dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro, ha rigettato la domanda proposta, dichiarando congruo l'importo GI ricevuto, con compensazione delle spese di lite, comprese quelle delle C.T.U..
Il giudice di primo grado, premettendo che “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art.
2054 c.c.”, rilevando altresì che nessun elemento di prova era stato fornito in ordine alla condotta dell'attrice, ha ritenuto che “il ribaltamento completo della vettura dell'attrice, la circostanza che
l'auto sia andata distrutta, l'assenza di segni di frenata del mezzo, costituiscono tutti elementi sintomatici di una condotta di guida non accorta o, comunque, non conforme allo stato dei luoghi e alle condizioni climatiche, oltre che della strada”, riconoscendo pertanto una presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2054, comma 2 c.c..
In ordine invece al quantum, il tribunale tenuto conto “delle risultanze della c.t.u. medico- legale
(I.P. 30%, itt gg. 300, ITP al 50% gg. 330, spese mediche - € 30.860,85), dei parametri tabellari in uso presso il Tribunale di Milano, correnti per l'anno 2018, considerata l'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 35), tenuto altresì conto della personalizzazione del danno”, ha ritenuto congrua la somma complessiva pari ad euro 260.657,87, GI ricevuta dalla da Pt_1
Pagina 3 parte dell' nella misura di euro 192.700,37 e da parte della convenuta a titolo di provvisionale CP_5 nella misura di euro 67.957,50, evidenziando come “l'entità complessiva del danno ammonta ad €
230.000,00 circa”.
Con riferimento alla capacità lavorativa, il giudice di primo grado, dopo aver richiamato la CTU medico-legale che sul punto “constatava una modesta compromissione della capacità lavorativa specifica di impiegata della SI.ra , ha rilevato come l'attrice non avesse adeguatamente Pt_1 provato la diminuzione del proprio reddito in conseguenza delle lesioni subite e pertanto ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata sul punto. Ha evidenziato come lo stesso C.T.U contabile, dott. “ha ribadito la mancanza dei cedolini- paga sia nel fascicolo di parte (nell'indice Per_2 dell'atto di citazione non risultano menzionati), sia all'interno della c.t.p., costituente allegato 71 dell'atto di citazione. In buona sostanza, il c.t.u. non ha ricevuto alcun documento comprovante
l'avvenuta riduzione lavorativa rappresentata, posto che il fascicolo di parte evidenza di detti documenti, entrati nella disponibilità del c.t.u. solo con la produzione delle copie fornite dal c,t.p. e perciò non utilizzabili” ed, in merito invece alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha sottolineato come tale presunto accordo non sia stato validamente acquisito al giudizio, ma trasmesso al C.t.u. dopo le preclusioni istruttorie.
La sentenza è stata impugnata da alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Parte_1 necessaria della presente decisione, che ha chiesto di “Accogliere l'appello come proposto e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: A) in accoglimento dei motivi sub 1), sub 2), sub 3) come esposti in narrativa, respinta ogni eccezione e contestazione ex adverso avanzata, accogliere
l'appello e per l'effetto previa riforma integrale della sentenza accogliere le conclusioni precisate nell'originario atto di citazione e pertanto condannare solidalmente la IG.ra Controparte_2
e la al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in
[...] Controparte_6 favore della IG.ra per l'importo di € 359.856,53 (GI dedotto quanto ottenuto Parte_1 dall' e quanto ricevuto a titolo di provvisionale), o quello minore ritenuto di giustizia;
il tutto CP_5 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
B) condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge in favore dell'appellante nonché alla restituzione di quanto versato per il pagamento delle due CTU (medico-legale e contabile).”
Deduce in particolare l'appellante:
1) L'erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'esclusione del superamento della presunzione di colpa ex art. 2054, comma II, c.c. in relazione alla condotta della stessa Pt_1
2) L'erronea ed ingiusta determinazione della quantificazione del danno alla salute, omettendo la personalizzazione del risarcimento e non riconoscendo la totalità delle spese sostenute;
Pagina 4 3) L'illegittimità ed ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno per non aver ritenuto provata la contrazione del reddito patita dall'appellante.
Si è costituita la contestando la fondatezza del gravame proposto e Controparte_1 chiedendo in via preliminare di dichiararne l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite.
La è rimasta contumace anche in appello. Controparte_2
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 26 giugno 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
1. Con il primo motivo di appello, la deduce che il tribunale ha male interpretato Pt_1 le risultanze istruttorie, che dovevano indurre al riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore, considerato anche che il giudice non aveva ammesso le prove articolate sulla dinamica del sinistro sul presupposto evidentemente che non fosse necessario al fine di escludere la responsabilità di essa attrice ( e tenuto anche conto che in sede stragiudiziale la compagnia nulla aveva eccepito sulla responsabilità della sua assicurata). In ogni caso la condotta di guida della convenuta era stata tale da escludere la possibilità di ogni manovra di emergenza.
La censura è fondata.
Invero, nel detto rapporto è dato leggere, a proposito della condotta di guida della conducente la vettura antagonista, IG.ra , quanto segue: “percorreva la Via San Magno, Controparte_2 direzione di marcia Anagni centro – Osteria della Fontana. Nell'affrontare la curva a visuale chiusa, causa manto stradale reso viscido dalla pioggia, perdeva il controllo del veicolo da lei condotto, lo stesso effettuava testacoda posizionandosi trasversalmente rispetto al suo senso di marcia, invadendo totalmente la corsia opposta...”. Ancora: detto veicolo “urtava violentemente il veicolo “A” Fiat 500 targato AX086LT condotto dalla IGnora ”. L'impatto tra Parte_2
i veicoli avveniva sulla corsia percorsa e di pertinenza della vettura condotta dall'appellante e la collisione fu talmente violenta che il veicolo Mitsubishi tg ZA723TN (un fuoristrada) scaraventava fuori strada l'utilitaria condotta dalla IG.ra che in conseguenza dell'urto si capovolgeva. Pt_1
L'urto avveniva in maniera così improvvisa e violenta da non lasciare praticamente scampo all'appellante, che non aveva alcuna possibilità di effettuare una manovra alternativa utile ad evitare l'incidente.
Con riferimento, poi, alla mancanza di prova in ordine alla velocità di marcia della e Pt_1 all'assenza di segni di frenata della vettura condotta dalla stessa si evidenzia quanto segue. La prova
Pagina 5 che la Fiat 500 andasse a velocità adeguata la si evince inconfutabilmente dal fatto che a seguito dell'impatto veniva scaraventata fuori strada dal veicolo antagonista: ciò dimostra come l'appellante subiva passivamente l'impatto. Mentre v'è da evidenziare come i carabinieri rilevavano l'assenza di frenata di ambo i veicoli, non solo della vettura dell'appellante, come si legge in sentenza. Pertanto, la circostanza non può essere interpretata in danno dell'incolpevole appellante che nelle concrete circostanze dell'evento non ebbe il tempo utile neppure di frenare, atteso che il fuoristrada invadeva improvvisamente e completamente la sua corsia facendola finire a seguito dell'impatto su un terreno incolto. La stessa vettura Mitsubishi tg ZA723TN non lasciava tracce di frenata ad inequivocabile dimostrazione che la perdita di controllo fu repentina e che la conducente non fu minimamente in grado di governare e arrestarne la marcia.
Tanto premesso, in riforma di quanto statuito con la sentenza impugnata, la Corte ritiene superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., per la quale è sufficiente dimostrare che uno dei conducenti abbia tenuto una condotta colposa “assorbente”, difatti nel caso di specie è ben chiaro che al di là di quale condotta avesse tenuto la Pt_1
l'invasione improvvisa della corsia ad opera della fuoristrada Mitsubishi, stante anche la larghezza del veicolo rispetto alla corsia percorsa dall'appellante che veniva completamente occupata, avrebbe comunque provocato il sinistro. Indirizzo quest'ultimo che trova conforto anche nella recente giurisprudenza di legittimità che in un caso analogo ha affermato il seguente principio di diritto: “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. E' pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”
(Cass. Civ. Sez. 3, Ord. 29927 del 20/11/2024). In motivazione si legge: “Quel principio va inteso nel senso che l'accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso: quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'antagonista (ad es., l'invasione improvvisa dell'opposta corsia, da parte di un veicolo di larghezza pari alla corsia percorsa dall'antagonista), il che appare essersi verificato nel caso in esame.
2. Con riferimento al secondo motivo di appello, sulla quantificazione delle somme, si rileva quanto segue.
Pagina 6 L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, ha ritenuto che la somma GI corrisposta alla Pt_1 in parte dall' – per euro 192.700,37 – ed in parte dalla compagnia assicurativa a titolo di CP_5 provvisionale – per euro 67.957,50 - per un totale di euro 260.657,87, fosse più che congrua a soddisfare le pretese dell'attrice, anche tenendo conto della personalizzazione del danno e a
“prescindere da un rilevante concorso di colpa (…) atteso che l'entità complessiva del danno ammonta ad euro 230.000,00”. Il tribunale avrebbe dunque errato nell'imputare la somma complessivamente versata dall' a titolo di danno biologico, “dimenticando che la rendita CP_5 vitalizia costituita ex D.Lgs 288/2000 risarcisce non solo il danno biologico (permanente), ma altresì il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro”, non comprendendo peraltro il danno biologico temporaneo: in definitiva del quantum corrisposto pari ad euro 192.700,37 solo la minor somma di euro 110.000,00 è da imputarsi a titolo di danno biologico.
La censura è fondata.
La questione in esame è stata ampiamente trattata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale in tema di compensatio lucri cum damno ha statuito innanzitutto che il risarcimento deve sì coprire il danno subito ma non deve essere di per sé fonte di lucro, per cui l'ammontare del risarcimento deve tendere a riparare l'interesse leso ma non deve altresì comportare un ingiustificato arricchimento del danneggiato, affermando il seguente principio di diritto: “L'importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall' per infortunio in itinere occorso al CP_5 lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito” (così Cass. Civ. Sez. Un. n. 12566/2018), richiamata anche da Cass. Civ. Sez. 3, n. 2550/2019 tra le varie).
Stabilito quanto sopra, la Corte è nuovamente intervenuta sulla questione per specificare i termini in cui effettuare la suddetta detrazione. Muovendo dal presupposto che vi è comunque una diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall' che non può essere genericamente CP_5 sottratto dal complessivo creditorio risarcitorio, la S.C. ha precisato che “le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non CP_5 secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento
"civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Cass. Civ. Sez. 3 Ord. 30293/2023).
Pagina 7 Alla luce degli anzidetti principi, la Corte rileva come il giudice di primo grado, una volta quantificato il risarcimento civilistico del danno, avrebbe dovuto procedere ad una difalcazione delle somme GI corrisposte dall' solo per quelle identiche e pertanto sottrarre, in merito al CP_5 danno non patrimoniale, la sola somma liquidata a titolo di danno biologico (al netto del danno biologico temporaneo e della personalizzazione) e non a titolo di danno patrimoniale.
Infondata è invece la censura dell'appellante quanto alla omessa personalizzazione del danno da parte del tribunale, il quale in realtà sul punto si è pronunciato riconoscendo tale personalizzazione come si evince da quanto statuito a pagina 4 della sentenza impugnata “…tenuto altresì conto della personalizzazione del danno, l'ammontare di euro 260.657,87, corrisposto complessivamente all'attrice, appare certamente congruo …”. Il motivo di gravame avanzato non può dunque trovare accoglimento, avendo il giudice di primo grado GI personalizzato il danno subito dalla Pt_1
Accogliendo dunque le risultanze della CTU medico-legale, stante le Tabelle di per l'anno CP_4
2024 (soggetto di anni 35, con IP 30% ITA gg. 300, ITP al 50% gg. 330), il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad complessivi euro 200.000,00, comprensivo di personalizzazione – ritenuta congrua stante i molteplici interventi, l'importante riabilitazione che ne è seguita e le sofferenze ingenerate che hanno comportato una maggiore sofferenza sia da un punto di vista psicologico che fisico - e di cui euro 182.028,00 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, oltre euro 53.475,00 a titolo di danno biologico temporaneo.
Dalla somma dunque di euro 182.028,00 deve essere detratta la somma attribuita dall' a titolo CP_5 di danno biologico che secondo il calcolo dell'appellante alla luce dei criteri normativi (pag. 11 appello) e non specificamente contestato da parte appellata, ammonta ad euro 110.000,00. Tale detrazione deve avvenire secondo i criteri indicati dalla S.C. in materia, per cui (Cass Sez. 3,
Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 - rel./est Rossetti) ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Va altresì detratto l'acconto di euro 67.957,50 (pagato il 2 aprile 2015 dalla società assicuratrice), applicando i criteri indicati dalla S.C. che, con giurisprudenza costante, ha affermato che il relativo calcolo della somma da corrispondere va fatto: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante
Pagina 8 l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 25817/2017 ed in termini
Cass. 6619/2018).
Sulle spese mediche invece l'appello è fondato, in quanto la CTU non ha in alcun modo giustificato la ragione per cui è stata solo parzialmente ritenuta congrua la documentazione medica prodotta. L'appellante invero ha documentato tutte le spese sostenute, ed esse appaiono ricollegabili al sinistro, in quanto supportate da prescrizioni mediche (e comprese le spese sostenute per viaggi e pernottamenti sono per costante giurisprudenza riconosciute al leso e ai suoi familiari;
così come le spese di consulenze di parte): deve essere quindi riconosciuta la somma richiesta a tale titolo di euro
42.654,69.
Non è poi fondato l'ulteriore motivo di appello, con cui si contesta la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, ritenendo non adeguatamente dimostrata l'effettiva contrazione del reddito e rilevando come il Ctu avesse constatato “una modesta compromissione della capacità lavorativa specifica di impiegata”.
Deduce l'appellante che il tribunale ha erroneamente statuito in ordine alla carenza di prova documentale. Nello specifico, nell'evidenziare come lo stesso c.t.u. contabile avesse rilevato la mancanza dei cedolini-paga sia nel fascicolo di parte sia all'interno della c.t.p. (all. 71 dell'atto di citazione), necessari al fine di provare l'avvenuta riduzione lavorativa e come l'accordo di trasformazione di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non fosse stato acquisito validamente in quanto trasmesso al solo c.t.u. oltre le preclusioni istruttorie.
Premesso che il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e che la percentuale di invalidità del 30%, per quanto certamente rilevante, non è così elevata da rendere altamente probabile la menomazione di detta capacità lavorativa nell'ambito di un lavoro di natura c.d. “amministrativa” e dunque permettere un accertamento presuntivo della eventuale perdita patrimoniale, rileva la Corte come nel caso di specie non sia stata raggiunta la prova né della menomazione di detta capacità lavorativa né della perdita di chance.
Con riferimento al primo aspetto, la consulenza tecnica ha riscontrato una “modesta compromissione della capacità lavorativa specifica di impiegata”. Niente viene rilevato in ordine all'impossibilità della stessa di recarsi presso la sede dell'Azienda, circostanza quest'ultima dalla quale l'appellante, fa conseguire la concessione da parte dell'azienda del telelavoro ed una
“intuibile dequalificazione”. Di tale dequalificazione però non vi è alcuna prova.
Pagina 9 In merito altresì alla perdita di chance, la domanda si fonda su un presunto avanzamento di carriera dell'appellante da analista aziendale di 5° livello a specialista di gestione di 7° livello, progressione sfumata a causa del sinistro occorso: il fatto dedotto sarebbe provato dalla scheda di valutazione delle prestazioni per l'anno 2007 (vedi all. 65 fascicolo I° parte attrice). Anche in questo caso la Corte ritiene che la prova non sia stata raggiunta. Premesso che detta scheda di valutazione non ha né un'intestazione né una sottoscrizione, che gli spazi dalla cui compilazione si dovrebbe evincere da chi è stata fatta la valutazione, quando, il superiore gerarchico del valutatore
(tutti dati che sono essenziali per comprendere la rilevanza appunto della valutazione stessa e la propria affidabilità per il contenuto ivi prospettato) sono tutti lasciati in bianco, non è dato comprendere come su tale documento possa fondarsi la prova di una promozione. Chiaramente insufficiente allo scopo è la mera dicitura “Si propone l'avanzamento a specialista di gestione”, in un foglio non sottoscritto da alcuno.
Ritenendo quanto sopra assorbente di ogni altra considerazione, la Corte rileva comunque come il danno patrimoniale da incapacità di lavoro sia GI stato pagato dall' con la rendita costituita a CP_5 favore del danneggiato, con la quale si è altresì provveduto al ristoro di tale voce di danno nella misura di euro 89.275,55 (doc. 3 fascicolo I° convenuta).
In definitiva, la sentenza impugnata va riformata nel senso che la Corte, accertata l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, il danno non Controparte_2 patrimoniale va determinato nella misura di 253.457,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e annualmente rivalutata, con diffalco con i criteri sopra indicati delle somme ricevute per il risarcimento del danno biologico dall' CP_5
Dalla somma residua, e aggiunta alle spese mediche di euro 42.654,69, va detratta la somma ricevuta in acconto dalla società assicuratrice, con i criteri di calcolo sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza, valore indeterminabile complessità bassa per il primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede, respinta ogni altra domanda ed eccezione, accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro;
Controparte_2
2) ridetermina il danno risarcibile in euro 253.457,00 a titolo di danno non patrimoniale, con interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata, e dispone il diffalco dal tale somma di quanto ricevuto a titolo di danno biologico dall' come in parte CP_5 motiva specificato;
Pagina 10 3) ridetermina il danno patrimoniale a titolo di spese mediche nella misura di euro 42.654,69, oltre interessi legali dalla data della domanda;
5) dispone il diffalco dalla somma risultante dal calcolo sub 2) e 3) dell'acconto ricevuto dalla società assicuratrice, con i criteri indicati in parte motiva;
4) condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000,00 per il primo grado e in euro 3.473,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.
Roma, 17 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella ConIGliera dott.ssa Mariarosaria Budetta ConIGliera rel.
Riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8329/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Felli Parte_1 C.F._1
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia, e Anna Lisa Tori (c.f. C.F._2
come da procura in calce all'originario atto di citazione C.F._3
Appellante
e
(c.f. – P.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Malatesta (c.f. ), C.F._4 presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in calce all'originario atto di citazione
Appellata
E
Controparte_2
Appellata Contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 478/2018 pubblicata il
18/05/2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Pagina 1 La causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta da – Parte_1 conducente e proprietaria della vettura Fiat 500 tg AX086LT – che deduceva di essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale in data 11.01.2008 alle ore 20:30 circa, allorquando, percorrendo la
Via San Magno in Anagni (Fr), di ritorno dal lavoro, veniva investita dalla vettura Mitsubishi tg
ZA723TN, assicurata per la r.c.a. con la (GI , condotta dalla IG.ra CP_3 CP_4
che, provenendo dal senso inverso, nell'affrontare una curva a visuale Controparte_2 chiusa, a causa della velocità e del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, perdeva il controllo del mezzo ed effettuava un “testacoda” posizionandosi trasversalmente rispetto al senso di marcia ed invadendo completamente la corsia opposta su cui sopraggiungeva la vettura condotta dalla attrice, che, a causa dell'impatto ricevuto, veniva proiettata fuori strada, capovolgendosi e finendo la corsa su un terreno limitrofo.
In conseguenze del sinistro l'attrice riportava gravi lesioni, mentre alla vettura residuavano ingenti danni materiali.
Nella fase pre-giudiziale la risarciva integralmente il danno patrimoniale della vettura CP_1
(senza addebito di responsabilità alcuna all'odierna appellante), mentre, per quanto concerne il danno alla salute e nonostante la si fosse sottoposta a visita medico legale in data Pt_1
18.3.2010 presso il fiduciario assicurativo Dr. la (GI Persona_1 CP_3 CP_4 nulla offriva a titolo di risarcimento.
Trattandosi di un sinistro in itinere, deduceva altresì di aver attivato la procedura di liquidazione del danno biologico presso l' la cui quantificazione del grado di menomazione non era condivisa CP_5 dalla che prima proponeva opposizione ex art. 104 T.U. e poi a seguito di nuova Pt_1 valutazione, ricorso innanzi al Tribunale di Frosinone – Sez. Lavoro - all'esito del quale con sentenza nr. 48/2013, le veniva attribuito un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
30% sulla scorta delle tabelle di cui al DM 12.7.2000 (all. 61 fascicolo di primo grado): l' in CP_5 seguito costituiva una rendita vitalizia annua per l'importo di euro 7.209,90.
Successivamente con nota del 24.5.2013 la stessa certificava che le menomazioni riscontrate CP_5 avevano determinato una riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 34% (all. 62 fascicolo di primo grado).
Tutto quanto sopra dedotto, l'attrice chiedeva dunque al Tribunale di Frosinone, di dichiarare la responsabilità esclusiva della IG.ra nella produzione del sinistro e per Controparte_2
l'effetto condannare i convenuti in solido “al pagamento della somma complessiva di € 750.000,00
(GI detratto quanto percepito dall' ) – o la somma minore ritenuta di giustizia – a titolo di CP_5 integrale risarcimento del danno patito, comprensivo sia del danno non patrimoniale (danno alla salute, pregiudizio morale, pregiudizio alla cenestesi lavorativa, pregiudizio esistenziale), sia del
Pagina 2 danno non patrimoniale (danno emergente e lucro cessante da perdita e/o riduzione della capacità di guadagno e di chance), con la dovuta personalizzazione in considerazione delle circostanze soggettive e peculiari allegate, per le causali tutte dedotte in premessa. Condannare i convenuti in solido in favore dell'attrice al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento dell'importo risarcitorio liquidando, nella somma che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo
Tribunale”.
Si costituiva la Compagnia Ass.va che chiedeva il rigetto della domanda, allegando che non fosse provato l'an e assumendo che in ordine al quantum l'attrice era stata risarcita interamente dall' nella misura di euro 192.700,37 (doc. 3 fascicolo I° convenuta). Eccepiva, infine, che CP_5 il danno non patrimoniale nonché il danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa e da perdita di chance non erano stati provati.
La restava contumace. Controparte_2
Il giudice di prime cure ordinava il pagamento di una provvisionale ex art. 147 II comma C.d.A per l'importo di € 67.957,50, ritenuto prudenzialmente pari al 30% del dovuto a titolo di risarcimento del danno alla salute, sul presupposto che era da considerarsi dimostrata la condotta grave e determinante della convenuta nella causazione del sinistro (pag. 1 ordinanza del 27.3.2015).
Ammessa ed espletata CTU medico legale e contabile, il tribunale con sentenza n. 478/2018, ritenendo che l'attrice non avesse superato la presunzione del concorso di colpa, rilevata la pari responsabilità dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro, ha rigettato la domanda proposta, dichiarando congruo l'importo GI ricevuto, con compensazione delle spese di lite, comprese quelle delle C.T.U..
Il giudice di primo grado, premettendo che “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art.
2054 c.c.”, rilevando altresì che nessun elemento di prova era stato fornito in ordine alla condotta dell'attrice, ha ritenuto che “il ribaltamento completo della vettura dell'attrice, la circostanza che
l'auto sia andata distrutta, l'assenza di segni di frenata del mezzo, costituiscono tutti elementi sintomatici di una condotta di guida non accorta o, comunque, non conforme allo stato dei luoghi e alle condizioni climatiche, oltre che della strada”, riconoscendo pertanto una presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2054, comma 2 c.c..
In ordine invece al quantum, il tribunale tenuto conto “delle risultanze della c.t.u. medico- legale
(I.P. 30%, itt gg. 300, ITP al 50% gg. 330, spese mediche - € 30.860,85), dei parametri tabellari in uso presso il Tribunale di Milano, correnti per l'anno 2018, considerata l'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 35), tenuto altresì conto della personalizzazione del danno”, ha ritenuto congrua la somma complessiva pari ad euro 260.657,87, GI ricevuta dalla da Pt_1
Pagina 3 parte dell' nella misura di euro 192.700,37 e da parte della convenuta a titolo di provvisionale CP_5 nella misura di euro 67.957,50, evidenziando come “l'entità complessiva del danno ammonta ad €
230.000,00 circa”.
Con riferimento alla capacità lavorativa, il giudice di primo grado, dopo aver richiamato la CTU medico-legale che sul punto “constatava una modesta compromissione della capacità lavorativa specifica di impiegata della SI.ra , ha rilevato come l'attrice non avesse adeguatamente Pt_1 provato la diminuzione del proprio reddito in conseguenza delle lesioni subite e pertanto ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata sul punto. Ha evidenziato come lo stesso C.T.U contabile, dott. “ha ribadito la mancanza dei cedolini- paga sia nel fascicolo di parte (nell'indice Per_2 dell'atto di citazione non risultano menzionati), sia all'interno della c.t.p., costituente allegato 71 dell'atto di citazione. In buona sostanza, il c.t.u. non ha ricevuto alcun documento comprovante
l'avvenuta riduzione lavorativa rappresentata, posto che il fascicolo di parte evidenza di detti documenti, entrati nella disponibilità del c.t.u. solo con la produzione delle copie fornite dal c,t.p. e perciò non utilizzabili” ed, in merito invece alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha sottolineato come tale presunto accordo non sia stato validamente acquisito al giudizio, ma trasmesso al C.t.u. dopo le preclusioni istruttorie.
La sentenza è stata impugnata da alla cui integrale lettura si rinvia quale parte Parte_1 necessaria della presente decisione, che ha chiesto di “Accogliere l'appello come proposto e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: A) in accoglimento dei motivi sub 1), sub 2), sub 3) come esposti in narrativa, respinta ogni eccezione e contestazione ex adverso avanzata, accogliere
l'appello e per l'effetto previa riforma integrale della sentenza accogliere le conclusioni precisate nell'originario atto di citazione e pertanto condannare solidalmente la IG.ra Controparte_2
e la al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in
[...] Controparte_6 favore della IG.ra per l'importo di € 359.856,53 (GI dedotto quanto ottenuto Parte_1 dall' e quanto ricevuto a titolo di provvisionale), o quello minore ritenuto di giustizia;
il tutto CP_5 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
B) condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge in favore dell'appellante nonché alla restituzione di quanto versato per il pagamento delle due CTU (medico-legale e contabile).”
Deduce in particolare l'appellante:
1) L'erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'esclusione del superamento della presunzione di colpa ex art. 2054, comma II, c.c. in relazione alla condotta della stessa Pt_1
2) L'erronea ed ingiusta determinazione della quantificazione del danno alla salute, omettendo la personalizzazione del risarcimento e non riconoscendo la totalità delle spese sostenute;
Pagina 4 3) L'illegittimità ed ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno per non aver ritenuto provata la contrazione del reddito patita dall'appellante.
Si è costituita la contestando la fondatezza del gravame proposto e Controparte_1 chiedendo in via preliminare di dichiararne l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite.
La è rimasta contumace anche in appello. Controparte_2
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 26 giugno 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
1. Con il primo motivo di appello, la deduce che il tribunale ha male interpretato Pt_1 le risultanze istruttorie, che dovevano indurre al riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore, considerato anche che il giudice non aveva ammesso le prove articolate sulla dinamica del sinistro sul presupposto evidentemente che non fosse necessario al fine di escludere la responsabilità di essa attrice ( e tenuto anche conto che in sede stragiudiziale la compagnia nulla aveva eccepito sulla responsabilità della sua assicurata). In ogni caso la condotta di guida della convenuta era stata tale da escludere la possibilità di ogni manovra di emergenza.
La censura è fondata.
Invero, nel detto rapporto è dato leggere, a proposito della condotta di guida della conducente la vettura antagonista, IG.ra , quanto segue: “percorreva la Via San Magno, Controparte_2 direzione di marcia Anagni centro – Osteria della Fontana. Nell'affrontare la curva a visuale chiusa, causa manto stradale reso viscido dalla pioggia, perdeva il controllo del veicolo da lei condotto, lo stesso effettuava testacoda posizionandosi trasversalmente rispetto al suo senso di marcia, invadendo totalmente la corsia opposta...”. Ancora: detto veicolo “urtava violentemente il veicolo “A” Fiat 500 targato AX086LT condotto dalla IGnora ”. L'impatto tra Parte_2
i veicoli avveniva sulla corsia percorsa e di pertinenza della vettura condotta dall'appellante e la collisione fu talmente violenta che il veicolo Mitsubishi tg ZA723TN (un fuoristrada) scaraventava fuori strada l'utilitaria condotta dalla IG.ra che in conseguenza dell'urto si capovolgeva. Pt_1
L'urto avveniva in maniera così improvvisa e violenta da non lasciare praticamente scampo all'appellante, che non aveva alcuna possibilità di effettuare una manovra alternativa utile ad evitare l'incidente.
Con riferimento, poi, alla mancanza di prova in ordine alla velocità di marcia della e Pt_1 all'assenza di segni di frenata della vettura condotta dalla stessa si evidenzia quanto segue. La prova
Pagina 5 che la Fiat 500 andasse a velocità adeguata la si evince inconfutabilmente dal fatto che a seguito dell'impatto veniva scaraventata fuori strada dal veicolo antagonista: ciò dimostra come l'appellante subiva passivamente l'impatto. Mentre v'è da evidenziare come i carabinieri rilevavano l'assenza di frenata di ambo i veicoli, non solo della vettura dell'appellante, come si legge in sentenza. Pertanto, la circostanza non può essere interpretata in danno dell'incolpevole appellante che nelle concrete circostanze dell'evento non ebbe il tempo utile neppure di frenare, atteso che il fuoristrada invadeva improvvisamente e completamente la sua corsia facendola finire a seguito dell'impatto su un terreno incolto. La stessa vettura Mitsubishi tg ZA723TN non lasciava tracce di frenata ad inequivocabile dimostrazione che la perdita di controllo fu repentina e che la conducente non fu minimamente in grado di governare e arrestarne la marcia.
Tanto premesso, in riforma di quanto statuito con la sentenza impugnata, la Corte ritiene superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., per la quale è sufficiente dimostrare che uno dei conducenti abbia tenuto una condotta colposa “assorbente”, difatti nel caso di specie è ben chiaro che al di là di quale condotta avesse tenuto la Pt_1
l'invasione improvvisa della corsia ad opera della fuoristrada Mitsubishi, stante anche la larghezza del veicolo rispetto alla corsia percorsa dall'appellante che veniva completamente occupata, avrebbe comunque provocato il sinistro. Indirizzo quest'ultimo che trova conforto anche nella recente giurisprudenza di legittimità che in un caso analogo ha affermato il seguente principio di diritto: “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. E' pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”
(Cass. Civ. Sez. 3, Ord. 29927 del 20/11/2024). In motivazione si legge: “Quel principio va inteso nel senso che l'accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso: quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'antagonista (ad es., l'invasione improvvisa dell'opposta corsia, da parte di un veicolo di larghezza pari alla corsia percorsa dall'antagonista), il che appare essersi verificato nel caso in esame.
2. Con riferimento al secondo motivo di appello, sulla quantificazione delle somme, si rileva quanto segue.
Pagina 6 L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, ha ritenuto che la somma GI corrisposta alla Pt_1 in parte dall' – per euro 192.700,37 – ed in parte dalla compagnia assicurativa a titolo di CP_5 provvisionale – per euro 67.957,50 - per un totale di euro 260.657,87, fosse più che congrua a soddisfare le pretese dell'attrice, anche tenendo conto della personalizzazione del danno e a
“prescindere da un rilevante concorso di colpa (…) atteso che l'entità complessiva del danno ammonta ad euro 230.000,00”. Il tribunale avrebbe dunque errato nell'imputare la somma complessivamente versata dall' a titolo di danno biologico, “dimenticando che la rendita CP_5 vitalizia costituita ex D.Lgs 288/2000 risarcisce non solo il danno biologico (permanente), ma altresì il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro”, non comprendendo peraltro il danno biologico temporaneo: in definitiva del quantum corrisposto pari ad euro 192.700,37 solo la minor somma di euro 110.000,00 è da imputarsi a titolo di danno biologico.
La censura è fondata.
La questione in esame è stata ampiamente trattata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale in tema di compensatio lucri cum damno ha statuito innanzitutto che il risarcimento deve sì coprire il danno subito ma non deve essere di per sé fonte di lucro, per cui l'ammontare del risarcimento deve tendere a riparare l'interesse leso ma non deve altresì comportare un ingiustificato arricchimento del danneggiato, affermando il seguente principio di diritto: “L'importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall' per infortunio in itinere occorso al CP_5 lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito” (così Cass. Civ. Sez. Un. n. 12566/2018), richiamata anche da Cass. Civ. Sez. 3, n. 2550/2019 tra le varie).
Stabilito quanto sopra, la Corte è nuovamente intervenuta sulla questione per specificare i termini in cui effettuare la suddetta detrazione. Muovendo dal presupposto che vi è comunque una diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall' che non può essere genericamente CP_5 sottratto dal complessivo creditorio risarcitorio, la S.C. ha precisato che “le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non CP_5 secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento
"civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Cass. Civ. Sez. 3 Ord. 30293/2023).
Pagina 7 Alla luce degli anzidetti principi, la Corte rileva come il giudice di primo grado, una volta quantificato il risarcimento civilistico del danno, avrebbe dovuto procedere ad una difalcazione delle somme GI corrisposte dall' solo per quelle identiche e pertanto sottrarre, in merito al CP_5 danno non patrimoniale, la sola somma liquidata a titolo di danno biologico (al netto del danno biologico temporaneo e della personalizzazione) e non a titolo di danno patrimoniale.
Infondata è invece la censura dell'appellante quanto alla omessa personalizzazione del danno da parte del tribunale, il quale in realtà sul punto si è pronunciato riconoscendo tale personalizzazione come si evince da quanto statuito a pagina 4 della sentenza impugnata “…tenuto altresì conto della personalizzazione del danno, l'ammontare di euro 260.657,87, corrisposto complessivamente all'attrice, appare certamente congruo …”. Il motivo di gravame avanzato non può dunque trovare accoglimento, avendo il giudice di primo grado GI personalizzato il danno subito dalla Pt_1
Accogliendo dunque le risultanze della CTU medico-legale, stante le Tabelle di per l'anno CP_4
2024 (soggetto di anni 35, con IP 30% ITA gg. 300, ITP al 50% gg. 330), il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad complessivi euro 200.000,00, comprensivo di personalizzazione – ritenuta congrua stante i molteplici interventi, l'importante riabilitazione che ne è seguita e le sofferenze ingenerate che hanno comportato una maggiore sofferenza sia da un punto di vista psicologico che fisico - e di cui euro 182.028,00 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, oltre euro 53.475,00 a titolo di danno biologico temporaneo.
Dalla somma dunque di euro 182.028,00 deve essere detratta la somma attribuita dall' a titolo CP_5 di danno biologico che secondo il calcolo dell'appellante alla luce dei criteri normativi (pag. 11 appello) e non specificamente contestato da parte appellata, ammonta ad euro 110.000,00. Tale detrazione deve avvenire secondo i criteri indicati dalla S.C. in materia, per cui (Cass Sez. 3,
Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 - rel./est Rossetti) ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Va altresì detratto l'acconto di euro 67.957,50 (pagato il 2 aprile 2015 dalla società assicuratrice), applicando i criteri indicati dalla S.C. che, con giurisprudenza costante, ha affermato che il relativo calcolo della somma da corrispondere va fatto: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante
Pagina 8 l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 25817/2017 ed in termini
Cass. 6619/2018).
Sulle spese mediche invece l'appello è fondato, in quanto la CTU non ha in alcun modo giustificato la ragione per cui è stata solo parzialmente ritenuta congrua la documentazione medica prodotta. L'appellante invero ha documentato tutte le spese sostenute, ed esse appaiono ricollegabili al sinistro, in quanto supportate da prescrizioni mediche (e comprese le spese sostenute per viaggi e pernottamenti sono per costante giurisprudenza riconosciute al leso e ai suoi familiari;
così come le spese di consulenze di parte): deve essere quindi riconosciuta la somma richiesta a tale titolo di euro
42.654,69.
Non è poi fondato l'ulteriore motivo di appello, con cui si contesta la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, ritenendo non adeguatamente dimostrata l'effettiva contrazione del reddito e rilevando come il Ctu avesse constatato “una modesta compromissione della capacità lavorativa specifica di impiegata”.
Deduce l'appellante che il tribunale ha erroneamente statuito in ordine alla carenza di prova documentale. Nello specifico, nell'evidenziare come lo stesso c.t.u. contabile avesse rilevato la mancanza dei cedolini-paga sia nel fascicolo di parte sia all'interno della c.t.p. (all. 71 dell'atto di citazione), necessari al fine di provare l'avvenuta riduzione lavorativa e come l'accordo di trasformazione di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non fosse stato acquisito validamente in quanto trasmesso al solo c.t.u. oltre le preclusioni istruttorie.
Premesso che il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e che la percentuale di invalidità del 30%, per quanto certamente rilevante, non è così elevata da rendere altamente probabile la menomazione di detta capacità lavorativa nell'ambito di un lavoro di natura c.d. “amministrativa” e dunque permettere un accertamento presuntivo della eventuale perdita patrimoniale, rileva la Corte come nel caso di specie non sia stata raggiunta la prova né della menomazione di detta capacità lavorativa né della perdita di chance.
Con riferimento al primo aspetto, la consulenza tecnica ha riscontrato una “modesta compromissione della capacità lavorativa specifica di impiegata”. Niente viene rilevato in ordine all'impossibilità della stessa di recarsi presso la sede dell'Azienda, circostanza quest'ultima dalla quale l'appellante, fa conseguire la concessione da parte dell'azienda del telelavoro ed una
“intuibile dequalificazione”. Di tale dequalificazione però non vi è alcuna prova.
Pagina 9 In merito altresì alla perdita di chance, la domanda si fonda su un presunto avanzamento di carriera dell'appellante da analista aziendale di 5° livello a specialista di gestione di 7° livello, progressione sfumata a causa del sinistro occorso: il fatto dedotto sarebbe provato dalla scheda di valutazione delle prestazioni per l'anno 2007 (vedi all. 65 fascicolo I° parte attrice). Anche in questo caso la Corte ritiene che la prova non sia stata raggiunta. Premesso che detta scheda di valutazione non ha né un'intestazione né una sottoscrizione, che gli spazi dalla cui compilazione si dovrebbe evincere da chi è stata fatta la valutazione, quando, il superiore gerarchico del valutatore
(tutti dati che sono essenziali per comprendere la rilevanza appunto della valutazione stessa e la propria affidabilità per il contenuto ivi prospettato) sono tutti lasciati in bianco, non è dato comprendere come su tale documento possa fondarsi la prova di una promozione. Chiaramente insufficiente allo scopo è la mera dicitura “Si propone l'avanzamento a specialista di gestione”, in un foglio non sottoscritto da alcuno.
Ritenendo quanto sopra assorbente di ogni altra considerazione, la Corte rileva comunque come il danno patrimoniale da incapacità di lavoro sia GI stato pagato dall' con la rendita costituita a CP_5 favore del danneggiato, con la quale si è altresì provveduto al ristoro di tale voce di danno nella misura di euro 89.275,55 (doc. 3 fascicolo I° convenuta).
In definitiva, la sentenza impugnata va riformata nel senso che la Corte, accertata l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, il danno non Controparte_2 patrimoniale va determinato nella misura di 253.457,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e annualmente rivalutata, con diffalco con i criteri sopra indicati delle somme ricevute per il risarcimento del danno biologico dall' CP_5
Dalla somma residua, e aggiunta alle spese mediche di euro 42.654,69, va detratta la somma ricevuta in acconto dalla società assicuratrice, con i criteri di calcolo sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza, valore indeterminabile complessità bassa per il primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede, respinta ogni altra domanda ed eccezione, accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro;
Controparte_2
2) ridetermina il danno risarcibile in euro 253.457,00 a titolo di danno non patrimoniale, con interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata, e dispone il diffalco dal tale somma di quanto ricevuto a titolo di danno biologico dall' come in parte CP_5 motiva specificato;
Pagina 10 3) ridetermina il danno patrimoniale a titolo di spese mediche nella misura di euro 42.654,69, oltre interessi legali dalla data della domanda;
5) dispone il diffalco dalla somma risultante dal calcolo sub 2) e 3) dell'acconto ricevuto dalla società assicuratrice, con i criteri indicati in parte motiva;
4) condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000,00 per il primo grado e in euro 3.473,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.
Roma, 17 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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