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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 11/11/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 16 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di reclamo con ricorso depositato l'8/2/2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA UA e CO HE in forza di procura alle liti di data 3/2/2024, tra- smessa per via telematica, unitamente all'atto di reclamo, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- reclamante - contro
(P.IVA ), in persona del Presidente del C.d.A. ed Ammi- Controparte_1 P.IVA_1
nistratore Delegato sig. , rappresentata e difesa dagli Avv.Maurizio Controparte_2
Consoli, anche domiciliatario in Trieste, ND CH, NN ON e
[...]
in forza di mandato trasmesso per via telematica, unitamente alla memo- CP_3
ria di costituzione in sede di reclamo, come copia per immagine su supporto informa- tico di originale analogico
- reclamata -
Oggetto della causa: giudizio di reclamo contro la sentenza n.1/2024 del Tribunale di DE - impugnazione di licenziamento. Causa chiamata all'udienza di discussione dell'11/9/2025.
Conclusioni
Per il reclamante: voglia l'Ecc.mo Collegio adito fissare l'udienza di discussione. In quella sede, voglia, in accoglimento del presente reclamo, riformare la sentenza del
Tribunale di DE Sezione Lavoro del 9.1.2024 n. 1/2024, notificata dalla can- celleria a mezzo pec il 10.01.2024, estensore Dott.ssa Elisa Tesco, laddove ha dichia- rato legittimo il licenziamento intimato al sig. il 19/07/2021 e disposto Parte_1
la condanna del lavoratore a ripetere nei confronti di le somme ricevute CP_1
in attuazione di quanto statuito nella predetta pronuncia;
per l'effetto voglia l'Ill.mo
Collegio adito accogliere integralmente il ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/2012 del 11.2.
2022 promosso dal sig. a mezzo del patrocinio dell'avv. Locatello, di- Parte_1
chiarando illegittimo il licenziamento intimato a costui in data 19.07.2021; con vit- toria di spese, diritti, onorari e rimborso contributo unificato, rimborso forfettario spese generali 15% sui diritti ed onorari, CPA ed Iva per il sig. per Parte_1
tutte le fasi.
Per la società reclamata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, con ogni declaratoria del caso respingere il reclamo proposto dal sig. confermando la sentenza Parte_1
ex adverso impugnata e comunque ritenere legittimo e giustificato il licenziamento ex adverso impugnato assolvendo la società reclamata da ogni domanda contro di es- sa proposta. Con ogni statuizione conseguenziale ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, ribadita come sopra l'opposizione all'ammis- sione dell'istanze istruttorie avversarie;
riproposta, senza assunzione o inversione di oneri, l'istanza di prova testimoniale sulle circostanze dedotte ai punti da 2 a 15 del cap. III del ricorso in opposizione e relative subpuntuazioni e sopra riportate sub cap.
I da 2 a 2.69 (premesse le parole “vero che” ed esclusi i periodi tra parentesi quadra ed eventuali espressioni valutative), nonché su quelle attestate dalla documentazione di riferimento, rispetto a tutti i testi sui capitoli non ammessi e rispetto a tutti i capitoli sui testi non escussi. Per l'asseverazione si indicano, anche a prova contraria sulle circostanze eventualmente ammesse per la parte reclamante i testi già indicati nel ri- corso in opposizione e di seguito riportati i sig.ri: c/o Testimone_1 CP_1
Pag.2 spa, via I maggio 18, Origgio (VA); , c/o , via I Testimone_2 CP_1
maggio 18, Origgio (VA); c/o , via I maggio 18, Testimone_3 CP_1
Origgio (VA); , c/o Via IA 21, 31020 San Polo di Testimone_4 Controparte_1
Con IA (TV); , c/o - Via Vittorio Veneto, 86, Villot- Testimone_5 CP_1
ta di Chions (PN); c/o , Via IA 21, 31020 San Polo Testimone_6 CP_1
di IA (TV) nonché c/o - Via Vittorio Veneto, CP_4 Controparte_1
86, Villotta di Chions (PN); c/o - Via Vittorio Veneto, Testimone_7 Controparte_1
86, Villotta di Chions (PN); c/o - Via Vittorio Vene- Testimone_8 Controparte_1
to, 86, Villotta di Chions (PN), c/o - Via Vittorio Veneto, Tes_9 Controparte_1
86, Villotta di Chions (PN); , c/o - Via Vittorio Ve- Testimone_10 Controparte_1
neto, 86, Villotta di Chions (PN) e c/o - Via Vittorio CP_5 Controparte_1
Veneto, 86, Villotta di Chions (PN) nonché il teste c/o Testimone_11 CP_1
- Via Vittorio Veneto, 86, Villotta di Chions (PN) indicato nelle note di replica
[...]
a verbale del 9.11.2022 del giudizio di opposizione, tutti anche c/o le relative resi- denze.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 11/2/2022 il sig. - premesso di essere stato Parte_1
dipendente di dal 4/5/1992, addetto allo stabilimento di Villotta di Controparte_1
Chions, nonchè componente della SU in quota fino a luglio 2020 (non es- CP_6
sendosi poi più ricandidato, rimanendo però delegato del sindacato e membro del Di- rettivo provinciale e regionale) - esponeva che il 29/6/2021 era stato convocato in direzione dove, alla presenza del direttore e del capo del Personale Testimone_6
, gli era stata data lettura di una lettera di pari data contenente nume- Testimone_4
rose contestazioni disciplinari;
che a seguito di ciò era stato allontanato dall'azienda e subito dopo in tutti i reparti era stato affisso un ordine di servizio, lesivo della priva- cy, con cui gli si vietava di entrare a qualunque titolo nello stabilimento;
che egli aveva chiesto di poter accedere agli atti e documenti su cui era basata la contestazione e di essere sentito con l'assistenza del legale incaricato dal suo sindacato di apparte- nenza;
che , nonostante i solleciti, non aveva acconsentito a queste richieste, CP_1
Pag.3 così limitando illecitamente il suo diritto di difesa;
che la contestazione del 29/6/2021 era tardiva, essendo riferita a fatti accaduti fra il 1° agosto 2020 e un ignoto giorno di marzo 2021; che tale vizio non poteva essere superato mediante il richiamo all'inter- vento dell'Organismo di vigilanza della società; che la contestazione era altresì gene- rica e perciò lesiva non solo del diritto di difesa ma anche del suo onore;
che presso l'unità lavorativa cui egli era addetto non era affisso il codice disciplinare;
che i fatti a lui addebitati erano in realtà insussistenti;
che la contestazione relativa ai fatti per cui il collega aveva proposto querela contro di lui era assolutamente tardiva, Tes_5
riguardando un episodio di cui l'azienda era a conoscenza sin dal suo verificarsi, e doveva perciò ritenersi discriminatoria e ritorsiva in quanto frutto di una strategia concordata fra l'azienda ed i suoi avversari in ambito sindacale;
che comunque egli non aveva mai intimiditi, minacciato o denigrato nessuno e tanto meno il sig. Tes_5
che i suoi rapporti con quest'ultimo non erano buoni, sin da quando avevano apparte- nuto alla medesima sigla sindacale, a causa delle accuse rivoltegli da di esse- Tes_5
re persona falsa e sporca;
e infine che le battute goliardiche di dileggio fra colleghi all'interno dei bagni, se provate, avrebbero potuto giustificare al più una sanzione conservativa.
Si costituiva in giudizio la società convenuta esponendo che il sig. ave- Pt_1
va sempre svolto, sin dall'assunzione, la mansione di addetto al controllo qualità e prodotto finito ed aveva fatto parte, per molti anni, della SU;
che a seguito di una segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, all'esito dei controlli e delle verifiche da questo effettuate, era emerso un quadro complessivo di continue intimidazioni poste in essere dal sig. in cooperazione con pochi altri colleghi, cosa che aveva im- Pt_1
pedito la segnalazione di tali accadimenti e la loro riconducibilità a soggetti specifici.
ribadiva i fatti addebitati al sig. nella contestazione discipli- CP_1 Pt_1
nare, evidenziandone la finalità e l'effetto persecutorio e intimidatorio nei confronti dei colleghi di turno;
esponeva la società che questi atteggiamenti del sig. si Pt_1
erano incrementati in occasione dell'elezione della nuova SU a ottobre 2020, finen- do per incidere in modo rilevante sulla salute del sig. il quale il 7 Persona_1
febbraio 2021 aveva dovuto recarsi al Pronto Soccorso a causa delle urla, insulti e
Pag.4 violenze verbali del che le condotte intimidatorie del lavoratore avevano pro- Pt_1
dotto conseguenze dannose anche sugli impianti e beni dell'azienda; che tutti questi fatti avevano determinato una gravissima turbativa dell'ambiente di lavoro e un clima fortemente ostile, contrario a ogni obbligo e dovere oltre che ai principi di collabora- zione e cooperazione, a quelli etici ed ai modelli organizzativi aziendali;
che a seguito della richiesta del sig. di essere assistito da un Avvocato di fiducia del sinda- Pt_1
cato essa si era dichiarata disponibile a consentire l'accesso del legale in azienda ed a mettere a disposizione dello stesso e del un locale vicino a quello dell'audi- Pt_1
zione per potersi consultare quando lo avessero ritenuto necessario;
che aveva invece escluso l'accesso del sig. ai documenti e segnalazioni raccolte durante la proce- Pt_1
dura di whistleblowing in quanto tutelate dalla legge;
che, non essendosi il sig. Pt_1
presentato all'audizione, essa gli aveva intimato il licenziamento con lettera del 19 luglio 2021.
Deduceva ancora che il lavoratore aveva concentrato la sua difesa CP_1
sui pretesi, e insussistenti, vizi formali del procedimento disciplinare, confermando così la mancanza di giustificazioni relative al merito dei fatti addebitati;
che il licen- ziamento era stato intimato in conseguenza di episodi estremamente gravi, tali da causare una rilevante turbativa dell'ambiente di lavoro;
che si era trattato di fatti oc- culti, emersi in tutti i loro aspetti oggettivi e soggettivi solo a seguito della segnalazio- ne da parte dell'Organismo di Vigilanza;
che in particolare non era giustificabile la condotta del lavoratore consistita nell'urinare sul nastro trasportatore del rottame, causando un gravissimo pericolo di contaminazione biologica e mettendo a rischio la qualità del prodotto;
che quindi il licenziamento intimato al sig. era fondato su Pt_1
una giusta causa e costituiva sanzione ragionevole e proporzionata alla estrema gravi- tà delle violazioni commesse, anche sulla base della vigente disciplina collettiva;
che il licenziamento non era stato affatto discriminatorio o ritorsivo;
che non sussistevano i vizi formali dedotti dal ricorrente, essendo stata la contestazione disciplinare chiara, specifica, dettagliata, completa e tempestiva rispetto al momento in cui essa aveva acquisito consapevolezza delle condotte del sig. nella loro ampiezza e nella Pt_1
loro effettiva connotazione oggettiva e soggettiva;
che comunque la pretesa tardività
Pag.5 della contestazione non poteva giustificare la reintegra del lavoratore;
che non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa del sig. non essendo previsto un diritto Pt_1
all'assistenza tecnica nell'ambito del procedimento disciplinare;
che neppure è previ- sto un diritto di accesso del lavoratore a documenti e/o segnalazioni raccolte nel corso delle indagini e tanto più nell'ambito di un procedimento di whistleblowing;
che i fatti addebitati al sig. erano contrari ai fondamentali doveri connessi al rappor- Pt_1
to di lavoro ed ai valori comunemente accettati, risultando perciò irrilevante l'affissio- ne o meno del codice disciplinare.
Con ordinanza di data 4/8/2022 il Tribunale di DE dichiarava il li- cenziamento del sig. invalido ed inefficace perchè persecutorio/vessatorio e Pt_1
quindi condannava a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli CP_1
tutte le mensilità di retribuzione maturate osservando che il sig. dopo quasi Pt_1
trent'anni di lavoro, era stato improvvisamente raggiunto da una raffica di addebiti;
che la contestazione disciplinare era stata palesemente tardiva e del tutto generica, così da compromettere il diritto di difesa del lavoratore;
che al sig. era stato Pt_1
altresì impedito di visionare i documenti (filmati e fotografie) da cui sarebbe emersa la prova dei fatti addebitati e anche di farsi assistere dal rappresentante nominato dal sindacato;
e infine che il sig. era stato allontanato dal luogo di lavoro tramite Pt_1
l'affissione di un ordine di servizio lesivo della privacy.
Contro questa decisione proponeva opposizione deducendo che il CP_1
Giudice della fase sommaria aveva erroneamente ritenuto tardiva la contestazione di- sciplinare, non considerando che la conoscenza dei fatti era stata ritardata dalla loro mancata segnalazione da parte delle stesse persone offese, inibite a fare ciò dalle con- dotte occulte di intimidazione, minaccia, insulto e denigrazione subite da parte del sig. e che solo l'intervento dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito di un pro- Pt_1
cedimento di whistleblowing aveva consentito di apprezzarli in tutta la loro comples- sità e portata oggettiva e soggettiva;
che comunque il tempo trascorso tra i fatti e la contestazione disciplinare non aveva in alcun modo pregiudicato i diritti del lavora- tore;
che il Tribunale aveva anche errato nel ritenere generica la contestazione, es- sendo questa stata invece assolutamente chiara, specifica, dettagliata e completa, tan-
Pag.6 to che il lavoratore, quando aveva ritenuto di farlo, si era puntualmente giustificato esercitando così il suo diritto di difesa;
che non vi era alcun filmato dei fatti addebitati al sig. al quale non era stato pertanto impedito di visionarli;
che il sig. Pt_1 Pt_1
non aveva diritto di essere assistito da un suo legale in sede di audizione e peraltro neppure questo gli era stato impedito, stante la disponibilità da essa manifestata a consentirne l'accesso in azienda ed a mettere a disposizione del legale una stanza, vi- cina a quella dell'audizione, in cui consultarsi con il lavoratore;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, non vi era stato alcun ordine di servizio affisso in tutti i locali aziendali;
che il licenziamento intimato al sig. era perciò legittimo e Pt_1
sorretto da una giusta causa, costituita dalle accertate e ingiustificabili condotte tenute dal lavoratore;
e che il sig. non era stato vittima di alcuna discriminazione o Pt_1
ritorsione.
Con sentenza emessa il 9 gennaio 2024 il Tribunale di DE, all'esito dell'istruttoria svolta, accoglieva l'opposizione e revocava la precedente ordinanza osservando che l'art.7 comma 3 dello Statuto dei lavoratori non impone la presenza all'audizione del difensore di fiducia ma solo del rappresentante sindacale;
che l'ob- bligo di esibire al lavoratore i documenti aziendali relativi alla contestazione discipli- nare riguarda solo quelli necessari per l'esercizio del diritto di difesa e nel caso con- creto l'addebito formulato a carico del sig. non era basato su documenti, filmati Pt_1
o fotografie ma solo sulla dichiarazione di altri lavoratori la cui identità era stata cor- rettamente tenuta riservata ai sensi della legge 179/2017; che la contestazione disci- plinare conteneva l'indicazione specifica dei fatti contestati, nella loro consistenza e collocazione spazio-temporale, nonchè delle ragioni per cui l'azienda li aveva cono- sciuti solo a una certa distanza di tempo;
che la contestazione era altresì tempestiva, perchè riferita a fatti considerati non solo singolarmente ma anche nella loro globali- tà, trattandosi di condotte abituali e sistematiche;
che quindi la società datrice di la- voro aveva avuto piena conoscenza degli illeciti commessi dal lavoratore solo dopo le indagini dell'Organismo di Valutazione;
che l'istruttoria orale svolta aveva confer- mato la fondatezza degli addebiti contestati al sig. che in ogni caso alcune Pt_1
delle condotte di cui vi era prova (urinare lungo la linea di produzione;
ingenerare e
Pag.7 alimentare un clima persecutorio, denigratorio e intimidatorio nei confronti dei colle- ghi di turno;
provocare nel collega uno stato di prostrazione tale da richiedere Tes_5
un accesso al pronto soccorso) costituivano da sole giusta causa di recesso ex art.2119
c.c. data la loro gravità; che ciò rendeva superflua l'affissione del codice disciplinare;
e infine che il lavoratore non aveva fornito la prova della finalità ritorsiva o discrimi- natoria del licenziamento.
Contro questa decisione ha proposto reclamo il sig. per i motivi che Pt_1
verranno qui di seguito esaminati;
si è costituita contestando la fondatezza CP_1
delle censure di controparte.
Istruita mediante l'esame di alcuni testimoni, la causa, all'esito della discussio- ne delle parti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025.
1. Con il primo motivo di reclamo il sig. ha dedotto che il Tribunale di Pt_1
DE ha erroneamente ritenuto la contestazione disciplinare sufficiente- mente specifica e tempestiva, mentre essa è consistita in una congerie di accu- se vaghe e decontestualizzate ed è stata formulata a distanza di tempo dai fatti addebitati (e il ritardo non sarebbe giustificabile valorizzando nè il successivo intervento dell'Organismo di Vigilanza nè la valutazione complessiva e non atomistica degli illeciti).
1.1. La lettera del 29 giugno 2021 contiene in effetti alcune parti estremamente generiche:
"Nell'ambito delle verifiche effettuate sono infatti emerse evidenze che Lei ha generato e alimentato un clima persecutorio ed intimidatorio nei confronti dei colleghi del turno e non solo, avendo Lei posto in essere continuativi compor- tamenti volti ad intimidire, minacciare, insultare e denigrare i colleghi del turno e non solo, il tutto anche con connotazioni discriminatorie in ragione dell'appar- tenenza sindacale. Tra tali condotte rientrano una Sua ripetuta presenza nella of- ficina MSA non di sua competenza, con intenti intimidatori dei colleghi;
danneg- giamenti ripetuti e volontari, eseguiti direttamente o da Suoi sodali, su armadietti di colleghi ed automobili, atti emulativi durante l'attività (quali manomissioni e movimentazioni di bottiglie non giustificate dall'attività ed a solo scopo di creare effetti domino per danneggiare l'attività svolta da colleghi). Sulla base delle risul- tanze in nostro possesso abbiamo verificato che tali suoi atteggiamenti hanno avuto un incremento esponenziale da ottobre del 2020 in occasione dell'elezione della nuova SU e hanno riguardato alcuni colleghi negli spogliatoi e in reparto, in maniera martellante e continuativa, fino ad incidere in modo significativo e importante sulla situazione di salute di un collega che, il 7 febbraio 202l, si è do-
Pag.8 vuto recare al pronto soccorso a seguito di urla e insulti e violenze verbali, ripe- tuti, che aveva ricevuto;
tali atteggiamenti persecutori e intimidatori risultano es- sere stati denunciati dall'interessato per la propria tutela.
E' risultata anche una condizione psicologica di suoi colleghi che hanno dovuto fare ricorso a psicofarmaci.
[...]
Inoltre sono emersi, nell'ambito di tali condotte volte a creare un clima di intimi- dazione, comportamenti a Lei imputabili che hanno avuto conseguenze anche sugli impianti di stabilimento e sui beni aziendali, quali il ripetuto blocco voluto degli impianti (fungo di emergenza) con conseguente perdita della produzione (rottamazione), sollecitazione degli impianti e relativa potenziale rottura dei com- ponenti, oltreché l'impegno dell'addetto alle manutenzioni in attività aggiuntive.
[...]
Le condotte contestate, a prescindere dalla rilevanza sotto altri profili ordina- mentali, sarebbero idonee a determinare una gravissima turbativa dell'ambiente di lavoro generando un clima fortemente ostile e una lesione della personalità morale, libertà di opinione e di associazione e dell'integrità psico-fisica e dei diritti dei Suoi Colleghi di lavoro, diritti tutti che il datore di lavoro è tenuto a tutelare. Le Sue condotte sarebbero inoltre tali da avere esposto la Società a rischi di gravi responsabilità in violazione dei Suo dovere di protezione.
I passi appena citati non contengono neppure, a ben vedere, una contestazione disciplinare in senso proprio - e cioè l'addebito di fatti specifici e individuati
- ma un giudizio riassuntivo di riguardo alle finalità (illecite) per- CP_1
seguite dal sig. e alle conseguenze (dannose) delle sue condotte sul- Pt_1
l'ambiente e i colleghi di lavoro.
1.1.1. L'espressione "clima persecutorio e intimidatorio" e altre simili non descrivo- no dei fatti storici, ma costituiscono appunto la manifestazione di un giudizio della società datrice di lavoro riguardo alla (pessima) qualità dei rapporti del sig. con i suoi colleghi all'interno dell'ambiente di lavoro;
o, da un altro Pt_1
punto di vista, le conseguenze su questo ambiente delle condotte (asserita- mente) tenute dal individuate però non tramite la descrizione del loro Pt_1
contenuto e caratteristiche spazio-temporali, ma attraverso il generico riferi- mento agli scopi che l'autore avrebbe perseguito ("continuativi comportamen- ti volti ad intimidire, minacciare, insultare e denigrare i colleghi del turno e non solo, il tutto anche con connotazioni discriminatorie in ragione dell'ap- partenenza sindacale"); e ciò evidentemente costituisce un mero (e discrezio- nale) giudizio di valore, mentre la contestazione disciplinare deve riguardare, per sua natura, dei fatti.
Pag.9 1.1.2. Anche i comportamenti del sig. richiamati da a titolo esempli- Pt_1 CP_1
ficativo (la presenza indebita nell'officina MSA, il danneggiamento di arma- dietti e automobili, la manomissione e movimentazione incongrua di bottiglie durante l'attività lavorativa) sono descritti (in questa parte della contestazione) in modo del tutto generico.
La specificità della contestazione disciplinare va misurata tenendo conto della sua duplice funzione di cristallizzare l'addebito (allo scopo di garantire il ri- spetto del principio di immodificabilità) e di consentire al lavoratore accusato di difendersi adeguatamente.
Data questa premessa è certo che la lettera del 29/6/2021 non può essere con- siderata (almeno per la parte che si sta ora esaminando) sufficientemente spe-
Cont cifica: non vi è infatti alcuna indicazione su quando, e quante volte, il sig. fiss si sarebbe recato senza motivo nell'officina MSA, su chi fossero i colleghi che voleva intimidire e su come (con la sua sola presenza o in altro modo) avrebbe ottenuto questo effetto;
su quando e come avrebbe danneggiato auto e armadietti di altri lavoratori e si sarebbe appropriato di oggetti altrui e sui titolari di questi beni;
su quando e in quale linea di produzione avrebbe ma- nomesso delle bottiglie o bloccato gli impianti premendo il "fungo di emer- genza" o provocato incongrue sollecitazioni dei macchinari al fine di danneg- giare il ciclo produttivo aziendale (e quindi, in via mediata, i colleghi); e an- cora su cosa il sig. avrebbe fatto negli spogliatoi e in reparto, di più e Pt_1
di diverso rispetto al periodo precedente, in occasione della elezione della nuova SU (producendo un "incremento esponenziale" dei suoi illeciti); e in- fine su quali colleghi (a parte il sig. avrebbero dovuto fare ricorso a Tes_5
psicofarmaci a causa delle condotte del Pt_1
Così formulata, la lettera in esame non consente nè di collocare nel tempo i fatti oggetto di addebito (e perciò di valutarne la tempestività), nè di compren- dere (e rendere immodificabile) l'esatta consistenza materiale di questi fatti
(ovvero il contenuto delle condotte); ed è altresì chiaro che non è possibile difendersi da un'accusa indeterminata.
Pag.10 1.2. Un'altra parte della lettera del 29/6/2021 contiene in effetti una descrizione più precisa delle condotte del sig. da cui sarebbe derivato il "clima per- Pt_1
secutorio e intimidatorio":
A seguito delle segnalazioni sono quindi stati ricondotti ad atti volontari, inseriti in un complessivo atteggiamento intimidatorio e non a malfunzionamenti di sistema e/o episodi isolati, i seguenti accadimenti:
- danneggiamento dì un armadietto all'interno del locale spogliatoi avvenuto ad agosto 2020;
- danneggiamento e furto di tutto il contenuto (dpi ed effetti personali) di un armadietto all'interno del locale spogliatoi avvenuto ad Agosto 2020 e 2° episo- dio di danneggiamento dello stesso armadietto avvenuto a settembre 2020;
- scritte ingiuriose “Covid 19 and family" sullo sportello di un armadietto all'in- terno del locale spogliatoi avvenute a settembre 2020;
- danneggiamento di un armadietto all'interno del locale spogliatoi avvenuto a ottobre 2020 - fatto denunciato anche ai carabinieri di Casarsa della Delizia a ot- tobre 2020;
- scritte offensive/molestie nei confronti dei familiari di un dipendente sulla por- ta dei servizi igienici - locale spogliatoi - segnalate a ottobre 2020;
- danneggiamento/foratura pneumatico dell'auto di un dipendente tramite pun- teruolo avvenuto a ottobre 2020 - fatto denunciato anche ai Carabinieri di Ca- sarsa della Delizia a novembre 2020.
[...]
A tal riguardo segnaliamo alcuni eventi anomali dal mese di agosto 2020 registrati sul sistema Global Vil dai colleghi MSA:
- 01/08/20 (turno mattina): rovesciamento in tempera, scarto ingiustificato per bottiglie troppo vicine, "trovata" diminuita l'impostazione della velocità della linea...
- 04/10/2020 (turno pomeriggio): frequenti fermate del deviatore, "ricaricato lo ricetta per dati impostati un po' strani..."
1.2.1. La prima serie di condotte è stata però descritta in modo parziale (e quindi generico): mancava infatti l'indicazione dei titolari dell'auto e degli armadietti danneggiati e degli effetti personali sottratti e ancora dei destinatari delle scrit- te ingiuriose.
Questa informazione è stata poi fornita da nella memoria di costitu- CP_1
zione in giudizio (pagg.5 e 6, punti da 7.1. a 7.6.), ma ciò evidentemente non vale a rendere specifica, a posteriori, una contestazione disciplinare ab origine incompleta e perciò generica.
A ciò si deve aggiungere che si tratta di episodi noti a fin dall'epoca CP_1
in cui si sono verificati (come si ricava dalle deposizioni dei testi Tes_12
e e quindi fra agosto e ottobre 2020; di conseguenza la Tes_13 Tes_14
contestazione disciplinare formulata a fine giugno 2021 appare ampiamente
Pag.11 tardiva.
Nè vale richiamare l'intervento dell'Organismo di Vigilanza: questo infatti non ha interrogato nessuno dei lavoratori vittime di furti, danneggiamenti e
Tes_ ingiurie (e cioè e e quindi è evidente Tes_12 Tes_13 Tes_14
che ha appreso la notizia dei fatti poi contestati al aliunde, CP_1 Pt_1
ovvero prima e indipendentemente dalle indagini svolte dal suddetto Organi- smo.
1.2.2. Sicuramente tardiva è poi la contestazione riguardante gli episodi dell'1 ago- sto e del 4 ottobre 2020: la stessa infatti ha dato atto, nella lettera di CP_1
addebito, che questi erano stati segnalati dai colleghi del mediante il Pt_1
sistema informatico aziendale (Global Vil) e quindi è certo che essa ne aveva conoscenza sin dall'epoca del loro verificarsi, per cui avrebbe potuto e dovuto immediatamente formulare la contestazione a carico del preteso autore delle infrazioni (invece di lasciar passare molti mesi, con l'evidente risultato di ren- dere estremamente difficile, se non impossibile, una concreta attività difen- siva).
1.2.3. A quanto sopra detto si deve aggiungere che non vi è alcuna prova certa che i danneggiamenti, i furti e le scritte ingiuriose siano imputabili al sig. Pt_1
I testi e non hanno fornito sul punto alcun Tes_12 Tes_13 Tes_14
indizio utile (avendo dichiarato di non aver avuto sospetti precisi su chi avesse compiuto gli atti di cui si tratta).
Tes_
Il teste invece ha riferito di aver sospettato del sig. perchè qualche Pt_1
tempo prima aveva fatto una segnalazione disciplinare a carico di e Tes_5
e quest'ultimo lo aveva minacciato di fargliela pagare;
è chiaro però Pt_1
che la mera contiguità temporale fra i vari episodi, come anche la generica minaccia da parte di non bastano da sole a dimostrare che sia stato Pt_1
Tes_ proprio (e sempre) l'autore dei danni agli armadietti del del furto Pt_1
degli oggetti ivi contenuti, delle scritte ingiuriose e del danno allo pneumatico.
Tes_
Quanto appena detto vale tanto più se si considera che lo stesso teste ha ricordato di essere già stato vittima - alcuni anni prima, quando era diventato
Pag.12 capo turno - di un danno alla carrozzeria dell'auto; e ancora che all'interno dello stabilimento di Villotta si erano già verificati fatti come la manomis- sione degli armadietti e la diffusione di volantini ingiuriosi (tanto che il feno- meno era stato oggetto di un comunicato sindacale e di un articolo comparso sulla stampa locale, doc. 11 del fascicolo di parte appellante).
Analoghe considerazioni valgono per i fatti cui si riferiscono i rapportini del-
l'1 agosto e del 4 ottobre 2020: lo stesso autore delle segnalazioni, sentito co- me teste1, non è stato infatti in grado di chiarire se a queste corrispondeva un qualche illecito e, soprattutto, di imputarlo al sig Pt_1
In sostanza ha creato una sorta di corto circuito probatorio: da una CP_1
parte ha elencato una serie di fatti (danneggiamenti, ingiurie, manomissioni degli impianti) non imputabili con certezza (ovvero sulla base di dati concreti) al sig. per dimostrare che costui era una persona aggressiva, violenta e Pt_1
vendicativa; dall'altra ha utilizzato queste (pretese) caratteristiche personali del sig. per dimostrare (in mancanza di altri indizi oggettivi) che era Pt_1
stato lui a commettere i suddetti illeciti.
1.3. Va poi considerata generica, e in parte anche tardiva, la contestazione riguar- dante i rapporti fra il sig. e il sig. Pt_1 Tes_5
Sulla base delle risultanze in nostro possesso abbiamo verificato che tali suoi at- teggiamenti hanno avuto un incremento esponenziale da ottobre del 2020 in oc- casione dell'elezione della nuova SU e hanno riguardato alcuni colleghi negli 1 teste “sono dipendente di OI-Italy, lavoro nello stabilimento dal 1998; sono atttualmente, Tes_15 ed ero anche nel 2020, addetto alla manutenzione sistemi di automazione (MSA) – zona fredda.” Capitolo 2.32: “confermo il rapportino relativo all'1 agosto 2020 che mi viene mostrato [doc. 6-6/1 del fascicolo di parte appellata], l'ho redatto io;
nel rapportino è contenuta la descrizione di quello che ho riscontrato e dell'intervento da me effettuato per rimediare al malfunzionamento. Si tratta di regolazioni ordinarie, nel senso che può capitare di dover fare questo tipo di interventi;
la causa può essere varia, ad esempio l'usura del macchinario o un cambiamento nella produzione;
anche il fatto che la velocità fosse al massimo può essere stato dovuto a vari fattori, ad esempio per smaltire un accumulo di produzione, infatti la macchina funziona a ciclo continuo e non può essere fermata. Quanto ho detto vale anche per il rapportino del 4 ottobre 2020 che mi viene mostrato [doc.6/2-6/3 del fascicolo di parte appellata]; le cause del fenomeno possono essere le più varie;
ad esempio se ci sono articoli nuovi si va un po' a tentativi, quindi può capitare che il collega in turno prima di me faccia delle regolazioni, poi arrivo io e ne inserisco di nuove che ritengo più corrette. A.d.r. (Giudice): non sono in grado di sapere se i dati strani di cui si parla nel rapportino del 4 ottobre potesse averli inseriti il sigg. ” Pt_1 Capitolo 2.55: “nel rapportino 10/1, che mi viene mostrato, l'unica cosa strana che posso rilevare è il problema della mancanza di controllo qualità sulla linea 23, non so a cosa fosse dovuto, immagino che non ci fosse il collega addetto a questa funzione;
io sono intervenuto essendo mia competenza, ma di solito lo faccio in collaborazione con la persona addetta al controllo qualità. A.d.r. (Giudice). dal documento 10/3 che mi viene mostrato ricavo che il sig. ha segnalato di Pt_1 aver seguito, dalle ore 0.30, sia la linea 21 che le linee 22 e 23.”
Pag.13 spogliatoi e in reparto, in maniera martellante e continuativa, fino ad incidere in modo significativo e importante sulla situazione di salute di un collega che, il 7 febbraio 2021, si è dovuto recare al pronto soccorso a seguito di urla e insulti e violenze verbali, ripetuti, che aveva ricevuto;
tali atteggiamenti persecutori e inti- midatori risultano essere stati denunciati dall'interessato per la propria tutela.
[...]
Segnalazioni di un dipendente dei seguenti eventi:
- atti intimidatori da lui ricevuti nel mese di dicembre 2020;
- rovesciamento bottiglie sulla linea di sua competenza - evento segnalato a gennaio 2021;
- urto forzato al carrello durante l'attività di controllo bottiglie - evento segnalato a gennaio 2021
- manomissione del rapportino on line relativo alla cancellazione dei dati che era- no stati inseriti - evento segnalato a gennaio 2021
- danneggiamento della propria auto marzo 2021.
1.3.1. Sul punto si deve osservare prima di tutto che la lettera di del 29 CP_1
giugno 2021 non menziona mai, in modo esplicito, il sig. ma questa Tes_5
omissione si può (forse) ritenere superabile - almeno riguardo all'episodio del
7 febbraio - perchè al momento della contestazione disciplinare il sig. Pt_1
aveva già ricevuto la lettera del 16 febbraio 2021 con cui il per mez- Tes_5
zo dell'Avv.De Rovere, aveva lamentato di essere stato vittima di "attacchi, puntuali, continui, violenti nonchè compulsivi" tali da aver dato luogo a un recente "episodio di malessere...che ha richiesto urgente visita presso il Pron- to Soccorso"; si può quindi ritenere che il sig. fosse in grado di ricolle- Pt_1
gare l'addebito formulato da a fine giugno 2021 (senza espliciti rife- CP_1
rimenti nominativi) a quanto era accaduto al sig. nel precedente mese Tes_5
di febbraio.
1.3.2. La lettera di non contiene però alcuna descrizione delle condotte che CP_1
il sig. avrebbe tenuto per intimidire, minacciare, insultare e denigrare Pt_1
alcuni colleghi fra cui il sig. e questa mancanza non può essere sanata Tes_5
facendo riferimento alla citata lettera dell'Avv.De Rovere (che è altrettanto generica, poichè non descrive gli "attacchi" ivi richiamati) o alla querela pre- sentata dal collega (che era certamente più dettagliata, ma non vi sono Tes_5
prove che a fine giugno 2021 il ne avesse già avuto piena conoscenza: Pt_1
dal fascicolo penale risulta infatti che la copia degli atti del procedimento è stata rilasciata al suo difensore il 4 agosto 2021 e l'informazione di garanzia
Pag.14 gli è stata notificata solo l'1 settembre); e la giurisprudenza ha sì ammesso la contestazione disciplinare per relationem, ma solo quando il rinvio sia fatto ad elementi esterni di cui il lavoratore è al corrente2.
Si deve peraltro osservare che alla data del 29/6/2021 conosceva già CP_1
vari dettagli delle condotte attribuite al dal sig. avendoli que- Pt_1 Tes_5
st'ultimo riferiti all'Organismo di Vigilanza (come risulta dalle deposizioni re- se in primo grado dai testi e , che a sua volta aveva comu- Tes_16 Tes_17 2 "In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rive- stire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano for- nite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto
o i fatti addebitati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comporta- menti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del con- traddittorio" (così in massima Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10662 del 15/05/2014; nello stesso sen- so Sez. L, Sentenza n. 5115 del 03/03/2010 ; Sez. L, Sentenza n. 29240 del 06/12/2017). 3 teste " I membri dell'ODV sono stati coinvolti da un responsabile “people and colture” Tes_1 dello stabilimento di Villotta e dal direttore dello stabilimento all'epoca dei fatti, e Testimone_4 [...]
, e resi destinatari di una comunicazione circa episodi avvenuti nello stabilimento. Que- CP_8 sta comunicazione ci è pervenuta nel mese di aprile 2021; motivo per il quale l'ODV, apprendendo di comportamenti non in linea con i principi del codice etico della società, ha dato seguito all'attività di controllo e vigilanza che ke compete. Abbiamo valutato di sentire personalmente i dipendenti dello stabilimento di Villotta. All'epoca, essendo ancora in pieno corso l'emergenza sanitaria, abbiamo or- ganizzato dei colloqui in videoconferenza da remoto;
diversamente avremmo organizzato degli in- contri di persona, come di solito avviene in questi casi. [...] Il primo lavoratore sentito ci aveva riferito che a partire dal momento in cui si era dimesso dalla carica sindacale in Cgil e aveva affisso in bache- ca un personale comunicato, con cui intendeva discostarsi dal comportamento assunto da altri lavora- tori che erano soliti mettersi in malattia durante il turno feriale, era cambiato in peggio il clima azien- dale. Da questa sua iniziativa sindacale si erano innescati una serie di comportamenti in suo danno, che il lavoratore qualificava come “di tipo mafioso”. Nell'occasione abbiamo molto discusso con il lavoratore circa questa sua precisa qualificazione delle condotte;
questi ci rispose che si riferiva in particolare ad un comportamento intimidatorio che stava subendo, motivo per il quale utilizzava il termine “mafioso” a ragion veduta. Il lavoratore, a richiesta di dettagli, ci aveva riferito che il sig. aveva creato un clima di “far west” con continue minacce e sproloqui, tenute ad alta voce in Pt_1 locali come gli spogliatoi, senza fare il nome del destinatario di queste frasi, ma rendendo chiara- mente comprensibile a chi in ascolta a quale persona si stesse rivolgendo. Utilizzava, inoltre, termini dispregiativi quali “tre denari”, “figlio di pu…”, “ della situazione”. Il lavoratore ci aveva Per_2 riferito di non poter più accettare una situazione di questo tipo, anche perché il lavoratore si era trovato costretto a dover assumere psicofarmaci per riuscire a presentarsi a lavoro, perché era in turno con il sig. Ha altresì riferito di un malore che gli era occorso, se non ricordo male il Pt_1 7/2/2021, al culmine di una serie di vessa-zioni e urla subite durante il turno con il sig. e da Pt_1 questi agite contro di lui. Nell'occasione il lavoratore si era portato in zona calda per riferire al capo turno di avere la necessità di dover andare al Pronto Soccorso, perché non stava bene e non si reggeva più in piedi in conseguenza dei comportamenti tenuti dal sig. contro di lui. Dopo questo episo- Pt_1 dio la direzione di stabilimento ritenne di dover prontamente intervenire a tutela del contesto lavora- tivo. Il lavoratore ci ha, infatti, riferito che la situazione all'interno dello stabilimento è migliorata dopo l'intervento della direzione aziendale e credo che il lavoratore in questione abbia anche cam- biato il turno lavorativo, per non lavorare più insieme al sig. " Pt_1 4 teste : "La prima testimonianza riguardava il lavoratore che ha dichiarato di subire da Tes_2 settembre 2020 una serie di atti intimidatori agiti dal sig. in suo danno. Il lavoratore ci riferì Pt_1 anche che stava per procedere a sporgere denuncia querela nei confronti del sig. Il lavoratore Pt_1 ci ha riferito che queste intimidazioni sono seguite alla sua dimissione dalla sigla sindacale cui era iscritto insieme al sig. la cgil, nonché alla sua iniziativa di esporre in bacheca un documento Pt_1 per rappresentare le motivazioni del proprio distacco dalla sigla sindacale. Questo lavoratore ci ha
Pag.15 nicato all'azienda i risultati delle indagini svolte (allegando i verbali delle au- dizioni effettuate alla nota del 22/6/2021, doc.4 del fascicolo di parte appella- ta): e questi dati di fatto avrebbe potuto e dovuto inserire nella lettera CP_1
di contestazione disciplinare (essendo gli elementi costitutivi degli illeciti ad- debitati al . Pt_1
1.3.3. Oltre che generica la contestazione è anche tardiva, per quanto riguarda sia l'episodio del 7 febbraio 2021 che gli altri citati nella lettera del 29/6/2021.
Di tutti infatti era al corrente da ben prima che intervenisse l'Organi- CP_1
smo di Vigilanza;
ciò è dimostrato:
dalla deposizione del teste il quale ha riferito che subito dopo Tes_6
il malore del sig. egli stesso convocò un'apposita riunione di tutta la Tes_5
squadra; e che già in precedenza vi erano state varie segnalazioni (da parte del e di altri lavoratori) delle condotte illecite compiute dal sig. Tes_5 Pt_2
dalla deposizione del teste il quale ha confermato la mail inviata Tes_5
al sig. il 28/12/2020 (doc.17 del fascicolo di parte appellante) per la- Tes_4
mentare di essere stato "a partire dal mese di settembre...pesantemente ogget-
riferito di questi comportamenti intimidatori, dallo stesso definiti come “mafiosi”, di una tale fre- quenza e intensità da costringerlo ad assumere ansiolitici per poter svolgere il proprio turno di lavoro. Tra i vari episodi segnalatici, ci riferì di aver avuto un malore i primi giorni di febbraio 2021 in con- seguenza delle intimidazioni ricevute dal sig. Quell'episodio, particolarmente eclatante, fu se- Pt_1 gnalato alla direzione aziendale, che intervenne con i lavoratori in turno per prendere posizione sul- l'accaduto. Il lavoratore, circa le condotte intimidatorie agite dal sig. riferiva di episodi di ur- Pt_1 la negli spogliatoi, univocamente rivolti contro di lui viste le ragioni di dissenso per motivi sindacali che erano emerse tra i due, seppur egli non venisse menzionato per nome. Il lavoratore riferiva che queste condotte intimidatorie avvenivano anche nell'ambito del turno lavorativo. Ha, inoltre, riferito che a partire da una certa data – in corrispondenza dell'avvicendamento delle SU – il clima generale in azienda era ulteriormente peggiorato, perché capitavano, non soltanto in suo danno ma anche in danno di altri colleghi, episodi di danneggiamento degli armadietti negli spogliatoi e delle auto nel parcheggio aziendale. Questo lavoratore aveva definito questo clima come di “far west”." 5 teste : "Il sig. è stato il dipendente che ha subito in maggior misura le vessazioni, Tes_6 Tes_5 Con a partire dal periodo in cui aveva deciso di distaccarsi dalla cui apparteneva anche il sig. CP_6 fiss. Da allora ha ricevuto plurimi atti di disturbo nel corso della produzione. Ad esempio, quando si trovava sulla linea di produzione capitavano dei danneggiamenti che compromettevano il lavoro e determinavano delle perdite di produzione. Il sig. ha riferito anche che i suoi rapportini di Tes_5 lavoro venivano alterati. Veniva inoltre appellato come “traditore” e “venduto all'azienda” o termini simili. Il sig. inoltre urlava ripetutamente nei suoi confronti in modo aggressivo. Il sig. Pt_1 Tes_5 ha fatto plurime segnalazioni, come sono state plurime le segnalazioni di altri dipendenti, che ad esempio segnalavano, tra l'altro, l'impropria presenza del sig. in reparti che non erano di sua Pt_1 pertinenza (in particolare l'officina MSA, che appartiene ad altro reparto). Le prime segnalazioni si collocano nell'estate del 2020; poi vi è stato un crescendo nel periodo di ottobre 2020; infine dopo il malore del sig. del febbraio 2021 è stata convocata da me tutta la squadra, che è stata infor- Tes_5 mata dell'accaduto. I lavoratori sono stati informati della gravità dell'episodio accaduto al sig.
[...]
In quell'occasione non sono stati fatti nomi di possibili dipendenti responsabili dell'accaduto, Pt_3 tuttavia ho avvisato il personale che sulla vicenda l'azienda sarebbe andata a fondo, ritenendo inac- cettabile che un lavoratore subisse problemi di salute per la condotta di suoi colleghi."
Pag.16 to di violenti attacchi verbali da parte del sig. (fatti noti alla Direzione, Pt_1
capoturno, colleghi di turno oltre all'intera SU)" e sollecitare la Direzione
a "porre in essere quanto prima ed in modo risolutivo, quanto necessario per permettere non solo allo scrivente...di poter operare in un ambiente di lavoro scevro dalle continue violenze e intimidazioni perpetrate in varie forme dai soliti soggetti noti"; ed ha altresì riferito di aver fatto molte altre segnalazioni sia orali che scritte, prima e dopo il fatto del 7 febbraio 2021, riguardo alle condotte attribuite al sig. Pt_4
Non vi era pertanto bisogno - almeno per quanto riguarda la vicenda del sig.
- di ulteriori indagini da parte dell'Organismo di Vigilanza;
e comun- Tes_5
que non ha spiegato per quale ragione, pur essendo al corrente di CP_1
quanto accadeva nello stabilimento di Villotta sin dall'autunno del 2020 (e probabilmente anche da prima), essa abbia atteso aprile 2021, lasciando così passare vari mesi dai fatti, per attivare il suddetto Organismo7.
In particolare il ritardo non può essere giustificato dalla necessità di valutare in modo globale i comportamenti vessatori e intimidatori del sig. dopo Pt_1
la mail inviata dal sig. a dicembre 2020, e tanto più dopo il fatto del Tes_5
7 febbraio 2021, sapeva già che si trattava (secondo la prospettazione CP_1
della vittima) di una condotta dolosa, continuativa e sistematica e quindi si deve ritenere del tutto ingiustificata la scelta di attendere la fine di giugno 2021 per formulare la contestazione disciplinare.
1.4. In conclusione appare abbastanza chiaro che a fine giugno 2021 ha CP_1
cercato di accumulare un gran numero di infrazioni, recuperando fatti vecchi e risalenti nel tempo, o imputabili al lavoratore solo in base a sospetti (basati su una valutazione caratteriale della persona) o ancora di ignota valenza disci- plinare;
e ciò probabilmente per avvalorare e supportare la decisione di rece- dere dal rapporto con il sig. conseguente all'episodio di cui si tratterà Pt_1
nel prossimo punto di questa motivazione.
2. Rimane allora da esaminare l'ultimo episodio esposto nella lettera del 29 giu- gno 2021:
Nel dettaglio siamo a riepilogare quanto accaduto il 16/10/2020 - turno 20-04 - in cui Lei era impegnato come Addetto Controllo Qualità sulla linea 23:
- alle ore 01.00 circa, ci risulta che sulla linea 23 alla quale Lei era assegnato si so- no attivati degli allarmi e Lei non era fisicamente presente sulla linea di compe- tenza, bensì è stato visto a fondo tempera della linea 21 in prossimità del nastro rottame vicino alla centralina del trattamento a freddo;
- sulla base delle segnalazioni pervenute, abbiamo ottenuto evidenze che Lei ha tenuto dei movimenti, caratteristici ed inequivocabilmente riconducibili all'azio- ne fisiologica dell'urinare e dei successivi movimenti caratteristici di ricomposi- zione, quali il mettersi a posto i pantaloni aperti e la camicia fuori gli stessi;
- sempre sulla base delle segnalazioni ricevute risulta che subito dopo il suo allon- tanamento dalla zona indicata, ovvero in prossimità della tramoggia di scarto del- la linea 21 , era possibile rilevare una zona ancora umida, degli evidenti schizzi organici nelle aree adiacenti accompagnati dal forte e caratteristico odore di uri- na.
Quanto sopra non solo è palesemente in contrasto con i doveri del vivere civile, ma è specificamente in contrasto con i suoi doveri di diligenza, con le specifiche regole di comportamento aziendali e del codice etico ed ha aumentato in modo esponenziale i rischi dell'azienda nel garantire la qualità della produzione verso il cliente di prodotti che, come noto, sono ad uso alimentare, esponendola al ri- schio di una grave contaminazione biologica con potenziali conseguenze gravis- sime per la salute dei consumatori finali in primis e per la reputazione aziendale, per le relazioni commerciali e la gestione dei clienti. La condotta ha altresì creato occasione di rischio per la salute e la sicurezza all'interno del luogo di lavoro.
2.1. La contestazione è, per questa parte, sufficientemente specifica, poichè de- scrive la condotta addebitata al lavoratore e il tempo e il luogo in cui è stata posta in essere;
ed è anche tempestiva, poichè il fatto è stato pienamente co- nosciuto da solo a seguito dell'intervento dell'Organismo di Vigilan- CP_1
za.
Pag.18 Riguardo a questo secondo aspetto si deve osservare che i lavoratori CP_9
e - e cioè gli unici testimoni oculari del fatto di cui si discute - hanno CP_4
riferito, nelle rispettive deposizioni8, che in un primo tempo essi non parlaro- no con nessuno, ma solo fra di loro, di quanto avevano visto nello stabilimento e ciò per il timore di subire delle ritorsioni da parte del (ed è irrilevante Pt_1
che questo timore fosse fondato su dati concreti oppure solo o principalmente sulla fama del;
che in seguito raccontarono l'accaduto ai colleghi (e Pt_1
sindacalisti) e/o , i quali li sollecitarono a informarne l'azienda; CP_5 Pt_5
che comunque essi rimasero titubanti riguardo a ciò e alla fine si convinsero ad ufficializzare la segnalazione solo dopo aver avuto garanzia dal responsa- 8 teste "A.d.r. (Giudice): di questo episodio ho parlato con il sig. la sera stessa;
gliene CP_9 CP_4 ho parlato perchè come manutentore mi capitava di mettere le mani sul nastro e quindi il fatto mi ave- va molto infastidito. Di questa vicenda in seguito ho parlato con il sig. o con il sig. Parte_6
, adesso non ricordo, mi pare che all'epoca fossero entrambi sindacalisti, e questa persona mi CP_5 spronò ad andare in dire-zione a raccontare l'accaduto; ero un po' titubante, perchè non volevo avere ritorsioni da parte di alla fine ho deciso di rendere ufficiale la cosa, un po' per l'insistenza di Pt_1
, un po' perchè l'azienda mi aveva garantito che mi avrebbe tu-telato e un po' perchè Parte_7 l'episodio mi aveva dato proprio fastidio perchè coinvolgeva il mio lavoro. A.d.r. (Avv.ON): il mio timore di ritorsioni da parte di derivava dal fatto che già in precedenza avevo ricevuto da
Pt_1 lui delle minacce;
era accaduto infatti che io avevo contestato a di essere assente dal suo posto
Pt_1 di lavoro e lui aveva reagito male, dicendomi "ti aspetto fuori" e altre cose;
del resto aveva fa-
Pt_1 ma di persona che reagiva male ai torti ricevuti, del tipo graffi all'auto oppure dispetti sul lavoro. A.d.r. (Avv.UA): io non ero superiore gerarchico del sig. ero però MSA cioè Manuten-
Pt_1 tore Sistemi Automatici, quindi ero responsabile dei macchinari esistenti nel mio reparto, in partico- lare "zona fredda" e magazzino. [...] A.d.r. (Giudice): quella sera ho parlato della cosa solo con il sig. e non ho ritenuto necessario avvisare altri, del resto il liquido si trovava sul nastro del CP_4 rottame e non su quello delle bottiglie." teste "Sul momento ed io abbiamo preso la decisione di tenere per noi questa fac- CP_4 CP_9 cenda;
peraltro io avevo già avuto dei contrasti con ricevendo da lui minacce e mancanze di
Pt_1 rispetto e quindi avevo paura di espormi su una cosa così grave. Dell'episodio di cui ho detto in se- guito ne ho riparlato con ed entrambi ne abbiamo parlato con il sindacalista sig. Controparte_10
e tutti insieme abbiamo deciso di informare l'azienda di quanto era accaduto. Ricordo che noi Pt_5 due, i sig.ri e e forse anche il responsabile HR dell'epoca abbiamo firmato un documen- CP_5 Pt_5 to che ci garantiva che eventuali danni alle automobili ci sarebbero stati rimborsati dall'azienda; al- l'epoca infatti non c'era un sistema di videosorveglianza nel parcheggio. A.d.r. (Giudice): ho parlato con il sig. perchè era ed è manutentore come me e quindi avevo un contatto diretto con CP_5 lui;
inoltre come me aveva lavorato per vari anni con e quindi conosceva il suo modo CP_5 Pt_1 di comportarsi, cioè il fatto che era minaccioso, manipolatorio e tendeva a mettere gli altri in difficoltà sul lavoro, questo almeno è quello che ho vissuto io. A.d.r. (Avv.UA): non so a quale sigla sin- dacale appartenevano e . Non sono iscritto ad alcun sindacato." A.d.r. (Giudice): pre- Pt_5 CP_5 ciso che inizialmente fra me e c'era stata una normale collaborazione, poi è accaduto che io Pt_1 l'ho visto entrare e uscire dall'officina, di cui io ero responsabile di notte, e quindi gli ho chiesto alme- no di avvisarmi quando faceva questo;
peraltro non aveva motivo di entrare in officina;
lui ha Pt_1 preso male questa mia presa di posizione e da quel momento il nostro rapporto si è deteriorato;
da allora non collaborava più adeguatamente con me, in una occasione ha anche tenuto un atteg- Pt_1 giamento aggressivo con me e mi ha detto "ti aspetto fuori", siamo anche andati all'ufficio personale con i nostri rispettivi capi reparto per cercare di chiarire la situazione. Il colloquio finale è avvenuto Tes_ alla presenza del sig. alla fine non c'è stato nulla di risolutivo, accusava me di aver fatto Pt_1 male il mio lavoro, io riferii che lui manipolava delle linee che non doveva toccare, ci hanno fatto stringere la mano ma ognuno è rimasto sulla sua posizione. Non ricordo la data esatta di questo fatto."
Pag.19 bile HR che si sarebbe fatta carico di eventuali danni alle automobili. CP_1
Si può quindi ritenere giustificato il tempo trascorso tra il fatto (accaduto a metà ottobre 2020) e il momento (aprile 2021) in cui attivò l'Orga- CP_1
nismo di valutazione, che poi tempestivamente condusse le sue indagini (con- sistite nell'audizione di cinque lavoratori tra il 20 aprile e il 6 maggio) e ne riferì gli esiti alla società (con la nota del 22/6/2021, doc.4 del fascicolo di parte appellata).
2.2. Le deposizioni dei testi e (che è stato necessario esaminare in CP_9 CP_4
questo grado di giudizio, non avendo prodotto i verbali delle loro CP_1
audizioni avanti all'Organismo di Vigilanza e non potendosi ritenere suffi- cienti le dichiarazioni de relato dei componenti del suddetto Organo, poichè la disciplina della legge 179/2017 non deroga al principio fondamentale del processo civile secondo cui la prova si forma nel pieno contraddittorio delle parti)9 hanno poi confermato la veridicità dell'accusa10. 9 la Corte di Cassazione ha chiarito che la segnalazione anonima (qual'è in ultima analisi quella del whistleblower) è "ben utilizzabile in assenza di alcun divieto di legge, neppure desumibile dal gene- rale principio di correttezza e buona fede (che è metro di valutazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e non anche loro autonoma fonte), a fini di sollecitazione dell'esercizio del potere disci- plinare del datore di lavoro, ma non di strumento di prova dell'illecito (Cass. 14 marzo 2013, n. 6501; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28974)" (così in motivazione Cassazione Sez. L, Sentenza n.30809 del 29/10/2021). 10 teste "sono stato dipendente di dal 2002 fino al 2022 circa, ho cessato nel periodo CP_9 CP_1 del Covid, sono stato licenziato dalla ditta per una assenza prolungata;
non avevo alcuna carica sin- dacale. Confermo di aver visto il sig. che si trovava all'inizio della linea di produzione, in un Pt_1 atteggiamento come se stesse orinando, almeno per come l'ho interpretato io;
non l'ho visto diretta- mente compiere questo atto, in quanto lui era messo di lato ed era parzialmente coperto da un pezzo di lamiera. Preciso che le bottiglie si muovono su dei nastri, chiamati linee;
al di sotto di queste linee c'è un altro nastro che serve per eliminare le bottiglie difettate;
io ero di turno e ad un certo punto ho sentito suonare degli allarmi e quindi sono salito su una scaletta che sta a cavallo della linea e da lì ho visto che sul nastro rotante posto sotto la linea c'era del liquido;
è allora che ho visto il sig. Pt_1 alla fine della linea, nell'atteggiamento di cui ho detto, anche lui forse mi ha visto, comunque si è ri- composto e si è allontanato;
sono quindi andato a vedere dove stava e lì ho sentito un evidente Pt_1 odore di orina, sul posto si vedevano anche degli schizzi. Nella foto che mi viene mostrata [doc.5/1 del fascicolo di parte ] il sig. era in piedi vicino al nastro trasportatore del rottame, ri- CP_1 Pt_1 volto verso il nastro stesso;
io mi trovano alla destra rispetto a dove la linea prosegue e c'è la Pt_1 scaletta di cui ho detto, a circa 7 - 8 metri di distanza. Confermo che sulla linea di produzione c'erano delle bottiglie, si trattava di bottiglie ad uso alimentare. [...] A.d.r. (Avv.UA): non c'era biso- gno di asciugare il tappeto bagnato, perchè questo tappeto, girando, sfocia in un altro tappeto sotter- rano da cui esce aria, quindi dopo qualche giro il tappeto era asciutto." teste "Io sono manutentore e quindi, avendo visto il sig. in una zona dove non avrebbe CP_4 Pt_1 dovuto trovarsi, sono andato sul posto a vedere;
lì ho visto che c'erano degli schizzi sulla tramoggia e una chiazza di liquido sul nastro trasportatore del rottame. Quando l'ho visto, il sig. era a Pt_1 una decina di metri da me;
fra di noi c'erano dei macchinari, ma dal busto in su potevo vederlo bene;
ho quindi potuto vedere che aveva i pantaloni aperti e ho visto che si stava allacciando la cin- Pt_1 tura e rimettendo la camicia nei pantaloni. La foto che mi viene mostrata [doc.
5.1 del fascicolo di par-te ] non rappresenta il luogo in cui è avvenuto il fatto, per quanto vedo nella foto è rap- CP_1 presentata la linea 12, mentre stava vicino alla linea 21 che è posta accanto;
la linea 12 è si- Pt_1
Pag.20 2.2.1. Nessuno dei due, in effetti, ha visto direttamente il sig. orinare sul na- Pt_1
stro di smaltimento del rottame (anche perchè la loro visuale era parzialmente impedita da macchinari interposti); entrambi però hanno confermato di averlo visto nell'atteggiamento tipico della persona intenta ad orinare, di essersi av- vicinati al luogo in cui si trovava (che non era, in quel momento, la sua Pt_1
postazione di lavoro) riscontrando la presenza di schizzi di liquido e di aver sentito un evidente odore di orina.
L'insieme di questi indizi rende certo l'evento: non vi è infatti solo l'atteggia- mento del (della cui interpretazione da parte di e si po- Pt_1 CP_9 CP_4
trebbe discutere e dubitare, affermando ad esempio che il si stava solo Pt_1
sistemando la camicia all'interno dei pantaloni), ma anche la presenza sul po- sto di liquido (di cui l'appellante non ha neppure cercato di fornire una spiega- zione alternativa) e soprattutto l'odore caratteristico dell'orina (che è un dato di fatto e non una mera opinione).
2.2.2. Nè vi sono ragioni concrete per dubitare della credibilità dei testi e CP_9
CP_4
A poco rileva il fatto che il primo abbia erroneamente ritenuto che la linea di produzione visibile nella foto prodotta da al fine di rappresentare i CP_1
luoghi di causa (doc.
5.1 del fascicolo di parte) sia quella presso cui è accaduto l'episodio di cui si discute (e cioè la linea 21), mentre invece si tratta (secondo il teste della linea 12; si deve infatti considerare che il teste CP_4 CP_9
non lavora più nello stabilimento di Villotta dal 2022 e quindi, dato il tempo trascorso, può ben aver confuso involontariamente la linea 12 e la linea 21
(che sono poste l'una accanto all'altra e, pur non essendo uguali, sono comun- que simili, come ha precisato il teste . CP_4
Nè paiono significativi i pregressi rapporti conflittuali dei testi con il sig.
[...]
Pt_ : questo dato potrebbe forse rilevare per il sig. (tuttora dipendente CP_4
mile ma non è uguale alla linea 21. Con ci siamo guardati, ma non abbiamo parlato. L'odore Pt_1 che ho sentito era quello caratteristico dell'orina; non ho fatto nulla, quindi non ho ritenuto di pulire a terra o il nastro;
di quello che avevo visto ho parlato la sera stessa con il mio collega di turno sig. ; c'era presente un capo turno, ma era addetto principalmente alla "zona calda", comunque il CP_9 capo turno è responsabile di tutto il reparto quindi anche della "zona fredda" e del magazzino."
Pag.21 di e quindi, in ipotesi, interessato a mettere in cattiva luce e CP_1 Pt_1
magari a favorirne l'allontanamento dall'azienda) ma non certo per il sig. CP_11
[.
, che non lavora più lì dal 2022 (e quindi non è più da tempo collega del e forse, essendo stato licenziato, potrebbe avere maggiori motivi di ini- Pt_1
micizia nei confronti di ). CP_1
2.3. Non vi sono poi dubbi sulla estrema gravità del gesto compiuto dal sig. Pt_1
e quindi sulla congruità della sanzione comminatagli da . CP_1
2.3.1. Innanzitutto esso è riconducibile alle fattispecie previste, e punite con il licen- ziamento senza preavviso, dal CCNL nell'art.72 comma 2 lettera a) ("danneg- giamento volontario...al materiale dello stabilimento o al materiale di lavora- zione") e lettera k) ("trasgressioni punite al punto i) dell'art.71 relativo alla morale e alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare ade- guata, nel caso concreto, l'applicazione della sospensione"; l'art.71 lettera i) contempla gli "atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'i- giene e alla sicurezza dello stabilimento").
2.3.2. E comunque si è trattato di una condotta priva di ogni giustificazione e pale- semente contraria ai più basilari doveri di diligenza imposti al lavoratore dal-
l'art.2104 c.c., sul piano sia oggettivo (per l'evidente pericolo di contamina- zione biologica del prodotto, pacificamente destinato all'uso alimentare) che soggettivo (per l'altrettanto evidente disprezzo dimostrato dal sig. verso Pt_1
l'igiene dell'ambiente di lavoro e quindi verso gli interessi dell'azienda e la sa- lute dei colleghi).
Correttamente quindi ha ritenuto insufficiente una mera sanzione CP_1
conservativa e impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, non potendo avere alcuna fiducia sul futuro adempimento da parte del sig. ai suoi doveri contrattuali. Pt_1
3. Quanto sopra detto esclude anche la possibilità di configurare, nel caso con- creto, l'ipotesi del licenziamento per ritorsione.
3.1. E' infatti consolidata in giurisprudenza, e va condivisa, l'opinione secondo cui
Pag.22 il motivo ritorsivo, per costituire vizio del licenziamento, deve essere il "fat- tore unico e determinante del recesso" (Cassazione Sez. L, Ordinanza n.
17266 del 24/06/2024); e, nel caso in esame, questa caratteristica è esclusa dalla fondatezza dell'addebito disciplinare e dalla congruità della sanzione comminata al lavoratore.
A ciò si deve aggiungere che non vi è neppure prova che - nel periodo in cui si sono svolti i fatti di causa (e cioè da agosto 2020 a giugno 2021) - vi fosse una situazione di particolare contrasto fra e la sigla sindacale cui ap- CP_1
parteneva il sig. o quest'ultimo in particolare (a causa della sua attività Pt_1
di sindacalista); e quindi non esiste, per quanto è dato sapere, una contrapposi- zione fra l'azienda e il lavoratore così intensa da rendere plausibile una vo- lontà ritorsiva della prima (mentre appare irrilevante, sotto questo profilo, il contrasto fra il sig. e altri lavoratori appartenenti al sindacato, come il Pt_1
sig. o fra i lavoratori e i componenti della R.S.U., non essendovi ele- Tes_5
menti da cui ricavare che abbia voluto prendere le parti di una fazio- CP_1
ne contro l'altra).
3.2. Il requisito della esclusività non sarebbe necessario se fosse configurabile un caso di discriminazione;
manca però la prova, e prima ancora l'allegazione, che abbia trattato il sig. diversamente da altri lavoratori privi CP_1 Pt_1
del fattore di rischio (ovvero la qualità di sindacalista): non è dimostrato cioè
(e neppure è stato dedotto) che altri lavoratori non attivi sul piano sindacale, pur avendo commesso (o nel caso in cui avessero commesso) illeciti analoghi o della medesima gravità di quello addebitato al sig. non sono (o non Pt_1
sarebbero) stati licenziati.
4. Il reclamo proposto dal sig. va quindi respinto. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, te- nuto conto che la controversia è di valore indeterminabile e di complessità media.
P.Q.M.
Pag.23 la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge il reclamo proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
DE n.1 di data 9/1/2024; condanna il sig. a rifondere a Pt_1 Controparte_1
anche le spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 11.327,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio dell'1/10/2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 teste "In un'occasione (episodio che ho segnalato al capo reparto e al vice capo reparto, Tes_5 nonché al capo del personale), durante il turno di notte, vidi personalmente il sig. agire sulla Pt_1 linea di produzione delle bottiglie, nell'atto di spostare una bottiglia lungo la linea, creando un fattore di squilibrio che, ad effetto domino, ha fatto cadere numerosi prodotti a terra, danneggiandoli irrime- diabilmente. [...] Se non ricordo male questo episodio risale all'estate del 2020 e nell'occasione la mia segnalazione ai miei superiori fu soltanto verbale. Non sono però sicurissimo della collocazione temporale di questo episodio. [...] Viene mostrato al teste il doc. 17 di parte ricorrente (fascicolo di primo grado – mail del 28/12/2020): questa è una delle varie segnalazioni che ho fatto. Ve ne sono di altre sia antecedenti che successive, sia verbali che fatte per iscritto. [...] La mail che mi è stata mo- strata l'ho inviata al capo del personale di allora, . Gli altri destinatari inseriti in copia Testimone_4 conoscenza nella mail fanno invece parte dell'organizzazione sindacale. Nelle mie altre segnalazioni Tes_ dei comportamenti subìti mi sono rivolto al capo del personale al capo reparto , Testimone_7 al vice-capo reparto Anselmo Giancarlo e al diretto di stabilimento ing. . Le segnalazioni Tes_6 che ho fatto sono anche successive al periodo di febbraio 2021, quando ho accusato anche problemi di salute." 7 come ha precisato la teste "I membri dell'ODV sono stati coinvolti da un responsabile Tes_1
“people and colture” dello stabilimento di Villotta e dal direttore dello stabilimento all'epoca dei fat- ti, e , e resi destinatari di una comunicazione circa episodi avvenuti Testimone_4 Testimone_6 nello stabilimento."
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