Sentenza 23 maggio 2023
Ordinanza cautelare 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00478/2025REG.PROV.COLL.
N. 08108/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8108 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Murano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1184 del 23 maggio 2023, resa tra le parti, concernente la revoca della licenza di porto di armi ed il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Salerno -Ufficio Territoriale del Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Parisi, per delega dell’avvocato Murano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, brigadiere in congedo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato dinanzi al T.a.r. di Salerno il decreto, notificato in data 20 giugno 2021, con il quale l'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché ogni altro atto presupposto, ivi compreso il decreto del Questore di Salerno di revoca della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo del 9 dicembre 2020.
1.1. I suddetti provvedimenti sono stati adottati sia a seguito di una nota informativa del 21 novembre 2020 della Stazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore, con la quale veniva riferita una lite verbale intercorsa tra il ricorrente ed altro soggetto, sia perché il signor -OMISSIS-era stato riformato dall’Arma dei Carabinieri per motivi di salute - nota Comando Legione Carabinieri Campania n. -OMISSIS- del 27 agosto 2019.
1.2. Nel ricorso l’interessato ha innanzitutto dedotto che per tutta la durata del diverbio intercorso non aveva mai esibito le armi in suo possesso, al contrario dell’altro soggetto il quale, invece, imbracciava un fucile da caccia. Per questo si era rivolto immediatamente all’autorità giudiziaria per denunciare l’accaduto. Quanto alla riforma dall’Arma, la stessa sarebbe stata del tutto inconferente. Il documento del Comando Legione Carabinieri del 27 agosto 2019, menzionato nel provvedimento prefettizio, che ne disponeva il congedo per riforma a causa di alcune problematiche di tipo fisico si riferiva “ alle problematiche all’apparato locomotore riscontrate ”, ma non a problemi di natura psicologica.
2. Il T.a.r., con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1184 del 2023), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha, in particolare, rilevato che il provvedimento che incide sulla licenza di porto d’armi non costituisce un provvedimento sanzionatorio, ma di carattere cautelare, essendo finalizzato alla prevenzione di abusi nell’uso delle armi e che nel bilanciamento degli interessi coinvolti assumeva importanza anche il fatto che nello specifico il provvedimento aveva inciso su un’attività voluttuaria e a carattere ludico, come il tiro al volo, e non già su un’attività lavorativa.
2.2. Nell’ipotesi di autorizzazioni di polizia non verrebbe quindi in discussione la limitazione della sfera di libertà del singolo in un’ottica sanzionatoria, ma un giudizio di affidabilità nell’uso delle armi da fuoco, nell’ambito del quale può assumere rilievo ostativo una condotta, come quella rilevata, che aveva dato luogo all’insorgere di una situazione di conflittualità, essendo incontestato che il ricorrente si fosse determinato ad interagire in prima persona con altro soggetto (che poi ha denunciato), intenzionalmente recandosi “ sul luogo dell’avvenuto sparo, a circa 300 mt dalla propria abitazione ”.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-sulla base dei seguenti motivi di censura:
i) il giudice di primo grado non avrebbe considerato i motivi dedotti relativamente all’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad aderire alle tesi dell’Amministrazione;
ii) rileva l’appellante di essere stato coinvolto in una lite verbale isolata e che ciò è bastato a giustificare i provvedimenti impugnati senza alcuna valutazione delle specifiche circostanze e della condotta globalmente tenuta per tutto il tempo in cui è stato titolare del porto di fucile ed anche nel servizio nell’Arma dei Carabinieri. L’Amministrazione avrebbe invece adottato gli impugnati provvedimenti senza aver sentito prima l’interessato e senza aver promosso una adeguata istruttoria.
4. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno si sono costituiti per resistere in giudizio il 3 novembre 2023.
5. Con ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4659 del 20 novembre 2023 è stata respinta l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che non sussiste il requisito del periculum in mora, tenuto conto dell’uso sportivo delle armi; Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che il giudizio di inaffidabilità sull’uso delle armi si fonda non tanto sulla lite verbale e relativa conflittualità con il soggetto che lo aveva minacciato, quanto piuttosto sulla valutazione della Commissione Medica Interforze di 2^ istanza del 30 luglio 2019, secondo cui l’appellante, già appartenente alla Forze dell’Ordine, è stato ritenuto non idoneo al servizio “con perdita dei requisiti al maneggio delle armi ”.
6. L’Amministrazione appellata ha infine depositato documenti il 26 settembre 2024.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 12 dicembre 2024.
8. L’appello non è fondato.
9. La sentenza impugnata si sofferma, in primo luogo, sui poteri dell’Amministrazione in ordine al rilascio del porto d’armi, sottolineando come la valutazione delle circostanze di riferimento sia ampiamente discrezionale e fondata su un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante. Aggiunge poi che i provvedimenti impugnati, in particolare il divieto di detenzione delle armi, hanno natura cautelare essendo finalizzati alla prevenzione di abusi nel loro uso anche in conseguenza di situazioni di conflittualità.
9.1. Nel contesto di queste coordinate il giudice di primo grado ha valutato l’episodio nel quale il ricorrente ha avuto un litigio con altro soggetto, considerandolo un profilo non incoerente con la scelta operata dall’Amministrazione.
9.2. Non vi è dubbio infatti che il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l’affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità. L'autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva e cautelare senza dover dimostrare abusi. La giurisprudenza ha poi sottolineato la natura discrezionale della valutazione dell'autorità amministrativa sulla affidabilità del soggetto richiedente, con un controllo giurisdizionale finalizzato ad evitare abusi discrezionali (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 settembre 2024, n.7545).
9.3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il T.a.r. ha giustificato le sue conclusioni, nonché la ritenuta legittimità anche sul piano motivazionale dei provvedimenti impugnati.
10. D’altra parte, il divieto di detenzione delle armi è stato anche fondato sulla base dell’intervenuta riforma del ricorrente dall’Arma dei Carabinieri per ragioni di salute. La CMO ha infatti evidenziato come in capo allo stesso si fossero accertate talune patologie agli arti superiori (parestesie – vertigini – ipoacusia – instabilità posturale - cfr. verbale CMO depositato in primo grado sub n. 10 documenti ricorso).
10.1. Come già evidenziato da questa Sezione nella citata ordinanza cautelare n. 4659 del 2023, le patologie rilevate ben potevano incidere sulla idoneità del ricorrente all’uso delle armi, al di là degli aspetti psicologici.
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 8108 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.