Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 594
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, pertanto la pretesa erariale si è consolidata. Le doglianze afferenti al merito della determinazione del tributo dovevano essere proposte a seguito della ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento. Le censure avverso l'impugnata intimazione implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento, pertanto vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, pertanto la pretesa erariale si è consolidata. Le doglianze afferenti al merito della determinazione del tributo dovevano essere proposte a seguito della ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento. Le censure avverso l'impugnata intimazione implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento, pertanto vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Carenza di potere del concessionario

    La Corte ha ritenuto che il credito richiesto fosse ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità, con il relativo diritto per la OG Spa di continuare la procedura riscossiva, anche oltre la scadenza contrattuale. Inoltre, per effetto della sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, la scadenza del contratto di riscossione coattiva veniva prorogata. La RTI Municipa Spa, come società di riscossione subentrata alla OG Spa, non poteva non utilizzare i titoli esecutivi posti in essere dal precedente agente della riscossione. La convenzione è stata prorogata sia ex lege in virtù dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 sia in virtù di “proroghe tecniche”.

  • Rigettato
    Carenza motivazionale dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia conforme al modello approvato e che le somme indicate corrispondano a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento maggiorate degli interessi dovuti per legge. Il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che è legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica.

  • Inammissibile
    Inutilizzabilità/nullità dell'intimazione di pagamento n. 2021.243946

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, pertanto la pretesa erariale si è consolidata. Le doglianze afferenti al merito della determinazione del tributo dovevano essere proposte a seguito della ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento. Le censure avverso l'impugnata intimazione implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento, pertanto vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Assenza attestazione di conformità ex art. 25 bis D.Lgs 546/1992

    La Corte ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle copie informatiche dei documenti, ritenendo che l'art. 25-bis, nella sua originaria stesura, non imponesse al difensore di attestare la conformità all'originale cartaceo di qualsiasi documento depositato in giudizio, specialmente quando inviati digitalmente. Le produzioni documentali sono sottratte all'applicazione dell'art. 22, comma 2, CAD, in quanto ricadono nella disciplina del comma 3 del medesimo articolo, in forza del quale le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, pertanto la pretesa erariale si è consolidata. Le doglianze afferenti al merito della determinazione del tributo dovevano essere proposte a seguito della ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento. Le censure avverso l'impugnata intimazione implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento, pertanto vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, pertanto la pretesa erariale si è consolidata. Le doglianze afferenti al merito della determinazione del tributo dovevano essere proposte a seguito della ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento. Le censure avverso l'impugnata intimazione implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento, pertanto vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Carenza di potere del concessionario

    La Corte ha ritenuto che il credito richiesto fosse ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità, con il relativo diritto per la OG Spa di continuare la procedura riscossiva, anche oltre la scadenza contrattuale. Inoltre, per effetto della sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, la scadenza del contratto di riscossione coattiva veniva prorogata. La RTI Municipa Spa, come società di riscossione subentrata alla OG Spa, non poteva non utilizzare i titoli esecutivi posti in essere dal precedente agente della riscossione. La convenzione è stata prorogata sia ex lege in virtù dell'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 sia in virtù di “proroghe tecniche”.

  • Rigettato
    Carenza motivazionale dell'ingiunzione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia conforme al modello approvato e che le somme indicate corrispondano a quelle riportate nell'originario avviso di accertamento maggiorate degli interessi dovuti per legge. Il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che è legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica.

  • Inammissibile
    Inutilizzabilità/nullità dell'intimazione di pagamento n. 2021.243946

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge, pertanto la pretesa erariale si è consolidata. Le doglianze afferenti al merito della determinazione del tributo dovevano essere proposte a seguito della ricezione dei predetti avvisi e/o ingiunzioni di pagamento. Le censure avverso l'impugnata intimazione implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento, pertanto vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Assenza attestazione di conformità ex art. 25 bis D.Lgs 546/1992

    La Corte ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle copie informatiche dei documenti, ritenendo che l'art. 25-bis, nella sua originaria stesura, non imponesse al difensore di attestare la conformità all'originale cartaceo di qualsiasi documento depositato in giudizio, specialmente quando inviati digitalmente. Le produzioni documentali sono sottratte all'applicazione dell'art. 22, comma 2, CAD, in quanto ricadono nella disciplina del comma 3 del medesimo articolo, in forza del quale le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 594
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 594
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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