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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1150/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8481/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245700165137777 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22429/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n.
20250002245700165137777 di euro 626,00, notificata il 6 marzo 2025 e avente ad oggetto la TARI anno
2020. Eccepisce la parziale insussistenza del presupposto impositivo, essendo la richiesta di pagamento per la TARI anno 2020 calcolata tenuto conto dell'occupazione del suindicato immobile in Napoli alla Indirizzo_1 nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nel mentre l'immobile in oggetto è stato condotto in locazione fino al mese di luglio 2020 in cui è intervenuta la disdetta del contratto di locazione stipulato tra le parti. Pertanto, il ricorrente non è tenuto a pagare l'importo richiesto perché non dovuto in quanto l'immobile è risultato occupato dal ricorrente soltanto per alcuni mesi, come da ricevuta di risoluzione del contratto di locazione, in atti.
Si costituisce Municipia spa la quale rappresenta che, analizzati i documenti esibiti dal contribuente, ha rettificato in autotutela l'atto impugnato, determinando la pretesa solamente per il periodo
01/01/2020 -27/07/2020, e pertanto chiede che venga riconosciuta la sola rideterminazione del tributo dovuto, secondo quanto disposto dall'atto di rettifica, spese compensate.
Si costituisce il Comune di Napoli che chiede di essere estromesso dal processo per difetto di legittimazione passiva.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dalla documentazione versata in atti che, per effetto della rettifica in autotutela, l'importo della TARI dovuta per l'anno 2020 è stata rideteminata solamente per il periodo 01/01/2020 -27/07/2020, esattamente come richiesto dal contribuente, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8481/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245700165137777 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22429/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n.
20250002245700165137777 di euro 626,00, notificata il 6 marzo 2025 e avente ad oggetto la TARI anno
2020. Eccepisce la parziale insussistenza del presupposto impositivo, essendo la richiesta di pagamento per la TARI anno 2020 calcolata tenuto conto dell'occupazione del suindicato immobile in Napoli alla Indirizzo_1 nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nel mentre l'immobile in oggetto è stato condotto in locazione fino al mese di luglio 2020 in cui è intervenuta la disdetta del contratto di locazione stipulato tra le parti. Pertanto, il ricorrente non è tenuto a pagare l'importo richiesto perché non dovuto in quanto l'immobile è risultato occupato dal ricorrente soltanto per alcuni mesi, come da ricevuta di risoluzione del contratto di locazione, in atti.
Si costituisce Municipia spa la quale rappresenta che, analizzati i documenti esibiti dal contribuente, ha rettificato in autotutela l'atto impugnato, determinando la pretesa solamente per il periodo
01/01/2020 -27/07/2020, e pertanto chiede che venga riconosciuta la sola rideterminazione del tributo dovuto, secondo quanto disposto dall'atto di rettifica, spese compensate.
Si costituisce il Comune di Napoli che chiede di essere estromesso dal processo per difetto di legittimazione passiva.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dalla documentazione versata in atti che, per effetto della rettifica in autotutela, l'importo della TARI dovuta per l'anno 2020 è stata rideteminata solamente per il periodo 01/01/2020 -27/07/2020, esattamente come richiesto dal contribuente, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.