Sentenza 4 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative concernenti i rifiuti, l'illecito relativo alla tenuta in maniera incompleta del registro di carico e scarico di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, a differenza della fattispecie di omessa tenuta del medesimo registro, pure prevista in tale disposizione, presuppone l'istituzione di detto registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione il quale, avendo la funzione di consentire un controllo sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, esige rigore formale e non può essere adempiuto "per relationem", attraverso l'utilizzazione di altra documentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 24247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24247 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2018 |
Testo completo
'A' AULA r 24247-18 h c s E REPUBBLICA ITALIANA SANZ. AM. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO INDEBITO ARRICCHIMENTO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 25307/2014 SECONDA SEZIONE CIVILE : .24247 Catrali: . . troc RI ND .... SENTENZA ** K TA I .. KOMA, Via . 2018 ricorrente 1787
contro
B :: ** NOMA, 1. B !! : mudi F j PANDIMMA, avviabil PONA controricorrente !. V A K P A A L ₫ BA B " , d e po s it p a ! W ARN . ¦ I - H - - . | ; | !:' .M. :: ANKENN ⠀! P ! !! . | י . · · | ! . I - - :.::ין: I 31 J י ו ן - י W E . - i i I FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Bari, con sentenza resa pubblica il 12/6/2013, accolta l'impugnazione proposta dalla Provincia di Bari, avverso la sentenza del Tribunale di Trani, rigettò l'opposizione avanzata dalla s.r.l. TA ER contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Dirigente del Sevizio di polizia provinciale - Protezione civile della Provincia di Bari, per essere stato omesso l'aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti in violazione dell'art. 12, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 22/1997. Ricorre la TA, svolgendo quattro motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Provincia di Bari. Venuto il procedimento all'adunanza camerale del 14/6/2017, con ordinanza interlocutoria lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE primo motivo la ricorrente deduceomessa, Con از insufficiente o contraddittoria motivazione ed omessa valutazione di prove decisive>>, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 4, d. Igs. n. 22/1997, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume la ricorrente non corrispondere al vero non essere stato annotato il carico dei rifiuti, stante che l'unica mancanza accertata (...) è quella dell'annotazione dello scarico >>, priva di rilevanza, stante che il registro conteneva le indicazioni concernenti il carico. Una tale mancanza era giustificata dall'assenza per ferie dell'addetto alla tenuta del registro. Peraltro la TA non avrebbe avuto interesse alcuno a celare lo scarico dei rifiuti, presi regolarmente in carico. Vi era la prova documentale che i rifiuti, a dispetto di quanto affermato dal Giudice d'appello, erano stati caricati i 18/6/2001. Di conseguenza, ricorreva l'ipotesi, invece esclusa dalla sentenza 3 gravata, di cui al comma 2 dell'art. 52 cit., dovendosi ritenere che le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati - nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute>>, Evenienza che nel caso ricorreva poiché era stata omessa l'annotazione dello scarico, ma non quella del carico. еCon il secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 52, commi 2 e 4, d. lgs. n. 22/1997, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene il ricorso che non sussisteva la ipotesi, contemplata alla lett. a) della disposizione, dell'omessa tenuta del registro e la Corte d'appello aveva errato nell'affermare che non poteva darsi adempimento per relationem, mediante l'utilizzo di altra documentazione (formulari per il trasporto a smaltimento), in quanto ciò si sarebbe potuto affermare nel caso in cui la impresa avesse totalmente omesso d'istituire e tenere il registro. Da ciò conseguiva che la violazione addebitabile era solo quella minore di cui alla lett. b) della disposizione, sanzionante la tenuta incompleta del registro. Con il terzo motivo la decisione d'appello viene censurata per non avere ritenuto ricorrere l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 della I. n. 689/1981, non emergendo la volontà di fornire scientemente dati incompleti o errati, al fine di celare rifiuti speciali, evenienza questa esclusa dall'annotazione della presa in carico. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia nullità della sentenza per omessa pronuncia su fatti ed eccezioni rilevanti ai fini del giudizio, in relazione all'art. 360, n. 4>> cod. proc. civ.; nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6, d. I. 8/6/2001, n. 231, in relaziona all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. 4 La Corte d'appello non aveva considerato che la società ricorrente aveva rispettato il proprio modello di organizzazione adottato ai sensi dell'art. 6 del D.L.
8.6.2001 n. 231>>. Di conseguenza l'ente non avrebbe dovuto rispondere, essendo esclusa la responsabilità amministrativa della persona giuridica, ai sensi della I. n. 300/2000. La TA ER non aveva altra possibilità, per evitare tale automatica responsabilità amministrativa, che adottare il modello organizzativo di cui si tratta, nel cui ambito, tra l'altro, è previsto che il geom. Scardigno sia l'unico soggetto preposto alla tenuta ed all'aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti (...) In altri termini è provato che la TA ER ha fatto il possibile, anche attraverso la adozione del modello organizzativo previsto dall'art. 6 del D.L. 8/6/2001 n. 231, per impedire l'evento, che poi, per mero caso fortuito, si è verificato>>, A parere della ricorrente essa non aveva l'onere di individuare un supplente dell'impiegato addetto alle registrazioni, in quanto il modello organizzativo previsto dalla legge (...) non prevede la possibilità di una sub-delega delle funzioni assegnate al soggetto preposto>>. Il ricorso è infondato, sulla scorta delle osservazioni che seguono, che investono tutti gli esposti motivi, fra loro osmotici. A) In primo luogo, è appena il caso di chiarire che la reiterata evocazione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., è del tutto inconferente, non vertendosi nella ipotesi invocata di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, avendo, il ricorso, piuttosto platealmente, richiesto l'inammissibile riesame di merito della motivazione. La violazione contestata è rimasta pienamente integrata e non assume rilievo di sorta che non si siano ipotizzate ben più gravi condotte dirette ad un doloso aggiramento della normativa regolante lo smaltimento dei rifiuti. Manifestamente includente si mostra poi l'accampata scusante derivante dalla dedotta circostanza che l'impiegato addetto alla registrazione si fosse trovato assente, peraltro, per usufruire di programmate ferie. E' appena il caso di chiarire che non può in alcun modo giustificarsi la violazione di norme imperative adducendo evenienze prevedibili e prevenibili, con la semplice predisposizione di per ferie, meccanismi di sostituzione, in caso di assenza impedimento o malattia. B) Quanto all'elemento psicologico, basti osservare che la norma punisce la violazione amministrativa sia che venga commessa per dolo, che per colpa, siccome previsto dalla I. n. 689/1981. Ove la legge richieda per l'integrazione un elemento soggettivo caratterizzato dal dolo, o addirittura, da quello che in materia penale vien detto dolo ad illiceità speciale, vengono utilizzati inequivoci richiami qualificatori dell'animus. Come nel caso richiamato, a sproposito, dalla ricorrente (Cass. П. 28049/2011, a riguardo delle previsioni sanzionatorie di cui agli artt. 7 e 11 del d. lgs. n. 322/1989). C) Inconferente deve ritenersi il riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione. E' ben evidente che si è del tutto al di fuori dell'ipotesi: qui non si discute della responsabilità sussidiaria della società per l'illecito penale commesso da uno dei soggetti legati alla stessa organicamente, ma di un illecito amministrativo commesso dallo stesso ente. D) L'art. 52, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. Tuttavia, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può essere adempiuto per relationem>, attraverso l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12, comma primo, D. Lgs. n. 22 cit., che per i produttori di rifiuti è di una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo (lett. e) ex multis, Sez. 1, n. 17115, 27/8/2004, Rv. 576287; Sez. 2, n. 22912, 14/11/2005, Rv. 584107; Sez. 2, n. 12427, 20/5/2010, Rv. 613185 - Di conseguenza, la Corte locale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato più volte da questa Corte. Non può ritenersi adempiuto l'incombente per il solo fatto che attraverso l'esame di altra documentazione (nella specie il formulario) possa essere possibile ricavare le informazioni richieste. Il rigore della disciplina, giustificato dai valori posti in protezione, non può trovare appagamento succedaneo in operazioni ricostruttive che, per un verso, non derivino da un controllo immediato e diretto sul registro e, per altro verso, imporrebbero valutazioni e deduzioni поп direttamente discendenti dall'esame della documentazione (la Corte locale spiega puntualmente, sulla scorta delle disposizioni di legge, non esservi corrispondenza tra le annotazioni prescritte per il formulario dall'art. 15 e quelle previste per il registro dall'art. 12). Il fatto che dal formulario dei rifiuti non risultino contraddizioni con il registro, non rende operante la riduzione della sanzione prevista dall'art. 52, cit., comma 4, per l'ipotesi in cui le informazioni formalmente incomplete o inesatte possano comunque ricavarsi da altre evidenze documentali, atteso che il formulario, dovendo indicare dati diversi da quelli che vanno inseriti nel registro, non contiene tutti gli elementi indispensabili per verificare se il registro stesso sia tenuto in modo regolare (Sez. 1, n. 20324, 27/9/2017, Rv. 598938). Difatti, come ha scritto questa Corte nel corpo della motivazione dell'ultima citata sentenza: l'illecito configurato(...) attiene alla irregolare 7 tenuta del registro in questione, sicché è su di esso che le informazioni incomplete o inesatte devono essere ricostruite, perché possa essere giustificata la misura sanzionatoria minore, а nulla rilevando quanto esposto nel formulario, la cui completezza ed esattezza dei dati giova ad escludere la specifica responsabilità prevista dal citato art. 52, comma 3 (sanzione da L. 300.000 a L. 18.000.000) ovvero a contenerla nella minore somma, se le informazioni dovute sono ricostruibili, pur se le indicazioni siano formalmente incomplete o inesatte. Poco rileva, dunque, ai fini per cui è causa, che il formulario di identificazione dei rifiuti fosse incompleto, come il Tribunale ha ritenuto, o non lo fosse, posto che ad esserlo restava comunque il registro più volte richiamato, nel quale doveva essere annotata l'operazione di carico>>. Né rileva che gli agenti accertatori, nel controllare i registri, non abbiano svolto alcuna attività per verificare la impossibilità di ricostruire i movimenti di carico e scarico, dal momento che è onere della parte privata indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali previsti dall'art. 52, cit., comma 4 (Sez. 1, n. 20324, 27/9/2007, Rv. 598939). Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato ricorso proposto il successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in controricorrente, delle spese del giudizio difavore della 8 legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2018, nella camera di consiglio della Seconda Sezione. Il Presidente Il Consigliere estensore (Felice Manna) (Giuseppe Grasso) Funzionario Giudiziario Vali NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 04 OTT. 2018 It Furgparo Giudiziario Valoa NERI