Cass. civ., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 24247
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Sentenza 4 ottobre 2018

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In tema di sanzioni amministrative concernenti i rifiuti, l'illecito relativo alla tenuta in maniera incompleta del registro di carico e scarico di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, a differenza della fattispecie di omessa tenuta del medesimo registro, pure prevista in tale disposizione, presuppone l'istituzione di detto registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione il quale, avendo la funzione di consentire un controllo sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, esige rigore formale e non può essere adempiuto "per relationem", attraverso l'utilizzazione di altra documentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 24247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24247
    Data del deposito : 4 ottobre 2018

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