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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2024, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Liberato Faccenda - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713/2019 del Ruolo Generale, rimessa al Collegio con provvedimento del 14 maggio 2024 avente per oggetto: Separazione Giudiziale tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Eraclea n.36G, presso lo studio dell'avv. Lorenza Piterà, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Catanzaro, via I^ traversa degli Svevi n.8, presso lo studio dell'avv. Carmela Germanò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente nonchè
P.M. IN SEDE
Interventore ex lege
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2019, regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, premetteva di avere contratto matrimonio concordatario Parte_1 con nel Comune di AN (CZ), in data 25.4.1996, e che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli (il 1997), (il 1998), (il 1999) e (il 18/06/2010). Per_1 Persona_2 Per_3 Per_4 La ricorrente rilevava che il rapporto coniugale si degradava gradatamente tanto da far venire meno l'affectio coniugalis e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
in particolare, precisava di aver sopportato le angherie del coniuge sin dalla nascita del primogenito e che il marito aveva sin da subito mantenuto un atteggiamento distaccato nei confronti della famiglia, oltre che violento ed ossessivo, vessando psicologicamente e fisicamente la , sperperando i ricavi della propria Pt_1 attività lavorativa, senza far fronte ai bisogni primari della famiglia stessa.
Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi con richiesta di addebito, alle seguenti condizioni: «a) separazione giudiziale personale dei coniugi da addebitare esclusivamente al comportamento posto in essere dal signor nel CP_1 corso della convivenza con la signora;
b) i coniugi vivranno separati, avendo già fissato Pt_1 la propria residenza altrove, con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
c) la casa coniugale verrà assegnata al signor come già di fatto lo è, mentre la signora CP_1 Parte_1 continuerà ad abitare con i propri figli e nella casa presa in locazione sita in Per_1 Per_4
Botricello (CZ) al Corso Milano n. 96; d) I figli, di cui tre maggiorenni ed una ancora minorenne, verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione privilegiata presso il domicilio materno dei figli e quanto ai figli Per_4 Per_1
e verrà disposta la collocazione presso il domicilio del padre, essendo Persona_5 Per_3 questa una loro espressa richiesta, si precisa che il figlio di fatto vive presso l'abitazione Per_3 dei nonni paterni già da diversi anni, pur mantenendo la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre. e) Essendo i tre figli , e ormai maggiorenni, non si Persona_5 Per_3 Per_1 ritiene opportuno decidere sui diritti di visita ma gli stessi potranno vedere i genitori secondo la loro volontà e nei modi e termini più consoni agli stessi. f) Quanto alla minore si ritiene Per_4 doveroso procedere ad una dettagliata disciplina del diritto di mantenimento e di visita della stessa, segnatamente: g) Sulle decisioni e sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la potestà anche separatamente;
h) Il padre potrà vedere la piccola durante la Per_4 settimana nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00, con obbligo per il padre di riaccompagnare la minore presso il domicilio materno;
i) Il primo e il terzo week-end di ogni mese il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola dalle ore 10:00 del sabato alle ore Per_4
20:30 della domenica con facoltà di prelievo e di riaccompagno presso il domicilio materno e con facoltà di consumare la cena presso il domicilio paterno;
j) Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni dai coniugi dal venerdì Santo alle 19:00 fino alle 20:00 della domenica di Pasqua;
oppure dalle 20:00 della domenica di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo; le vacanze Natalizie saranno trascorse con i genitori ad anni alterni, dalle 16:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
oppure dalle 20:00 del 30 dicembre alle 18:00 del 6 gennaio. k) Il compleanno della minore sarà trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre, quando toccherà al padre questi la potrà prelevare alle 10:00 dal domicilio materno (o se il giorno in esame corrisponde con uno infrasettimanale a partire dall'orario di uscita dall'istituto scolastico) e la dovrà riaccompagnare alle ore 21:45 potendo così cenare con lei. I) Per le vacanze estive, la piccola starà con il Per_4 padre per 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, ovvero dall'uno ore 10:00 al 15 luglio ore 20:00, con facoltà di prelievo e riaccompagno presso il domicilio materno;
analogamente dovrà avvenire dall'uno al quindici agosto, quanto al giorno festivo di ferragosto (15) la figlia resterà, ad anni alterni, per tutta la giornata o con il padre o con la madre. m) Il padre si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento della piccola la somma di € 300,00 da Per_4 versare entro il giorno 15 di ogni mese con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal mese di gennaio 2019. n) Rilevato che la signora non svolge attività lavorativa, deve Parte_1 sostenere il pagamento di un affitto e si impegna a trasferire anche le quote della società di cui fa parte, in qualità si socia accomandante, al signor (socio accomandatario), CP_1 quest'ultimo si impegna a corrispondere alla signora la somma di € 300,00 a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento da versare entro il giorno 15 di ogni mese con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal mese di gennaio 2019. O) La signora porterà via dalla casa coniugale i Pt_1 seguenti beni, atteso che gli stessi risultano essere di sua esclusiva proprietà: 1) televisore piccolo con lettore dvd;
2) Frigorifero Whirpool;
3) aspirapolvere;
4) ferro da stiro con caldaia;
5) friggitrice elettrica grande;
6) lavatrice;
7) Phon per capelli;
8) stendi biancheria;
9) quadro sito in camera da letto;
10) presepe completo di accessori;
11) camera vecchia della figlia 12) cassettiera in Per_5 plastica bianca;
13) scaletta a tre gradini;
14) cameretta figli e , poiché Per_1 Per_6 Per_1 vive con la madre e ormai da circa tre anni vive di fatto presso la casa dei nonni paterni, Per_3 anche se la residenza anagrafica è presso il domicilio paterno. Quanto al corredo, portato dalla signora nella casa coniugale regalato dalla propria famiglia, la stessa lascia nella casa Pt_1 coniugale, in comodato d'uso, i seguenti beni: 1) un servizio completo piatti uso ordinario;
2) un servizio completo bicchieri uso ordinario;
3) un servizio di pentole e padelle;
4) 2 tovaglie da tavola;
5) 6 asciugamani viso e 6 ospiti;
6) un telo da bagno;
7) due paia di lenzuola estive e due invernali,
8) tre coperte estive e due invernali;
9) tende cucina, sala da pranzo e camera da letto;
10) lampadari camera da letto e salone. I predetti beni vengono lasciati in uso al signor , atteso che i figli CP_1
e sono dotati di biancheria e corredo personali. p) La signora Persona_5 Per_3 Parte_1
lascerà nella casa coniugale, previa corresponsione della somma pari ad € 5.000,00
[...]
(cinquemila/00), al signor la cucina componibile, poiché acquistata personalmente, in caso di CP_1 mancata corresponsione della suddetta somma la signora porterà con sé la cucina in Pt_1 parola. q) La signora porterà con sé, in quanto regali personali, i seguenti beni: 1) Pt_1 frullatore ad immersione;
2) acquario con porta acquario;
3) collezione bambole in ceramica;
4) colonna con vaso in gesso;
6) macchina per il caffè elettrica;
7) stendi biancheria 8) vetrine da esposizione;
9) quadro raffigurante realizzato all'uncinetto, 10) collezione modellini Per_7 auto. r) L'autovettura tipo Fiat Multipla tg BT 403 AC di proprietà della signora ed in Pt_1 uso alla stessa verrà assegnata a quest'ultima. s) Le spese scolastiche, straordinarie nonché le eventuali spese sanitarie, da affrontare nell'interesse dei figli, saranno sostenute nella misura del
50% tra i signori e . t) Il signor (socio accomandatario CP_1 Pt_1 CP_1 dell'officina meccanica s.a.s. di si impegna a versare alla signora CP_1 Parte_1
(socia accomandante dell'officina meccanica s.a.s. di la somma pari ad €
[...] CP_1
30.000,00 (trentamila/00) quale corrispettivo alla stessa dovuto e mai percepito, per gli anni in cui la stessa ha collaborato nella gestione della società in parola. Difatti la signora pur Pt_1 facendo parte della società in parola ed essendo assoggettata ad una dichiarazione dei redditi materialmente non ha mai percepito un euro a titolo di retribuzione e/o di divisione degli utili. u)
La signora (socia accomandante dell'officina meccanica s.a.s. di Parte_1 [...]
si impegna a cedere le proprie quote societarie al signor impegnandosi CP_1 CP_1 sin dalla omologa della separazione a sottoscrivere il futuro atto di cessione presso il notaio dagli stessi scelto. v) Le su esposte condizioni potranno essere modificate in qualunque momento su accordo comune delle parti. w) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli, verrà presa in comune accordo tra i due genitori. x) I signori e si Pt_1 CP_1 impegnano reciprocamente ad autorizzare il rilascio dei documenti d'identità, anche validi per i viaggi all'estero, per la minore sin dal momento del deposito del presente atto.»; Con vittoria Per_4 di spese e onorari, oltre accessori, IVA e CAP come per legge.
Con propria comparsa di risposta, si costituiva il resistente, il quale respingeva ogni addebito a lui rivolto e contestava le richieste di parte ricorrente, evidenziando come, a dispetto del narrato della controparte, il rapporto tra i coniugi aveva vissuto una insanabile frattura non a causa di asseriti atteggiamenti egoistici e violenti di cui l'odierno resistente si sarebbe reso responsabile a danno della propria moglie, bensì in conseguenza dell'inspiegabile atteggiamento posto in essere dalla subito dopo la nascita della piccola Pt_1 Per_4
Sottolineava il resistente che la moglie subiva un cambiamento nel proprio carattere e nelle abitudini, finendo per trascorrere gran parte della sua giornata sui socialnetwork e nelle chat, trascurando il lavoro, la famiglia e la casa e che, in conseguenza, di ciò provvedeva da solo ai figli. Concludeva, dunque, come di seguito riportato: «1) I coniugi vivranno separatamente, per come già da tempo, portandosi reciproco rispetto, con assegnazione della casa coniugale al sig.
[...]
2) La figlia minore di anni 9, che già vive con la madre, viene affidata ad entrambi CP_1 Per_4
i coniugi, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione presso il domicilio materno in Botricello alla Via Le Castella. Entrambi i genitori avranno un paritario ruolo nel provvedere alle esigenze economiche, educative, sociali e morali della minore. Le parti concorderanno, quindi, tutti gli aspetti riguardanti la sua educazione, istruzione, salute, indirizzo della vita religiosa ed in genere tutto quanto concerne la sua crescita fisica e psichica, impegnandosi a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta vi siano problemi in tal senso ovvero ogniqualvolta che si debbano operare delle scelte che appaiono determinanti per il futuro della stessa minore. Le decisioni concernenti questioni
d'ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. 3) Quanto ai tre figli maggiorenni e gli stessi rimangono allocati con il Per_1 Persona_5 Per_3 padre presso la casa coniugale sita in AN alla Via Giardini n.46; 4) Il padre potrà vedere la propria figlia minore tutte le volte che vorrà, previo appuntamento telefonico con la madre e Per_4 compatibilmente con le esigenze della stessa minore, restando, altresì, stabilito che a settimane alterne potrà trattenerla con sé per il week-end, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica con facoltà di prelievo e di riaccompagnamento presso il domicilio materno e con facoltà di consumare la cena presso il domicilio paterno. Le vacanze pasquali con la minore saranno trascorse, secondo il principio dell'alternanza, dai coniugi dal Venerdì Santo alle 19:00 fino alle
20:00 della domenica di Pasqua;
oppure dalle 20:00 della domenica di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo; con lo stesso principio le vacanze Natalizie saranno trascorse con i genitori, dalle 16:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
oppure dalle 20:00 del 30 dicembre alle 18:00 del 6 gennaio. Compleanni alternati. 5) Per le vacanze estive, la figlia minore starà con il padre per Per_4
15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto. Ferragosto alternato. 6) Essendo tutti gli altri figli maggiorenni gli stessi potranno decidere in piena autonomia quando e come incontrare il proprio genitore non allocatario;
7) Il sig. si impegna al sostentamento CP_1 di tutti i figli maggiorenni, ma non autosufficienti che con lui coabitano e convivono, fatta eccezione per le spese straordinarie che verranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi. Si obbliga, inoltre,
a sostenere in prima persona tutte le spese inerenti il corso di estetista che sta tenendo la figlia maggiorenne;
8) Il sig. si impegna, inoltre, a corrispondere, a titolo Persona_5 CP_1 di mantenimento della figlia minore allocata presso la madre, la somma di € 200,00 da versare Per_4 entro il giorno 15 di ogni mese con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
9) Rimane inteso che le spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli maggiorenni ma non autosufficienti vengono ripartite fra i coniugi nella misura del 50%; 10) La casa coniugale, di proprietà di e verrà Controparte_2 CP_3 assegnata al signor in cui vivrà insieme a e;
11) CP_1 Per_1 Persona_5 Per_3
L'autovettura tipo Fiat Multipla tg BT 403 AC di proprietà della signora ed in uso alla Pt_1 stessa rimane assegnata a quest'ultima”; 12) Dichiarare lo scioglimento della società
[...]
di cui la sig.ra è socia, con uguale ripartizione Parte_2 CP_4 Pt_1 fra i soci, ovvero in percentuale alle quote detenute, di tutti i debiti contratti dalla stessa società nei confronti di istituti di credito ovvero pendenti presso le Agenzie di Riscossione.»
All'udienza dinanzi al Presidente del 19.11.2019, si svolgeva l'audizione dei coniugi e, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, dettati i provvedimenti provvisori ed urgenti, veniva nominato il giudice istruttore, dinanzi al quale venivano rimesse le parti per la successiva udienza del 3.3.2020, con concessione dei termini per o deposito delle memorie integrative.
La causa subiva alcuni rinvii e, a seguito di ordinanza istruttoria del 4.3.2021, all'udienza del
14.9.2021 venivano escussi i testi di parte ricorrente.
In data 28.2.2022 veniva depositata da parte resistente atto di costituzione del nuovo difensore, avv. Carmela Germanò, in sostituzione del precedente.
Dopo alcuni rinvii ed assegnata la causa ad altro giudice relatore, questi all'esito dell'udienza del
16.5.2023 con ordinanza del 5.6.2023, rimetteva la causa in decisione al Collegio, concedendo alle parti il termine per il deposito delle memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
Nella propria memoria conclusionale ex art. 190 parte ricorrente a sostegno della richiesta del mantenimento a suo favore, evidenziava, tra l'altro, la circostanza secondo cui la stessa fosse stata colpita da una grave malattia (piastrinipenia autoimmune).
Il Collegio, tuttavia, rimetteva la causa sul ruolo con ordinanza del 29.12.2023, al fine di acquisire informazioni sulla autonomia economica dei figli divenuti maggiorenni, oltre che ottenere documentazione reddituale dei coniugi relativa agli ultimi tre anni.
Depositate note scritte dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del
14.5.2024, senza concedere nuovamente alle parti i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. stante l'intervenuta rinuncia delle parti.
***
1. Domanda di separazione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la natura stessa delle doglianze esposte sono elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Sorregge tale convincimento il clima di tensione determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti e che si desume, in particolare, dalla gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate.
Da ciò si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cod. civ. e, conseguentemente, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Deve, quindi, essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
2. Domande reciproche di addebito.
Avendo entrambi i coniugi chiesto la pronuncia di addebito della separazione, è necessario accertare se tale situazione sia effettivamente ascrivibile ad uno di essi.
In particolare, la ricorrente lamentava di aver sopportato le angherie del coniuge sin dalla nascita del primo figlio, un atteggiamento distaccato, violento ed ossessivo, con vessazioni psicologiche e fisiche ed ignorando i bisogni primari della famiglia;
il resistente, al contrario, dichiarava di aver assistito da parte della moglie, sin dalla nascita della figlia un cambiamento nel carattere e Per_4 nelle abitudini, in quanto la stessa trascorreva gran parte della giornata sui socialnetwork e sulle chat, trascurando il lavoro, la famiglia e la casa.
Ebbene, dagli atti processuali non emerge alcuna prova certa ed inconfutabile circa l'addebito del fallimento del rapporto di coniugio all'uno o all'altra, atteso che le parti, sul punto, non hanno fornito alcuna prova;
né, tanto meno, la prova testimoniale (escusso il padre della parte ricorrente) si è mostrata idonea a provare la circostanza in questione.
Del resto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa (v., tra le tante, Cass., sent.
n.12130/2001, n.10682/2000, n.279/2000), onde deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento del rapporto.
Le domande, pertanto, non possono trovare accoglimento.
3. Assegno di mantenimento per la figlia minore e questioni concernenti i figli Persona_8 maggiorenni e l'assegnazione della casa coniugale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che con ordinanza del 19.11.2019 il
Presidente, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, disponeva l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la ricorrente in altra abitazione da lei prescelta, Per_4 tuttavia assegnando la casa coniugale al nel quale viveva con i tre figli maggiorenni CP_1 non economicamente autosufficienti (sita in AN alla Via Giardini n.46), con previsione del diritto-dovere di frequentare la figlia minore secondo modalità e tempi che verranno Per_4 concordati con la madre (in mancanza di accordi, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 19,00; a fine settimana alterni, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre oppure dalle ore 20:00 del 30 dicembre alle ore 18:00 del 6 gennaio;
le vacanze pasquali ad anni alterni, dalle ore 19,00 del venerdì santo alle ore 20,00 della domenica di Pasqua oppure dalle ore
20,00 della domenica di Pasqua alle 20,00 del lunedì dell'Angelo; due periodi di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive: periodi che, in assenza di accordi diversi (che dovranno intervenire entro il 31 maggio), si individuano nei primi 15 giorni di luglio e negli ultimi 15 giorni di agosto;
ferragosto alternato;
i compleanni ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 21:00), con obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di Parte_1 complessivi euro 350,00 (euro 200,00 per la figlia ed euro 150,00 per la moglie, rivalutabile Per_4 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie occorrenti per i 4 figli.
Ebbene, quanto ai figli maggiorenni e , in seguito ai chiarimenti Per_1 Persona_2 Per_3
richiesti dal Collegio, entrambe le parti hanno attestato la loro indipendenza economica, con costituzione di autonomi nuclei familiari e impieghi lavorativi.
Tale circostanza, pertanto, giustifica la revoca dell'assegnazione della casa familiare al resistente
- mancandone i presupposti di fatto - e l'obbligo, previsto in capo ad entrambe le parti, di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
Permane, invece, la responsabilità genitoriale nei confronti della minore , la quale, in ragione Per_4
del tempo trascorso, continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la ricorrente.
Quanto al diritto di visita, salvo diversa volontà della minore o diverso accordo tra le parti nell'interesse della stessa, può confermarsi quanto stabilito in sede presidenziale, ivi essendo esplicati tempi di permanenza presso il padre idonei a garantire un legame tra il padre e la minore.
Con riguardo all'assegno di mantenimento indiretto che il ricorrente dovrà corrispondere per la figlia minore, alla luce della documentazione reddituale prodotta dalle parti per l'udienza del 14 marzo 2024, è emerso che, mentre la ricorrente ha percepito negli tre anni (2020, 2021 e 2022) redditi esigui, il resistente ha dichiarato importi maggiori, avendo percepito per l'ultimo anno documentato (dichiarazione dei redditi 2022) un reddito complessivo pari a 11.351,00. Orbene, alla luce delle allegazioni delle parti e in assenza di elementi più precisi, tenuto conto anche dell'età della minore e delle maggiori esigenze dovute alla sua crescita, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 250,00 la somma che sarà tenuto a corrispondere a CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia , con aggiornamenti ISTAT, Per_4
oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche, sportive) necessarie per la stessa che dovranno essere documentate.
4. Assegno di mantenimento per la coniuge.
Con riguardo, invece, all'assegno di mantenimento della coniuge - parametrato sul precedente tenore di vita e considerati i redditi complessivi delle parti -, il Collegio ritiene equo prevedere, in favore della medesima e a carico del resistente, la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento, oltre aggiornamenti ISTAT, tenuto conto dell'età della ricorrente (49 anni) e dell'assenza di prove che la patologia di cui la medesima è affetta le comporti un'incapacità lavorativa.
5. Ulteriori domande patrimoniali.
Per quanto riguarda, infine, le ulteriori determinazioni richieste di parte ricorrente di restituzione dei beni indicati ai punti o), q) ed r) dell'atto introduttivo - 1) televisore piccolo con lettore dvd;
2)
Frigorifero Whirpool;
3) aspirapolvere;
4) ferro da stiro con caldaia;
5) friggitrice elettrica grande;
6) lavatrice;
7) Phon per capelli;
8) stendi biancheria;
9) quadro sito in camera da letto;
10) presepe completo di accessori;
11) camera vecchia della figlia 12) cassettiera in plastica bianca;
13) Per_5 scaletta a tre gradini. Quanto al corredo, resteranno nella casa coniugale, in comodato d'uso, i seguenti beni: 1) un servizio completo piatti uso ordinario;
2) un servizio completo bicchieri uso ordinario;
3) un servizio di pentole e padelle;
4) 2 tovaglie da tavola;
5) 6 asciugamani viso e 6 ospiti;
6) un telo da bagno;
7) due paia di lenzuola estive e due invernali, 8) tre coperte estive e due invernali;
9) tende cucina, sala da pranzo e camera da letto;
10) lampadari camera da letto e salone;
1) frullatore ad immersione;
2) acquario con porta acquario;
3) collezione bambole in ceramica;
4) colonna con vaso in gesso;
6) macchina per il caffè elettrica;
7) stendi biancheria 8) vetrine da esposizione;
9) quadro raffigurante realizzato all'uncinetto, 10) collezione modellini auto;
assegnazione Per_7 dell'autovettura tipo Fiat Multipla tg BT 403 AC, di proprietà della resistente e la cucina componibile e, infine, mancato pagamento in suo favore della retribuzione in forza dell'attività lavorativa dalla stessa prestata all'interno dell' - salvo accordo tra le parti, il Tribunale ritiene Parte_2 la domanda inammissibile, trattandosi di questioni che esulano dalla cognizione del giudice della famiglia potendo trovare la loro sede esclusivamente in un giudizio di cognizione ordinaria, trattandosi di domande prive della c.d. connessione forte.
6. Spese di lite. La comune domanda di separazione, la reciproca soccombenza delle domande di addebito e la sopravvenuta autonomia dei figli maggiorenni inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente nel giudizio in epigrafe, così provvede:
A. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.7.1975 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 CP_1
19.1.1966 (C.F.: ), che hanno contratto matrimonio concordatario nel C.F._2 comune di AN (CZ) in data 25.4.1996, Registro Atti Matrimonio Comune di AN
(CZ), Anno 1996, atto n.2, parte II, serie A, ufficio 3;
B. rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
C. dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_4 prevalente presso la ricorrente, con diritto di visita del padre come descritto in parte motiva;
D. pone a carico di l'obbligo di versare la somma di euro 250,00 a CP_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia oltre CP_5 Per_4 al 50% delle spese straordinarie;
E. revoca l'assegnazione della casa coniugale al resistente, oltre che l'onere, in capo ad entrambe le parti, di sostenere le spese straordinarie relative ai figli maggiorenni;
F. dichiara inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale;
G. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
H. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.7.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Liberato Faccenda dott.ssa Francesca Garofalo