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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG. 4370/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4370/16 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli – X sezione civile n. 2394/16 vertente
TRA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
CIAMILLO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI n.
326 Napoli
APPELLANTE
E
in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, tutti in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ( ), presso i cui CodiceFiscale_2
uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domiciliano pagina 1 di 8 APPELLATI
CONCLUSIONI: gli avvocati costituiti concludevano come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 20.05.2013 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la in Controparte_1
persona del p.t., il , il Controparte_6 Controparte_3
e il Controparte_7 Controparte_5
, in persona dei rispettivi Ministri p.t. chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni: “A) condannare i convenuti al pagamento della somma di £ 86.000.000, corrispondenti a € 44.000,00 a titolo di borsa di studio, nonché a risarcire all'attore il danno da svalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione degli interessi sulle somme rivalutate;
B) condannare conseguentemente i convenuti a corrispondere all'attore la somma di € 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, ovvero alla diversa somma da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.; C) il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario”. A sostegno della pretesa avanzata l'attore esponeva che: Nel periodo post-universitario, compreso negli anni tra il 1989 e il 1993, aveva sostenuto il corso di specializzazione in oftalmogia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Napoli Federico II;
Tale corso di specializzazione veniva prestato senza alcuna remunerazione dato il mancato recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive europee 75/362/CEE,
75/363/CEE e 82/76/CEE, tutte trasfuse nella direttiva 93/16/CEE. Il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento italiano avveniva solo nel 1991 con il d.lgs n.
257 che nulla disponeva per i vecchi specializzandi, privandolo così della dovuta retribuzione con conseguente perdita di chance.
pagina 2 di 8 Si costituivano i convenuti citati, in quali impugnavano e contestavano quanto dedotto e richiesto da parte avversa. Nel merito, eccepivano la prescrizione del preteso diritto vantato dall'attore, spirato nell'anno 2009, ai sensi della disposizione di cui all'art. 2946
c.c. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese del giudizio.
Con la sentenza n. 2394/2016, resa il 23 febbraio 2016 e depositata il 24 febbraio 2016, il Tribunale di Napoli – X sezione civile rigettava la domanda attorea e, per l'effetto, condannava al pagamento, in favore delle amministrazioni convenute, Parte_1
delle spese processuali liquidate complessivamente in € 4.500,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e Cpa se dovute.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 20.09.2016 proponeva appello , il quale, in totale riforma dell'impugnata decisione, chiedeva: Parte_1
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 283 c.p.c. stante la sussistenza del fumus boni iuris;
Nel merito, accogliere le conclusioni spiegate nell'atto di citazione in primo grado e interamente riportate nel corpo del presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la pronuncia impugnata con A) condanna dei convenuti, in via solidale tra loro ovvero gli uni o gli altri, al pagamento della somma di £ 86.000.000, corrispondenti a € 44.000,00 a titolo di borsa di studio, nonché a risarcire all'attore il danno da svalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione degli interessi sulle somme rivalutate;
B) condannare conseguentemente gli appellati a corrispondere all'attore la somma di €
60.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance subito, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse esser accertata in corso di causa ovvero, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi impossibile o eccessivamente difficile la precisa quantificazione del danno stesso;
C) con vittoria di spese e onorari come per legge”.
pagina 3 di 8 Si costituivano le appellate e chiedevano il rigetto dell'appello perché infondato, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese e onorario anche del secondo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 04.11.2024 la causa era assegnata in decisione, con i termini ex art 190 cpc di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante propone la riforma della sentenza di prime cure sulla base del seguente unico motivo di gravame: Erronea interpretazione della legge italiana ed europea in relazione alla trasposizione delle direttive comunitarie nell'ordinamento dello Stato. In particolare, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado risulterebbe errata nella parte in cui il giudice ha fatto decorrere il giusto termine di prescrizione decennale a partire del 27 ottobre 1999, data dell'entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del
19.10.1999. L'obbligo di corretta trasposizione della direttiva comunitaria, infatti, sarebbe venuto meno solo il 20 ottobre 2007, data in cui è entrata in vigore la più recente direttiva 2005/36/CE che ha dettato una nuova disciplina dei medici specializzandi abrogando esplicitamente la precedente direttiva in materia. È a partire da quella data, quindi, che inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione decennale previsto dal codice, in quanto soltanto in tale circostanza sarebbe cessato l'obbligo dello Stato italiano ad adempiere, sia pure tardivamente, alle precedenti direttive.
L'appello è infondato.
Ed invero, la violazione perpetrata dallo Stato italiano, che ha trasposto, tardivamente e in modo errato e incompleto, a livello nazionale le direttive comunitarie n. 75/362/CEE del 16.6.1975 (direttiva “Riconoscimento”) e n. 75/363/CEE del 16.6.1975 (direttiva
“Coordinamento”), modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE del 26.1.1982 e raccolte nella direttiva 16/93/CEE del 5.4.1993, relative al riconoscimento ai medici specializzandi laureati in Medicina e Chirurgia di un'adeguata remunerazione,
pagina 4 di 8 sufficientemente precise e circostanziate, dà luogo ad un illecito da inadempimento di un'obbligazione preesistente ex lege dello Stato di natura indennitaria, per attività non antigiuridica nei confronti di quei medici che siano stati ammessi alle scuole di specializzazione nel territorio italiano negli anni 1983-1991.
Poiché lo Stato italiano ha recepito con ritardo le direttive comunitarie in questione (non rispettando il termine prescritto del 31.12.1982) e in modo inadeguato, riconoscendo il diritto a percepire la remunerazione prevista dal D.Lgs. n. 257/1991 solo a coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione mediche a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, ha cagionato un danno ai soggetti la cui frequenza risalga agli anni antecedenti o “a cavallo” dell'entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento. Le direttive, infatti, non sono auto esecutive, ma necessitano del recepimento da parte degli stati membri;
la tardiva o inadeguata adozione a opera della legislazione nazionale di dettaglio fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni. Il risarcimento del danno riconosciuto ai medici, trattandosi di danno conseguente all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, è assoggettato all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il suddetto termine, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, inizia a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, con il quale il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-
1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994,
281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data l'obbligo risarcitorio
è divenuto per i soggetti esclusi, e quindi per i medici non destinatari delle pronunzie del giudice amministrativo, apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, con il conseguente venir meno, a quella data, della permanenza del medesimo obbligo altrimenti perpetuantesi de die in diem. Il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli pagina 5 di 8 specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 s'intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009.
Nel caso in esame, alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, deve confermarsi la conclusione individuata dal giudice del primo grado di giudizio, secondo cui il termine prescrizionale è decorso e ha determinato l'estinzione dei diritti fatti valere di
[...]
, posto che, in assenza di precedenti atti interruttivi stragiudiziali, il termine de Pt_1
quo non risulta interrotto utilmente poiché la notifica dell'atto introduttivo del primo grado risulta effettuata il 11.5.2013, e quindi ben oltre il maturare dei dieci anni dall'ottobre 1999.
Deve essere, inoltre, disattesa la prospettazione avanzata dall'appellante secondo cui, nella sostanza, l'illecito costituente causa petendi della domanda è tuttora permanente, trattandosi di diritti di fonte comunitaria non ancora completamente attuati, con conseguente impedimento al decorso della prescrizione.
Difatti, come chiarito nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, sez.
III, n. 10813/2011, che ha inaugurato l'orientamento interpretativo di cui è fatta applicazione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e in particolare, della sentenza della Grande Sezione 14 marzo 2009, in causa
C-445/06, Danske Slagterier, che ha rivisto e precisato i principi affermati nella sentenza
25 luglio 1991, in causa C-208/90, il termine di prescrizione di un'azione di CP_8
risarcimento nei confronti dello Stato, conseguente alla carente trasposizione di una direttiva, comincia a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri. Detta data può anche essere antecedente alla corretta trasposizione della direttiva stessa, a condizione che il danno per gli aventi diritto si sia verificato, anche solo in parte, anteriormente alla trasposizione stessa. E siccome, in considerazione del tenore dell'art. 11 della L. n.
370/1999, i medici che già avevano frequentato corsi di specializzazione medica hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di pagina 6 di 8 adempimento alla normativa europea, a decorrere dall'entrata in vigore di tale disciplina e dunque a decorrere dal 27 ottobre 1999, in tale data gli effetti lesivi dell'inadempimento dello Stato Italiano di cui si tratta non solo si erano verificati, ma si erano anche consolidati.
In conclusione, alla luce delle ragioni di fatto e di diritto appena esposte, l'appello proposto in giudizio da va respinto. Parte_1
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 cpc per il presente grado di giudizio e la relativa liquidazione è effettuata in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez.
Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Sangiuolo che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2394/16 del Tribunale di Napoli – X sezione Parte_1
civile di nei confronti della in persona del Controparte_1
p.t., il , il Controparte_6 Controparte_3 CP_3
pagina 7 di 8 e il , in Controparte_7 Controparte_5
persona dei rispettivi Ministri p.t, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Napoli;
b) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del p.t.,
[...] Controparte_6 Controparte_3
e
[...] Controparte_7 [...]
, in persona dei rispettivi Ministri p.t, delle spese del secondo grado del CP_5
giudizio, che liquida complessivamente in € 149,00 per esborsi ed € 4.997,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, se dovuti;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 30.01.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4370/16 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli – X sezione civile n. 2394/16 vertente
TRA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
CIAMILLO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI n.
326 Napoli
APPELLANTE
E
in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, tutti in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ( ), presso i cui CodiceFiscale_2
uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domiciliano pagina 1 di 8 APPELLATI
CONCLUSIONI: gli avvocati costituiti concludevano come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 20.05.2013 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la in Controparte_1
persona del p.t., il , il Controparte_6 Controparte_3
e il Controparte_7 Controparte_5
, in persona dei rispettivi Ministri p.t. chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni: “A) condannare i convenuti al pagamento della somma di £ 86.000.000, corrispondenti a € 44.000,00 a titolo di borsa di studio, nonché a risarcire all'attore il danno da svalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione degli interessi sulle somme rivalutate;
B) condannare conseguentemente i convenuti a corrispondere all'attore la somma di € 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, ovvero alla diversa somma da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.; C) il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario”. A sostegno della pretesa avanzata l'attore esponeva che: Nel periodo post-universitario, compreso negli anni tra il 1989 e il 1993, aveva sostenuto il corso di specializzazione in oftalmogia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Napoli Federico II;
Tale corso di specializzazione veniva prestato senza alcuna remunerazione dato il mancato recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive europee 75/362/CEE,
75/363/CEE e 82/76/CEE, tutte trasfuse nella direttiva 93/16/CEE. Il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento italiano avveniva solo nel 1991 con il d.lgs n.
257 che nulla disponeva per i vecchi specializzandi, privandolo così della dovuta retribuzione con conseguente perdita di chance.
pagina 2 di 8 Si costituivano i convenuti citati, in quali impugnavano e contestavano quanto dedotto e richiesto da parte avversa. Nel merito, eccepivano la prescrizione del preteso diritto vantato dall'attore, spirato nell'anno 2009, ai sensi della disposizione di cui all'art. 2946
c.c. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese del giudizio.
Con la sentenza n. 2394/2016, resa il 23 febbraio 2016 e depositata il 24 febbraio 2016, il Tribunale di Napoli – X sezione civile rigettava la domanda attorea e, per l'effetto, condannava al pagamento, in favore delle amministrazioni convenute, Parte_1
delle spese processuali liquidate complessivamente in € 4.500,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e Cpa se dovute.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 20.09.2016 proponeva appello , il quale, in totale riforma dell'impugnata decisione, chiedeva: Parte_1
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 283 c.p.c. stante la sussistenza del fumus boni iuris;
Nel merito, accogliere le conclusioni spiegate nell'atto di citazione in primo grado e interamente riportate nel corpo del presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la pronuncia impugnata con A) condanna dei convenuti, in via solidale tra loro ovvero gli uni o gli altri, al pagamento della somma di £ 86.000.000, corrispondenti a € 44.000,00 a titolo di borsa di studio, nonché a risarcire all'attore il danno da svalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione degli interessi sulle somme rivalutate;
B) condannare conseguentemente gli appellati a corrispondere all'attore la somma di €
60.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance subito, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse esser accertata in corso di causa ovvero, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi impossibile o eccessivamente difficile la precisa quantificazione del danno stesso;
C) con vittoria di spese e onorari come per legge”.
pagina 3 di 8 Si costituivano le appellate e chiedevano il rigetto dell'appello perché infondato, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese e onorario anche del secondo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 04.11.2024 la causa era assegnata in decisione, con i termini ex art 190 cpc di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante propone la riforma della sentenza di prime cure sulla base del seguente unico motivo di gravame: Erronea interpretazione della legge italiana ed europea in relazione alla trasposizione delle direttive comunitarie nell'ordinamento dello Stato. In particolare, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado risulterebbe errata nella parte in cui il giudice ha fatto decorrere il giusto termine di prescrizione decennale a partire del 27 ottobre 1999, data dell'entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del
19.10.1999. L'obbligo di corretta trasposizione della direttiva comunitaria, infatti, sarebbe venuto meno solo il 20 ottobre 2007, data in cui è entrata in vigore la più recente direttiva 2005/36/CE che ha dettato una nuova disciplina dei medici specializzandi abrogando esplicitamente la precedente direttiva in materia. È a partire da quella data, quindi, che inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione decennale previsto dal codice, in quanto soltanto in tale circostanza sarebbe cessato l'obbligo dello Stato italiano ad adempiere, sia pure tardivamente, alle precedenti direttive.
L'appello è infondato.
Ed invero, la violazione perpetrata dallo Stato italiano, che ha trasposto, tardivamente e in modo errato e incompleto, a livello nazionale le direttive comunitarie n. 75/362/CEE del 16.6.1975 (direttiva “Riconoscimento”) e n. 75/363/CEE del 16.6.1975 (direttiva
“Coordinamento”), modificate dalla direttiva n. 82/76/CEE del 26.1.1982 e raccolte nella direttiva 16/93/CEE del 5.4.1993, relative al riconoscimento ai medici specializzandi laureati in Medicina e Chirurgia di un'adeguata remunerazione,
pagina 4 di 8 sufficientemente precise e circostanziate, dà luogo ad un illecito da inadempimento di un'obbligazione preesistente ex lege dello Stato di natura indennitaria, per attività non antigiuridica nei confronti di quei medici che siano stati ammessi alle scuole di specializzazione nel territorio italiano negli anni 1983-1991.
Poiché lo Stato italiano ha recepito con ritardo le direttive comunitarie in questione (non rispettando il termine prescritto del 31.12.1982) e in modo inadeguato, riconoscendo il diritto a percepire la remunerazione prevista dal D.Lgs. n. 257/1991 solo a coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione mediche a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, ha cagionato un danno ai soggetti la cui frequenza risalga agli anni antecedenti o “a cavallo” dell'entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento. Le direttive, infatti, non sono auto esecutive, ma necessitano del recepimento da parte degli stati membri;
la tardiva o inadeguata adozione a opera della legislazione nazionale di dettaglio fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni. Il risarcimento del danno riconosciuto ai medici, trattandosi di danno conseguente all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, è assoggettato all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il suddetto termine, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, inizia a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, con il quale il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-
1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994,
281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data l'obbligo risarcitorio
è divenuto per i soggetti esclusi, e quindi per i medici non destinatari delle pronunzie del giudice amministrativo, apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, con il conseguente venir meno, a quella data, della permanenza del medesimo obbligo altrimenti perpetuantesi de die in diem. Il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli pagina 5 di 8 specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 s'intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009.
Nel caso in esame, alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, deve confermarsi la conclusione individuata dal giudice del primo grado di giudizio, secondo cui il termine prescrizionale è decorso e ha determinato l'estinzione dei diritti fatti valere di
[...]
, posto che, in assenza di precedenti atti interruttivi stragiudiziali, il termine de Pt_1
quo non risulta interrotto utilmente poiché la notifica dell'atto introduttivo del primo grado risulta effettuata il 11.5.2013, e quindi ben oltre il maturare dei dieci anni dall'ottobre 1999.
Deve essere, inoltre, disattesa la prospettazione avanzata dall'appellante secondo cui, nella sostanza, l'illecito costituente causa petendi della domanda è tuttora permanente, trattandosi di diritti di fonte comunitaria non ancora completamente attuati, con conseguente impedimento al decorso della prescrizione.
Difatti, come chiarito nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, sez.
III, n. 10813/2011, che ha inaugurato l'orientamento interpretativo di cui è fatta applicazione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e in particolare, della sentenza della Grande Sezione 14 marzo 2009, in causa
C-445/06, Danske Slagterier, che ha rivisto e precisato i principi affermati nella sentenza
25 luglio 1991, in causa C-208/90, il termine di prescrizione di un'azione di CP_8
risarcimento nei confronti dello Stato, conseguente alla carente trasposizione di una direttiva, comincia a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri. Detta data può anche essere antecedente alla corretta trasposizione della direttiva stessa, a condizione che il danno per gli aventi diritto si sia verificato, anche solo in parte, anteriormente alla trasposizione stessa. E siccome, in considerazione del tenore dell'art. 11 della L. n.
370/1999, i medici che già avevano frequentato corsi di specializzazione medica hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di pagina 6 di 8 adempimento alla normativa europea, a decorrere dall'entrata in vigore di tale disciplina e dunque a decorrere dal 27 ottobre 1999, in tale data gli effetti lesivi dell'inadempimento dello Stato Italiano di cui si tratta non solo si erano verificati, ma si erano anche consolidati.
In conclusione, alla luce delle ragioni di fatto e di diritto appena esposte, l'appello proposto in giudizio da va respinto. Parte_1
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo in ragione del principio della soccombenza ex art 91 cpc per il presente grado di giudizio e la relativa liquidazione è effettuata in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ., Sez.
Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n. 27274/17) -, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria, non espletata, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Sangiuolo che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2394/16 del Tribunale di Napoli – X sezione Parte_1
civile di nei confronti della in persona del Controparte_1
p.t., il , il Controparte_6 Controparte_3 CP_3
pagina 7 di 8 e il , in Controparte_7 Controparte_5
persona dei rispettivi Ministri p.t, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Napoli;
b) condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del p.t.,
[...] Controparte_6 Controparte_3
e
[...] Controparte_7 [...]
, in persona dei rispettivi Ministri p.t, delle spese del secondo grado del CP_5
giudizio, che liquida complessivamente in € 149,00 per esborsi ed € 4.997,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, se dovuti;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 30.01.2025
Il Consigliere estensore il Presidente
dott.ssa Monica Cacace dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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