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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8580/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. Mario De Giorgio (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
come in atti;
- ATTORE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Rocco di Torrepadula (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata come in atti;
-CONVENUTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 9.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 24.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato il Controparte_1
31.10.2007 con atto per notar dott.ssa rep. 13472 racc. 3681, ed estinto Persona_1
1 anticipatamente il 18.8.2014, con particolare riferimento alle clausole determinative dell'interesse pattuito per indeterminatezza ed unilateralità; per l'effetto ha chiesto la restituzione dell'importo di
€ 44.697,000 quali somme versate in esecuzione del contratto e non effettivamente dovute.
Sostiene l'attore, richiamando una “perizia econometrica” di parte prodotta in atti, che l'applicazione al rapporto del meccanismo di ammortamento cd. alla francese, modalità tra l'altro non espressamente indicata nei documenti contrattuali, avrebbe comportato l'applicazione di interessi composti in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR del 9.2.2000. Ciò, secondo la prospettazione attorea, avrebbe determinato non solo un impatto economico sul cliente più oneroso rispetto a quello concordato e un'indeterminatezza e un'indeterminabilità delle condizioni contrattuali con assoluta incertezza del tasso di interesse effettivamente convenuto, ma anche l'applicazione di un tasso superiore sia a quello convenuto che al cd. tasso soglia. Pertanto, in ragione della dedotta nullità, ha sollecitato una consulenza tecnica d'ufficio e domandato la ripetizione delle somme versate e non dovute quantificate in € 44.697.00.
Si è costituita eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per Controparte_1 violazione dei requisiti inerenti l'editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
infine ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa restitutoria vantata dall'attore.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 9.10.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c. con deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni.
Preliminarmente va chiarito che, pur avendo l'attore evocato in giudizio sia Controparte_1 che – filiale di Arzano, “le filiali non hanno soggettività distinta da quella Controparte_1
della banca di cui sono uffici od organizzazioni locali” (Cass. 9469/2000), sicché l'unico soggetto convenuto in giudizio deve considerarsi Controparte_1
Sempre in via preliminare deve darsi atto che le parti hanno ritualmente svolto il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo per l'assenza della banca convenuta. La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte della convenuta invitata comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò perché essendo stato instaurato l'incontro di mediazione in data antecedente al 30.6.2023, non trova applicazione ratione temporis
l'art. 12 bis co.2 d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022, bensì il previgente art. 8 co.4 bis d.lgs. 28/2010.
2 Infine, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata da parte convenuta.
L'art. 164 co.4 c.p.c., com'è noto, prevede la nullità dell'atto di citazione e è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
Va premesso che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto.
Occorre poi tenere a mente la distinzione fra omissione o “assoluta” incertezza degli elementi costituitivi della domanda, che determinano un'oggettiva impossibilità per la controparte di articolare adeguate difese, ed eventuali lacune o genericità in ordine alle allegazioni o alla prova della domanda e dei suoi fatti costituitivi, eventualmente sanabili negli stretti limiti previsti dall'art. 171 ter c.p.c.
Ciò premesso, nel caso di specie l'oggetto della domanda risulta indicato con sufficiente certezza, trattandosi di giudizio volto a dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo stipulato tra le parti in ragione dell'applicazione illegittima del piano di ammortamento alla francese.
D'altronde un'eventuale incertezza “assoluta” di tali elementi avrebbe impedito, alla convenuta, di apprestare adeguate e puntuali difese, difese che invece nel caso di specie sono state comunque svolte dalla banca, la quale ha preso specifica posizione sulle illegittimità lamentate da parte attrice.
Conseguentemente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata.
Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
Parte attrice si duole del meccanismo dell'ammortamento alla francese applicato al contratto in assenza di specifica indicazione e pattuizione, che comporterebbe un fenomeno anatocistico vietato dalla legge e realizzerebbe “un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento”
(cfr. atto di citazione, pag. 4), con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità della relativa clausola.
Orbene, osserva il Tribunale che il sistema cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce. Pertanto in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente secondo il principio
3 dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Infatti, se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Conseguentemente gli interessi moratori sono computati “su una somma complessivamente considerata ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse – già scaduta e maturata – si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse” (Tribunale di Napoli Nord 20.6.2016).
Più di recente è stato ribadito che il piano di ammortamento calcolato con il metodo alla francese utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo;
in tal caso infatti la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi (cfr. Tribunale di Napoli 8.2.2024)
Pertanto tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore, e quindi deve escludersi che comporti automaticamente e di per sé un fenomeno anatocistico (cfr. ex multis Tribunale Padova 5.10.2016, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale
Siena 17.7.2014, Tribunale Benevento 19.11.2012).
Di recente anche la Corte di appello di Napoli ha confermato che il metodo cd. alla francese non produce alcun fenomeno anatocistico, atteso che “tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito residuo matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere/costo periodico che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto viene calcolato esclusivamente sul debito di volta in volta residuo. Una volta che
l'interesse maturato per il periodo corrispondente alla rata (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna a produrre interessi depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché naturalmente ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale delle rate precedentemente versate. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è dunque preclusa” (Corte d'appello di Napoli, 30.9.2024).
Infine va segnalato che la Corte di cassazione, con recente pronuncia dalle Sezioni unite (n.
15130/2024), ha sostanzialmente accolto questa interpretazione ritenendo la legittimità e l'assenza
4 di anatocismo degli interessi compensativi come calcolati nei mutui tradizionali cosiddetti “alla francese”, mutui cioè caratterizzati da rate costanti, in cui la quota parte di rata degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale progressivamente crescente. Nella medesima sentenza si è altresì affermato il principio per cui “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nel caso di specie tra l'altro, differentemente da quanto sostenuto da parte attrice, le condizioni economiche allegate al contratto e sottoscritte da (cfr. doc. 4 pag. 10 della produzione di Pt_1
parte convenuta) prevedono esplicitamente il calcolo delle rate in base alla “formula nota nella tecnica finanziaria come “sistema francese”.
Pertanto in relazione al rapporto oggetto di causa nessun fenomeno di indeterminatezza o di indeterminabilità del contratto appare prospettabile, così come, di conseguenza, l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito e sopra la soglia di usura.
A tale ultimo proposito è appena il caso di rammentare che è “onere della parte che eccepisce
l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013). Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018). Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare
e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020).
5 Nel caso di specie l'attore si è limitato ad affermare l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia usura in via del tutto generica e senza in alcun modo soddisfare l'onere di allegazione sancito dai principi giurisprudenziali richiamati.
Per i motivi sopra profusi, e con assorbimento dell'eccezione di prescrizione pur proposta dalla convenuta, la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 5.500, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
[...]
- condanna al pagamento di € 518,00 in favore dello Stato, importo pari Controparte_1
al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 17/10/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 8580/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. Mario De Giorgio (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
come in atti;
- ATTORE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Rocco di Torrepadula (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata come in atti;
-CONVENUTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 9.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 24.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato il Controparte_1
31.10.2007 con atto per notar dott.ssa rep. 13472 racc. 3681, ed estinto Persona_1
1 anticipatamente il 18.8.2014, con particolare riferimento alle clausole determinative dell'interesse pattuito per indeterminatezza ed unilateralità; per l'effetto ha chiesto la restituzione dell'importo di
€ 44.697,000 quali somme versate in esecuzione del contratto e non effettivamente dovute.
Sostiene l'attore, richiamando una “perizia econometrica” di parte prodotta in atti, che l'applicazione al rapporto del meccanismo di ammortamento cd. alla francese, modalità tra l'altro non espressamente indicata nei documenti contrattuali, avrebbe comportato l'applicazione di interessi composti in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR del 9.2.2000. Ciò, secondo la prospettazione attorea, avrebbe determinato non solo un impatto economico sul cliente più oneroso rispetto a quello concordato e un'indeterminatezza e un'indeterminabilità delle condizioni contrattuali con assoluta incertezza del tasso di interesse effettivamente convenuto, ma anche l'applicazione di un tasso superiore sia a quello convenuto che al cd. tasso soglia. Pertanto, in ragione della dedotta nullità, ha sollecitato una consulenza tecnica d'ufficio e domandato la ripetizione delle somme versate e non dovute quantificate in € 44.697.00.
Si è costituita eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per Controparte_1 violazione dei requisiti inerenti l'editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
infine ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa restitutoria vantata dall'attore.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 9.10.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c. con deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni.
Preliminarmente va chiarito che, pur avendo l'attore evocato in giudizio sia Controparte_1 che – filiale di Arzano, “le filiali non hanno soggettività distinta da quella Controparte_1
della banca di cui sono uffici od organizzazioni locali” (Cass. 9469/2000), sicché l'unico soggetto convenuto in giudizio deve considerarsi Controparte_1
Sempre in via preliminare deve darsi atto che le parti hanno ritualmente svolto il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo per l'assenza della banca convenuta. La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo da parte della convenuta invitata comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò perché essendo stato instaurato l'incontro di mediazione in data antecedente al 30.6.2023, non trova applicazione ratione temporis
l'art. 12 bis co.2 d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022, bensì il previgente art. 8 co.4 bis d.lgs. 28/2010.
2 Infine, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata da parte convenuta.
L'art. 164 co.4 c.p.c., com'è noto, prevede la nullità dell'atto di citazione e è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
Va premesso che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto.
Occorre poi tenere a mente la distinzione fra omissione o “assoluta” incertezza degli elementi costituitivi della domanda, che determinano un'oggettiva impossibilità per la controparte di articolare adeguate difese, ed eventuali lacune o genericità in ordine alle allegazioni o alla prova della domanda e dei suoi fatti costituitivi, eventualmente sanabili negli stretti limiti previsti dall'art. 171 ter c.p.c.
Ciò premesso, nel caso di specie l'oggetto della domanda risulta indicato con sufficiente certezza, trattandosi di giudizio volto a dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo stipulato tra le parti in ragione dell'applicazione illegittima del piano di ammortamento alla francese.
D'altronde un'eventuale incertezza “assoluta” di tali elementi avrebbe impedito, alla convenuta, di apprestare adeguate e puntuali difese, difese che invece nel caso di specie sono state comunque svolte dalla banca, la quale ha preso specifica posizione sulle illegittimità lamentate da parte attrice.
Conseguentemente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata.
Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.
Parte attrice si duole del meccanismo dell'ammortamento alla francese applicato al contratto in assenza di specifica indicazione e pattuizione, che comporterebbe un fenomeno anatocistico vietato dalla legge e realizzerebbe “un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento”
(cfr. atto di citazione, pag. 4), con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità della relativa clausola.
Orbene, osserva il Tribunale che il sistema cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce. Pertanto in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente secondo il principio
3 dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Infatti, se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Conseguentemente gli interessi moratori sono computati “su una somma complessivamente considerata ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse – già scaduta e maturata – si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse” (Tribunale di Napoli Nord 20.6.2016).
Più di recente è stato ribadito che il piano di ammortamento calcolato con il metodo alla francese utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo;
in tal caso infatti la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi (cfr. Tribunale di Napoli 8.2.2024)
Pertanto tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore, e quindi deve escludersi che comporti automaticamente e di per sé un fenomeno anatocistico (cfr. ex multis Tribunale Padova 5.10.2016, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale
Siena 17.7.2014, Tribunale Benevento 19.11.2012).
Di recente anche la Corte di appello di Napoli ha confermato che il metodo cd. alla francese non produce alcun fenomeno anatocistico, atteso che “tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito residuo matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere/costo periodico che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto viene calcolato esclusivamente sul debito di volta in volta residuo. Una volta che
l'interesse maturato per il periodo corrispondente alla rata (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna a produrre interessi depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché naturalmente ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale delle rate precedentemente versate. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è dunque preclusa” (Corte d'appello di Napoli, 30.9.2024).
Infine va segnalato che la Corte di cassazione, con recente pronuncia dalle Sezioni unite (n.
15130/2024), ha sostanzialmente accolto questa interpretazione ritenendo la legittimità e l'assenza
4 di anatocismo degli interessi compensativi come calcolati nei mutui tradizionali cosiddetti “alla francese”, mutui cioè caratterizzati da rate costanti, in cui la quota parte di rata degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale progressivamente crescente. Nella medesima sentenza si è altresì affermato il principio per cui “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nel caso di specie tra l'altro, differentemente da quanto sostenuto da parte attrice, le condizioni economiche allegate al contratto e sottoscritte da (cfr. doc. 4 pag. 10 della produzione di Pt_1
parte convenuta) prevedono esplicitamente il calcolo delle rate in base alla “formula nota nella tecnica finanziaria come “sistema francese”.
Pertanto in relazione al rapporto oggetto di causa nessun fenomeno di indeterminatezza o di indeterminabilità del contratto appare prospettabile, così come, di conseguenza, l'applicazione di un tasso di interesse diverso da quello pattuito e sopra la soglia di usura.
A tale ultimo proposito è appena il caso di rammentare che è “onere della parte che eccepisce
l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013). Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018). Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare
e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020).
5 Nel caso di specie l'attore si è limitato ad affermare l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia usura in via del tutto generica e senza in alcun modo soddisfare l'onere di allegazione sancito dai principi giurisprudenziali richiamati.
Per i motivi sopra profusi, e con assorbimento dell'eccezione di prescrizione pur proposta dalla convenuta, la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 5.500, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
[...]
- condanna al pagamento di € 518,00 in favore dello Stato, importo pari Controparte_1
al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 17/10/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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