Art. 2. Cooperazione amministrativa 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali fornisce, a condizione di reciprocita', agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:
a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;
b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;
c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura per la conservazione del bene.
a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;
b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;
c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura per la conservazione del bene.