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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10695 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20059/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI SEZIONE SECONDA Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Manuela Morrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20059/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ON TA OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIAPPA GIOVANNI CP_1 C.F._1
OPPOSTA
OGGETTO: rapporti bancari – libretto deposito
Conclusioni Per l'opponente:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate da parte opposta, la legittimità dell'operato di e, per l'effetto, dichiarare nullo, infondato ed inefficace il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 3896/2024, iscritto al ruolo generale n. 15253/2024, emesso in data 15.07.2024 dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Frallicciardi, e notificato in data 15.07.24, revocandolo, per tutte le ragioni espresse ed in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare parte opposta al pagamento delle spese legali di giudizio.
Per l'opposta:
1. Dichiarare cessata la materia del contendere per avere effettuato il pagamento Parte_1 delle somme di cui al D.I. n. 3896/2024
2. Rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in di-ritto;
3. Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.ed incluse le spese di mediazione per € 195,20.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si è opposta al DI n. 3896/2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della Controparte_2 somma di € 20.490,00, quale saldo presente sul libretto di risparmio n. 39178368 intestato alla defunta pagina 1 di 3 in favore dell'erede L'opponente contesta la condanna, in quanto la Persona_1 CP_1 somma è stata messa a disposizione dell'avente diritto nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 948 del 1951, che prevede un termine dilatorio di 90 giorni per la procedura di ammortamento, decorrenti dalla denuncia di smarrimento nel caso in cui l'importo presente sul relativo libretto di risparmio da duplicare è superiore ad euro 516,34. Il titolo era stato pertanto duplicato dopo 90 giorni dalla denuncia del 29.01.2024, ed è stato posto in estinzione dal 08.05.24, per cui l'importo presente di
€ 20.444,26 era disponibile.
Si è costituita contestando la ricostruzione dei fatti riportata dall'opposta e precisando di CP_1 aver consegnato tutti i documenti richiesti da , comprensivi della card elettronica del Parte_1 libretto, e di essere stata avvisata della necessità di produrre anche il libretto cartaceo solo in un secondo momento. Dopo aver presentato denuncia di successione, l'opponente non forniva più informazioni né chiariva i motivi del rifiuto di liquidazione, e non si presentava all'incontro dinanzi al mediatore, costringendo l'opposta ad agire in via giudiziale.
Per questi motivi
, l'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizion.
Il DI opposto veniva dichiarato esecutivo e, in difetto di richieste istruttorie, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
2. Si deve preliminarmente rilevare che la materia del contendere non è cessata. Nonostante la difforme conclusione di parte opposta e la constatazione che nell'opposizione non è mai stata contestata la spettanza delle somme in capo alla signora giova osservare che l'avvenuto pagamento del DI CP_1 ingiuntivo non ha fatto venir meno l'interesse dell'opponente alla decisione. Difatti, l'avvenuto pagamento del DI dichiarato provvisoriamente esecutivo non implica acquiescenza né rinuncia all'opposizione e la mancata contestazione della debenza delle somme non esclude l'interesse dell'opponente ad una pronuncia sul dedotto abuso dello strumento processuale, e quindi sulle spese del procedimento.
3. Tanto premesso, occorre rilevare che non vi è contestazione per quanto riguarda la quantificazione del saldo del libretto postale e la titolarità di queste in capo all'opposta. L'unico motivo di opposizione è l'abuso dello strumento processuale (e quindi implicitamente la non addebitabilità delle spese di lite, dovendosi così intendere la richiesta di revoca del DI opposto nonostante il riconoscimento del credito in esso indicato). L'opponente ha infatti sostenuto che il saldo del libretto di risparmio era stato messo a disposizione della creditrice sin dal 9.5.2024 e che le richieste precedenti non erano state evase per la necessità di rispettare il termine di 90 giorni per il completamento della procedura di ammortamento del titolo.
La difesa di parte opponente non appare fondata. Anche volendo ritenere applicabile al caso in esame il termine di 90 giorni per la duplicazione del libretto postale smarrito – tenuto conto che il libretto di risparmio da liquidare era nominativo ed era da considerarsi estinto in quanto l'unico titolare era deceduto – il termine decorrente dal 29.1.2024 era già abbondantemente spirato al momento del ricevimento della PEC del 8.5.2024, con la quale richiedeva la liquidazione del saldo. CP_1
Il silenzio serbato da di fronte ad una espressa richiesta di pagamento, unita alla mancata Parte_1 dimostrazione della “messa a disposizione” delle somme, esclude l'abusività del ricorso per decreto ingiuntivo. Alla data di deposito del ricorso, infatti, l'opposta aveva già richiesto la liquidazione del saldo, prodotto tutta la documentazione necessaria, presentato denuncia e richiesto il duplicato dle pagina 2 di 3 libretto da estinguere, atteso il termine di novanta giorni per la procedura di ammortamento, inviato una ulteriore richiesta di pagamento.
Detto comportamento omissivo veniva ribadito dalla mancata partecipazione dell'opponente alla procedura di mediazione intentata prima della introduzione della fase monitoria.
Si deve, pertanto, ritenere legittimo il ricorso all'azione giudiziale per ottenere il pagamento delle somme dovute (dato non contestato e per il quale non è necessario ulteriore approfondimento).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4.Le spese di lite – comprensive delle spese di mediazione – seguono la soccombenza e sono liquidate applicando le tariffe minime previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore compreso tra € 5.2001 e €26.000, tenendo conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'assenza di prove costituende, nei seguenti termini: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale.
Si deve, invece, rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., poiché la difesa di parte opponente, sebbene infondata, non costituisce abuso del processo né appare esclusivamente dilatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il DI n. 3896/2024;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 195,50 per spese, € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.
Napoli, 19 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Manuela Morrone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI SEZIONE SECONDA Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Manuela Morrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20059/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ON TA OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIAPPA GIOVANNI CP_1 C.F._1
OPPOSTA
OGGETTO: rapporti bancari – libretto deposito
Conclusioni Per l'opponente:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate da parte opposta, la legittimità dell'operato di e, per l'effetto, dichiarare nullo, infondato ed inefficace il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 3896/2024, iscritto al ruolo generale n. 15253/2024, emesso in data 15.07.2024 dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Frallicciardi, e notificato in data 15.07.24, revocandolo, per tutte le ragioni espresse ed in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare parte opposta al pagamento delle spese legali di giudizio.
Per l'opposta:
1. Dichiarare cessata la materia del contendere per avere effettuato il pagamento Parte_1 delle somme di cui al D.I. n. 3896/2024
2. Rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in di-ritto;
3. Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.ed incluse le spese di mediazione per € 195,20.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si è opposta al DI n. 3896/2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della Controparte_2 somma di € 20.490,00, quale saldo presente sul libretto di risparmio n. 39178368 intestato alla defunta pagina 1 di 3 in favore dell'erede L'opponente contesta la condanna, in quanto la Persona_1 CP_1 somma è stata messa a disposizione dell'avente diritto nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 948 del 1951, che prevede un termine dilatorio di 90 giorni per la procedura di ammortamento, decorrenti dalla denuncia di smarrimento nel caso in cui l'importo presente sul relativo libretto di risparmio da duplicare è superiore ad euro 516,34. Il titolo era stato pertanto duplicato dopo 90 giorni dalla denuncia del 29.01.2024, ed è stato posto in estinzione dal 08.05.24, per cui l'importo presente di
€ 20.444,26 era disponibile.
Si è costituita contestando la ricostruzione dei fatti riportata dall'opposta e precisando di CP_1 aver consegnato tutti i documenti richiesti da , comprensivi della card elettronica del Parte_1 libretto, e di essere stata avvisata della necessità di produrre anche il libretto cartaceo solo in un secondo momento. Dopo aver presentato denuncia di successione, l'opponente non forniva più informazioni né chiariva i motivi del rifiuto di liquidazione, e non si presentava all'incontro dinanzi al mediatore, costringendo l'opposta ad agire in via giudiziale.
Per questi motivi
, l'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizion.
Il DI opposto veniva dichiarato esecutivo e, in difetto di richieste istruttorie, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
2. Si deve preliminarmente rilevare che la materia del contendere non è cessata. Nonostante la difforme conclusione di parte opposta e la constatazione che nell'opposizione non è mai stata contestata la spettanza delle somme in capo alla signora giova osservare che l'avvenuto pagamento del DI CP_1 ingiuntivo non ha fatto venir meno l'interesse dell'opponente alla decisione. Difatti, l'avvenuto pagamento del DI dichiarato provvisoriamente esecutivo non implica acquiescenza né rinuncia all'opposizione e la mancata contestazione della debenza delle somme non esclude l'interesse dell'opponente ad una pronuncia sul dedotto abuso dello strumento processuale, e quindi sulle spese del procedimento.
3. Tanto premesso, occorre rilevare che non vi è contestazione per quanto riguarda la quantificazione del saldo del libretto postale e la titolarità di queste in capo all'opposta. L'unico motivo di opposizione è l'abuso dello strumento processuale (e quindi implicitamente la non addebitabilità delle spese di lite, dovendosi così intendere la richiesta di revoca del DI opposto nonostante il riconoscimento del credito in esso indicato). L'opponente ha infatti sostenuto che il saldo del libretto di risparmio era stato messo a disposizione della creditrice sin dal 9.5.2024 e che le richieste precedenti non erano state evase per la necessità di rispettare il termine di 90 giorni per il completamento della procedura di ammortamento del titolo.
La difesa di parte opponente non appare fondata. Anche volendo ritenere applicabile al caso in esame il termine di 90 giorni per la duplicazione del libretto postale smarrito – tenuto conto che il libretto di risparmio da liquidare era nominativo ed era da considerarsi estinto in quanto l'unico titolare era deceduto – il termine decorrente dal 29.1.2024 era già abbondantemente spirato al momento del ricevimento della PEC del 8.5.2024, con la quale richiedeva la liquidazione del saldo. CP_1
Il silenzio serbato da di fronte ad una espressa richiesta di pagamento, unita alla mancata Parte_1 dimostrazione della “messa a disposizione” delle somme, esclude l'abusività del ricorso per decreto ingiuntivo. Alla data di deposito del ricorso, infatti, l'opposta aveva già richiesto la liquidazione del saldo, prodotto tutta la documentazione necessaria, presentato denuncia e richiesto il duplicato dle pagina 2 di 3 libretto da estinguere, atteso il termine di novanta giorni per la procedura di ammortamento, inviato una ulteriore richiesta di pagamento.
Detto comportamento omissivo veniva ribadito dalla mancata partecipazione dell'opponente alla procedura di mediazione intentata prima della introduzione della fase monitoria.
Si deve, pertanto, ritenere legittimo il ricorso all'azione giudiziale per ottenere il pagamento delle somme dovute (dato non contestato e per il quale non è necessario ulteriore approfondimento).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4.Le spese di lite – comprensive delle spese di mediazione – seguono la soccombenza e sono liquidate applicando le tariffe minime previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore compreso tra € 5.2001 e €26.000, tenendo conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'assenza di prove costituende, nei seguenti termini: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale.
Si deve, invece, rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., poiché la difesa di parte opponente, sebbene infondata, non costituisce abuso del processo né appare esclusivamente dilatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il DI n. 3896/2024;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 195,50 per spese, € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.
Napoli, 19 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Manuela Morrone
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