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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/09/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 862/2023 promossa da:
(C.F.: ) nata in [...] l'[...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ferrara, Via Carlo Cattaneo n. 53 int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Bondi (C.F.:
) del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, C.F._2 sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 35, come da mandato in atti, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax 0532/1910682 oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE contro
(c.f. in persona del proprio amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
c.f. nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_2 C.F._3
Via Giovanni Bulgarelli n. 32 interno 2
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 residente a [...] interno 2
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Fiorani del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. 179/2012 del difensore all'indirizzo di Posta elettronica certificata: , come da mandati in atti Email_2
CONVENUTI
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 7 Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni istanza contraria, -
Accertata la presenza di infiltrazioni e correlati danni presso l'immobile di proprietà della IG.ra
sito in Ferrara, via Cattaneo n. 53 int. 4 e la derivazione degli stessi, nella misura Parte_1 del 30% - o nella diversa percentuale che sarà stabilita dal Giudice, dalla vetustà della colonna di scarico e dei servizi igienici condominiali, dichiarare responsabile ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e per l'effetto condannare quest'ultimo, in persona dell'amministratore in carica, ad effettuare le opere necessarie sulle parti comuni condominiali per l'eliminazione dei problemi infiltrativi presso l'immobile della ricorrente, partecipando nella misura correlata al grado di responsabilità riconosciuta, nonché al ripristino dello stato dei luoghi di proprietà della ricorrente stessa, sempre nella misura correlata alla propria responsabilità o in alternativa al ripristino a corrispondere, in favore della IG.ra , la somma necessaria per l'esecuzione delle opere nella Pt_1 misura che sarà ritenuta equa e sempre in relazione alla percentuale di responsabilità riconosciuta;
-
Accertata la mala fede e la temerarietà nella condotta tenuta da tanto nel Controparte_1 presente procedimento quanto in quello di ATP, condannare lo stesso ai sensi dell'art. 96 comma III
c.p.c.; - con parziale refusione delle spese di lite del presente procedimento nella misura ritenuta equa.
Le conclusioni dei convenuti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato per tutti i motivi esposti e per quanto emerso in corso di causa.
Con vittoria di spese di lite nel presente giudizio ed in quello per ATP e definitiva condanna della ricorrente alle spese di CTU anche nel giudizio di ATP. In via istruttoria: autorizzare le parti ad acquisire il fascicolo del giudizio per ATP R.G. 1794/2022 avanti al presente Tribunale, come richiesto dalla ricorrente a pagina 9 del proprio ricorso ex art. 281-decies c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30 marzo 2023, debitamente notificato,
[...]
, in qualità di proprietaria dell'immobile sito a Ferrara in Via Carlo Cattaneo n. 53 interno 4, Pt_1 facente parte del complesso condominiale denominato ”, conveniva in Controparte_1 giudizio il , in persona dell'amministratore pro tempore, e i signori Controparte_1 CP_2
e , questi ultimi quali comproprietari dell'unità abitativa sita nel predetto
[...] Controparte_3 complesso condominiale all'interno n. 6, al fine di ottenere, previo accertamento della presenza di infiltrazioni e correlati danni presso l'immobile di proprietà e la derivazione degli stessi dalla rottura e/o perdita della colonna di scarico dei servizi igienici condominiali e delle tubature relative all'unità di cui all'interno n. 6, la condanna dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., alla esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione dei problemi infiltrativi, nonché al ripristino dello stato dei luoghi a pagina 2 di 7 proprie spese o, in alternativa al ripristino, a corrispondere, in favore della ricorrente, la somma necessaria per l'esecuzione delle opere quantificate in € 8.000,00 oltre IVA o nella diversa misura che sarebbe stata ritenuta equa ad esito di istruttoria, nonché la somma pari ad € 3.864,32 a titolo di risarcimento danni.
Deduceva la ricorrente di aver acquistato la propria abitazione nell'agosto 2021 e di aver immediatamente provveduto alla relativa ristrutturazione, comprensiva del rifacimento degli impianti idrici nella stanza adibita a bagno, con relativa sostituzione delle tubature;
che a distanza di breve tempo dalla conclusione dei predetti lavori, la stessa si accorgeva come su alcune pareti del bagno e della camera da letto, tra loro confinanti, fossero emerse macchie di muffa ed umidità; che il tecnico incaricato, dopo aver eseguito gli accertamenti ritenuti opportuni ed aver appurato la presenza di muffa ed umidità nell'immobile dell'odierna ricorrente, segnatamente nelle pareti afferenti tanto la camera da letto quanto il bagno, affermava come, a suo parere, le stesse fossero dovute ad una perdita e/o rottura della colonna di scarico che, a conclusione della propria analisi, il tecnico incaricato CP_4 individuava, altresì, i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi e la spesa a tal fine necessaria, quantificandola in € 8.000,00 oltre IVA;
che sulla scorta di quanto accertato dal proprio consulente e stante la ritenuta sussistenza di responsabilità del per i danni da infiltrazioni subiti, la CP_1 ricorrente adiva il Tribunale di Ferrara con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., chiedendo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; che la consulenza veniva ammessa con nomina quale C.T.U. del geom. il quale, espletato senza successo il tentativo di conciliazione fra le parti, Persona_1 provvedeva al deposito della relazione peritale in data 4 febbraio 2023; che, sulla scorta di quanto accertato in sede di consulenza tecnica preventiva, ovvero la riconducibilità delle infiltrazioni tanto alla colonna di scarico dei servigi igienici condominiali, quanto ad una perdita e/o rottura degli impianti relativi all'appartamento sovrastante (corrispondente all'unità abitativa di cui all'interno n. 6), la ricorrente proponeva azione di merito nei confronti degli odierni convenuti.
, in persona dell'amministratore pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 si costituivano nel presente giudizio, chiedendo il rigetto della interposta azione.
[...]
Contestavano i convenuti come la relazione a firma del C.T.U. geom. depositata nel Persona_1 procedimento di consulenza tecnica preventiva, nulla avesse stabilito circa le cause delle accertate infiltrazioni, avendo il tecnico escluso di poter dare una risposta certa in merito, stante la necessità di ulteriori indagini e verifiche da effettuarsi nell'appartamento posto al P.2°, sovrastante quello della ricorrente, e in assenza, potendo prospettare mere ipotesi, tuttavia non vagliate.
La causa, istruita mediante la sola produzione documentale delle parti e il supplemento di C.T.U., è
pagina 3 di 7 stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 sulle conclusioni di cui in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e discussione orale.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio ha consentito di appurare l'esistenza dei problemi infiltrativi lamentati in ricorso.
In particolare, il C.T.U. geom. ha appurato, all'esito degli accessi effettuati in data Persona_1
22/11/2022, 10/11/2023 e 18/03/2025 che “nell'alloggio dell'attrice, esistevano ed esistono danni negli intonaci e tinte nel bagno e nella camera matrimoniale e più precisamente: Nel bagno sono state accertate macchie, muffe e scrostatura tinta, sopra il rivestimento, nell'angolo tra il muro perimetrale ovest e la tramezza di separazione con la camera matrimoniale. Si tratta di ammaloramenti nell'intonaco e tinta (circa 80 x 10 cm.), a fianco della finestra, sopra il nuovo rivestimento in ceramica, ed in prossimità del soffitto/muro vicino ad uno tratto di tubo di scarico “curva condominiale” (vedi foto A3-4-5, B4-5, C-3). … Nella camera matrimoniale risultano significative macchie / muffe / scrostature tinta ed intonaco, sia nella tramezza di separazione con il bagno e sia nel muro esterno, poste vicino al pavimento, derivanti anch'esse da infiltrazioni di acque reflue. Gli ammaloramenti interessano tratto di muri di circa un paio di metri quadrati e sono riconducibili ad infiltrazioni di acque reflue di scarico (foto A6, B6-7, C4). Dal confronto fra le fotografie scattate in tre periodi diversi A) il 22.11.2022, B) il 10.11.2023, C) il 18.03.2025 allegate, è emerso che le macchie, muffe, scrostatura intonaco e tinta, si sono aggravate nel corso degli anni, principalmente nella camera da letto dove non vi è presenza di piastrelle di rivestimento come nell'attiguo bagno dell'attrice” (cfr. pagg. 7 e 8 della relazione peritale).
In occasione della consulenza tecnica espletata nel 2022 il Geom. non era stato in grado Persona_1 di stabilire con certezza le relative cause, avendo egli evidenziato che per tale accertamento sarebbe stata necessaria una verifica dello stato dei luoghi dell'appartamento soprastante la ricorrente (quello di proprietà degli odierni convenuti e che nel procedimento di Controparte_2 Controparte_3 consulenza tecnica non sono stati mai citati), con effettuazione di eventuali sondaggi. Inoltre il C.T.U. aveva segnalato che, anche per questo motivo, non aveva ritenuto opportuno provvedere ad invasivi e costosi interventi di demolizioni delle murature, degli intonaci e dei rivestimenti e allo smontaggio dei sanitari del nuovo bagno della ricorrente per arrivare ad intercettare le tubazioni condominiali e private e poi procedere a successivi ripristini poiché detti interventi, essendo parziali, verosimilmente non avrebbero portato a determinare con certezza le cause delle infiltrazioni.
Il C.T.U. in quella sede si era, quindi, limitato a ipotizzare, sulla scorta di una parziale, ma insufficiente indagine tecnica (insufficiente poiché incompleta), che le cause delle infiltrazioni potessero “essere
pagina 4 di 7 attribuite alle tubazioni private dell'alloggio del piano secondo e anche alle condutture condominiali
(colonna di scarico comune che raccoglie le acque reflue dei bagni degli appartamenti della porzione di ponente del condominio). Va segnalato pertanto che la costruzione del nuovo bagno della ricorrente con allaccio di nuove tubazioni alla colonna non possa essere la causa delle CP_4 infiltrazioni, atteso che esse partono dall'appartamento al piano superiore. Il tutto salvo ulteriori verifiche con sondaggi”.
Dunque concludeva nel procedimento di consulenza tecnica preventiva asserendo che: “In sostanza a parere del CTU, atteso che non è possibile procedere a verifiche ed invasivi interventi in alloggio di terzi non in causa, allo stato attuale, si può solo presumere che la più probabile causa delle infiltrazioni ,sia da ricondurre al deterioramento dell'innesto del tubo del wc del bagno dell'alloggio al piano secondo, alla colonna condominiale e/o al deterioramento per vetustà, della colonna stessa.
Non è possibile, pertanto, stabilire con certezza se le cause siano da attribuire a parti private o comuni del . Gli interventi per la costruzione del nuovo bagno della ricorrente verosimilmente non CP_1 sono la causa delle infiltrazioni accertate, salvo specifiche ulteriori indagini”.
Solo nel corso del giudizio di merito, attraverso un supplemento della consulenza tecnica ed indagini più approfondite, consistite in particolare nella esecuzione di una videoispezione della colonna di scarico effettuata il 26 settembre 2023 e saggi mediante la demolizione di parte del muro interno al bagno dell'appartamento della RA , emergeva che “le cause sono dovute principalmente Pt_1
(quasi totalità) a due fori presenti sulla colonna condominiale, ed in minima parte ad ammaloramento per vetustà di una parte di “curva/innesto a Y”, della colonna stessa. In ordine, alla riferibilità delle infiltrazioni, essa è da attribuire essenzialmente e per il 95% all'attrice (ed in particolare all'impresa
BM Bressan Marco non citata nella presente causa, che nel 2021 ha forato con trapano, la colonna condominiale durante la posa della finestra del bagno Hrynenko). In minima parte, al 5%, le infiltrazioni sono da attribuire alla curva ammalorata della vecchia colonna condominiale. Le tubazioni private di scarico e di adduzione acqua del bagno P.2°dei convenuti non Controparte_5 hanno evidenziato lesioni, per cui non sono la causa delle infiltrazioni accertate nell'alloggio della
Hrynenko”.
Del resto, gli accertamenti conclusivi del C.T.U. geom. che questo giudice non ha motivo di Per_1 confutare né porre in discussione poiché frutto di specifici e numerosi rilievi in loco, confronti con le parti, verifiche ed approfondimenti tecnici, erano stati anticipati dalla difesa dei resistenti sin dalla relativa costituzione nel presente giudizio, con la quale, nel contestare gli addebiti della ricorrente, era stato dedotto come la causa delle infiltrazioni “non potesse attribuirsi ad una rottura o perdita né della colonna di scarico dei servizi igienici condominiali e neppure dell'impianto privato dei coniugi pagina 5 di 7 Diversamente, infatti, l'umidità avrebbe dovuto notarsi anche nella parte dell'edificio CP_2 condominiale superiore rispetto all'appartamento della ricorrente, ma tale evidenza non è mai stata riscontrata, né in passato, né ora. Tale situazione era peraltro già evincibile dalla semplice disamina delle fotografie allegate alla perizia resa dal Geom. in sede di ATP (cfr. quanto dedotto a pag. Per_1
3 della comparsa di costituzione dei convenuti, ove si fa riferimento alle foto 1 e 2 doc. 8 allegato al ricorso 281 decies cpc avversario). Dato che l'umidità non ha interessato altre abitazioni al di fuori di quella di proprietà della RA , i resistenti hanno proposto, da sempre e quantomeno sin Pt_1 dall'esperimento dell'ATP, di ricercare l'origine della problematica direttamente nelle murature all'interno dell'appartamento della stessa ricorrente, piuttosto che altrove” … “pare quindi più plausibile che la problematica sia da ricercarsi nelle murature dell'appartamento della stessa RA
. In ogni caso, la ricerca del guasto dovrebbe partire dall'immobile di proprietà della stessa Pt_1 RA , ossia ove vi è l'evidenza delle macchie di umidità. Infatti, non è in alcun modo Pt_1 ragionevole e pratico eseguire i saggi di verifica dei danni partendo dall'appartamento al piano superiore, in quanto la rottura di una pavimentazione in piastrelle (NDR: quella dell'immobile dei coniugi comporta intuitivamente maggiori costi per la messa in pristino dei luoghi (...) CP_2 rispetto alle somme necessarie per ripristinare fori eseguiti in un muro intonacato e tinteggiato”, quale
è quello dell'abitazione della odierna ricorrente”.
Tuttavia, sulla ripartizione delle evidenze eziologiche riscontrate dal C.T.U. geom. (95% Per_1 attribuibile alla ricorrente ed in particolare all'impresa BM Bressan Marco che nel 2021 per conto della stessa ebbe a forare, con trapano, la colonna condominiale durante la posa della finestra del bagno
Hrynenko; 5% da attribuire alla curva ammalorata della vecchia colonna condominiale) non si condividono le doglianze della difesa di parte resistente (peraltro neppure svolte in sede di osservazioni alla bozza di consulenza trasmessa prima del deposito dell'elaborato finale) circa l'asserita relativa incoerenza a fronte dei problemi di “eventuali umidità / trasudazioni da considerare condensa” riscontrati in occasione del sopralluogo del 29 marzo 2025, posto che fra la data dell'intervento del 18 marzo 2025 (in occasione del quale veniva “accertata copiosa infiltrazione in modo inequivocabile ed in forma rilevante dai due fori sulla colonna in prossimità delle 2 viti di fissaggio della finestra del bagno dell'attrice. In minima parte le infiltrazioni sono state accertate nella “curva” del tubo condominiale in fibrocemento...a questo punto vengono tamponati in modo provvisorio i due fori presenti con idoneo prodotto chimico per limitare le infiltrazioni...”; cfr. sempre doc. allegato alla CTU del 31/3/2025 in atti, denominato “Verbale operazioni peritali n. 2 del 18/3/2025”) ed il successivo sopralluogo del 29 marzo, ove si riscontrava solo una trasudazione delle tubature, era decorso un lasso di tempo troppo breve per verificare le effettive conseguenze (pari appunto solo al 5%) della vetustà pagina 6 di 7 della tubatura condominiale.
Relativamente ai costi per l'eliminazione dei vizi/danni accertati, il C.T.U. ha paventato due possibilità di ripristino: la prima di incerta durata, con impermeabilizzazione della colonna di scarico esistente;
la seconda di lunga durata, perciò da preferire, con sostituzione della colonna. I costi per ripristino i vizi ammontano in questa seconda ipotesi ad euro 7.400,88 oltre Iva, perciò, graduando i coefficienti di inferenza causale, ad euro € 370,03 oltre iva in capo al Condominio.
Quanto ai costi di ripristino della facciata esterna, trattasi di spesa che il C.T.U. ha posto in correlazione eziologica con le cause dell'infiltrazione: debbono, quindi, ritenersi costi pertinenti rispetto al tema di indagine e dovuti in relazione alla domanda di risarcimento danni da infiltrazioni svolta dalla ricorrente, ancorché limitatamente alla percentuale di co-responsabilità sopra accertata.
Il solo convenuto deve quindi essere condannato al pagamento a favore della Controparte_1 ricorrente della somma di euro 370,03 oltre iva (se dovuta) oltre ad interessi legali dalla domanda (20 luglio 20222) al saldo.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti , da un lato, e Parte_1
, dall'altro, ne giustifica l'integrale compensazione sia per il procedimento di Controparte_1 consulenza tecnica preventiva che per il presente procedimento.
Le spese di C.T.U. vanno conseguentemente ripartite al 50% fra e Parte_1 CP_1
(col vincolo della solidarietà nei confronti dell'ausiliario).
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento a Controparte_1 favore di della somma complessiva di euro 370,03 oltre iva (se dovuta) oltre Parte_1 ad interessi legali dalla domanda (20 luglio 20222) al saldo.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite relative sia al procedimento di consulenza tecnica preventiva che al presente procedimento.
3) Pone definitivamente il pagamento dei compensi liquidati al C.T.U. geom. a Persona_1 carico delle parti e 53 in misura pari al 50% ciascuna Parte_1 Controparte_1
(col vincolo della solidarietà nei confronti dell'ausiliario).
Ferrara, 17 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 862/2023 promossa da:
(C.F.: ) nata in [...] l'[...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ferrara, Via Carlo Cattaneo n. 53 int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Bondi (C.F.:
) del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, C.F._2 sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 35, come da mandato in atti, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax 0532/1910682 oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE contro
(c.f. in persona del proprio amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
c.f. nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_2 C.F._3
Via Giovanni Bulgarelli n. 32 interno 2
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4 residente a [...] interno 2
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Fiorani del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. 179/2012 del difensore all'indirizzo di Posta elettronica certificata: , come da mandati in atti Email_2
CONVENUTI
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 7 Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni istanza contraria, -
Accertata la presenza di infiltrazioni e correlati danni presso l'immobile di proprietà della IG.ra
sito in Ferrara, via Cattaneo n. 53 int. 4 e la derivazione degli stessi, nella misura Parte_1 del 30% - o nella diversa percentuale che sarà stabilita dal Giudice, dalla vetustà della colonna di scarico e dei servizi igienici condominiali, dichiarare responsabile ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. e per l'effetto condannare quest'ultimo, in persona dell'amministratore in carica, ad effettuare le opere necessarie sulle parti comuni condominiali per l'eliminazione dei problemi infiltrativi presso l'immobile della ricorrente, partecipando nella misura correlata al grado di responsabilità riconosciuta, nonché al ripristino dello stato dei luoghi di proprietà della ricorrente stessa, sempre nella misura correlata alla propria responsabilità o in alternativa al ripristino a corrispondere, in favore della IG.ra , la somma necessaria per l'esecuzione delle opere nella Pt_1 misura che sarà ritenuta equa e sempre in relazione alla percentuale di responsabilità riconosciuta;
-
Accertata la mala fede e la temerarietà nella condotta tenuta da tanto nel Controparte_1 presente procedimento quanto in quello di ATP, condannare lo stesso ai sensi dell'art. 96 comma III
c.p.c.; - con parziale refusione delle spese di lite del presente procedimento nella misura ritenuta equa.
Le conclusioni dei convenuti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato per tutti i motivi esposti e per quanto emerso in corso di causa.
Con vittoria di spese di lite nel presente giudizio ed in quello per ATP e definitiva condanna della ricorrente alle spese di CTU anche nel giudizio di ATP. In via istruttoria: autorizzare le parti ad acquisire il fascicolo del giudizio per ATP R.G. 1794/2022 avanti al presente Tribunale, come richiesto dalla ricorrente a pagina 9 del proprio ricorso ex art. 281-decies c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30 marzo 2023, debitamente notificato,
[...]
, in qualità di proprietaria dell'immobile sito a Ferrara in Via Carlo Cattaneo n. 53 interno 4, Pt_1 facente parte del complesso condominiale denominato ”, conveniva in Controparte_1 giudizio il , in persona dell'amministratore pro tempore, e i signori Controparte_1 CP_2
e , questi ultimi quali comproprietari dell'unità abitativa sita nel predetto
[...] Controparte_3 complesso condominiale all'interno n. 6, al fine di ottenere, previo accertamento della presenza di infiltrazioni e correlati danni presso l'immobile di proprietà e la derivazione degli stessi dalla rottura e/o perdita della colonna di scarico dei servizi igienici condominiali e delle tubature relative all'unità di cui all'interno n. 6, la condanna dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., alla esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione dei problemi infiltrativi, nonché al ripristino dello stato dei luoghi a pagina 2 di 7 proprie spese o, in alternativa al ripristino, a corrispondere, in favore della ricorrente, la somma necessaria per l'esecuzione delle opere quantificate in € 8.000,00 oltre IVA o nella diversa misura che sarebbe stata ritenuta equa ad esito di istruttoria, nonché la somma pari ad € 3.864,32 a titolo di risarcimento danni.
Deduceva la ricorrente di aver acquistato la propria abitazione nell'agosto 2021 e di aver immediatamente provveduto alla relativa ristrutturazione, comprensiva del rifacimento degli impianti idrici nella stanza adibita a bagno, con relativa sostituzione delle tubature;
che a distanza di breve tempo dalla conclusione dei predetti lavori, la stessa si accorgeva come su alcune pareti del bagno e della camera da letto, tra loro confinanti, fossero emerse macchie di muffa ed umidità; che il tecnico incaricato, dopo aver eseguito gli accertamenti ritenuti opportuni ed aver appurato la presenza di muffa ed umidità nell'immobile dell'odierna ricorrente, segnatamente nelle pareti afferenti tanto la camera da letto quanto il bagno, affermava come, a suo parere, le stesse fossero dovute ad una perdita e/o rottura della colonna di scarico che, a conclusione della propria analisi, il tecnico incaricato CP_4 individuava, altresì, i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi e la spesa a tal fine necessaria, quantificandola in € 8.000,00 oltre IVA;
che sulla scorta di quanto accertato dal proprio consulente e stante la ritenuta sussistenza di responsabilità del per i danni da infiltrazioni subiti, la CP_1 ricorrente adiva il Tribunale di Ferrara con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., chiedendo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; che la consulenza veniva ammessa con nomina quale C.T.U. del geom. il quale, espletato senza successo il tentativo di conciliazione fra le parti, Persona_1 provvedeva al deposito della relazione peritale in data 4 febbraio 2023; che, sulla scorta di quanto accertato in sede di consulenza tecnica preventiva, ovvero la riconducibilità delle infiltrazioni tanto alla colonna di scarico dei servigi igienici condominiali, quanto ad una perdita e/o rottura degli impianti relativi all'appartamento sovrastante (corrispondente all'unità abitativa di cui all'interno n. 6), la ricorrente proponeva azione di merito nei confronti degli odierni convenuti.
, in persona dell'amministratore pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 si costituivano nel presente giudizio, chiedendo il rigetto della interposta azione.
[...]
Contestavano i convenuti come la relazione a firma del C.T.U. geom. depositata nel Persona_1 procedimento di consulenza tecnica preventiva, nulla avesse stabilito circa le cause delle accertate infiltrazioni, avendo il tecnico escluso di poter dare una risposta certa in merito, stante la necessità di ulteriori indagini e verifiche da effettuarsi nell'appartamento posto al P.2°, sovrastante quello della ricorrente, e in assenza, potendo prospettare mere ipotesi, tuttavia non vagliate.
La causa, istruita mediante la sola produzione documentale delle parti e il supplemento di C.T.U., è
pagina 3 di 7 stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 sulle conclusioni di cui in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e discussione orale.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio ha consentito di appurare l'esistenza dei problemi infiltrativi lamentati in ricorso.
In particolare, il C.T.U. geom. ha appurato, all'esito degli accessi effettuati in data Persona_1
22/11/2022, 10/11/2023 e 18/03/2025 che “nell'alloggio dell'attrice, esistevano ed esistono danni negli intonaci e tinte nel bagno e nella camera matrimoniale e più precisamente: Nel bagno sono state accertate macchie, muffe e scrostatura tinta, sopra il rivestimento, nell'angolo tra il muro perimetrale ovest e la tramezza di separazione con la camera matrimoniale. Si tratta di ammaloramenti nell'intonaco e tinta (circa 80 x 10 cm.), a fianco della finestra, sopra il nuovo rivestimento in ceramica, ed in prossimità del soffitto/muro vicino ad uno tratto di tubo di scarico “curva condominiale” (vedi foto A3-4-5, B4-5, C-3). … Nella camera matrimoniale risultano significative macchie / muffe / scrostature tinta ed intonaco, sia nella tramezza di separazione con il bagno e sia nel muro esterno, poste vicino al pavimento, derivanti anch'esse da infiltrazioni di acque reflue. Gli ammaloramenti interessano tratto di muri di circa un paio di metri quadrati e sono riconducibili ad infiltrazioni di acque reflue di scarico (foto A6, B6-7, C4). Dal confronto fra le fotografie scattate in tre periodi diversi A) il 22.11.2022, B) il 10.11.2023, C) il 18.03.2025 allegate, è emerso che le macchie, muffe, scrostatura intonaco e tinta, si sono aggravate nel corso degli anni, principalmente nella camera da letto dove non vi è presenza di piastrelle di rivestimento come nell'attiguo bagno dell'attrice” (cfr. pagg. 7 e 8 della relazione peritale).
In occasione della consulenza tecnica espletata nel 2022 il Geom. non era stato in grado Persona_1 di stabilire con certezza le relative cause, avendo egli evidenziato che per tale accertamento sarebbe stata necessaria una verifica dello stato dei luoghi dell'appartamento soprastante la ricorrente (quello di proprietà degli odierni convenuti e che nel procedimento di Controparte_2 Controparte_3 consulenza tecnica non sono stati mai citati), con effettuazione di eventuali sondaggi. Inoltre il C.T.U. aveva segnalato che, anche per questo motivo, non aveva ritenuto opportuno provvedere ad invasivi e costosi interventi di demolizioni delle murature, degli intonaci e dei rivestimenti e allo smontaggio dei sanitari del nuovo bagno della ricorrente per arrivare ad intercettare le tubazioni condominiali e private e poi procedere a successivi ripristini poiché detti interventi, essendo parziali, verosimilmente non avrebbero portato a determinare con certezza le cause delle infiltrazioni.
Il C.T.U. in quella sede si era, quindi, limitato a ipotizzare, sulla scorta di una parziale, ma insufficiente indagine tecnica (insufficiente poiché incompleta), che le cause delle infiltrazioni potessero “essere
pagina 4 di 7 attribuite alle tubazioni private dell'alloggio del piano secondo e anche alle condutture condominiali
(colonna di scarico comune che raccoglie le acque reflue dei bagni degli appartamenti della porzione di ponente del condominio). Va segnalato pertanto che la costruzione del nuovo bagno della ricorrente con allaccio di nuove tubazioni alla colonna non possa essere la causa delle CP_4 infiltrazioni, atteso che esse partono dall'appartamento al piano superiore. Il tutto salvo ulteriori verifiche con sondaggi”.
Dunque concludeva nel procedimento di consulenza tecnica preventiva asserendo che: “In sostanza a parere del CTU, atteso che non è possibile procedere a verifiche ed invasivi interventi in alloggio di terzi non in causa, allo stato attuale, si può solo presumere che la più probabile causa delle infiltrazioni ,sia da ricondurre al deterioramento dell'innesto del tubo del wc del bagno dell'alloggio al piano secondo, alla colonna condominiale e/o al deterioramento per vetustà, della colonna stessa.
Non è possibile, pertanto, stabilire con certezza se le cause siano da attribuire a parti private o comuni del . Gli interventi per la costruzione del nuovo bagno della ricorrente verosimilmente non CP_1 sono la causa delle infiltrazioni accertate, salvo specifiche ulteriori indagini”.
Solo nel corso del giudizio di merito, attraverso un supplemento della consulenza tecnica ed indagini più approfondite, consistite in particolare nella esecuzione di una videoispezione della colonna di scarico effettuata il 26 settembre 2023 e saggi mediante la demolizione di parte del muro interno al bagno dell'appartamento della RA , emergeva che “le cause sono dovute principalmente Pt_1
(quasi totalità) a due fori presenti sulla colonna condominiale, ed in minima parte ad ammaloramento per vetustà di una parte di “curva/innesto a Y”, della colonna stessa. In ordine, alla riferibilità delle infiltrazioni, essa è da attribuire essenzialmente e per il 95% all'attrice (ed in particolare all'impresa
BM Bressan Marco non citata nella presente causa, che nel 2021 ha forato con trapano, la colonna condominiale durante la posa della finestra del bagno Hrynenko). In minima parte, al 5%, le infiltrazioni sono da attribuire alla curva ammalorata della vecchia colonna condominiale. Le tubazioni private di scarico e di adduzione acqua del bagno P.2°dei convenuti non Controparte_5 hanno evidenziato lesioni, per cui non sono la causa delle infiltrazioni accertate nell'alloggio della
Hrynenko”.
Del resto, gli accertamenti conclusivi del C.T.U. geom. che questo giudice non ha motivo di Per_1 confutare né porre in discussione poiché frutto di specifici e numerosi rilievi in loco, confronti con le parti, verifiche ed approfondimenti tecnici, erano stati anticipati dalla difesa dei resistenti sin dalla relativa costituzione nel presente giudizio, con la quale, nel contestare gli addebiti della ricorrente, era stato dedotto come la causa delle infiltrazioni “non potesse attribuirsi ad una rottura o perdita né della colonna di scarico dei servizi igienici condominiali e neppure dell'impianto privato dei coniugi pagina 5 di 7 Diversamente, infatti, l'umidità avrebbe dovuto notarsi anche nella parte dell'edificio CP_2 condominiale superiore rispetto all'appartamento della ricorrente, ma tale evidenza non è mai stata riscontrata, né in passato, né ora. Tale situazione era peraltro già evincibile dalla semplice disamina delle fotografie allegate alla perizia resa dal Geom. in sede di ATP (cfr. quanto dedotto a pag. Per_1
3 della comparsa di costituzione dei convenuti, ove si fa riferimento alle foto 1 e 2 doc. 8 allegato al ricorso 281 decies cpc avversario). Dato che l'umidità non ha interessato altre abitazioni al di fuori di quella di proprietà della RA , i resistenti hanno proposto, da sempre e quantomeno sin Pt_1 dall'esperimento dell'ATP, di ricercare l'origine della problematica direttamente nelle murature all'interno dell'appartamento della stessa ricorrente, piuttosto che altrove” … “pare quindi più plausibile che la problematica sia da ricercarsi nelle murature dell'appartamento della stessa RA
. In ogni caso, la ricerca del guasto dovrebbe partire dall'immobile di proprietà della stessa Pt_1 RA , ossia ove vi è l'evidenza delle macchie di umidità. Infatti, non è in alcun modo Pt_1 ragionevole e pratico eseguire i saggi di verifica dei danni partendo dall'appartamento al piano superiore, in quanto la rottura di una pavimentazione in piastrelle (NDR: quella dell'immobile dei coniugi comporta intuitivamente maggiori costi per la messa in pristino dei luoghi (...) CP_2 rispetto alle somme necessarie per ripristinare fori eseguiti in un muro intonacato e tinteggiato”, quale
è quello dell'abitazione della odierna ricorrente”.
Tuttavia, sulla ripartizione delle evidenze eziologiche riscontrate dal C.T.U. geom. (95% Per_1 attribuibile alla ricorrente ed in particolare all'impresa BM Bressan Marco che nel 2021 per conto della stessa ebbe a forare, con trapano, la colonna condominiale durante la posa della finestra del bagno
Hrynenko; 5% da attribuire alla curva ammalorata della vecchia colonna condominiale) non si condividono le doglianze della difesa di parte resistente (peraltro neppure svolte in sede di osservazioni alla bozza di consulenza trasmessa prima del deposito dell'elaborato finale) circa l'asserita relativa incoerenza a fronte dei problemi di “eventuali umidità / trasudazioni da considerare condensa” riscontrati in occasione del sopralluogo del 29 marzo 2025, posto che fra la data dell'intervento del 18 marzo 2025 (in occasione del quale veniva “accertata copiosa infiltrazione in modo inequivocabile ed in forma rilevante dai due fori sulla colonna in prossimità delle 2 viti di fissaggio della finestra del bagno dell'attrice. In minima parte le infiltrazioni sono state accertate nella “curva” del tubo condominiale in fibrocemento...a questo punto vengono tamponati in modo provvisorio i due fori presenti con idoneo prodotto chimico per limitare le infiltrazioni...”; cfr. sempre doc. allegato alla CTU del 31/3/2025 in atti, denominato “Verbale operazioni peritali n. 2 del 18/3/2025”) ed il successivo sopralluogo del 29 marzo, ove si riscontrava solo una trasudazione delle tubature, era decorso un lasso di tempo troppo breve per verificare le effettive conseguenze (pari appunto solo al 5%) della vetustà pagina 6 di 7 della tubatura condominiale.
Relativamente ai costi per l'eliminazione dei vizi/danni accertati, il C.T.U. ha paventato due possibilità di ripristino: la prima di incerta durata, con impermeabilizzazione della colonna di scarico esistente;
la seconda di lunga durata, perciò da preferire, con sostituzione della colonna. I costi per ripristino i vizi ammontano in questa seconda ipotesi ad euro 7.400,88 oltre Iva, perciò, graduando i coefficienti di inferenza causale, ad euro € 370,03 oltre iva in capo al Condominio.
Quanto ai costi di ripristino della facciata esterna, trattasi di spesa che il C.T.U. ha posto in correlazione eziologica con le cause dell'infiltrazione: debbono, quindi, ritenersi costi pertinenti rispetto al tema di indagine e dovuti in relazione alla domanda di risarcimento danni da infiltrazioni svolta dalla ricorrente, ancorché limitatamente alla percentuale di co-responsabilità sopra accertata.
Il solo convenuto deve quindi essere condannato al pagamento a favore della Controparte_1 ricorrente della somma di euro 370,03 oltre iva (se dovuta) oltre ad interessi legali dalla domanda (20 luglio 20222) al saldo.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti , da un lato, e Parte_1
, dall'altro, ne giustifica l'integrale compensazione sia per il procedimento di Controparte_1 consulenza tecnica preventiva che per il presente procedimento.
Le spese di C.T.U. vanno conseguentemente ripartite al 50% fra e Parte_1 CP_1
(col vincolo della solidarietà nei confronti dell'ausiliario).
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento a Controparte_1 favore di della somma complessiva di euro 370,03 oltre iva (se dovuta) oltre Parte_1 ad interessi legali dalla domanda (20 luglio 20222) al saldo.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite relative sia al procedimento di consulenza tecnica preventiva che al presente procedimento.
3) Pone definitivamente il pagamento dei compensi liquidati al C.T.U. geom. a Persona_1 carico delle parti e 53 in misura pari al 50% ciascuna Parte_1 Controparte_1
(col vincolo della solidarietà nei confronti dell'ausiliario).
Ferrara, 17 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
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